La locazione ai tempi del coronavirus: l’obbligatorietà del pagamento del canone

A seguito dell'emergenza coronavirus, le disposizioni concernenti la sospensione del pagamento del canone locativo nella locazione di immobili destinati ad uso diverso dall'abitazionesono vigenti anche nelle locazioni ad uso abitativo?

A seguito dell'emergenza coronavirus, le disposizioni concernenti la sospensione del pagamento del canone locativo nella locazione di immobili destinati ad uso diverso dall'abitazionesono vigenti anche nelle locazioni ad uso abitativo? Preliminarmente, alla luce dell’attuale scenario di emergenza nazionale, occorre effettuare alcune precisazioni.Ebbene,diversamente da quanto esposto dall’utente,non esistono disposizioni che hanno imposto la sospensione del pagamento del canone locativo nella locazione di immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione. In particolare, sappiamo che ild.l.numero 18/2020 c.d. Cura Italia ha previsto - articolo 65,d.l.numero 18/2020 , in favore del conduttore un credito di imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientrantinella categoria catastale C/1– Negozi e botteghe.Su tale aspetto, l’Agenzia delle Entrate Ag. Entrate, circomma 3 aprile 2020, numero 8/E , tra i chiarimenti sulle norme del Decreto Cura Italia, ha fornitoanche delle delucidazioni sul credito di imposta per le locazioni commerciali di negozi e botteghedi cui all’articolo 65,d.l.numero 18/2020 il credito d’imposta, pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo 2020, è riconosciuto solo suicanoni effettivamente pagati un canone di locazione non pagato non produrrà il credito d’imposta in quanto la norma intende ristorare il conduttore del canone versato a fronte della sospensione dell’attività di impresa in questo periodo. - articolo 91,d.l.numero 18/2020 , una norma comma 6-bis in base alla quale “il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articolo 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti anche in questo caso, la ratio del norma è orientata alla valutazione – successiva – dell’eventuale inadempimento del debitore . Alla luce di quanto innanzi esposto, interpretando le citate disposizioni, il conduttoredi una attività commercialenon è autorizzato a sospendere il canone di locazione salvo poi, in ambito contrattuale, valutare le conseguenze dell’inadempimento/ritardo del debitore ai sensi degli articolo 1218 e 1223 c.c. Ed ancora, tra le altrenorme, vi è la previsione dell’articolo 103,comma 6,d.l.numero 18/2020in base al quale“l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020”.Quest’ultima disposizioneha una portata assai ampia ed è destinata a trovare applicazione relativamente all'esecuzione di ogni provvedimento giudiziario che disponga ilrilascio di qualsiasi immobile, non solo abitativo ma anche non abitativo. In conclusione,ad oggi,le attuali normenon prevedonoalcuna sospensione generalizzata dei canoni né per i contratti a uso commerciale o “diverso”, né per i contratti a uso abitativo le pigioni risultano pertanto dovuteed esigibili dal locatore .Pertanto, in mancanza di provvedimenti normativi in materia,gli inquilini e proprietari possono solo accordarsi per una riduzione del canone di locazione in questo periodo di difficoltà. Fonte condominioelocazione.it Clicca qui per consultare la sezione dedicata al Decreto Coronavirus