Danni da infiltrazioni, quando uno può pagare per tutti?

Nel caso di danno da infiltrazioni derivante da cose in custodia ed avente più cause, nessuna delle quali può essere considerata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell’evento, la parte chiamata in giudizio può essere condannata al risarcimento integrale anche se non è l’unica responsabile, fermo restando il diritto di regresso verso l’altro/gli altri responsabili.

Questa, in estrema sintesi, la conclusione cui è giunta la Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7044 depositata in cancelleria il 12 marzo 2019. Una conclusione non nuova, anzi una conferma dell’interpretazione delle norme che disciplinano le ipotesi di responsabilità extracontrattuale in concorso. Nel caso di specie la condanna è fondata sugli artt. 2051 e 2055 c.c. Il caso. Una società, proprietaria di un’unità immobiliare in condominio proponeva azione di risarcimento del danno nei confronti del condominio medesimo. Motivo? Per l’attrice le infiltrazioni dalle quali era afflitto il suo immobile erano da ricondursi a responsabilità della compagine condominiale. La società chiedeva, pertanto, la condanna alla esecuzione dei lavori utili ad eliminare il lamentato fenomeno, nonché al risarcimento del danno, ivi compreso quello per il mancato godimento dell’immobile. La domanda veniva accolta, tranne che per quest’ultimo aspetto anche la richiesta di manleva del condominio verso una ditta che aveva eseguito lavori veniva rigettata. La società, dunque, proponeva appello avverso il rigetto della richiesta di condanna inerente al mancato godimento dell’immobile. La Corte d’appello adita lo rigettava, confermando la sentenza di primo grado. Motivo? Dalla CTU esperita in corso di causa era emerso che l’evento dannoso oltre che dalle tubazioni dell'impianto fognario condominiale e dalla superficie del campo da tennis fosse dovuto alla mancanza di impermeabilizzazione di due giardini privati, appartenenti a ferzi estranei al presente giudizio. In sostanza, dicevano i giudici del gravame ribadendo le conclusioni del giudice di prime cure, se anche il condominio avesse eseguito prontamente i lavori che era stato condannato ad eseguire ciò non avrebbe fratto venire meno l’inutilizzabilità dell’immobile, stante l’unitarietà del fenomeno infiltrativo. Da qui il ricorso per Cassazione dell’originaria attrice. Ricorso accolto. Un concorso di cause può portare alla condanna di uno solo dei responsabili. Il giudice di appello, dice la ricorrente in Cassazione, ha errato nell’applicare l’art. 2055 c.c. Che cosa dice questa norma? Essa specifica che quando un fatto dannoso è imputabile a più persone, ciascuna di esse può essere condannata in solido con le altre al pagamento dell’intero risarcimento, salvo il diritto di regresso. Se non è possibile determinare con chiarezza la misura delle responsabilità delle parti coinvolte, queste, nel dubbio, si presumono uguali. Per i Supremi Giudici il ricorso ha colto nel segno. Motivo? L’esistenza di un altro soggetto custode di una cosa concorrente nella causazione dell’evento non fa venire meno la responsabilità dell’altro in relazione all’integrale posta di danno ascrivibile al suddetto concorso di cause anche se il processo è incardinato contro uno solo di essi. Detta diversamente quando il danno trova la propria ragion d’essere in dei fatti illeciti di natura extracontrattuale – nel caso di specie danno da cose in custodia ex art. 2051 c.c. – causati da più soggetti, queste sono chiamati a risponderne in solido delle conseguenze nel caso di specie risarcimento del danno per mancato godimento . Alla fattispecie si applica l’art. 2055 c.c. sicché chi agisce per il risarcimento pur contro solamente uno dei danneggiati da diritto all’integrale ristoro del danno occorsogli. Rammentiamo che la solidarietà cui fa riferimento tale norma è quella prevista e disciplinata dall’art. 1292 c.c. a mente del quale in tali ipotesi ciascuno degli obbligati può essere costretto all'adempimento per la totalità . In sostanza, la presenza di una causa concorrente, dice la Cassazione, così smentendo la conclusione cui era giunta la Corte d’appello, non è di per sé elemento idoneo a fare venire meno l’elemento della solidarietà di cui al più volte citato art. 2055 c.c. Ciò non è da escludersi in assoluto, dicono i giudici di piazza Cavour sulla scorta del loro consolidato orientamento, ma per addivenire a tale conclusione dev’essere accertato che tale condotta sia dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo . Insomma se c’è concorso c’è condanna in solido se non c’è allora la responsabilità sarà esclusiva. Tertium non datur. Parliamo, evidentemente, di un ristoro economico in relazione ad un pregiudizio subito, non di una condanna ad un facere. È evidente, infatti, che laddove la richiesta di condanna avesse riguardato l’obbligo di eseguire interventi manutentivi da parte del concorrente non chiamato in giudizio, questa sarebbe stata da rigettarsi per carenza di legittimazione passiva del convenuto.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza 20 novembre 2019 – 12 marzo 2020, n. 7044 Presidente D’Ascola – Relatore Scarpa Fatti di causa e ragioni della decisione La Seventeen Real Estate s.r.l. propone ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 2150/2018 pronunciata il 5 aprile 2018 dalla Corte d'Appello di Roma. Il Condominio via omissis , resiste con controricorso. Non ha svolto attività difensive la Aus s.r.l. La Corte d'appello, rigettando i contrapposti gravami delle parti, ha confermato la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Roma, che, accogliendo la domanda proposta dalla condomina Seventeen Real Estate s.r.l., aveva condannato il Condominio via omissis all'esecuzione di lavori di ripristino dell'impianto di smaltimento delle acque e di impermeabilizzazione del campo da tennis comune, nonché al risarcimento dei danni per le infiltrazioni subite dalla proprietà dell'attrice, respingendo tuttavia la pretesa risarcitoria per il mancato godimento dell'immobile, come anche la domanda di manleva avanzata dal Condominio nei confronti della Aus s.r.l., impresa appaltatrice dei lavori di ristrutturazione. Quanto all'appello formulato dalla Seventeen Real Estate s.r.l., la Corte di Roma ha evidenziato come fosse passata in giudicato per difetto di impugnazione la condanna del Condominio ad eseguire i lavori di rifacimento dell'impianto di smaltimento delle acque e di impermeabilizzazione del campo da tennis comune, dovendosi perciò attribuire le infiltrazioni subite dalla proprietà Seventeen Real Estate s.r.l. alla responsabilità del medesimo Condominio ex art. 2051 c.c. con riguardo alla mancata esecuzione dei lavori. Poiché, tuttavia, sulla scorta della CTU, era risultato che le infiltrazioni oggetto di lite in particolare, quelle che interessavano il corridoio fossero derivate, oltre che dalle tubazioni dell'impianto fognario condominiale e dalla superficie del campo da tennis , altresì dalla mancanza di impermeabilizzazione di due giardini privati, appartenenti a terzi estranei al presente giudizio , la Corte d'appello ha confermato l'insussistenza dell'onere risarcitorio a carico del Condominio via omissis . Secondo la sentenza impugnata, pur ove fossero stati eseguiti tempestivamente i lavori incombenti sul Condominio, le infiltrazioni e le condizioni di inutilizzabilità della proprietà Seventeen Real Estate non sarebbero venute meno, stante il carattere unitario dell'immobile . Il primo motivo di ricorso della Seventeen Real Estate s.r.l. deduce la violazione dell'art. 2055 c.c. s i assume che la Corte d'appello avrebbe errato nel non ritenere che il danno per la inutilizzabilità dei locali della società ricorrente dovesse solidalmente imputarsi sia al Condominio sia ai proprietari dei due giardini privati sovrastanti. Il secondo motivo di ricorso della Seventeen Real Estate s.r.l. denuncia la violazione dell'art. 2043 c.c., sostenendo l'erroneità della mancata condanna del Condominio al risarcimento dei danni. Il terzo motivo di ricorso della Seventeen Real Estate s.r.l. deduce l'omesso esame di un fatto decisivo, non avendo la Corte di Roma considerato che la mancata riparazione imputabile al Condominio aveva comunque cagionato l'inagibilità del primo locale di proprietà della ricorrente. Su proposta del relatore, che riteneva che il primo motivo di ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato, rimanendo assorbiti i restanti due motivi, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c. in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5 , c.p.c. il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. La ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell'art. 380-bis, comma 2, c.p.c. In via pregiudiziale, deve osservarsi che il ricorso della Seventeen Real Estate s.r.l. è stato correttamente notificato altresì alla Aus