Legittima l'opposizione diretta a dimostrare il difetto della qualifica di amministratore del condominio?

Il soggetto a cui viene erroneamente notificato un precetto diretto all'amministratore pro-tempore di un condominio, può legittimamente opporsi solo per contestare di rivestire la qualifica di amministratore del debitore intimato risultante dal titolo esecutivo? Rispondere al quesito non è semplice come potrebbe apparire a prima vista il nodo gordiano viene sciolto dalla Cassazione ordinanza n. 5151/19, depositata il 21 febbraio dopo un giudizio durato un decennio.

Il caso in esame. Il Tribunale nel 2008 condanna un condomìnio al pagamento di € 3.097,50, oltre accessori. Sulla base di tale sentenza, il creditore notifica il precetto ad una società indicata come amministratrice del condomìnio debitore. La società si oppone al precetto negando di essere mai stata amministratrice del condomìnio intimato. Il Tribunale nel 2010 accoglie l'opposizione e dichiara nullo il precetto la Corte d'Appello nel 2014 , conferma il verdetto sottolineando che la società aveva interesse a far accertare giudizialmente l'inesistenza, in capo ad essa, della qualifica di amministratore dell'intimato Condominio e, dunque la sua estraneità al processo esecutivo. I motivi del ricorso in Cassazione. Il creditore non si arrende e propone ricorso in Cassazione sostenendo che reale debitore era il condomìnio intimato e che solo per errore, nella relata di notifica, la società era indicata quale amministratore del condominio stesso. Contesta, quindi, la dichiarata nullità del precetto. Il parere della Cassazione. La seconda sezione civile della Cassazione, con l'ordinanza depositata in cancelleria il 21 febbraio 2019, n. 5151, ricorda che, secondo una giurisprudenza ormai consolidata, la sentenza di condanna al pagamento di una somma nei confronti di un condomìnio costituisce titolo esecutivo Cass., Sez. II civ., 14 ottobre 2004, n. 20304 Cass., Sez. VI-ter civ., 29 marzo 2017, n. 8150 . Nel caso in esame il creditore, in base alla sentenza emessa dal Tribunale nel 2008, aveva intimato l'adempimento al condomìnio debitore. Il precetto, probabilmente per errore, era stato notificato ad una società indicata come amministratrice del condomìnio intimato ma che, in realtà, tale non era. L'opposizione a precetto mirava unicamente a far accertare tale errore. A questo punto sorge il problema da dirimere il soggetto a cui erroneamente viene notificato il precetto può opporsi al solo fine di far valere la propria estraneità all'azione esecutiva? Le parti nel giudizio di opposizione a precetto. Col provvedimento in esame la Cassazione fornisce una lezione di procedura. Gli Ermellini ricordano che il giudizio di opposizione a precetto - ex art. 615, comma 1, c.p.c. - ha come oggetto la contestazione del diritto della parte istante a procedere all'esecuzione forzata e contrappone due soggetti a il soggetto contro cui l'esecuzione è minacciata, dotato di legittimazione attiva b il creditore, legittimato passivamente Cass., Sez. III civ., 13 novembre 2009, n. 24047 Cass. Sez. III civ., 11 dicembre 2002, n. 17630 Cass., Sez. III civ., 23 giugno 1984, n. 3695 . L'opposizione a decreto ingiuntivo. Il giudizio trae origine dall'opposizione al precetto notificato dal creditore. Di norma il precetto avrebbe dovuto essere notificato all'amministratore pro-tempore del condominio - a cui spetta ex art. 1131 c.c., la rappresentanza sostanziale e processuale del condominio - da notificare al suo domicilio privato, ovvero presso lo stabile condominiale, nel caso in cui in esso fossero presenti degli appositi locali dove veniva esercitata l'attività gestoria. Nel caso in esame, evidentemente per errore, il precetto veniva notificato ad un soggetto diverso dall'effettivo amministratore del condomìnio. Il giudizio di opposizione, non era stato proposto come ci si potrebbe aspettare dal condomìnio debitore per lamentare l'irregolarità dell'avvenuta notifica nei confronti di un soggetto diverso dal proprio amministratore Cass., Sez. III civ., 6 luglio 2001, n. 9205 . Quando la notifica è nulla. La Cassazione ricorda che, ove dalla relata di notifica risulti che il destinatario