L’integrazione del contraddittorio in caso di usucapione di un’area comune da parte di un condomino

Nell’ipotesi in cui un condomino agisca al fine di ottenere l’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione in suo favore della proprietà esclusiva di una parte, altrimenti rientrante nell’ambito delle parti comuni ex art. 1117 c.c., il contraddittorio va esteso a tutti i condomini.

Sul tema la Corte di Cassazione con ordinanza n. 848/19, depositata il 15 gennaio. Il caso. Un condominio propone ricorre per cassazione avverso la decisione di secondo grado che dichiarava un condomino proprietario per intervenuta usucapione dell’area di sedime del fabbricato posta sotto il suo appartamento, per averne avuto possesso esclusivo per un determinato numero di anni. L’acquisto per usucapione. Come ha già più volte affermato la Suprema Corte, in tema di condominio negli edifici, nel caso in cui un condomino agisca al fine di ottenere l’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione in suo favore della proprietà esclusiva di una parte altrimenti rientrante nell’ambito delle parti comuni di cui all’art. 1117 c.c. , il contraddittorio va esteso a tutti i condomini. Qualora ciò non avvenga, l’invalida costituzione del contraddittorio può essere eccepita per la prima volta o rilevata d’ufficio anche in sede di legittimità. Conseguentemente, nell’ipotesi di tempestiva impugnazione della sentenza di primo grado nei confronti di taluni soltanto dei litisconsorti, il giudice d’appello deve disporre l’integrazione del contraddittorio a pena di nullità. Nel caso di specie, l’atto di appello del condomino ricorrente non era rivolto nei confronti di tutti i condomini. Per tali ragioni il Supremo Collegio accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte territoriale in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza 20 settembre 2018 – 15 gennaio 2019, n. 848 Presidente D’Ascola – Relatore Scarpa Fatti di causa e ragioni della decisione Il omissis , ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila n. 294/2017 del 1 marzo 2017, che, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal condomino R.A. avverso la pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di L’Aquila l’11 gennaio 2016, ha dichiarato lo stesso proprietario per intervenuta usucapione dell’area di sedime del fabbricato posta al di sotto del suo appartamento, costituente un’intercapedine tra il piano di calpestio di quest’ultimo ed il piano di campagna, per averne avuto il possesso esclusivo dal 1985 in poi. Resiste con controricorso R.A. , mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensive. Il primo motivo del ricorso del omissis deduce la nullità della sentenza e del procedimento in relazione agli artt. 101 e 331 c.p.c., per mancata proposizione dell’atto di appello nei confronti del condomino T.V. , che era stato parte del giudizio di primo grado insieme a tutti gli altri condomini. Il secondo motivo del ricorso del omissis deduce la nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 112 c.p.c., per aver la Corte d’appello dichiarato usucapito dal R. il vano e non l’ area sottostante l’appartamento. Il terzo motivo del ricorso del omissis deduce la nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 342 c.p.c., per l’inammissibilità dell’atto di appello. Il quarto motivo del ricorso allega l’omesso esame di fatto decisivo e la violazione degli artt. 1141 e 1164 c.c., illustrando il contenuto dell’accordo con cui il condominio aveva autorizzato il R. alla tamponatura del vano sottostante il suo appartamento. 1. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza del suo primo motivo, rimanendo assorbite le restanti censure, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5 , il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio. 2. Il primo motivo di ricorso è fondato. Come da questa Corte più volte precisato, in tema di condominio negli edifici, qualora un condomino agisca per ottenere l’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione in suo favore della proprietà esclusiva di una parte altrimenti rientrante nell’ambito di quelle comuni ai sensi dell’art. 1117 c.c. quale lo spazio sottostante il suolo dell’edificio condominiale Cass. Sez. 2, 30/03/2016, n. 6154 , il contraddittorio va esteso a tutti i condomini, incidendo la domanda sull’estensione dei diritti dei singoli pertanto, ove ciò non avvenga, l’invalida costituzione del contraddittorio può, in difetto di giudicato espresso o implicito sul punto, essere eccepita per la prima volta o rilevata d’ufficio anche in sede di legittimità Cass., Sez. 6 - 2, 15/03/2017, n. 6649 . Ne consegue che, nel caso di tempestiva impugnazione della sentenza di primo grado nei confronti di taluni soltanto di essi, il giudice d’appello deve disporre, a pena di nullità, l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c. nei confronti dei litisconsorti pretermessi. L’atto di appello di R.A. , diretto all’accoglimento della domanda di usucapione dell’area sottostante il suo appartamento, non venne invece rivolto, come risulta anche dalla relativa vocatio in ius e dalla richiesta di notificazione della citazione, nei confronti del condomino T.V. , che era stato parte del giudizio di primo grado. Né vale ad escludere il vizio di non integrità del contraddittorio l’erronea dichiarazione della contumacia di T.V. nell’epigrafe della sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila. L’impugnata sentenza va, quindi, cassata con rinvio alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione, che provvederà a nuovo esame della causa previa integrazione del contraddittorio nei confronti del condomino pretermesso, e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censure accolte e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione.