Ripartizione spese condominiali di riscaldamento: questione inderogabile

Sono valide le delibere assunte dall’assemblea condominiale che, adeguandosi alle inderogabili disposizioni introdotte dal d.lgs n. 102/2014, decidano circa la trasformazione dell’impianto termico condominiale e approvino nuove tabelle millesimali di riparto spese di riscaldamento.

Sul tema il Tribunale di Milano con la sentenza n. 10703/18, depositata il 22 ottobre. Le spese di condominio. L’assemblea condominiale approvava con voti maggioritari la trasformazione della centrale termica da gasolio a gas metano, decidendo contestualmente circa le nuove tabelle millesimali di riparto spese di riscaldamento. Due condomini proprietari di due distinte unità immobiliari destinate ad uso magazzino, impugnavano la delibera assunta dall’assemblea condominiale deducendone l’invalidità poiché la decisione assunta comportava una modifica delle carature millesimali determinate dalla tabella allegata al regolamento contrattuale vigente in condominio. Un interesse preminente, tutelato. Il Giudice rileva che la disciplina del d.lgs n. 102/2014 Imposizioni circa la contabilizzazione e termoregolazione del calore nei condominii con impianto di riscaldamento centralizzato e la ripartizione delle spese a consumo assume una finalità pubblicistica ed assurge quindi a normativa imperativa vincolante inderogabile poiché tale disciplina è diretta a tutelare un interesse generale e non meramente privatistico. Di conseguenza, lo stesso Giudice sottolinea che il nuovo criterio di ripartizione delle spese di riscaldamento ha carattere imperativo e, pertanto, non può essere derogato né da una delibera assembleare né da una norma di natura contrattuale del regolamento di condominio . Nel caso di specie la decisione assembleare veniva approvata con un numero di voti favorevoli rappresentativi della maggioranza degli intervenuti, e comportava l’adeguamento alle normative emanate in favore del contenimento dei consumi energetici tale per cui è da ritenersi valida. Per tali ragioni, il Giudice rigetta l’impugnazione.

Tribunale di Milano, sez. XIII Civile, sentenza 22 ottobre, n. 10703 Presidente/Relatore Zuffada Ragioni in fatto e in diritto della decisione Gli attori assumono la nullità, o comunque l’annullabilità delle delibere, avendo l’assemblea approvato a maggioranza nuove tabelle millesimali di riparto spese riscaldamento, con modifica delle carature millesimali determinate dalla tabella allegata al regolamento contrattuale vigente in condominio. Alla prima udienza le parti chiedeva assegnarsi i termini di cui all’art. 183 sesto comma C.p.c., all’esito dei depositi la causa, di natura documentale, veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale all’esito della quale viene ora in decisione. Va rigettata l’eccezione preliminare di decadenza come formulata dal convenuto Condominio, posto che, ai sensi dell’art. 5 comma 6 d.lgs. n. 28/2010 Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo”, termini rispettati nel caso di specie. Nel merito l’impugnazione non merita accoglimento. Nell’esercizio della delega legislativa per l'attuazione della direttiva del Parlamento europeo 2012/27/UE, il Governo ha emanato il D.Lgs. n. 102/2014, che ha imposto la contabilizzazione e termoregolazione del calore nei condominii con impianto di riscaldamento centralizzato e la ripartizione delle spese a consumo. La disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 102/2014 riveste una finalità pubblicistica ed assurge quindi a norma imperativa vincolante inderogabile, in quanto posta a tutela di un interesse generale e non meramente privatistico. Di conseguenza il nuovo criterio di ripartizione delle spese di riscaldamento ha carattere imperativo e, pertanto, non può essere derogato né da una delibera assembleare né da una norma di natura contrattuale del regolamento di condominio. Pertanto, tutti i regolamenti contrattuali che dispongono diversamente sono, sul punto, contrari a legge. Nel caso di specie, l’assemblea tenutasi in data 2.10.2014 approvava, con il voto favorevole degli odierni attori, la trasformazione della centrale termica da gasolio a gas metano, quindi con le delibere qui impugnate ha approvato il consuntivo 2015/2016 e il preventivo 2016/2017 e contestualmente le nuove tabelle millesimali di riparto spese riscaldamento, adeguandosi alle normative emanate in favore del contenimento dei consumi energetici, con delibere approvate con un numero di voti che rappresenta la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio, quindi valide. Per quanto sopra, il Giudice rigetta l’impugnazione. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide 1 rigetta l’impugnazione 2 condanna gli attori sig. E. B. e la sig.ra M. B. alla rifusione in favore del convenuto Condominio delle spese di giudizio liquidate in € 4.000,00 per competenze, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA. Sentenza esecutiva.