abbia negato la qualità di amministratore del condominio, l'istante ha l'obbligo di dimostrare la sussistenza, in capo al destinatario, dei poteri rappresentativi del condominio. In difetto di questi elementi, la notifica deve considerarsi nulla tale nullità, ovviamente, non opera automaticamente ma deve essere fatta valere con l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c Ovviamente, il vizio verrebbe sanato ex art. 156, comma 3, c.p.c., nel caso in cui l'opposizione venga proposta dal condominio debitore, correttamente rappresentato dall'amministratore in carica Cass. Sez. III civ., 16 ottobre 2017, n. 24291 Cass. Sez. VI-ter, 15 dicembre 2016, n. 25900 Cass. Sez. II civ., 7 luglio 2004, n. 12460 . Il principio di diritto. La Cassazione, quindi, enuncia il seguente principio di diritto la notifica del precetto intimato ad un condominio di edifici, eseguita nei confronti di persona diversa da quella che rivesta la carica di amministratore del condominio stesso, non può ritenersi idonea a far assumere al destinatario della notificazione stessa la qualità di soggetto contro cui l'esecuzione forzata è minacciata in proprio essendo l'amministratore non il soggetto passivo del rapporto di responsabilità, quanto il rappresentante degli obbligati , con conseguente difetto di legittimazione dello stesso a proporre opposizione iure proprio, al solo fine di contestare - come avvenuto nella specie di rivestire la qualifica di amministratore del condominio intimato di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo . Di conseguenza, la Cassazione ha accolto il ricorso presentato dal creditore e dichiarato inammissibile l'opposizione proposta dalla società destinataria della notifica.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 25 ottobre 2018 – 21 febbraio 2019, n. 5151 Presidente Oricchio – Relatore Scarpa Fatti di causa e ragioni della decisione Il Tribunale di Milano con sentenza del 22 maggio 2008 condannò il Condominio omissis , in persona dell’amministratore pro tempore V.G. , al pagamento in favore di M.N. , C.G. e C.L. della somma di Euro 3.097,50, oltre accessori. Sulla base di tale sentenza, M.N. , C.G. e C.L. il 19 settembre 2008 notificarono precetto alla Unicasa Italia S.p.a., nella qualità di amministratrice del Condominio omissis . Unicasa Italia S.p.a. propose opposizione al precetto negando di essere mai stata amministratrice del Condominio . Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 4323/2010, accolse l’opposizione e dichiarò nullo il precetto. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 3098/2014 del 5 agosto 2014, ha poi rigettato l’appello di M.N. , C.G. e C.L. , rilevando come Unicasa Italia S.p.a. avesse interesse a far accertare giudizialmente in sede di opposizione l’inesistenza della qualifica di amministratrice dell’intimato Condominio attribuitale nel precetto e dunque la sua estraneità al processo esecutivo. M.N. , C.G. e C.L. hanno proposto ricorso articolato in due motivi il primo per violazione o falsa applicazione degli artt. 81, 99, 100 e 183 c.p.c., specificando come unico soggetto intimato per il pagamento nell’atto di precetto fosse il Condominio , essendo poi erroneamente indicata nella relata di notifica la Unicasa Italia S.p.a. in qualità di amministratore del condominio stesso il secondo motivo di ricorso denuncia, invece, la violazione degli artt. 145 e 160 c.p.c., quanto al perfezionamento della notifica del precetto ritenuta dalla Corte d’Appello, seppur eseguita nei confronti di soggetto privo di qualsiasi relazione col destinatario dell’atto. Unicasa Italia S.p.a. resiste con controricorso. Il pubblico ministero non ha depositato le sue conclusioni scritte, mentre i ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c Il primo motivo è fondato, rimanendo assorbito conseguentemente il secondo motivo. Una sentenza di condanna al pagamento di una somma nei confronti di un condominio di edifici costituisce, per consolidata interpretazione giurisprudenziale, titolo esecutivo relativo all’intero importo azionabile nei confronti del predetto condominio cfr. ad es. Cass. Sez. 2, 14/10/2004, n. 20304 Cass. Sez. 6 - 3, 29/03/2017, n. 8150 . Nella specie, sulla scorta del titolo esecutivo contenuto nella sentenza del Tribunale di Milano del 22 maggio 2008, M.N. , C.G. e C.L. intimarono l’adempimento al Condominio omissis . Il precetto venne però notificato il 19 settembre 2008, a norma dell’art. 479 c.p.c., comma 3, alla Unicasa Italia S.p.a., nella qualità di amministratrice del Condominio . L’opposizione a precetto proposta il 9 ottobre 2008 dalla Unicasa Italia S.p.a. era così volta unicamente a far dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva, per non aver mai rivestito il ruolo di amministratrice del Condominio attribuitole nella notificazione. L’opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., comma 1, introduce un giudizio che vede come unico legittimato attivo il soggetto contro cui l’esecuzione è minacciata, nonché come unico legittimato passivo il creditore che ha intimato il precetto, ed ha come oggetto la contestazione del diritto della parte istante a procedere all’esecuzione forzata Cass. Sez. 3, 13/11/2009, n. 24047 Cass. Sez. 3, 11/12/2002, n. 17630 Cass. Sez. 3, 23/06/1984, n. 3695 . L’opposizione in esame non venne proposta, allora, dal Condominio omissis , per lamentare che il precetto non indicasse il nome del proprio effettivo amministratore, oppure l’irregolarità della notificazione a soggetto diverso dal medesimo amministratore cfr. Cass. Sez. 3, 06/07/2001, n. 9205 . Poiché l’amministratore, ai sensi dell’art. 1131 c.c., ha la rappresentanza sostanziale e processuale del condominio, nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’art. 1130 c.c., il precetto relativo a titolo esecutivo formatosi nei confronti del medesimo condominio va notificato all’amministratore presso il suo domicilio privato, ovvero presso lo stabile condominiale, se vi esistano appositi locali dove si svolge l’attività gestoria. Se dalla relazione di notifica risulti che il destinatario abbia negato la qualità di amministratore del condominio, e la parte istante non dimostri la sussistenza in capo al soggetto indicato dei poteri rappresentativi del condominio, deve ritenersi affetta da nullità la relativa notificazione, nullità da far valere con l’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c., salvo sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., comma 3, in virtù della proposizione dell’opposizione da parte del condominio correttamente rappresentato dall’amministratore in carica arg. da Cass. Sez. 3, 16/10/2017, n. 24291 Cass. Sez. 6 - 3, 15/12/2016, n. 25900 Cass. Sez. 2, 07/07/2004, n. 12460 . Per quanto finora detto, va enunciato il seguente principio di diritto la notifica del precetto intimato ad un condominio di edifici, eseguita nei confronti di persona diversa da quella che rivesta la carica di amministratore del condominio stesso, non può ritenersi idonea a far assumere al destinatario della notificazione stessa la qualità di soggetto contro cui l’esecuzione forzata è minacciata in proprio essendo l’amministratore non il soggetto passivo del rapporto di responsabilità, quanto il rappresentante degli obbligati , con conseguente difetto di legittimazione dello stesso a proporre opposizione iure proprio, al solo fine di contestare - come avvenuto nella specie - di rivestire la qualifica di amministratore del condominio intimato di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo. Va, in definitiva, accolto il primo motivo di ricorso, va dichiarato assorbito il secondo motivo di ricorso, e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, dichiarandosi inammissibile l’opposizione proposta dalla Unicasa Italia S.p.a. al precetto notificato da M.N. , C.G. e C.L. . Trovando applicazione ratione temporis l’art. 92, comma 2, c.p.c. nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, vista la novità della questione e considerato il comportamento osservato dalle parti, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese processuali dei pregressi gradi di merito e del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’opposizione proposta dalla Unicasa Italia S.p.a. al precetto notificato da M.N. , C.G. e C.L. compensa per intero fra le parti le spese dei pregressi gradi di merito e del giudizio di cassazione.