La realizzazione di un manufatto e il rispetto delle distanze legali

Ai fini dell’osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dall’art. 873 c.c., la nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio, ma si estende a qualsiasi manufatto non completamente interrato avente i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza n. 23856/18 depositata il 2 ottobre. Il caso. La Corte d’Appello accoglieva il gravame proposto dall’appellante contro la sentenza di primo grado e rigettava la domanda di arretramento di un manufatto proposta contro di lui dalla proprietaria di un contiguo immobile. In particolare, la Corte territoriale osservava che il manufatto non è assimilabile ad un edificio o costruzione. Contro tale pronuncia la proprietaria dell’immobile ricorre per la cassazione. Le distanze legali. Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, ai fini dell’osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dall’art. 873 c.c., la nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio, ma si estende a qualsiasi manufatto non completamente interrato avente i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell’opera stessa . Nel caso in esame, il fatto che il basamento sia posizionato a 20 cm al di sotto del piazzale del convenuto va correlato all’intero manufatto e alla sua sporgenza dal suolo e al principio che solo l’opera completamente interrata è esonerata dal rispetto delle distanze legali. Pertanto, la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 2 maggio – 2 ottobre 2018, n. 23856 Presidente Petitti – Relatore Orilia Ritenuto in fatto 1 La Corte d’Appello di Roma, con sentenza 19.1.2015, ha accolto il gravame proposto da P.F. contro la sentenza 34/2009 del Tribunale di Viterbo sez. dist. Montefiascone e, in riforma della stessa, ha rigettato la domanda di arretramento di un manufatto contro di lui proposta da R.C. , proprietaria di un contiguo immobile in omissis . Per giungere a tale conclusione, la Corte territoriale ha osservato che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il manufatto non è assimilabile ad un edificio o costruzione, avendo il consulente tecnico accertato le caratteristiche dell’opera ed in particolare il fatto che essa è posta ad una quota di - 20 cm circa rispetto al circostante piazzale, è priva di copertura e al posto delle pareti esterne presenta traversine lignee sfilabili e travi metalliche imbullonate alla base. La Corte di merito ha poi anche escluso che lo stoccaggio e la movimentazione dei materiali depositati possano arrecare disagi al vicino. 2 Contro tale pronuncia la R. ricorre per cassazione sulla base di due motivi illustrati da memoria, mentre il P. non ha svolto attività difensiva. Il procedimento, avviato alla trattazione camerale, è stato poi rimesso alla pubblica udienza. La ricorrente ha depositato altra memoria. Considerato in diritto 1.1 Col primo motivo si deduce violazione dell’art. 873 cc criticandosi l’esclusione del manufatto dal concetto di costruzione ai fini del rispetto delle distanze art. 360 n. 3 cpc . A dire della ricorrente, la Corte d’Appello si sarebbe discostata dall’orientamento giurisprudenziale sul concetto di costruzione. Inoltre, appare del tutto irrilevante il fatto che la costruzione sia priva di copertura che sviluppa volumetria. Osserva inoltre che l’opera è anche idonea a creare intercapedini dannose perché il basamento di calcestruzzo, anche se è posto ad una quota leggermente inferiore rispetto a quella del circostante piazzale -20 cm circa , esso è però ubicato ad una quota più alta rispetto al fondo della ricorrente, come si evince dal grafico allegato alla perizia. 1.2 Col secondo motivo si deduce ex art. 360 n. 5 cpc l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti se la Corte d’Appello avesse proceduto alla valutazione della natura e caratteristiche dell’opera, sarebbe pervenuta ad una decisione di segno opposto. 2 I due motivi, ben suscettibili di trattazione unitaria per il comune riferimento al concetto di costruzione ai fini del rispetto delle distanze legali , sono fondati. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell’osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dagli artt. 873 e seguenti cod. civ. e delle norme dei regolamenti locali integrativi della disciplina codicistica, la nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio, ma si estende a qualsiasi manufatto non completamente interrato avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell’opera stessa tra le varie, Sez. 2, Sentenza n. 15972 del 20/07/2011 Rv. 618711 Sez. 2, Sentenza n. 27399 del 29/12/2014 non massimata Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5753 del 12/03/2014 Rv. 630205 Sez. 2, Sentenza n. 7706 del 2016 non massimata v. anche Sez. 2, Sentenza n. 23189 del 17/12/2012 Rv. 624754, soprattutto in motivazione v. altresì Cass. nn. 3199/02, 12045/00, 45/00, 5116/98, 1509/98 5956/96, 11948/93 e 5670/91 . E ancora, le norme dei regolamenti edilizi che stabiliscono le distanze tra le costruzioni, e di esse dal confine, sono volte non solo ad evitare la formazione di intercapedini nocive tra edifici frontistanti, ma anche a tutelare l’assetto urbanistico di una data zona e la densità edificatoria in relazione all’ambiente, sicché, ai fini del rispetto di tali norme, rileva la distanza in sé, a prescindere dal fatto che le costruzioni si fronteggino e dall’esistenza di un dislivello tra i fondi su cui esse insistono Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3854 del 18/02/2014 Rv. 629629 Sez. 2, Sentenza n. 19350 del 04/10/2005 Rv. 584412 . Nel caso in esame, dalla stessa sentenza impugnata risulta che il basamento in calcestruzzo è distinto in due scomparti, sul quale sono stati installati, mediante piastre affogate nella base in calcestruzzo nove profilati in acciaio a doppia T dell’altezza di mt. 1,50 circa, imbullonati alle piastre stesse. Le pareti del manufatto sono formate da traversine ferroviarie di risulta, di materiale ligneo, incastrate nei profilati metallici. Il fatto - pure evidenziato nella sentenza impugnata - che il basamento sia posizionato a 20 cm al di sotto del circostante piazzale del convenuto va però correlato all’intero manufatto e alla sua sporgenza dal suolo, al livello del fondo contiguo e al principio che solo l’opera completamente interrata è esonerata dal rispetto delle distanze. Logica conseguenza è che l’assenza di intercapedini dannose non può farsi discendere dalla collocazione del basamento in calcestruzzo, dovendosi invece valutare il manufatto nella sua interezza. Tali elementi non risultano presi in debita considerazione dalla Corte d’Appello e pertanto si impone la cassazione della sentenza per nuovo esame da parte del giudice di rinvio che, sulla scorta dei citati principi, proceda ad accertare se l’opera denunziata sia o meno annoverabile nel concetto di costruzione ai sensi dell’art. 873 cc traendo poi le debite conseguenze in tema di rispetto delle distanze. La Corte d’Appello di Roma in diversa sezione provvederà, quale giudice di rinvio, anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma.