



parti comuni | 06 Novembre 2019
Il singolo condomino può agire a tutela del decoro architettonico dell’edificio
di La Redazione
Ai sensi dell’art. 1117 c.c., il decoro architettonico che caratterizza la fisionomia dell’edificio è un bene comune, legittimando il singolo condomino ad agire in giudizio per la rimozione delle modifiche apportate da altri condomini che si rivelino abusive e pregiudizievoli.

(Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 28465/19; depositata il 5 novembre)








- Il giudice deve valutare la normativa sulle distanze tra costruzioni alla luce dei regolamenti locali
- Chi propone l'actio negatoria servitutis deve dimostrare il possesso
- Ampliamento del terrazzo e rispetto delle parti comuni
- Uso esclusivo di una porzione del cortile condominiale: questione controversa. Opportuno rimettere alle SS.UU.
- Inerzia dell’assemblea condominiale e requisiti di ammissibilità del ricorso ex art. 1105 c.c.



























Network Giuffrè



















