La quietanza non è certa nei confronti dei singoli condomini

La quietanza priva di data certa anteriore al pignoramento è inopponibile, ex art. 2704 c.c., al condomino che sottopone ad espropriazione forzata i crediti del debitore esecutato verso il proprio condominio poiché egli è estraneo al rapporto contrattuale da cui trae origine l’oggetto di pignoramento.

Tale principio è stato affermato dalla terza sezione civile della Suprema Corte, con la sentenza n. 14599, pubblicata in data 9 luglio 2020, resa all’esito del giudizio scaturito da un pignoramento presso terzi. Più precisamente, in primo grado erano state pignorate delle somme , ai danni di una impresa edile, dovute al debitore quale corrispettivo di un contratto di appalto, da parte di un condominio di cui la stessa creditrice istante era condomina. Il terzo aveva reso dichiarazione negativa, sostenendo di aver già pagato gli importi dovuti, come da quietanza che esibiva, seppur priva di data certa. Tale dichiarazione veniva contestata dalla creditrice, ai sensi dell’art. 548 c.p.c., ante-riforma del 2012, ed il Tribunale accoglieva tale eccezione, ritenendo che, in mancanza di data certa, la quietanza non poteva essere opposta alla istante . Il condominio interponeva appello, deducendo che la creditrice era anche condomina del medesimo ente e non poteva ritenersi estranea al rapporto tra terzo pignorato ed impresa edile la quietanza, pertanto, poteva esserle opposta senza eccezione alcuna. La Corte di merito di Catania accoglieva l’appello e la creditrice si vedeva costretta ad adire la Suprema Corte, con ricorso affidato a tre motivi di diritto il condominio resisteva con controricorso. Con il primo motivo di ricorso la creditrice ha eccepito la nullità della sentenza per travisamento dell’unico motivo di appello, ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c. ma la Suprema Corte lo ha ritenuto inammissibile, chiarendo che il fatto” richiamato dalla nuova formulazione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. ha natura storica”. L’omesso esame di un motivo di appello, invece, integra un’eventuale ipotesi di violazione dell’art 112 c.p.c Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 2917 e 2704 c.c. e la censura è stata ritenuta fondata. Il Collegio, in ossequio al recente orientamento delle Sezioni Unite n. 10934/019 – in attesa della cui pronuncia la presente causa era stata rinviata – ha confermato che il singolo condomino è contitolare pro quota delle obbligazioni del condominio, sia dal lato passivo che da quello attivo e può agire individualmente per la tutela degli interessi dello stesso. Ciò perché il condominio è un ente di gestione privo di personalità giuridica distinta da quella dei suoi singoli partecipanti. Tuttavia il suo amministratore non agisce nella qualità di mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, dunque, anche la quietanza del pagamento effettuato dal condominio, a valere quale dichiarazione di scienza resa dal creditore, fa stato tra queste parti nell’ambito di un rapporto cui il singolo condomino resta, almeno a questi fini, estraneo. In conseguenza, la quietanza di pagamento sprovvista di data certa anteriore al pignoramento è inopponibile, ai sensi dell’art. 2704 c.c., al condomino che sottopone ad espropriazione forzata , ex articolo 543 e ss. c.p.c., i crediti del debitore esecutato verso il proprio condominio, in quanto egli è terzo estraneo al rapporto contrattuale da cui origina l’oggetto del pignoramento. Vieppiù il creditore procedente che non agisce in nome del proprio debitore ma iure proprio, è terzo rispetto ai rapporti intercorsi fra debitore esecutato ed il debitor debitoris, con la conseguenza che la quietanza rilasciata dal debitore, al terzo pignorato, può essergli opposta solamente a condizione che abbia, ai sensi dell’art 2704 cc, data certa anteriore alla notificazione dell’atto di pignoramento. Il terzo motivo, infine, è stato ritenuto assorbito dalla cassazione della sentenza impugnata in accoglimento del motivo precedente.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 26 febbraio – 9 luglio 2020, n. 14599 Presidente De Stefano – Relatore D’Arrigo Fatti di Causa V.M. pignorava ai danni di C.G., titolare dell'omonima impresa edile, le somme a lui dovute, quale corrispettivo di un contratto di appalto, dal Condominio omissis , del quale la stessa V. era condomino. Il terzo pignorato rendeva dichiarazione negativa, sostenendo di aver già pagato il dovuto ed esibiva una quietanza di pagamento sprovvista di data certa. La dichiarazione veniva contestata dalla creditrice procedente nelle forme di cui all'art. 548 c.p.c., nella versione anteriore alla modifica attuata con L. 24 dicembre 2012, n. 228. Il Tribunale di Catania accertava la sussistenza del credito vantato dal debitore esecutato nei confronti del Condominio. In particolare, riteneva che il terzo pignorato non avesse idoneamente provato l'estinzione del debito nei confronti dell'impresa edile del C. prima della notifica del pignoramento, in quanto la quietanza di pagamento prodotta dall'amministratore del Condominio, non presentando data certa, non poteva essere opposta alla V Il Condominio appellava la decisione, deducendo che la creditrice procedente era essa stessa condomino e quindi non estranea al rapporto tra il terzo pignorato e l'impresa edile C Pertanto, la quietanza di pagamento poteva esserle opposta anche se sprovvista di data certa. La Corte d'appello di Catania accoglieva il gravame, condannando l'appellata al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio. La sentenza veniva fatta oggetto, da parte della V., di ricorso per cassazione articolato in tre motivi, illustrati da successive memorie. Il Condominio resisteva con controricorso. Con ordinanza interlocutoria, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo in attesa della pubblicazione della sentenza delle Sezioni unite sulla questione della natura giuridica del condominio e dei rapporti intercorrenti fra esso e i condomini che ne fanno parte. Tale questione è stata definita con la sentenza n. 10934 del 18 aprile 2019 e la causa è stata quindi rimessa sul ruolo della pubblica udienza. Il Condominio ha depositato memorie difensive ai sensi dell'art. 378 c.p.c Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per travisamento e modifica del contenuto dell'unico motivo di appello - mancata impugnazione dei capi della sentenza resa dal Tribunale - eccezione di nullità dell'appello - omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5 . Il motivo è inammissibile. La nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 , prevede infatti una censura esclusivamente fondata sull'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti . Il fatto richiamato dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è un fatto storico oggetto del giudizio, sia esso principale o secondario, il quale abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, nel senso che, ove esaminato, avrebbe determinato un diverso esito della controversia Sez. 6 - 5, ordinanza n. 23238 del 04/10/2017 Rv. 646308 . Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il fatto storico , il cui esame sia stato omesso, il dato , testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività , fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831 . Ciò posto, l'omessa pronuncia su un motivo di appello - così come il suo travisamento - può integrare, semmai, la violazione dell'art. 112 c.p.c., ma non già l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti. Infatti, il motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell'appello, sicchè, ove il vizio sia dedotto come violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il motivo deve essere dichiarato inammissibile Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6835 del 16/03/2017, Rv. 643679 . Parimenti inammissibile è la censura di omessa motivazione, in quanto tale vizio non è più previsto fra i motivi di ricorso per cassazione, a seguito della nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, già dinanzi illustrata. Il sindacato di legittimità sulla motivazione è oggi ridotto al minimo costituzionale , nel senso che è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico , nella motivazione apparente , nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile , esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 . Nessuna di tali anomalie è stata denunciata con il ricorso in esame, nè ricorre nel caso di specie. 2.1 Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 2917 e 2704 c.c La V. sostiene, in pratica, che la quietanza di pagamento, sprovvista di data certa anteriore al pignoramento, proveniente dal C. ed esibita dal Condominio terzo pignorato, non possa esserle opposta in quanto estranea al rapporto contrattuale fra i due. Infatti, l'art. 2704 c.c., esclude - com'è noto - solo riguardo ai terzi la certezza della data della scrittura privata non registrata la cui sottoscrizione non sia stata autenticata, fintanto che non si verifichi un fatto che stabilisca in modo certo l'anteriorità della formazione del documento. La questione di diritto sottoposta è, dunque, se il singolo condomino sia contitolare del rapporto contrattuale posto in essere dal condominio ovvero versi in condizioni di terzietà e, quindi, sia a lui opponibile la quietanza senza data certa oppure no. Il motivo è fondato. 2.2 La recente pronuncia delle Sezioni unite - in attesa della cui pubblicazione era stata rinviata la trattazione della presente causa si pone in continuità con i precedenti arresti di legittimità. La questione trattata riguardava la legittimazione autonoma del condomino ad appellare una sentenza che veda soccombente il condominio. Al riguardo, è stato ribadito il principio di diritto secondo cui nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condomini sulle parti comuni, ciascun condomino ha, in considerazione della natura dei diritti contesi, un autonomo potere individuale - concorrente, in mancanza di personalità giuridica del condominio, con quello dell'amministratore - di agire e resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario pro quota Sez. U, Sentenza n. 10934 del 18/04/2019, Rv. 653787 - 01 . La citata non si discosta, come già detto, dall'orientamento prevalente, secondo cui il singolo condomino è contitolare pro quota delle obbligazioni del condominio, sia dal lato passivo che da quello attivo, talchè i singoli condomini possono agire individualmente per la tutela degli interessi dello stesso ex plurimis Sez. 3, Sentenza n. 23782 del 07/11/2014, Rv. 633445 - 01 Sez. 2, Sentenza n. 16562 del 06/08/2015, Rv. 636173 - 01 Sez. 2, Sentenza n. 13716 del 07/12/1999, Rv. 531931 - 01 Sez. 2, Sentenza n. 2392 del 12/03/1994, Rv. 485679 - 01 . Tale conclusione poggia sulla premessa che il condominio è un ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi partecipanti si vedano, fra le tante Sez. 2, Sentenza n. 26557 del 09/11/2017, Rv. 646073 - 01 Sez. 3, Sentenza n. 10717 del 16/05/2011, Rv. 617438 - 01 Sez. 2, Sentenza n. 12588 del 28/08/2002, Rv. 557148 - 01 Sez. 2, Sentenza n. 7130 del 25/05/2001, Rv. 546993 - 01 Sez. 2, Sentenza n. 5084 del 29/04/1993, Rv. 482174 - 01 . 2.3 Da questa premessa, presente anche nella sentenza d'appello, non si può trarre, tuttavia, la conclusione che la quietanza di pagamento, sprovvista di data certa, rilasciata al Condominio sia comunque opponibile alla V., in quanto parte del rapporto contrattuale. Sebbene il condominio sia un ente di gestione con limitata soggettività e sprovvisto di un patrimonio proprio, il suo amministratore non agisce nella qualità di mandatario con rappresentanza dei singoli condomini. La circostanza che questi ultimi rispondano delle obbligazioni assunte dal condominio, in ragione dell'inesistenza di un patrimonio separato, non comporta che essi assumano pure il ruolo di parte in senso tecnico quand'anche rappresentata dall'amministratore nei rapporti contrattuali costituiti da quest'ultimo. Gli atti giuridici posti in essere dall'amministratore vanno, infatti, riferiti comunque al condominio, quale ente di gestione di un interesse collettivo. Tant'è che, tra l'altro, quest'ultimo deve essere dotato di un proprio codice fiscale e deve, nella qualità di sostituto d'imposta, effettuare la ritenuta d'acconto sui corrispettivi dovuti per le prestazioni relative a contratti di appalto di opere e servizi. Dunque, anche la quietanza del pagamento effettuato dal condominio, a valere quale dichiarazione di scienza resa dal creditore da ultimo Sez. 3, Sentenza n. 23636 del 24/09/2019, Rv. 655493 - 02 , fa stato fra queste parti nell'ambito di un rapporto cui il singolo condomino resta, almeno a questi fini, terzo. Nei confronti del singolo condomino, pertanto, la quietanza di pagamento non è certa e computabile , ai sensi dell'art. 2704 c.c D'altro canto, se si ragionasse diversamente, si dovrebbe finire col dire che il medesimo atto - la quietanza sprovvista di data certa anteriore al pignoramento - sarebbe opponibile al condomino pignorante nei limiti della quota sua condominiale millesimale ed inopponibile per il resto il che ovviamente contrasta con la necessaria unicità degli effetti dell'atto giuridico. In una prospettiva diversa, ma affine a quella in esame, questa Corte ha ribadito la terzietà del condominio anche in relazione alla prova della simulazione delle quietanze relative all'avvenuto pagamento degli oneri condominiali, che dunque può essere fornita senza limiti , ai sensi dell'art. 1417 c.c. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13234 del 25/05/2017, Rv. 644281 - 01 . 2.4 In conclusione, va affermato il seguente principio di diritto La quietanza di pagamento sprovvista di data certa anteriore al pignoramento è inopponibile, ai sensi dell'art. 2704 c.c., al condomino che sottoponga ad espropriazione forzata, ex artt. 543 c.p.c. e segg., i crediti del debitore esecutato verso il proprio condominio, in quanto egli è terzo estraneo al rapporto contrattuale da cui origina l'oggetto di pignoramento . Tale principio va poi coordinato con quello, già affermato da questa Corte, secondo cui in sede di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato sia nel giudizio a cognizione piena previsto dall'art. 548 c.p.c., fino al 31 dicembre 2012, sia in quello a cognizione sommaria oggi regolato dall'art. 549 c.p.c. , il creditore procedente, che non agisce in nome e per conto del proprio debitore bensì iure proprio, è terzo rispetto ai rapporti intercorsi fra il debitore esecutato e il debitor debitoris. Con la conseguenza che la quietanza di pagamento rilasciata dal debitore al terzo pignorato può essergli opposta solamente a condizione che abbia, ai sensi dell'art. 2704 c.c., data certa anteriore alla notificazione dell'atto di pignoramento. E comunque, quand'anche gli sia opponibile, trattandosi di res inter alios acta, la quietanza non gode del valore probatorio privilegiato di cui all'art. 2702 c.c., ma, avendo il valore probatorio meramente indiziario di una prova atipica, può essere liberamente contestata dal creditore procedente e contribuisce a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24867 del 09/10/2018, Rv. 651366 - 01 v. pure Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6760 del 21/03/2014, Rv. 630199 - 01 . In applicazione di tali principi, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2. 3. Il terzo motivo, con il quale si denuncia la violazione dell'art. 91 c.p.c. per erronea liquidazione delle spese di lite, è assorbito dalla cassazione della sentenza impugnata in accoglimento del motivo precedente. 4. Alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità provvederà il giudice di rinvio. P.Q.M. accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo e assorbito il terzo cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto rinvia alla Corte di appello di Catania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.