s.r.l., impresa appaltatrice chiamata in garanzia dal Condominio via omissis . Invero, la domanda di manleva era stata rigettata dal Tribunale e l'impugnazione incidentale, svolta sul punto dal medesimo Condominio, è stata dichiarata inammissibile dalla Corte d'appello. Tuttavia, in forza della chiamata della AUS s.r.l. ad opera del convenuto Condominio, pur essendosi pervenuti nel gradi pregressi ad una decisione negativa riguardo al rapporto di garanzia per quanto impropria , e ferma la necessità di apposito gravame eventualmente in via incidentale da parte di chi nel rapporto di garanzia sia rimasto soccombente al fine di rimettere in discussione lo stesso, l'impugnazione proposta dall'attrice Seventeen Real Estate s.r.l. deve comunque essere rivolta tanto contro la garante che contro il garantito, ravvisandosi un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, che comporta l'applicazione dell'art. 331 c.p.c. Cass. Sez. U, 04/12/2015, n. 24707 . La Corte d'appello di Roma ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria della Seventeen Real Estate s.r.l. nei confronti del Condominio via omissis per il mancato godimento dell'immobile, affermando che l'accertata responsabilità di quest'ultimo ex art. 2051 c.c. per l'omessa manutenzione dell'impianto di smaltimento delle acque e del campo da tennis non fosse la causa esclusiva delle infiltrazioni subite dalla proprietà della ricorrente, concorrendovi altresì la mancata impermeabilizzazione di due giardini privati di proprietà esclusiva, quanto meno con riguardo al corridoio di accesso all'immobile danneggiato. La sentenza impugnata ha così deciso la sottesa questione di diritto senza uniformarsi al costante orientamento interpretativo di questa Corte. Il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno, e risponde in base all'art. 2051 c.c. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché tali danni siano causalmente imputabili altresì al concorso del fatto di un terzo quale, nella specie, l'omessa manutenzione a sua volta ascrivibile ai proprietari dei due giardini privati di proprietà esclusiva . Si prospetta, in tal caso, la situazione di un medesimo danno da infiltrazioni all'immobile sottostante , provocato da più soggetti per effetto di diversi titoli di responsabilità la responsabilità del condominio per la custodia dei beni e dei servizi comuni e la responsabilità dei singoli proprietari per la custodia delle unità immobiliari a loro appartenenti , il che dà luogo ad una situazione di solidarietà impropria, in quanto relativa a rapporti eziologicamente ricollegati a distinti titoli extracontrattuali. La conseguenza della corresponsabilità in solido, ex art. 2055 c.c., comporta tuttavia che la domanda del proprietario dell'appartamento danneggiato va intesa sempre come volta a conseguire per l'intero il risarcimento da ciascuno dei coobbligati, in ragione del comune contributo causale alla determinazione del danno. Al condomino che abbia agito chiedendo l'integrale risarcimento dei danni solo nei confronti del condominio, come fatto nel caso in esame dalla Seventeen Real Estate s.r.l., il risarcimento non può perciò essere negato in ragione del concorrente apporto casuale colposo imputabile a singoli condomini proprietari individuali di unità immobiliari, applicandosi in tal caso non l'art. 1227, comma 1, c.c., ma l'art. 2055, comma 1, c.c., che prevede, appunto, la responsabilità solidale degli autori del danno. Né la concorrente mancata manutenzione di porzioni di proprietà solitaria è equiparabile alla condotta di un terzo idonea a negare la responsabilità oggettiva del condominio quale custode dei beni e dei servizi comuni ex art. 2051 c.c., a meno che essa, rivelandosi autonoma, non risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo cfr. Cass. Sez. 2, 12/07/2011, n. 15291 Cass. Sez. 3, 19/03/2009, n. 6665 Cass. Sez. 3, 20/08/2003, n. 12211 . Il primo motivo di ricorso va perciò accolto, mentre il secondo ed il terzo rimangono assorbiti, attenendo essi a questioni che, per effetto dell'accoglimento della prima censura, perdono di immediata rilevanza decisoria e potranno essere riesaminate nel giudizio di rinvio. La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma, la quale esaminerà nuovamente la causa uniformandosi all'enunciato principio e tenendo conto dei rilievi svolti. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo ed il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma.