Procedimento di revoca dell’amministratore di condominio, litisconsorzio e spese processuali

Il procedimento di revoca giudiziale dell’amministratore di condominio riveste carattere eccezionale ed urgente, in quanto sostitutivo della volontà assembleare e attivabile anche su iniziativa del singolo condomino. Esso non ammette la partecipazione del Condominio o di altri condomini.

Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 4696/20, depositata il 21 febbraio. Il caso. La Corte d’Appello di Salerno respingeva il reclamo avverso il provvedimento di prime cure con cui era stata rigettata la domanda dell’appellante di revoca giudiziale del convenuto dall’incarico di amministratore di condominio a causa della mancata esibizione della documentazione richiesta. Avverso tale pronuncia, che condannava peraltro il soccombente a rimborsare le spese processuali a tutte le controparti, compresi gli altri condomini intervenuti adesivamente rispetto alla posizione dell’amministratore, è stato proposto ricorso in Cassazione. Litisconsorzio e spese processuali. Il Collegio osserva come il procedimento di revoca giudiziale dell’amministratore di condominio rivesta carattere eccezionale ed urgente, in quanto sostitutivo della volontà assembleare e attivabile anche su iniziativa del singolo condomino. Essendo un procedimento ispirato alla rapida ed efficace tutela di una corretta gestione condominiale, esso non ammette la partecipazione del Condominio o di altri condomini interessato e legittimato a contraddire è infatti il solo amministratore, restando escluso il litisconsorzio degli altri condomini. Quanto alle spese, il procedimento diretto alla revoca dell’amministratore di condominio soggiace al regolamento previsto dall’art. 91 c.p.c., i cui effetti devono esaurirsi nel rapporto tra condomino istante e amministratore. Nel caso di specie, erroneamente la Corte territoriale ha ammesso l’intervento degli altri condomini. Di conseguenza, avrebbe dovuto essere negata la ripetizione delle spese processuali da questi ultimi sostenute. Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso e cassa la pronuncia impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese processuali liquidate a favore dei singoli condomini intervenuti.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 24 ottobre 2019 – 21 febbraio 2020, n. 4696 Presidente D’Ascola – Relatore Scarpa Fatti di causa e ragioni della decisione Il ricorrente V.E. impugna, articolando un unico motivo di ricorso ex art. 111 Cost., il decreto del 1 febbraio 2018 della Corte d’Appello di Salerno, che ha respinto il reclamo proposto dal medesimo Voza avverso il provvedimento del Tribunale di Salerno reso in data 14 giugno 2017, con il quale era stata rigettata la sua domanda di revoca giudiziale di I.G. dall’incarico di amministratore del Condominio Palazzo Imperiale di via G. Rossini 18, Eboli. Resistono con distinti controricorsi l’amministratore I.G. , nonché C.P. , G.A. , C.G. , R.D. , G.C. , P.M. , C.C. , C.E. , L.A. , S.G. e Gianmarino Chiappa, tutti e undici condomini del Condominio Palazzo Imperiale, intervenuti adesivamente rispetto alla posizione dell’amministratore nel giudizio di revoca. La revoca dell’amministratore I.G. era stata richiesta dal condomino E.V. per la mancata esibizione di documentazione richiesta da quest’ultimo, ed in particolare del registro di anagrafe condominiale. Il Tribunale di Salerno rigettò la domanda di revoca e condannò V.E. al pagamento delle spese processuali sostenute dal resistente e dagli interventori adesivi. La Corte d’Appello di Salerno, pronunciando sul reclamo di V.E. , ha affermato l’ammissibilità dell’intervento dei singoli condomini nel giudizio di revoca, finalizzato alla tutela di dati personali e riservati , interesse autonomo da quell’amministratore ma compatibile con quello da costui affermato nel giudizio , dando così luogo ad una ipotesi di litisconsorzio facoltativo successivo, perché realizzato in corso di giudizio . I giudici del reclamo hanno poi condannato il soccombente V.E. a rimborsare a tutte le controparti le spese processuali. L’unico motivo di ricorso di V.E. deduce la violazione dell’art. 91 c.p.c., art. 105 c.p.c., comma 2 e art. 737 c.p.c. e ss., art. 1129 c.c. e art. 64 disp. att. c.p.c., avendo il decreto impugnato erroneamente ammesso la partecipazione dei singoli condomini interventori al giudizio di revoca dell’amministratore di condominio e conseguentemente liquidato in loro favore le spese processuali. Il ricorso di V.E. non era stato rivolto nei confronti di I.G. , amministratore convenuto nel giudizio di revoca. L’intervento adesivo volontario, ex art. 105 c.p.c., di C.P. , G.A. , C.G. , R.D. , G.C. , P.M. , C.C. , C.E. , L.A. , S.G. e Ch.Gi. - pur ricorrendo un’ipotesi di cause sostanzialmente scindibili - ha però dato luogo ad un litisconsorzio necessario processuale, e perciò la causa deve considerarsi inscindibile in sede di impugnazione nei confronti della parte originaria I.G. , ancorché la decisione concerna le sole spese di lite, trattandosi di capo accessorio che condivide il ravvisato carattere di inscindibilità processuale della causa principale arg. da Cass. Sez. 2, 06/05/2015, n. 9150 Cass. Sez. 2, 09/05/2018, n. 11156 Cass. Sez. 2, 26/09/2017, n. 22370 . È stata perciò disposta ed eseguita l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione del ricorso, ex art. 331 c.p.c., a I.G. , il quale si difende con controricorso. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5 , il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio. Il ricorrente ed i condomini controricorrenti hanno presentato memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2. Secondo consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso il decreto con il quale la corte d’appello provvede sul reclamo avverso il decreto del tribunale in tema di revoca dell’amministratore di condominio, previsto dagli art. 1129 c.c. e art. 64 disp. att. c.c., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione tale ricorso è, invece, ammissibile soltanto avverso la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, concernendo posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo Cass. Sez. 6 - 2, 11/04/2017, n. 9348 Cass. Sez. 6 - 2, 30/03/2017, n. 8283 Cass. Sez. 6 - 2 Cass. Sez. 6 - 2, 01/07/2011, n. 14524 Cass. Sez. U, 29/10/2004, n. 20957 . Va inoltre osservato in premessa come il procedimento di revoca giudiziale dell’amministratore di condominio, che può essere intrapreso su ricorso di ciascun condomino, riveste un carattere eccezionale ed urgente, oltre che sostitutivo della volontà assembleare, ed è ispirato dall’esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela ad una corretta gestione dell’amministrazione condominiale, a fronte del pericolo di grave danno derivante da determinate condotte dell’amministratore. Non è quindi ammessa la partecipazione al giudizio del condominio o degli altri condomini interessato e legittimato a contraddire è soltanto l’amministratore, non sussistendo litisconsorzio degli altri condomini Cass. Sez. 2, 22/10/2013, n. 23955 Cass. Sez. 2, 23/08/1999, n. 8837 . Il giudizio è improntato a rapidità, informalità ed ufficiosità, potendo, peraltro, il provvedimento essere adottato sentito l’amministratore in contraddittorio con il ricorrente art. 64 c.c. disp. att., comma 1 . Il decreto del tribunale di revoca incide, quindi, sul rapporto di mandato tra condomini ed amministratore al culmine di un procedimento camerale plurilaterale, nel quale, tuttavia, l’intervento giudiziale è pur sempre diretto all’attività di gestione di interessi. Il procedimento diretto alla revoca dell’amministratore di condominio soggiace, dunque, al regolamento delle spese ex art. 91 c.p.c., regolamento i cui effetti devono però esaurirsi nel rapporto tra il condomino istante e l’amministratore, uniche parti legittimate del peculiare rapporto processuale. Ne consegue che, nel caso di specie, a differenza di quanto affermato dalla Corte d’Appello di Salerno, era inammissibile l’intervento dei singoli condomini nel giudizio di revoca, benché, come si sostiene nell’impugnato decreto, finalizzato alla tutela di dati personali e riservati , ovvero alla salvaguardia di un interesse autonomo da quell’amministratore ma compatibile con quello da costui affermato nel giudizio . Le considerazioni, svolte ancora nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, dai condomini controricorrenti, circa l’avvertita esigenza di difendere in giudizio un proprio specifico interesse, ovvero quello alla tutela dei dati personali, che sarebbe stato pregiudicato dall’eventuale revoca dell’amministratore, non tengono conto della essenziale delimitazione del procedimento camerale di revoca dell’amministratore di condominio, il quale, come già ricordato, non ha carattere decisorio ed incide unicamente sul rapporto corrente tra condominio ed amministratore, senza precludere nè a quest’ultimo, nè tanto meno ai singoli condomini, la tutela giurisdizionale piena dei propri diritti in un ordinario giudizio contenzioso di cognizione. Era quindi altresì da negare il diritto dei singoli condomini interventori a conseguire la ripetizione delle spese processuali sostenute, invece disposta nell’impugnato determinando un compenso unico rispetto a quello legittimamente liquidato all’amministratore I. . Deve perciò accogliersi il ricorso e il decreto impugnato va cassato, limitatamente alla statuizione sulle spese processuali liquidate in favore dei singoli condomini interventori, con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno, che, in diversa composizione, riesaminerà la causa uniformandosi ai principi richiamati e tenendo conto dei rilievi svolti, e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. Il giudice di rinvio provvederà anche sulla domanda di restituzione proposta dal ricorrente nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato nei limiti della censura accolta e rinvia alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.