L’accertamento della proprietà esclusiva del box si deve svolgere in contraddittorio con tutti i condomini

La richiesta di un terzo che, agendo avverso un condominio, si affermi esclusivo proprietario di un locale e pretenda di farlo con la proposizione di una domanda volta al giudicato di accertamento e di condanna al rilascio del locale medesimo, si deve svolgere in contraddittorio con tutti i condomini.

Sul tema la Corte di Cassazione con ordinanza n. 26208/19, depositata il 16 ottobre. Il caso. Un condominio veniva chiamato in causa dal proprietario di un box, il quale chiedeva l’accertamento del diritto esclusivo di proprietà sul locale adibito a box medesimo, facente parte del complesso condominiale, con conseguente condanna del Condominio al rilascio e allo sgombero dello stesso. Il convenuto eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, dovendo la causa essere instaurata nei confronti dei singoli condomini e deduceva che il bene era di proprietà condominiale. Il Tribunale accoglieva la domanda del singolo condomino. Il condominio così si appellava alla Corte territorialmente competente, che riteneva fondata l’eccezione di difetto di legittimazione dell’amministratore del condominio per mancanza di deliberazione autorizzativa da parte dell’assemblea alla proposizione dell’impugnazione. Il condominio, dunque, ricorre in Cassazione. Domanda di accertamento della proprietà esclusiva del bene. Con riferimento a quanto sopra detto, la Suprema Corte ha più volte affermato che, la domanda di un terzo che, agendo avverso un condominio, si affermi esclusivo proprietario e pretenda di farlo con la proposizione di una domanda volta al giudicato di accertamento e di condanna al rilascio e sgombero del bene, si deve svolgere in contraddittorio con tutti i condomini, poiché essi si trovano nella condizione di comproprietari dei beni comuni e la portata delle azioni reali, che incidono sul diritto pro quota o esclusivo di ciascun condomino, avente reale interesse a contraddire . Devono, dunque, dichiararsi nulli i procedimenti instaurati nei primi due gradi di giudizio per mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti dei singoli condomini e deve essere cassata per l’effetto la sentenza impugnata con rinvio al giudice territorialmente competente.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 16 gennaio – 16 ottobre 2019, n. 26208 Presidente Manna – Relatore Besso Marcheis Premesso che 1. Con atto di citazione del 22/10/2002 F.A. conveniva in giudizio il omissis , chiedendo che venisse accertato il suo esclusivo diritto di proprietà sul locale terraneo adibito a box, facente parte del fabbricato condominiale, con conseguente condanna del Condominio al rilascio e allo sgombero dello stesso. Il convenuto, costituendosi, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, dovendo la causa essere istaurata nei confronti dei singoli condomini e, nel merito, deduceva che il bene rivendicato era di proprietà condominiale. Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Afragola, con sentenza n. 166/2008 rigettava l’eccezione di legittimazione e accoglieva la domanda, accertando il diritto di piena proprietà dell’attore sul bene oggetto di causa e condannando il Condominio all’immediato rilascio dello stesso. 2. Avverso la pronuncia, chiedendone l’integrale riforma, proponeva appello il omissis , anzitutto contestando la decisione del Tribunale di ritenere passivamente legittimato il Condominio. Con sentenza 30 gennaio 2013, n. 332, la Corte d’appello di Napoli riteneva fondata l’eccezione, formulata dall’appellato, di difetto di legittimazione dell’amministratore del Condominio per mancanza di deliberazione autorizzativa dell’assemblea alla proposizione dell’impugnazione, non trattandosi di causa che l’amministratore poteva autonomamente proporre ex art. 1130 c.c., n. 4 e dichiarava così inammissibile l’appello. 3. Contro la sentenza ricorre per cassazione il omissis , in persona dell’amministratore M.M. . Resiste con controricorso F.A. . Il controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c Considerato che I. Preliminare rispetto all’esame dell’unico motivo di ricorso - con cui si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1130, 1131 c.c. e art. 75 c.p.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte di appello ritenuto necessaria, ai fini della proposizione dell’appello da parte dell’amministratore del Condominio, la previa deliberazione dell’assemblea dei condomini o, quantomeno, la ratifica successiva del suo operato, non rientrando la controversia tra quelle che l’amministratore poteva autonomamente proporre - è il rilievo della non integrità del contraddittorio. L’azione fatta valere da F.A. è di accertamento del suo esclusivo diritto di proprietà su un immobile - azione reale che non diviene personale, come aveva sostenuto il giudice di primo grado, per il fatto che oltre all’accertamento del diritto sia stata conseguentemente chiesta la condanna del Condominio a restituire l’immobile - ed incide sul diritto di ciascun condomino, che deve pertanto essere convenuto in giudizio. Come ha infatti precisato questa Corte, la domanda di un terzo il quale, agendo contro il condominio, si affermi proprietario esclusivo e pretenda di farlo con una domanda mirante al giudicato di accertamento e di condanna al rilascio del bene si deve svolgere in contraddittorio con tutti i condomini, stante la condizione di comproprietari dei beni comuni e la portata delle azioni reali, che incidono sul diritto pro quota o esclusivo di ciascun condomino, avente reale interesse a contraddire così Cass. n. 3575/2018, che ha sviluppato quanto affermato da Cass., sez. un., n. 25454/2013 . II. Va quindi dichiarata la nullità delle pronunzie di merito e dei relativi procedimenti per mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti dei singoli condomini pertanto, cassata per l’effetto la sentenza impugnata, la causa va rinviata al giudice di primo grado, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità delle pronunzie di merito e dei relativi procedimenti a causa della mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti dei singoli condomini, cassa per l’effetto la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al giudice di primo grado.