Il pagamento del Condominio che estingue crediti sussistenti tra il terzo e altri Condomìni amministrati dallo stesso amministratore costituisce indebito oggettivo

L’esistenza del debito altrui, volontà di estinguerlo, spontaneità del pagamento devono essere considerati non rispetto alla persona dell'amministratore, mero mandatario, ma rispetto al Condominio, mandante dell'adempimento. Pertanto, non può sussistere l'indebito soggettivo ove un soggetto abbia adempiuto un debito altrui con la consapevolezza di non essere debitore, non potendo tale pagamento considerarsi effettuato in situazione di errore.

Così la Corte di Cassazione, sez. III Civile, con l’ordinanza n. 24976/20 depositata il 9 novembre. La vicenda. Il Condominio conveniva in giudizio la società beta per ottenere la ripetizione - a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. - di una somma pari a circa 50 mila euro. L’attore deduceva che tale somma era stata versata, attraverso la consegna di assegni tratti sul suo conto corrente da Tizio, amministratore sia del Condominio attore che di altri Condomìni, per forniture di servizi di riscaldamento eseguite dalla società in favore di tali altri condomìni. Nel giudizio di primo grado, il Giudice adito inquadrava la fattispecie quale indebito soggettivo ex art. 2036 c.c., sul rilievo che la convenuta era comunque creditrice delle somme incassate nei confronti di condomìni amministrati da Tizio, seppure diversi dal Condominio attore. Per l'effetto, rigettava la domanda di ripetizione, non avendo il Condominio provato la scusabilità dell'errore ex art. 2036 c.c Nel giudizio di secondo grado, invece, la Corte territoriale accoglieva il gravame del Condominio ritenendo che il caso concreto integrava l’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. sul presupposto dell'assenza di rapporti obbligatori tra il Condominio attore e la società beta. Di conseguenza, condannava la società alla ripetizione delle somme indebitamente ritenute. Le contestazioni. Avverso la pronuncia in esame, la società proponeva ricorso in cassazione eccependo che il pagamento effettuato dall’amministratore costituiva adempimento del terzo ex art. 1180 c.c. rispetto a debiti di altri Condomìni amministrati dallo stesso, tutti pacificamente debitori della società beta. Dunque, la vicenda ricadeva nella previsione di cui all'art. 2036 c.c. Con altro motivo, la ricorrente contestava che a fronte dell'allegazione della società beta dell'imputazione degli assegni consegnati dall'amministratore a pagamento dei crediti che la società vantava nei confronti di altri Condomìni, controparte non aveva assolto all'onere di contestazione. Debito altrui. Secondo la S.C. non era corretto, il rilievo, svolto dall'attuale ricorrente, secondo cui i pagamenti erano andati ad estinguere debiti altrui effettivamente sussistenti, mediante assegni tratti dal conto corrente del Condominio, a firma dell'amministratore che, a sua volta, gestiva diversi Condomìni debitori della accipiens , poiché dal mero pagamento di un debito altrui non poteva trarsi la volontà del solvens mandante di estinguerlo. Difatti, nel caso di specie, era stato correttamente ritenuto che non sussistevano i presupposti che l'art. 2036 c.c. consacra ad elementi costitutivi della fattispecie di indebito soggettivo l'esistenza del credito in capo all' accipiens e la situazione di errore non scusabile in cui versa il solvens all'atto del pagamento. La circostanza che i pagamenti fossero andati a estinguere crediti effettivamente sussistenti tra la società beta e altri condomìni, amministrati dallo stesso amministratore, non poteva comunque assurgere essa sola a causa del pagamento , posto che non risultava che al momento dei versamenti l'amministratore avesse mai speso tale volontà del Condominio mandante. Assenza di volontà. Quanto all’onere della prova, gli Ermellini hanno osservato che era irrilevante che le somme versate fossero state dal mandatario imputate a pagamento di crediti che la società creditrice vantava nei confronti di altri condomini amministrati dal medesimo amministratore, poiché tale circostanza non era comunque idonea a porsi come ragione dell'ipotetico errore del Condominio. Difatti, per la configurabilità della fattispecie ex art. 2036 c.c. è necessario che il terzo adempia nell'erronea convinzione di estinguere una altrui o propria obbligazione, non arguibile dal mero pagamento di un altrui obbligazione, ove piuttosto rileva che l' accipiens ha ricevuto un pagamento privo di iuxta causa , ex art. 2033 c.c Nonostante ciò, comunque, i documenti dedotti dalla società beta non erano decisivi, poiché non idonei a dimostrare che vi fosse stato un pagamento per conto del terzo difatti, essi facevano riferimento alla circostanza che i versamenti andavano a estinguere partite di debito fatture aperte di altri condomini nei confronti della società accipiens , ma non ad una espressa volontà del solvens di imputare il pagamento ad estinzione di debiti altrui. In conclusione, per i motivi esposti, il ricorso della società è stato rigettato .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 14 luglio – 9 novembre 2020, n. 24976 Presidente Sestini – Relatore Fiecconi Rilevato che 1. Con ricorso notificato il 28/9/2018, la Carbotermo s.p.a. già Technoservizi Energia s.r.l. propone ricorso per cassazione dinanzi a questa Corte, affidandolo a tre motivi, avverso la sentenza n. 1765/2018 della Corte d’Appello di Milano, pubblicata il 6/4/2018 e non notificata. Con controricorso notificato il 7/11/2018, resiste il Condominio omissis . Parte ricorrente ha prodotto memoria per dedurre l’inammissibilità del controricorso per difetto di autorizzazione dell’assemblea a resistere in giudizio. 2. Per quanto qui d’interesse, il Condominio omissis conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, la società Carbotermo per ottenere la ripetizione a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. - della somma di Euro 58.164,57, oltre interessi legali dalla data di ogni singolo pagamento al saldo. Deduceva che tale somma era stata versata, attraverso la consegna di assegni tratti sul suo conto corrente, all’allora Technoservizi Energia s.r.l. oggi Carbotermo s.p.a. dal rag. M.G. , amministratore sia del Condominio attore che di altri condomìni, per forniture di servizi di riscaldamento eseguite dalla società in favore di tali altri condomini. Il giudice di prime cure inquadrava la fattispecie quale indebito soggettivo ex art. 2036 c.c., sul rilievo che la Carbotermo fosse comunque creditrice delle somme incassate nei confronti di condomini amministrati dal rag. M. , seppure diversi dal condominio attore e, dunque, che i pagamenti non potevano qualificarsi come non dovuti. Per l’effetto, rigettava la domanda di ripetizione, non avendo il Condominio attore allegato e provato la scusabilità dell’errore ex art. 2036 c.c 3. Il Condominio omissis impugnava la pronuncia dinanzi alla Corte d’Appello di Milano che, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva il gravame ritenendo che il caso concreto integrasse la diversa fattispecie di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., come assunto dal condominio appellante, sul presupposto dell’assenza di rapporti obbligatori tra il Condominio omissis e la Carbotermo, e che le difese della società convenuta non erano idonee a provare l’ipotetico errore in cui sarebbe incorso il Condominio. Di conseguenza, condannava la Carbotermo alla ripetizione delle somme indebitamente ritenute e alla corresponsione degli interessi legali dal giorno di ogni pagamento al saldo, stante il disposto ex art. 2033 c.c., ritenendo la mala fede dell’accipiens. Considerato che 1. Con il primo motivo si denuncia - ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - la violazione e falsa od omessa applicazione degli artt. 1180, 2033 e 2036 c.c La ricorrente adduce che il pagamento effettuato a Carbotermo, mediante assegni tratti dal conto corrente del Condominio omissis dall’amministratore del Condominio costituisce adempimento del terzo ex art. 1180 c.c., rispetto a debiti di altri Condomìni amministrati dallo stesso amministratore, tutti pacificamente debitori della Carbotermo. Nel qual caso, ove il solvens deduca di non aver voluto estinguere il debito altrui, la vicenda non ricadrebbe nella previsione di cui all’art. 2033 c.c., ma in quella di cui all’art. 2036 c.c., sicché non avendo il Condominio omissis allegato e provato la scusabilità dell’errore, la Corte d’Appello avrebbe errato nel condannare l’attuale ricorrente alla ripetizione dell’indebito. 1.1. Il motivo è infondato. 1.2. Di recente, questa Corte ha avuto modo di statuire che L’adempimento del debito altrui può avvenire sia direttamente sia per il tramite d’un mandatario in tale ultima ipotesi, la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 1180 c.c. esistenza del debito altrui, volontà di estinguerlo, spontaneità del pagamento vanno accertati con riferimento alla persona del mandante, non a quella del mandatario Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8101 del 23/4/2020 . 1.3. È vero, difatti, che l’adempimento dell’obbligo del terzo, così come di qualsiasi altra obbligazione fungibile, può avvenire sia personalmente che per il tramite di un terzo, che può assumere la veste di un mero rappresentante art. 1387 c.c. o di un mandatario art. 1703 c.c. , talché per mezzo delle due figure menzionate è possibile adempiere sia l’obbligazione propria, sia l’obbligazione altrui. Senonché, i requisiti consacrati dall’art. 1180 c.c. a elementi costitutivi della fattispecie - id est esistenza del debito altrui, volontà di estinguerlo, spontaneità del pagamento - devono essere considerati non rispetto alla persona dell’amministratore, mero mandatario, ma rispetto al Condominio, mandante dell’adempimento. D’altronde, secondo la giurisprudenza di legittimità non può sussistere l’indebito soggettivo ove un soggetto abbia adempiuto un debito altrui con la consapevolezza di non essere debitore, non potendo tale pagamento considerarsi effettuato in situazione di errore Cass., Sez. L, Sentenza n. 17120 del 3/12/2002 Sez. 2, Sentenza n. 1981 del 22/2/1995 Sez. 2, Sentenza n. 6346 del 28/11/1981 . 1.4. Anche in relazione al secondo dei profili indicati - la situazione di error del solvens che, solo se scusabile, attribuisce a questi il diritto alla ripetizione - deve ritenersi corretta la statuizione della sentenza gravata in base alla quale, nel caso specifico, non possa arguirsi che il Condominio omissis , versando in errore, si potesse ritenere debitore della Carbotermo, in quanto con essa non aveva mai stretto rapporti commerciali. 1.5. In particolare, non coglie nel segno, il rilievo, svolto dall’attuale ricorrente, secondo cui rileverebbe che i pagamenti siano andati ad estinguere debiti altrui effettivamente sussistenti, mediante assegni tratti dal conto corrente del condominio omissis , a firma dell’amministratore che, a sua volta, gestiva diversi Condomini debitori della accipiens, poiché dal mero pagamento di un debito altrui non può trarsi la volontà del solvens in questo caso il mandante di estinguerlo. 1.6. Difatti, nel caso di specie, è stato correttamente ritenuto che non sussistono i presupposti che l’art. 2036 c.c., consacra ad elementi costitutivi della fattispecie di indebito soggettivo, id est l’esistenza del credito in capo all’accipiens e la situazione di errore non scusabile in cui versa il solvens all’atto del pagamento. La circostanza che i pagamenti fossero andati a estinguere crediti effettivamente sussistenti tra la Carbotermo e altri condomini, amministrati dallo stesso amministratore, non può comunque assurgere essa sola a causa del pagamento , posto che non risulta che al momento dei versamenti l’amministratore abbia mai speso tale volontà del Condominio mandante, peraltro, venuto a conoscenza solo a distanza di anni dai pagamenti andati a soluzione di debiti altrui. 2. Con il secondo motivo si deduce - ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 - la violazione degli artt. 115 e 183 c.p.c., là dove la Corte d’appello non ha posto a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dal Condominio. In particolare, si adduce che, a fronte dell’allegazione di Carbotermo dell’imputazione degli assegni consegnati dall’amministratore a pagamento dei crediti che la società vantava nei confronti di altri Condomini, amministrati sempre dallo stesso soggetto, controparte non avrebbe assolto, nella fase di trattazione, all’onere di contestazione, dovendosi, di conseguenza, ritenere pacifici i fatti posti alla base delle difese dell’attuale ricorrente. 2.1. Il motivo è inammissibile. Difatti, anche di recente, questa Corte ha ribadito che Nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l’effetto della relevatio ab onere probandi , spetta al giudice di merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte , correlati alla sussistenza del credito nei confronti di altri debitori Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 3680 del 7/2/2019 . 2.2. Nel merito, la censura non attinge la ratio decidendi della pronuncia che ha ritenuto irrilevante che le somme versate fossero state dal mandatario imputate a pagamento di crediti che la società creditrice vantava nei confronti di altri condomini amministrati dal medesimo amministratore, poiché tale circostanza non era comunque idonea a porsi come ragione dell’ipotetico errore del Condominio via omissis . Assume la sentenza impugnata che, difatti, per la configurabilità della fattispecie ex art. 2036 c.c., è necessario che il terzo adempia nell’erronea convinzione di estinguere una altrui o propria obbligazione, non arguibile dal mero pagamento di un altrui obbligazione, ove piuttosto rileva che l’accipiens ha ricevuto un pagamento privo di iuxta causa, ex art. 2033 c.c 3. Con il terzo ed ultimo motivo si denuncia - ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 - la violazione dell’art. 115 c.p.c La ricorrente adduce che, anche a voler ritenere contestati i fatti indicati nel secondo mezzo di gravame, i capitoli di prova dedotti, unitamente ai documenti prodotti, fornivano comunque prova della espressa imputazione dei pagamenti per crediti vantati da Carbotermo verso altri Condomini, amministrati sempre dal rag. M. . 3.1. Il motivo è inammissibile, poiché sotto le spoglie dell’error in procedendo in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, di fatto censura il potere di ammissione e il giudizio di rilevanza e decisività dei mezzi istruttori di esclusiva spettanza del giudice di merito e, pertanto, insindacabile in questa sede. 3.2. Anche il presente mezzo di gravame, comunque, non coglie la ratio decidendi della sentenza, che ha rilevato come i capitoli di prova e i documenti dedotti dalla Carbotermo non fossero decisivi, poiché non idonei a dimostrare che vi fosse stato un pagamento per conto del terzo difatti, essi facevano riferimento alla circostanza che i versamenti andavano a estinguere partite di debito fatture aperte di altri condomini nei confronti della società accipiens, ma non ad una espressa volontà del solvens di imputare il pagamento ad estinzione di debiti altrui. 3.3. Quanto alle spese di lite da liquidarsi per questa fase si osserva che, pregiudizialmente, la ricorrente ha infondatamente dedotto che il condominio controricorrente risulta invalidamente costituito nel presente procedimento di cassazione, assumendo la mancata allegazione della Delibera assembleare autorizzativa o di ratifica della costituzione in giudizio dell’amministratore mediante conferimento della procura speciale al difensore. La presente lite, promossa dal Condominio per indebito, esorbita senz’altro dalle attribuzioni e dalla conseguente rappresentanza ex lege dell’amministratore, ai sensi degli artt. 1130 e 1131 c.c., giusta l’insegnamento di Cass., sez. un., 06-08-2010, nn. 18331 e 18332. Tuttavia, sussistendo in atti la delibera preventiva dell’assemblea condominiale di conferimento dei poteri all’amministratore a rappresentare il Condominio in ogni fase del giudizio, compreso quello di legittimità, il controricorso e la costituzione del Condominio risultano ritualmente effettuati. 4 Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato quanto al primo motivo, dichiarati inammissibili gli ulteriori motivi le spese vengono liquidate come di seguito. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso quanto al primo motivo, dichiarati inammissibili gli ulteriori motivi condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 5.600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie commisurate nella percentuale del 15% ed ulteriori oneri di legge Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.