Bilancio condominiale approvato con maggioranza insufficiente: delibera annullabile se impugnata tempestivamente

Per ottenere l’annullamento della delibera assembleare di approvazione del bilancio condominiale adottata con una maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge, in quanto i condomini contrari detenevano un valore della proprietà superiore a quello della maggioranza del voto personale, deve essere osservato il termine di decadenza dell’impugnazione di 30 giorni.

Sul tema è intervenuta la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16338/20, depositata il 30 luglio. A seguito dell’approvazione della delibera assembleare relativa al bilancio consuntivo 2010 e al preventivo 2011, con voto favorevole di 7 degli 11 condomini, una condomina dissenzienti proponeva opposizione chiedendone l’ annullamento . Il Tribunale adito riteneva però decaduta l’impugnazione ai sensi dell’art. 1337 c.c., applicabile ratione temporis, in quanto era decorso il termine di 30 giorni . La Corte d’Appello confermava la decisione. La condomina ha dunque proposto ricorso in Cassazione. La ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione di generiche norme di diritto affermando che la delibera non aveva ottenuto il parere favorevole della maggioranza calcolato in millesimi. I condomini che si erano espressi a favore rappresentavano infatti 437 millesimi , mentre i contrari erano pari a 562,50 millesimi ma tale elemento non era stato registrato nel verbale dell’assemblea. Il verbale si limitava ad affermare che l’assemblea, secondo quanto riferito dall’amministratore, approva il bilancio consuntivo/preventivo . La doglianza si rivela manifestamente inammissibile in quanto non rispetta i parametri dettati dall’art. 360 c.p.c. in merito alla corretta formulazione delle doglianze nel ricorso per cassazione. Ciò posto, il Collegio ricorda che le delibere assembleari devono essere interpretate secondo i canoni ermeneutici dettati dagli artt. 1362 c.c. e seguenti e che deve essere privilegiato l’elemento letterale. Correttamente dunque i Giudici di merito hanno considerato l’espressione riportata nel verbale d’assemblea come volontà di ritenere sufficiente il voto favorevole di 7 condomini su 11. L’omesso esame della questione riguardante l’interpretazione della delibera assembleare non costituisce dunque un fatto ” decisivo per il giudizio e non è riconducibile al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. come invece affermato nel ricorso. Quanto alla maggioranza espressa in assemblea, la pronuncia in commento ricorda che l’art. 1136, comma 3, c.c. prevede che la delibera dell’assemblea di seconda convocazione, ove non si versi nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5, è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell’edificio, sempre che sia presa a maggioranza di voti . In altre parole, coloro che abbiano votato contro l’approvazione non devono rappresentare un valore proprietario maggiore rispetto a coloro che abbiano votato a favore . Nel caso di specie, la delibera risultava dunque annullabile perché adottata con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge in quanto i condomini contrari detenevano un valore della proprietà superiore a quello della maggioranza del voto personale. I condomini dissenzienti avevano dunque la possibilità di proporre impugnazione nel termine di cui all’art. 1337, comma 3, c.c. che però risultava non osservato. Il ricorso viene in conclusione dichiarato inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 11 giugno – 30 luglio 2020, n. 16338 Presidente Lombardo – Relatore Scarpa Fatti di causa e ragioni della decisione Ediltourist s.r.l. ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza 4 luglio 2018, n. 648/2018, resa dalla Corte d’appello di Cagliari. Resiste con controricorso il Condominio Traversa Asproni n. 6 di Portoscuso. La Corte d’appello di Cagliari, rigettando il gravame proposto contro la sentenza resa in primo grado dalla Ediltourist s.r.l., ha confermato la decisione presa in primo grado dal Tribunale di Cagliari, ritenendo la condomina Ediltourist s.r.l. decaduta dall’impugnazione ex art. 1137 c.c. della deliberazione assembleare 23 novembre 2011 del omissis . Ad avviso della Corte d’appello, essendo stato dedotto un vizio di annullabilità della delibera per l’avvenuta approvazione del bilancio consuntivo 1 agosto 2010 - 31 luglio 2011 e del bilancio preventivo 1 agosto 2011 - 31 luglio 2012 in base al voto favorevole di sette condomini su undici, rappresentativi di 437 millesimi, col voto contrario dei restanti , il ricorso depositato dalla Ediltourist s.r.l. in data 14 marzo 2011 era intempestivo rispetto al termine di decadenza di trenta giorni, di cui all’art. 1137 c.c., comma 3, nella formulazione applicabile ratione temporis, antecedente alla modifica introdotta con L. 11 dicembre 2012, n. 220. I giudici di secondo grado hanno altresì affermato che la volontà dell’assemblea doveva intendersi quella di approvare la delibera, come evincibile dall’espressione l’assemblea, secondo quanto riferito dall’amministratore, approva il bilancio consuntivo/preventivo , pur avendo registrato il voto contrario di 562,50 millesimi. Il primo motivo del ricorso di Ediltourist s.r.l. deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo, relativo ai dati, verbalizzati in sede di assemblea, dei condomini contrari all’approvazione del bilancio, dal che doveva desumersi la volontà del collegio di non approvare i bilanci. Il secondo motivo del ricorso di Ediltourist s.r.l. denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto , dovendosi qualificare nulla, e non annullabile, la delibera oggetto di causa, atteso che la maggioranza si era espressa per la non approvazione del bilancio. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5 , il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio. La ricorrente ha presentato memoria in data 10 giugno 2020, senza perciò osservare il termine di cui all’art. 380-bis c.p.c., comma 2. I due motivi di ricorso, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, rivelano, ad avviso del Collegio, diffusi profili di inammissibilità. Opera per la prima censura la previsione d’inammissibilità di cui all’art. 348- ter c.p.c., comma 5 applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012 , non potendo essere impugnata ex art. 360 c.p.c., n. 5, la sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado e che risulti fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della pronuncia appellata. Il secondo motivo allega, poi, il vizio della sentenza impugnata previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ma non indica, come imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 4, le norme di diritto che si assumono violate. Il primo motivo parimenti non è conforme al parametro dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, il quale contempla unicamente il vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Ora, le delibere assembleari del condominio devono essere interpretate secondo i canoni ermeneutici stabiliti dall’art. 1362 c.c. e s.s., privilegiando, innanzitutto, l’elemento letterale, ed adoperando quindi, soltanto nel caso in cui esso si appalesi insufficiente, gli altri criteri interpretativi sussidiari indicati dalla legge Cass. Sez. 2, 28/02/2006, n. 4501 Cass. Sez. 2, 14/10/2019, n. 25839 . La Corte di Cagliari ha così interpretato la frase l’assemblea, secondo quanto riferito dall’amministratore, approva il bilancio consuntivo/preventivo come espressione letterale della volontà di ritenere sufficiente il voto favorevole di sette condomini su undici, rappresentativi di 437 millesimi, nonostante il voto di dissenso di 560 millesimi. L’omesso esame di una questione riguardante l’interpretazione della deliberazione assembleare non costituisce fatto decisivo del giudizio, riconducibile al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, atteso che rientrano in tale nozione gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi arg. da Cass. Sez. 2, 13/08/2018, n. 20718 Cass. Sez. 3, 08/03/2017, n. 5795 . Le censure di cui al secondo motivo comunque non superano lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., in quanto la sentenza impugnata ha deciso la questione di diritto in modo conforme al persistente orientamento giurisprudenziale, senza che il ricorso contenga elementi idonei a modificare tale orientamento. È vero che, ai sensi dell’art. 1136 c.c., comma 3 sempre nella formulazione antecedente alla L. n. 220 del 2012 , la delibera dell’assemblea di seconda convocazione, ove non si versi nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5, è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell’edificio, sempre che sia presa a maggioranza di voti, dovendo, cioè, il numero di coloro che hanno votato a favore, e la entità dei millesimi da essi rappresentati, superare pur sempre il numero e i valori dei condomini dissenzienti. Occorre infatti ribadire che la regola posta dall’art. 1136 c.c., comma 3, deve essere intesa nel senso che coloro che abbiano votato contro l’approvazione non devono rappresentare un valore proprietario maggiore rispetto a coloro che abbiano votato a favore, atteso che l’intero art. 1136 c.c. privilegia il criterio della maggioranza del valore dell’edificio quale strumento coerente per soddisfare le esigenze condominiali Cass. Sez. 2, 05/04/2004, n. 6625 Cass. Sez. 2, 11/01/1966, n. 202 . Tuttavia, la delibera che, come si assume avvenuto nel caso in esame in sede di approvazione del consuntivo e del preventivo nell’assemblea del 23 novembre 2011, ritenga sufficiente il raggiungimento di una maggioranza di voti favorevoli, pari ad un terzo dei presenti, che rappresentino almeno un terzo dell’edificio, non considerando che i condomini contrari alla delibera detengono un valore della proprietà superiore a quello della maggioranza del voto personale, deve qualificarsi non nulla, ma annullabile, giacché adottata con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge, stando alla summa divisio elaborata da Cass. Sez. U, 07/03/2005, n. 4806, e perciò può essere impugnata dai condomini assenti e dissenzienti soltanto nel termine stabilito dall’art. 1137 c.c., comma 3, come correttamente ritenuto nella gravata sentenza. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater - da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.