Invito all’assemblea, basta l’invio non serve la prova del ricevimento

Ai fini della regolarità della convocazione per la assemblea condominiale, è sufficiente la prova della spedizione della raccomandata contenente la convocazione all’indirizzo dei condomini.

Questo il principio di diritto ribadito dalla Cassazione con la sentenza in commento, n. 8275/19, depositata il 25 marzo. Il caso. Un condomino ricorreva contro la validità di una delibera assembleare sostenendo che non fosse stata fornita prova della avvenuta ricezione, da parte sua, della convocazione stessa. Il Tribunale respingeva l’impugnazione ritenendo sufficiente l’aver, l’amministratore del condominio, fornito prova dell’invio e non quindi del ricevimento della raccomandata di convocazione al condomino in questione presso la sua residenza. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che confermava la sentenza del tribunale, proponeva ricorso in cassazione il condomino soccombente nei primi due gradi di giudizio. Il ricorrente, in particolare, presentava come motivo di ricorso la necessità, a suo dire, che per la validità della assemblea fosse necessario fornire la prova non solo della spedizione ma anche del ricevimento della convocazione da parte di tutti i condomini. I condomini devono essere posti in condizioni di partecipare alla adunanza condominiale. La Suprema corte, nel ribadire a sua volta il convincimento dei giudici di merito, ricorda anzitutto come l’art. 66, disp. att., c.c. esprime il principio in base al quale ogni condomino ha diritto di essere posto in condizione, tramite avviso ricevuto almeno cinque giorni prima, di intervenire alla adunanza condominiale. La convocazione assembleare non ha natura giuridica di notificazione. La Cassazione, inoltre, ribadisce come da precedenti decisioni elencate in sentenza la natura dell’atto di convocazione quale atto unilaterale recettizio, che rinviene quindi la propria disciplina non nel regime giuridico delle notificazioni, ma piuttosto in quello dell’art. 1135 c.c. che prevede la conoscibilità e non la conoscenza dell’atto per la sua validità. In altre parole, secondo la Cassazione, per la validità della convocazione alla assemblea è sufficiente che l’invito fosse conoscibile e non conosciuto restando a carico del condomino che ritenga di essere stato danneggiato il fornire congrua prova di non aver potuto ricevere, per ragioni non dipendenti dalla propria volontà, detto invito. Per ribadire il proprio convincimento, la Suprema corte ricorda la differenza tra il caso in oggetto, relativo appunto alla convocazione in assemblea, con il differente caso della comunicazione, ai fini della possibile impugnazione, del verbale di assemblea. Con riguardo a tale ultima fattispecie, infatti, la Cassazione decisione 1996/8399 aveva ritenuto che l’avviso di tentata consegna da parte dell’agente postale non equivale a sua comunicazione, e che quindi in questo caso non potrà considerarsi che l’atto in questo caso sia giunto a destinazione del destinatario. Per la comunicazione del verbale di assemblea non e’ sufficiente la sua conoscibilità. I due differenti principi di diritto, osserva la Cassazione, non sono in realtà in contrasto tra loro in quanto regolano due fattispecie tra loro non sovrapponibili in un caso convocazione della assemblea decorre un termine dilatorio meramente condizionante la validità della deliberazione, mentre nell’altro verbale assemblea il termine è da ritenersi decadenziale per proporre un azione giudiziaria. In conclusione, pertanto, ribadisce la Suprema corte l’avviso di convocazione in assemblea deve qualificarsi come atto di natura privata unilaterale recettizio. AI fini ritenere fornita la prova della decorrenza del termine di cinque giorni antecedenti l’adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente quindi che il condominio in applicazione della presunzione di cui all’art. 1135 c.c. dimostri la data di pervenimento dell’avviso all’indirizzo del destinatario, salva la possibilità di quest’ultimo di essere stato senza colpa nella impossibilità di averne notizia. Il ricorso per le ragioni su esposte veniva pertanto respinto con conferma della decisione della Corte di appello romana.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 4 luglio 2018 – 25 marzo 2019, n. 8275 Presidente Petitti – Relatore Falaschi Svolgimento del processo La Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva l’appello proposto dal Condominio di omissis - Roma nei confronti della condomina S.E. , e per l’effetto rigettava il ricorso presentato da quest’ultima ex art. 1137 c.c., per ottenere l’annullamento di una delibera condominiale per difetto di convocazione della medesima alla relativa assemblea. La Corte territoriale a sostegno della decisione rilevava che dagli atti di causa risultava che l’amministratore del Condominio aveva provveduto tempestivamente, in data 25.05.2006 e quindi oltre 10 giorni prima , a spedire a tutti i condomini, tramite raccomandate, le convocazioni per l’assemblea condominiale, fissata in data 8.06.2006, e che non vi era contestazione sul fatto che tale invio fosse stato effettuato anche alla condomina S. presso il suo indirizzo di residenza, per cui affermava che nel caso di specie operava la presunzione di conoscenza della convocazione ai sensi dell’art. 1335 c.c., tenuto conto dell’affidabilità del mezzo utilizzato per l’invio della stessa, ragion per la quale l’assemblea condominiale era stata legittimamente tenuta. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione la S. , formulando un unico motivo, cui resiste con controricorso il Condominio. Il ricorso - previa proposta stilata dal nominato consigliere delegato - è stato inizialmente avviato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., avanti alla sesta sezione civile - 2. All’esito dell’adunanza camerale fissata al 20.04.2017, con ordinanza interlocutoria n. 27847 del 2017 depositata il 22.11.2017, è stato rimesso alla pubblica udienza dinanzi alla seconda sezione per carenza dell’elemento dell’evidenza decisionale. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa in prossimità della pubblica udienza, la S. anche in vista dell’adunanza camerale. Considerato in diritto Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1105 c.c., comma 3, art. 1136 c.c., comma 6, art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonché la violazione dell’art. 66 disp. att. c.c., u.c., testo previgente. In particolare si duole che la Corte di appello abbia erroneamente ritenuto sufficiente, ai fini della regolarità della convocazione per l’assemblea condominiale, la prova della spedizione della raccomandata contenente la convocazione all’indirizzo della condomina, quando invece sarebbe stato necessario provare da parte del Condominio la ricezione dell’atto da parte della destinataria. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate. Per costante orientamento di questa corte ex multis, Cass. 26 settembre 2013 n. 22047 , la invocata disposizione dell’art. 66 disp. att. c.c., viene interpretata nel senso che essa esprime il principio secondo cui ogni condomino ha il diritto di intervenire all’assemblea del condominio e deve, quindi, essere messo in condizione di poterlo fare. Viene, inoltre, affermata la necessità che l’avviso di convocazione sia non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine, ivi stabilito, di almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza, avendo riguardo quale dies ad quem alla riunione dell’assemblea in prima convocazione. Con la conseguenza che la mancata conoscenza di tale data, da parte dell’avente diritto, entro il termine previsto dalla legge, costituisce motivo di invalidità delle delibere assembleari, ai sensi dell’art. 1137 c.c., come confermato dal nuovo testo dell’art. 66 disp. att. c.c., comma 3, introdotto dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220, a nulla rilevando, ai fini della tempestività dell’avviso, né la data di svolgimento dell’assemblea in seconda convocazione, né che la data della prima convocazione fosse stata eventualmente già fissata dai condomini prima dell’invio degli avvisi. La medesima giurisprudenza, peraltro, qualifica l’avviso di convocazione atto eminentemente privato, e del tutto svincolato, in assenza di espresse previsioni di legge, dall’applicazione del regime giuridico delle notificazioni degli atti giudiziari - quale atto unilaterale recettizio, per cui esso rinviene la propria disciplina nell’art. 1335 c.c., al medesimo applicandosi la presunzione di conoscenza in tale norma prevista superabile da una prova contraria da fornirsi dal convocato , in base alla quale la conoscenza dell’atto è parificata alla conoscibilità, in quanto riconducibile anche solamente al pervenimento della comunicazione all’indirizzo del destinatario e non alla sua materiale apprensione o effettiva conoscenza. Invero, la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., degli atti recettizi in forma scritta giunti all’indirizzo del destinatario opera per il solo fatto oggettivo dell’arrivo dell’atto nel luogo indicato dalla norma. L’onere della prova a carico del mittente riguarda, in tale contesto, solo l’avvenuto recapito all’indirizzo del destinatario, salva la prova da parte del destinatario medesimo dell’impossibilità di acquisire in concreto l’anzidetta conoscenza per un evento estraneo alla sua volontà cfr., per una fattispecie in tema di comunicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea di un condominio, Cass. 29 aprile 1999 n. 4352 . Dall’anzidetto quadro normativo viene fatto derivare l’ovvio corollario per cui, se è vero che per ritenere sussistente, ex art. 1335 c.c., la presunzione di conoscenza, da parte del destinatario, della dichiarazione a questo diretta, è necessaria e sufficiente la prova che la dichiarazione stessa sia pervenuta all’indirizzo del destinatario, tale momento, ove la convocazione ad assemblea di condominio sia stata inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per l’assenza del condomino o di altra persona abilitata a riceverla , coincide con il rilascio da parte dell’agente postale del relativo avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale, idoneo a consentire il ritiro del piego stesso, e non già con altri momenti successivi. Nel senso di cui innanzi si esprimono i precedenti consolidati di questa corte, che il collegio decidente condivide v. di recente Cass. 3 novembre 2016, n. 22311, in fattispecie condominiale v. altresì i numerosi precedenti in altre materie, soprattutto lavoristica, agraria e locatizia, anche ivi richiamati Cass. 31 marzo 2016 n. 6256 Cass. 15 dicembre 2009 n. 26241 Cass. 5 giugno 2009 n. 13087 Cass. 24 aprile 2003 n. 6527 Cass. 27 luglio 1998 n. 7370 Cass. 1 aprile 1997 n. 2847 oltre numerose sentenze non massimate, o non massimate sul punto che rileva, tra le quali ad es. Cass. 4 agosto 2016 n. 1633 . A fronte del predetto orientamento consolidato si pone, in senso contrario il solo precedente di Cass. 14 dicembre 2016 n. 25791 che - emesso in materia condominiale ma in riferimento al diverso termine posto dall’art. 1137 c.c., per l’impugnazione delle delibere assembleari, decorrente per gli assenti dalla comunicazione - ha ritenuto a che l’avviso di tentata consegna da parte dell’agente postale, non contenendo l’atto cui si riferisce, non equivalga a sua comunicazione, né può quindi reputarsi che l’atto sia giunto all’indirizzo del destinatario per gli effetti dell’art. 1335 c.c. b che, mancando nel regolamento postale una disciplina analoga a quella della L. n. 890 del 1982, art. 8, l’interprete debba applicare il principio di effettiva conoscenza e non la presunzione di conoscibilità di cui all’art. 1335 c.c., altrimenti ponendosi il risultato interpretativo in contrasto con l’art. 24 Cost., trattandosi di una comunicazione - si ripete, del verbale delle deliberazioni dell’assemblea del condominio nei confronti degli assenti - da cui decorre il termine decadenziale per l’esercizio della impugnazione in sede processuale c che, quindi, debba farsi applicazione analogica delle disposizioni di cui alla L. n. 890 del 2002, art. 8, adattate tenendo conto del fatto che - non trattandosi di notifica di atto giudiziario - il servizio postale non prevede, per gli invii ordinari, la spedizione di una raccomandata con la comunicazione di avvenuto deposito ma solo il rilascio di avviso di giacenza. La considerazione della natura isolata del predetto precedente che peraltro, dal punto di vista della percezione dei valori costituzionali sottesi, si pone in dissonanza implicita con Cass. 23 settembre 1996 n. 8399, decisione che, come detto, aveva in particolare valorizzato la possibilità per il destinatario di dare prova contraria rispetto alla presunzione ex art. 1335 c.c. e, soprattutto, della circostanza che esso concerne fattispecie non pienamente sovrapponibile a quella in esame, induce a non ritenere sussistente il contrasto diacronico di giurisprudenza dedotto dal procuratore generale in udienza pubblica. In particolare, in ordine ai caratteri distintivi della questione giuridica esaminata in detto precedente relativa alla disciplina del termine di impugnazione ex art. 1137 c.c., della delibera di assemblea di condominio rispetto a quella oggetto della presente controversia relativa alla disciplina del termine dilatorio ex art. 66 disp. att. c.c., per la convocazione dell’assemblea del condominio , può essere sufficiente sottolineare che, nel primo caso, dalla comunicazione dell’atto verbale assembleare decorre un termine decadenziale per proporre un’azione giudiziaria mentre, nel secondo caso, dal pervenimento dello stesso convocazione di assemblea decorre un termine dilatorio meramente condizionante la validità della deliberazione, la quale ultima soltanto potrà essere impugnata in giudizio, previa ulteriore comunicazione di essa o partecipazione del convocato all’adunanza sussistono, dunque, ragionevoli differenze , correlate alla presenza solo nella prima fattispecie di possibili pregiudizi, per effetto dell’avverarsi della decadenza, all’esercizio della tutela giurisdizionale tema su cui, in effetti, il precedente n. 25791 del 2016 cit. si sofferma nella formulazione della ratio decidendi . Ne deriva che, al limite, detto precedente n. 25791 del 2016 introduce una cesura nella catena giurisprudenziale concernente il computo dei termini decadenziali per l’esercizio di azioni giudiziarie decorrenti dalla ricezione dell’atto per stare ai precedenti citati, v. taluni di quelli in materia lavoristica , ma non in quella cui pertiene la fattispecie in esame, oltre altre nei precedenti citati in cui non decorrano - almeno in via immediata e diretta - termini della specie, bensì termini di altre tipologie sul punto v. precedente in termini, Cass. 22 novembre 2017 n. 23396 . Va riaffermato, dunque, quale principio di diritto, che in tema di condominio, con riguardo all’avviso di convocazione di assemblea ai sensi dell’art. 66 disp. att. c.c., nel testo ratione temporis vigente , posto che detto avviso deve qualificarsi quale atto di natura privata del tutto svincolato, in assenza di espresse previsioni di legge, dall’applicazione del regime giuridico delle notificazioni degli atti giudiziari e in particolare quale atto unilaterale recettizio ai sensi dell’art. 1335 c.c., al fine di ritenere fornita la prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l’adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il condominio sottoposto al relativo onere , in applicazione della presunzione dell’art. 1335 c.c., richiamato, dimostri la data di pervenimento dell’avviso all’indirizzo del destinatario, salva la possibilità per questi di provare di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia. Tale momento, ove la convocazione ad assemblea di condominio sia stata inviata mediante lettera raccomandata cui il testo dell’art. 66 disp. att. c.c., affianca, nel testo successivo alla riforma di cui alla L. 11 dicembre 2012, n. 220, altre modalità partecipative , e questa non sia stata consegnata per l’assenza del condomino o di altra persona abilitata a riceverla , coincide con il rilascio da parte dell’agente postale del relativo avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale, idoneo a consentire il ritiro del piego stesso, e non già con altri momenti successivi quali il momento in cui la lettera sia stata effettivamente ritirata o in cui venga a compiersi la giacenza . Precisazioni ulteriori derivano dalla considerazione dell’applicazione della disciplina della regolamentazione postale, avuta presente in precedenti pronunce e costituita ratione temporis dal decreto del ministro dello sviluppo economico 01/10/2008 recante approvazione delle condizioni generali per l’espletamento del servizio postale universale , cui è succeduta la delibera 385/13/CONS del 20/06/2013 dell’autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il regolamento nei due testi, che sul tema dell’art. 31, non presenta variazioni contempla, con terminologia impropria, non vincolante sul piano civilistico, che il mittente resta proprietario dell’invio sino al momento della consegna e che egli, prima della consegna, ha titolo a chiedere la restituzione dell’invio o la modifica della destinazione o del destinatario. Il riferimento alla consegna è nel senso della preclusione alla possibilità di restituzione del plico al mittente al momento dell’emissione dell’avviso di giacenza ove la consegna sia stata comunque tentata, anche se non effettuata, in caso di assenza del destinatario, per cui una volta emesso l’avviso di giacenza, gli invii restano in giacenza nel caso in esame, per trenta giorni a disposizione del destinatario e non del mittente , al quale ultimo essi vengono restituiti solo all’esito, previa richiesta e pagamento di corrispettivo, in alternativa alla distruzione. Alla luce del quadro giurisprudenziale e normativo riprodotto si osserva che nel caso di specie l’amministratore ha provato la spedizione della convocazione tramite lettera raccomandata, e la sentenza impugnata ha evidenziato, da un lato, la sussistenza della presunzione di conoscenza, tenuto conto dell’affidabilità dello strumento di spedizione utilizzato, e, dall’altro, la mancanza di alcuna allegazione e prova specifica dedotta dalla ricorrente in ordine alla impossibilità di acquisire conoscenza dell’atto senza colpa, generica la sola negazione del ricevimento dello stesso, inidonea a superare la presunzione di conoscenza dell’atto regolarmente inviato. Con la conseguenza che correttamente è stata ritenuta validamente raggiunta, attraverso la prova della spedizione della raccomandata contenente l’avviso di convocazione in data 25.05.2006, la presunzione di ricezione dello stesso da parte della destinataria, sulla quale gravava, pertanto, l’onere di controllare assiduamente la corrispondenza a lei diretta, per un riscontro della tempestività o meno dell’inserimento dell’avviso medesimo nel rispetto dei cinque giorni previsti dalla disposizione invocata. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013 , che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che vengono liquidate in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per compensi, oltre accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.