



parti comuni | 03 Ottobre 2018
La nuova apertura nel muro perimetrale del condominio costituisce uso non consentito del bene comune
In materia di utilizzazione della parte comune nel condominio, è irrilevante la deduzione secondo cui l’uso più intenso della cosa comune non postula l’utilizzazione esclusiva della stessa da parte del solo condomino, ma ammette anche un uso da parte di terzi, autorizzati dal condomino stesso.

(Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 23858/18; depositata il 2 ottobre)








- L’attitudine al godimento collettivo dimostra la natura condominiale del sottotetto
- All’adempimento degli obblighi consortili sono tenuti i condomini solidalmente
- Supercondominio e limiti della rappresentanza processuale passiva dell’amministratore del singolo Condominio
- Gli inadempimenti dell’amministratore condominiale non comportano l’invalidità della delibera
- Convocazione dell’assemblea di condominio: solo l’avviso inviato all’indirizzo PEC equivale alla raccomandata



























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