Tra le novità più importanti della legge di bilancio 2021 c’è la proroga del Superbonus fino al 30 giugno 2022, con la possibilità di ulteriori sei mesi per completare i lavori. Ma non è la sola novità.
Superbonus prorogato fino al 2022 almeno per il momento . Come noto, il Superbonus è un’agevolazione fiscale introdotta dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici interventi di efficientamento energetico e l’adozione di misure antisismiche, nonché per l’installazione di impianti fotovoltaici o di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Nella formulazione originaria, le spese detraibili erano quelle sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Accogliendo almeno parzialmente gli inviti degli operatori del settore edile e delle associazioni di categoria, la legge 30 dicembre 2020, numero 178 c.d. legge di bilancio 2021 ha esteso il termine inizialmente previsto del 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022, prevedendo ulteriori sei mesi di tempo per completare i lavori. In particolare, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 per gli interventi effettuati dai condomìni a condizione che, alla data del 30 giugno 2022, siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. Per gli interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari IACP , invece, il termine originario del 30 giugno 2022 è stato prorogato fino al 30 giugno 2023, purché, alla data del 31 dicembre 2022, siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% del totale. In ogni caso, non è da escludere che la maxi detrazione possa essere prorogata, per la generalità dei casi, almeno fino al 2023, mediante uno scostamento di bilancio già a gennaio di quest’anno oppure con le risorse del Recovery Fund. Superbonus cambia la platea dei beneficiari. La legge di bilancio 2021 ha poi introdotto alcuni chiarimenti sul concetto di unità immobiliare “funzionalmente indipendente”, che, per accedere al beneficio fiscale, deve essere dotata di almeno tre delle seguenti installazioni impianti per l’approvvigionamento idrico impianti per il gas impianti per l’energia elettrica impianto di climatizzazione invernale. La previsione, inoltre, ha inserito tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione anche le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività professionali, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Le altre novità della legge di bilancio. La legge di bilancio ha poi previsto che possono accedere al Superbonus anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A. Inoltre, è stato stabilito che la detrazione si applichi anche agli interventi per la rimozione delle barriere architettoniche ossia quelli dell’art.16-bis, co. I, lett. e , D.P.R. numero 917/1986 , anche quando effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni. Il provvedimento ha poi esteso la detrazione già prevista per l’installazione di pannelli fotovoltaici connessi alla rete su edifici anche agli impianti su strutture pertinenziali agli edifici. Un’altra importante misura consiste, poi, nell’aumentato del 50% dei limiti delle spese ammesse per gli interventi di ricostruzione dei fabbricati danneggiati da eventi sismici, esteso a tutti i Comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008. Novità anche per l’obbligo di sottoscrizione della polizza di assicurazione a carico dei professionisti che rilasciano attestazioni e asseverazioni non sarà necessario stipulare una nuova assicurazione, ma si potrà integrare la assicurazione già esistente con un massimale non inferiore a 500.000 euro inserendo la copertura del rischio di asseverazione. ONLUS e volontariato alcuni importanti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. Per completezza, segnaliamo la circolare numero 30/E del 22 dicembre 2020, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per le ONLUS, le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato non è prevista alcuna limitazione espressa relativamente alla tipologia di immobili. Pertanto, il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi medesimi, ferma restando la necessità che gli interventi ammessi al Superbonus siano effettuati sull’intero edificio o sulle unità immobiliari. Per i predetti soggetti, inoltre, la circolare numero 30/E ha precisato che non opera i la limitazione, indicata nella precedente circolare numero 24/E dell’8 agosto 2020 per le persone fisiche, in ordine all’applicazione del Superbonus agli interventi realizzati sugli immobili “residenziali”, atteso che tale limitazione è funzionale solo ad escludere per le persone fisiche la possibilità di applicare il Superbonus agli immobili destinati all’esercizio dell’attività di impresa o professionale ii la limitazione consistente nella possibilità di fruire del Superbonus limitatamente a due unità immobiliari, in quanto tale disposizione riguarda solo le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni.