La locazione ai tempi del coronavirus: le nuove regole del credito di imposta a favore dei conduttori delle locazioni commerciali

Con il nuovo decreto c.d. Rilancioè stato confermatoil credito di imposta pari al 60%solo per le locazioni ad uso diversocat. C/1?  

Il credito è cumulabile con il precedente credito previsto dal decreto c.d. Cura Italia? Con il decreto numero 34 del 19 maggio 2020 c.d.DecretoRilancio pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale numero 128 in vigore dallo stesso giorno, è statointrodotto un nuovocredito di imposta. In particolare,il nuovo articolo 28,d.l.numero 34/2020 -“Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda”-prevedeun credito d’imposta per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione pari al 60%dell’ammontare del canone di locazione, di leasing e di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o per l’esercizio in via professionale e continuativa di attività di lavoro autonomoper i mesi di marzo, aprile, maggio.Per le attività turistico ricettive il credito è concesso per i canoni di locazione relativi ai mesi diaprile, maggio e giugno. L’agevolazione si applica inoltre anche agli enti non commerciali, del terzo settore e religiosi civilmente riconosciuti per i canoni di locazione, leasing, o concessione di immobili condotti in locazione per lo svolgimento delle attività istituzionali. In caso di contratti di servizi aprestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetterà invece nellamisura del 30 per cento dei relativi canoni. Dunque,ilprecedente bonus previsto dald.l.numero 18/2020 Cura Italia riguardava solo gli esercenti attività d’impresa ed era condizionato al fatto che l’attività non rientrasse tra quelle “necessarie” di cui agli allegati 1 e 2 deld.P C.M.dell’11 marzo scorso oggi, invece, diventa quindi irrilevante la classificazione catastale dell’immobile C/1 prima prevista.In sintesi, il credito d’imposta èriconosciuto acondizioneche“i soggetti locatari esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno ilcinquanta per centorispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente”. Infine, tale credito d’impostanon è cumulabilecon l’agevolazione già prevista dald.l.numero 18/2020 relativa alla locazione dei locali commerciali classificati come C/1,per cui il conduttore di questa tipologia di immobili dovrà scegliere per quale credito optare.Il credito di impostapuò essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è sostenuta la spesa o in compensazione, successivamente al pagamento dei canoni. Un provvedimento delle Entrate definirà le modalità attuative. Fonte condominioelocazione.it Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus