L'approvazione assembleare dell'intervento manutentivo legittima l’Amministratore a riscuotere i contributi

In presenza di delibera di approvazione di interventi straordinari, la mancata approvazione del consuntivo non può essere d'ostacolo alla riscossione dei contributi in quanto la delibera assembleare ha ex se valore costitutivo della relativa obbligazione di contribuzione. Di conseguenza, l'Amministratore del Condominio è comunque munito di legittimazione all'azione per il recupero degli oneri condominiali promossa nei confronti del condomino moroso.

Sul caso è intervenuta la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15696/20 depositata il 23 luglio. Il caso. L'Istituto Autonomo Case Popolari in sigla I.A.C.P. propose opposizione al decreto ingiuntivo intimatogli dal Tribunale, su domanda del Condominio I.A.C.P., per il pagamento di circa 20 mila euro relativo ad oneri condominiali ordinari e straordinari inerenti agli anni 2006/2007. In primo grado, il Tribunale adito accolse in parte l'opposizione, stante il difetto di prova degli oneri straordinari. Successivamente, l'appello avanzato dal Condominio venne respinto in quanto, secondo i Giudici di merito, i documenti giustificativi e contabili delle spese sopportate prodotti in giudizio consistevano in un semplice riepilogo di bollette condominiali. Inoltre, il consuntivo per lavori straordinari non era stato ancora approvato dall'assemblea ed in mancanza di tale atto deliberativo, l'Amministratore non poteva esigere il pagamento del credito. Le contestazioni. Avverso il provvedimento in esame, il Condominio propose ricorso in Cassazione richiamando il verbale assembleare del giugno 2006, prodotto in sede monitoria, con il quale erano stati approvati i lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio, il bilancio consuntivo dei lavori di manutenzione del mese di agosto 2007. In sintesi, secondo il ricorrente, il rigetto della domanda era giustificato per la carenza di documentazione attestante gli esborsi fatti e le motivazione degli stessi, senza confutare l'efficacia dimostrativa dei documenti prodotti a sostegno dell'azione pretesa creditoria. Delibera di approvazione di interventi di ristrutturazione. Preliminarmente, la S.C. ha evidenziato che esiste un duplice oggetto della deliberazione assembleare che approvi un intervento di ristrutturazione delle parti comuni a l' approvazione della spesa significa che l'assemblea ha riconosciuto la necessità di quella spesa in quella misura b la ripartizione della spesa tra i condomini. Pertanto, ove si tratti di lavori di manutenzione straordinaria, l'approvazione assembleare dell'intervento ha valore costitutivo della obbligazione di contribuzione alle relative spese la ripartizione, che indica il contributo di ciascuno, invece, ha valore puramente dichiarativo, in quanto serve solo ad esprimere in precisi termini aritmetici secondo i criteri di calcolo stabiliti dalla legge Cass. Sez. U, 09/08/2010, n. 18477, n. 2928 . Il valore costitutivo della delibera. Detto ciò, la carenza di documentazione attestante gli esborsi fatti e le motivazioni degli stessi, come esposto dalla Corte d'appello, ove comunque sia provata l'approvazione assembleare dell'intervento manutentivo, non può giustificare la statuizione di infondatezza della pretesa del Condominio di riscuotere i contributi dai condomini obbligati ai sensi degli artt. 1123 e ss. c.c. Né può essere d'ostacolo alla riscossione dei contributi, inerenti alla manutenzione straordinaria approvata dall'assemblea, la mancata approvazione del consuntivo in quanto per lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni, la delibera assembleare che dispone l'esecuzione dei detti interventi ha ex se valore costitutivo della relativa obbligazione di contribuzione Cass. Sez. 2, 14/10/2019, n. 25839 . Legittimazione dell’Amministratore. L'approvazione dello stato di ripartizione delle spese è condizione indispensabile per la concessione dell'esecuzione provvisoria al decreto di ingiunzione per la riscossione dei contributi, ai sensi dell'art. 63, comma 1, disp. att. c.c. Ove, tuttavia, sia mancata l'approvazione dello stato di ripartizione da parte dell'assemblea, l' Amministratore del Condominio è comunque munito di legittimazione all'azione per il recupero degli oneri condominiali promossa nei confronti del condomino moroso, in forza dell'art. 1130, n. 3, c.c. In tale evenienza, l'Amministratore può agire in sede di ordinario processo di cognizione, oppure ottenere ingiunzione di pagamento senza esecuzione provvisoria ex art. 63, comma 1, disp. att. c.c. In conclusione, per i motivi esposti, il ricorso è stato accolto per l’effetto, la pronuncia è stata cassata con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 26 febbraio – 23 luglio 2020, n. 15696 Presidente Lombardo – Relatore Scarpa Fatti di causa e ragioni della decisione Il Condominio omissis , propone ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 781/2018 pronunciata il 31 maggio 2018 dalla Corte d’Appello di Salerno. L’[ ] Provincia di Salerno ha depositato un mero atto di costituzione. Con citazione del 21 gennaio 2008 l’[ ] propose opposizione al decreto ingiuntivo intimatogli dal Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli, su domanda del Condominio omissis , per il pagamento dell’importo di Euro 19.087,30, relativo ad oneri condominiali ordinari e straordinari inerenti agli anni 2006/2007. Con sentenza del 1 febbraio 2011, il Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli, accolse in parte l’opposizione, stante il difetto di prova degli oneri straordinari. L’appello avanzato dal Condominio [ ] di omissis , è stato respinto dalla Corte di Salerno. I giudici di secondo grado, dopo aver ricapitolato numerosi principi giurisprudenziali, anche in ordine alla sufficienza della delibera di approvazione delle spese quale prova del credito azionato dal condominio, hanno poi concluso che i documenti giustificativi e contabili delle spese sopportate prodotti in giudizio consistevano in un semplice riepilogo di bollette condominiali . Inoltre, la sentenza impugnata ha negato la rilevanza della dedotta prova testimoniale, come l’ammissione di una Ctu, evidenziando come il consuntivo per lavori straordinari non era stato ancora approvato dall’assemblea ed in mancanza di tale atto deliberativo l’amministratore non può esigere il pagamento del credito . Il primo motivo del ricorso del Condominio [ ] di omissis , denuncia la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente e/o perplessa. Il secondo motivo di ricorso allega la violazione degli artt. 1123 e 1129, art. 1130 c.c., art. 63 disp. att. c.c. e art. 633 c.p.c., quanto alla ritenuta carenza di prova degli oneri condominiali azionati, richiamando il verbale assembleare del 22 giugno 2006, prodotto in sede monitoria, con il quale erano stati approvati il lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio, il verbale assembleare del 28 marzo 2007, le tabelle millesimali, parimenti esibite in giudizio, ed ancora il bilancio consuntivo dei lavori di manutenzione al 30 agosto 2007. Il terzo motivo di ricorso denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alle censure formulate nell’atto di appello, ed ancora la violazione dell’art. 112 c.p.c., non avendo la Corte di Salerno spiegato le ragioni per cui la documentazione richiamata anche nel secondo motivo non costituisse prova sufficiente del credito preteso sede monitoria. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5 , il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio. In data 24 febbraio 2020 è stata depositata memoria dall’[ ] Provincia di Salerno tale memoria risulta inammissibile, sia ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, perché l’intimato ha depositato un atto non qualificabile come controricorso, in quanto privo dei requisiti essenziali previsti dagli artt. 370 e 366 c.p.c., sia perché comunque non risulta osservato il termine di cinque giorni prima dell’adunanza di cui all’art. 380-bis c.p.c., comma 2. I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, per la loro connessione, e si rivelano fondati. Va premesso, con riguardo in particolare al terzo motivo di ricorso, che, nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134, non è più configurabile il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti. Neppure può ritenersi che il vizio di omessa motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4 del medesimo art. 360 c.p.c., supponendo tale ipotesi che sia rinvenibile una mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico , oppure una motivazione apparente , o ancora un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053 . La sentenza della Corte d’Appello di Salerno, tuttavia, non contiene le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione adottata. La decisione dei giudici di appello, pur premettendo in via teorica che la deliberazione assembleare di approvazione delle spese costituisce titolo del credito del condominio, provandone l’esistenza al punto da giustificare non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione , ha poi del tutto pretermesso l’esame della documentazione allegata alla richiesta di decreto ingiuntivo e prodotta nel giudizio di opposizione, relativa proprio alle delibere che approvavano le spese per cui è causa. Si è in presenza di una motivazione apparente , giacché la sentenza della Corte d’appello non disvela l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice Cass. Sez. U, 03/11/2016, n. 22232 la decisione impugnata è pervenuta al rigetto della domanda di pagamento avanzata dal Condominio [ ] di omissis , sostenendo che tale rigetto si giustifica per la carenza di documentazione attestante gli esborsi fatti e le motivazione degli stessi , senza confutare l’efficacia dimostrativa dei documenti invece prodotti a sostegno dell’azione pretesa creditoria. La stessa sentenza della Corte di Salerno, all’esito della pronuncia resa in primo grado, ha inteso il thema decidendum dibattuto in appello come ristretto alle spese attinenti ai lavori straordinari. La dottrina ravvisa un duplice oggetto della deliberazione assembleare che approvi un intervento di ristrutturazione delle parti comuni 1 l’approvazione della spesa, che significa che l’assemblea ha riconosciuto la necessità di quella spesa in quella misura 2 la ripartizione della spesa tra i condomini, con riguardo alla quale la misura del contributo dipende dal valore della proprietà di ciascuno o dall’uso che ciascuno può fare della cosa. Se, allora, l’approvazione assembleare dell’intervento, ove si tratti lavori di manutenzione straordinaria, ha valore costitutivo della obbligazione di contribuzione alle relative spese, la ripartizione, che indica il contributo di ciascuno, ha valore puramente dichiarativo, in quanto serve solo ad esprimere in precisi termini aritmetici un già preesistente rapporto di valore, secondo i criteri di calcolo stabiliti dalla legge o da un’eventuale convenzione arg. da Cass. Sez. U, 09/08/2010, n. 18477 Cass. Sez. 2, 03/12/1999, n. 13505 Cass. Sez. 2, 15/03/1994, n. 2452 Cass. Sez. U, 05/05/1980, n. 2928 . L’approvazione assembleare dello stato di ripartizione delle spese è, piuttosto, condizione indispensabile per la concessione dell’esecuzione provvisoria al decreto di ingiunzione per la riscossione dei contributi, ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c., comma 1, giacché ad esso il legislatore ha riconosciuto un valore probatorio privilegiato in ordine alla certezza del credito del condominio, corrispondente a quello dei documenti esemplificativamente elencati nell’art. 642 c.p.c., comma 1, Cass. Sez. 2, 23/05/1972, n. 1588 . Ove, tuttavia, sia mancata l’approvazione dello stato di ripartizione da parte dell’assemblea, l’amministratore del condominio è comunque munito di legittimazione all’azione per il recupero degli oneri condominiali promossa nei confronti del condomino moroso, in forza dell’art. 1130 c.c., n. 3. In tale evenienza, l’amministratore può agire in sede di ordinario processo di cognizione, oppure ottenere ingiunzione di pagamento senza esecuzione provvisoria ex art. 63, comma 1 disp. att. c.c Occorre pertanto ribadire che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa l’onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell’assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti Cass. Sez. 2, 29 agosto 1994, n. 7569 . Il giudice, pronunciando sul merito, emetterà una sentenza favorevole o meno, a seconda che l’amministratore dimostri che la domanda sia fondata, e cioè che il credito preteso sussiste, è esigibile e che il condominio ne è titolare. Da ciò consegue che la carenza di documentazione attestante gli esborsi fatti e le motivazione degli stessi , come esposto dalla Corte d’appello, ove comunque sia provata l’approvazione assembleare dell’intervento manutentivo, non può giustificare la statuizione di infondatezza della pretesa del condominio di riscuotere i contributi dai condomini obbligati ai sensi degli artt. 1123 c.c. e ss Nè può essere d’ostacolo alla riscossione dei contributi inerenti alla manutenzione straordinaria approvata dall’assemblea la mancata approvazione del consuntivo , come la sentenza impugnata suppone conclusivamente, in quanto mentre per l’erogazione delle spese di manutenzione ordinaria e di quelle relative ai servizi comuni essenziali, che non richiede la preventiva approvazione dell’assemblea, l’approvazione è poi richiesta in sede di consuntivo, perché l’amministratore possa agire contro i condomini morosi per il recupero delle quote poste a loro carico da ultimo, Cass. Sez. 2, 11/01/2017, n. 454 , per i lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni, come già considerato, la delibera assembleare che dispone l’esecuzione dei detti interventi ha ex se valore costitutivo della relativa obbligazione di contribuzione da ultimo Cass. Sez. 2, 14/10/2019, n. 25839 . II. Il ricorso va perciò accolto, nei termini di cui in motivazione, e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Salerno, la quale provvederà a nuovo esame della causa sulla base dei rilievi svolti e dei richiamati principi, provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’Appello di Salerno.