La natura pertinenziale di un vano sottotetto messa in discussione

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso di un ex condomino concernente la natura pertinenziale del vano sottotetto di un edificio, sottolineando che allorchè il sottotetto assolva all’esclusiva funzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall’umidità l’appartamento dell’ultimo piano, e non abbia dimensioni e caratteristiche tali da consentire l’utilizzazione come vano autonomo, va considerato pertinenza di tale appartamento .

Sul tema la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9060/21, depositata il 31 marzo. Il Giudice di primo grado rigettava la domanda proposta da due coniugi di accertamento della natura pertinenziale del vano sottotetto di un edificio rispetto all’appartamento sottostante, acquistato dagli stessi in sede di procedura esecutiva promossa nei confronti di un condomino e della conseguente richiesta di liberare il vano dai suoi oggetti. La Corte d’Appello riteneva invece sussistente il vincolo di pertinenzialità evidenziando che il sottotetto aveva esclusiva funzione di copertura del fabbricato . L’ ex condomino ricorre in Cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 817 c.p.c. e contestando la qualificazione del vano sottotetto come pertinenza dell’appartamento sottostante. La Corte d’Appello aveva evidenziato che il suddetto vano fosse la risultante della nuova copertura a falde inclinate” del fabbricato, in sostituzione della precedente copertura piana”, avendo quindi esclusiva funzione di copertura del fabbricato e ritenendo in conclusione sussistente il vincolo di pertinenzialità. Secondo un precedente orientamento della Corte di Cassazione allorchè il sottotetto assolva all’ esclusiva funzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall’umidità l’appartamento dell’ultimo piano, e non abbia dimensioni e caratteristiche tali da consentire l’utilizzazione come vano autonomo, va considerato pertinenza di tale appartamento Cass. n. 9383/2020 . Per questi motivi la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 29 settembre 2020 – 1 aprile 2021, n. 9060 Presidente Cosentino – Relatore Picaroni Ritenuto che D.S. ricorre, sulla base di un motivo, per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari, pubblicata il 12 aprile 2019 e notificata il 13 maggio 2019, che ha accolto l’appello proposto da M.F. e N.M. , avverso la sentenza del Tribunale di Sassari n. 383 del 2018 che il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda proposta dai coniugi M. -N. , di accertamento della natura pertinenziale del vano sottotetto dell’edificio sito in omissis , rispetto all’appartamento sottostante, acquistato dagli stessi in sede di procedura esecutiva promossa nei confronti del sig. D. , e della conseguente richiesta di liberare il vano dagli oggetti appartenenti al medesimo D. che la Corte d’appello ha ritenuto, invece, sussistente il vincolo di pertinenzialità evidenziando che il vano sottotetto aveva esclusiva funzione di copertura del fabbricato che gli intimati M. -N. resistono con controricorso che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso che il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che, preliminarmente, il Collegio dà atto che non risulta effettuata la comunicazione della data dell’adunanza camerale alla parte controricorrente che, tuttavia, poiché l’esito del giudizio è conforme alla richiesta dei controricorrenti, si reputa superflua la rimessione della causa sul ruolo e la fissazione di nuova adunanza della quale rendere edotti i controricorrenti che con l’unico motivo di ricorso è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 817 c.p.c., e si contesta la qualificazione del vano sottotetto come pertinenza dell’appartamento sottostante che, secondo il ricorrente, il vano costituiva un ampliamento del fabbricato, quindi un nuovo locale, e non vi era prova che gli fosse stata impressa la destinazione pertinenziale, ponendolo al servizio dell’appartamento che il motivo, nella parte in cui sollecita un nuovo accertamento delle caratteristiche del vano sottotetto, è inammissibile in quanto l’accertamento in fatto spetta solo al giudice di merito che la Corte d’appello, in esito all’esame documentale, ha evidenziato che il vano sottotetto era la risultante della nuova copertura a falde inclinate del fabbricato, che aveva sostituito la precedente copertura piana e che, come già accertato dal giudice di primo grado, le caratteristiche intrinseche del vano così realizzato non consentivano di qualificarlo come autonoma entità abitativa che, sulla base di tale accertamento, la Corte d’appello ha concluso nel senso che il vano fosse destinato esclusivamente a fungere da copertura e coibentazione dell’appartamento sottostante, e che pertanto ne costituiva pertinenza che l’affermazione è conforme al principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, allorché il sottotetto assolva all’esclusiva funzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall’umidità l’appartamento dell’ultimo piano, e non abbia dimensioni e caratteristiche tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo, va considerato pertinenza di tale appartamento Cass. 21/05/2020, n. 9383 Cass. 30/03/2016, n. 6143 Cass. 12/08/2011, n. 17249 che, pertanto, non sussiste la denunciata violazione di legge che al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese, nella misura indicata in dispositivo che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 1.600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.