Riscaldamento centralizzato, confermato il diritto al distacco dell’appartamento

Dalla Cassazione nuova sottolineatura sul fatto che il regolamento condominiale non può bloccare la decisione del singolo condomino di effettuare il distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento. Possibile, invece, obbligarlo a concorrere alle spese per l’uso del servizio.

‘Libero riscaldamento in libero condominio’. Così, parafrasando un pensiero di Cavour, si può racchiudere la pronuncia con cui la Cassazione ha dato ragione a due condomini in contenzioso con l’amministrazione condominiale sacrosanta la loro decisione di effettuare il distacco degli appartamenti di loro proprietà dall’impianto centralizzato di riscaldamento. Irrilevante il fatto che tale operazione non sia consentita dal regolamento condominiale. Cassazione, ordinanza n. 32441/19, sez. II Civile, depositata oggi . Assemblea. Campo di battaglia un condominio di Roma lì due condomini optano per il distacco degli appartamenti di loro proprietà dall’impianto di riscaldamento centralizzato , ma tale operazione viene ‘bloccata’ dall’assemblea condominiale con delibere ad hoc con cui viene respinta la loro richiesta e vengono approvati il consuntivo e il preventivo per le spese di riscaldamento . Regolamento condominiale alla mano, però, i giudici di primo e di secondo grado danno ragione all’amministrazione condominiale. Decisivo il richiamo all’articolo 10 del regolamento con esso si vieta la rinuncia all’uso degli impianti comuni e si sancisce l’obbligatorietà dei relativi canoni . Distacco. A smentire le valutazioni compiute dai giudici di merito provvede ora la Cassazione, accogliendo il ricorso dei due condomini e riconoscendo il loro diritto ad effettuare il distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento . I Magistrati del ‘Palazzaccio’ chiariscono che il diritto del condomino a distaccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato non è disponibile e, di conseguenza, sono nulle le clausole dei regolamenti condominiali che , come in questo caso, vietino il distacco del singolo appartamento. Ciò che invece si può stabilire col regolamento condominiale, concludono i giudici, è obbligare legittimamente il condomino rinunziante a concorrere alle spese per l’uso del servizio centralizzato poiché il criterio legale di ripartizione delle spese di gestione è derogabile . Vittoria sempre più vicina, quindi, per i due condomini, che però dovranno affrontare un nuovo processo in appello, laddove i giudici dovranno per forza di cose tenere conto dei paletti fissati in Cassazione.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 10 luglio – 11 dicembre 2019, n. 32441 Presidente Manna – Relatore Picaroni Fatti di causa 1. La Corte d'appello di Roma, con sentenza pubblicata il n. 21/A7 agosto 2014, ha rigettato l'appello proposto da Al. Ge. e Gi. Be. avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 13007 del 2005 e nei confronti del Condominio di Via omissis . 1.1. Il Tribunale aveva rigettato le domande proposte dai condomini Ge. e Be. di accertamento della legittimità del distacco degli appartamenti di loro proprietà dall'impianto centralizzato di riscaldamento, con determinazione della quota di partecipazione a loro carico in relazione alle spese di esercizio, nonché di annullamento delle delibere assembleari con le quali era stata respinta la richiesta di autorizzazione al distacco ed erano stati approvati il consuntivo ed il preventivo per le spese di riscaldamento. 2. La Corte d'appello ha confermato la decisione, ritenendo illegittimo il distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento, rilevando che l'art. 10 del regolamento condominiale non consente la rinuncia all'uso degli impianti comuni e statuisce l'obbligatorietà dei relativi canoni. 3. Al. Ge. e Gi. Be. ricorrono per la cassazione della sentenza sulla base di un motivo. Il Condominio non ha svolto difese in questa sede. I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Ragioni della decisione 1. Con l'unico motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1371, 1102, 1118 e 1138 cod. civ. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Secondo i ricorrenti la Corte d'appello sarebbe incorsa in errore nel dare prevalenza alle pattuizioni contenute nel regolamento condominiale, a fronte della previsione dell'art. 1118, terzo comma, cod. civ. che conferisce al singolo condomino la facoltà di rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento, sempre che da ciò non derivino notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. Nella specie, era stato dimostrato che il distacco aveva inciso sull'equilibrio termico dell'impianto di riscaldamento centralizzato in misura del 10%, e che i relativi importi erano stati corrisposti. 2. Il motivo è fondato nei termini di seguito precisati. 2.1. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, ai sensi dell'art. 1118, quarto comma, cod. civ., il diritto del condomino a distaccarsi dall'impianto di riscaldamento centralizzato non è disponibile e di conseguenza sono nulle le clausole dei regolamenti condominiali che vietino il distacco ex plurimis, Cass. 12580 del 18/05/2017 Cass. 12/05/2017, n. 11970 . Il regolamento condominiale può invece legittimamente obbligare il condomino rinunziante a concorrere alle spese per l'uso del servizio centralizzato, poiché il criterio legale di ripartizione delle spese di gestione dettato dall'art. 1123 cod. civ. è derogabile. Nel caso di specie, in cui regolamento condominiale che vieta il distacco è preesistente all'entrata in vigore dell'art. 1118, quarto comma, cod. civ., la norma sopravvenuta incide, e non potrebbe essere altrimenti, sull'efficacia della clausola contrattuale, che viene meno. 3. All'accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, per un nuovo esame della domanda. Il giudice del rinvio provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione.