Le distanze tra gli edifici applicabili per legge non possono prescindere dalle eventuali disposizioni integrative

La Suprema Corte fissa il principio di diritto in ordine alle distanze che devono essere rispettate qualora vi siano o meno delle volumetrie preesistenti, nonché delle disposizioni integrative all’art. 873 c.c. Distanze nelle costruzioni .

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 1616/18, depositata il 23 gennaio. Il caso. Il proprietario di un immobile conveniva in giudizio la proprietaria di un’altra unità immobiliare a causa della violazione della distanza legale dai rispettivi confini, per aver quest’ultima ampliato l’immobile non rispettando le prescrizioni del piano regolatore integrative dell’art. 873 c.c. Distanze nelle costruzioni . Il Tribunale di Napoli condannava la convenuta all’arretramento dal confine e successivamente la Corte distrettuale confermava la pronuncia del Giudice di prime cure. Avverso la sentenza del Giudice d’Appello viene proposto ricorso per cassazione. Il principio in tema di distanze. Il Supremo Collegio fissa il seguente principio di diritto relativo alle distanze applicabili tra edifici in presenza o meno di divieto di edificazione, sancendo che l’art. 9, comma 1, d.m. n. 1444/1968 Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati – prescrivendo per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, che le distanze tra gli edifici non possano essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti – è disciplina integrativa dell’art. 873 c.c Tale disciplina risulta immediatamente idonea a incidere sui rapporti interprivatistici, per cui, sia in caso di adozione di strumenti urbanistici contrastanti con la norma citata, sia con ancor maggior fondamento in caso di mancanza di contrasto e quindi in presenza di disposizioni di divieto assoluto di costruire, sussiste l’obbligo per il giudice di merito – nel primo caso mediante disapplicazione della disposizione illegittima, nel secondo caso mediante diretta applicazione della norma di divieto – di dare attuazione alla disposizione integrativa dell’art. 873 c.c., ove il costruttore sia stato proprietario di un preesistente volume edilizio, mediante condanna all’arretramento di quanto successivamente edificato oltre i limiti di tale volume o, qualora invece non sussistesse alcun preesistente volume, mediante condanna all’integrale eliminazione della nuova edificazione . La Corte dunque cassa la sentenza impugnata con rinvio limitatamente al motivo in esame.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 29 marzo 2017 – 23 gennaio 2018, n. 1616 Presidente Migliucci – Relatore Sabato Fatti di causa 1. Con separati ricorsi per denuncia di nuova opera depositati il 2/11/1984 T.A. , da un lato, e P.V. , dall’altro, hanno convenuto T.M.G. , germana del primo ricorrente, innanzi al pretore di Ischia lamentando la violazione da parte della stessa della distanza legale dai rispettivi confini, quale risultante dalle disposizioni del piano regolatore integrative dell’art. 873 cod. civ., attraverso una nuova fabbrica realizzata in ampliamento di preesistente appartamento in via omissis . 2. Con sentenza del 26/2/1994 il pretore ha rimesso per competenza i procedimenti riuniti innanzi al tribunale di Napoli, ove rinnovata la consulenza tecnica d’ufficio rispetto ad altra disposta in sede pretorile - il giudice onorario aggregato di sezione stralcio con sentenza depositata l’11/9/2002 ha condannato C.M. , C. e R. , quali eredi di T.M.G. intervenuti volontariamente, all’arretramento a metri cinque dal confine e in ogni caso a metri dieci dai fabbricati frontistanti delle controparti. 3. Gli eredi di T.M.G. hanno impugnato la predetta decisione innanzi alla corte d’appello di Napoli che, disposta consulenza tecnica anche in secondo grado, con sentenza depositata il 31/1/2012 ha accolto il gravame in quanto proposto nei confronti di T.A. , rigettando l’originaria domanda di arretramento dallo stesso proposta, mentre ha rigettato l’appello nei confronti di P.V. , confermando la condanna pronunciata in prime cure su istanza dello stesso sig. P. . 3.1. A motivazione della propria decisione, la corte territoriale ha considerato - che in sede di approvazione da parte della regione Campania del piano regolatore generale del comune di Ischia l’area in discussione fosse stata riclassificata come sottozona Al di rilevante interesse ambientale per la quale l’art. 7 bis, predisposto d’ufficio, vieta nuove costruzioni e consente soltanto interventi di ristrutturazione per immobili privi di interesse storico, artistico o ambientale, senza regolamentare le distanze, come rilevato anche in sede di consulenza tecnica di ufficio - che di conseguenza, secondo la corte d’appello, la distanza da applicarsi fosse quella tra costruzioni di cui all’art. 873 cod. civ., non integrato dallo strumento locale in quanto meramente volto a vietare l’edificazione - che, quindi, trattandosi di distanza codicistica e non dettata da strumento urbanistico, tale distanza fosse derogabile, e derogata nel caso di specie da disposizioni comportanti la costituzione di una servitù contenute nell’atto di donazione per notar B. del 9/5/1980 e poi confermate con disposizioni testamentarie con cui, donando i contigui fondi ai figli T.M.G. e A. , il loro padre T.M. avrebbe consentito un prolungamento del fabbricato di metri tre senza possibilità di eccepire, per la controparte, violazioni di distanze - che di conseguenza, in accoglimento dell’appello, andasse rigettata la domanda proposta da T.A. , essendo applicabile al manufatto la deroga alle distanze di cui alla predetta servitù - che, invece, atteso che il terrazzo e il porticato di T.M.G. distano tra 71 centimetri e 2,87 metri dal fabbricato P. accertato quale preesistente, appar isse meritevole di conferma la sentenza di condanna degli odierni appellanti sulla domanda originaria di P.V. . 4. C.M. , C. e R. , quali eredi di T.M.G. , ricorrono - affidandosi a quattro motivi - per la cassazione di detta sentenza nei confronti di M.R. nonché An. , M. , R. e Te.Ma. , quali eredi di T.A. , e di G.W. nonché P.R. e N. , quali eredi di P.V. . 4.1. Resistono con separati controricorsi M.R. , nonché G.W. e P.N. , proponendo M.R. altresì ricorso incidentale su un motivo. 4.2. Non spiegano difese gli altri eredi di T.A. e P.V. . Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., nonché vizi di motivazione quanto al governo delle spese del giudizio conclusosi con la sentenza impugnata. 1.1. Con il secondo motivo del ricorso principale si lamenta - ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. - nullità della sentenza per contrasto tra dispositivo e motivazione, mentre con il terzo motivo - ai sensi del n. 5 della medesima disposizione - si lamenta motivazione contraddittoria e insufficiente sul fatto controverso e decisivo della distanza. Dai predetti due punti di vista, la sentenza impugnata viene censurata nella parte in cui, da un lato, ha riconosciuto - in particolare quanto al rapporto processuale tra gli eredi di T.M.G. e di T.A. - l’applicabilità ai fini delle distanze per le costruzioni nell’area in questione dell’art. 873 cod. civ., ritenuto dai giudici napoletani non integrato da disposizioni del piano regolatore prevedente divieto di costruire, e quindi la derogabilità del regime delle distanze in virtù di atti di autonomia negoziale, mentre dall’altro ha dato contraddittoriamente applicazione mediante conferma della decisione del giudice onorario della sezione stralcio, e rigettando appello sul punto a norme integratrici dell’art. 873 cod. civ., prevedenti distanze dal confine di metri cinque e dalle costruzioni di metri dieci, attuate dal giudice onorario di prime cure ma dichiaratamente non applicabili secondo i giudici locali d’appello per essere nella zona vietata l’edificazione. 1.2. Con il quarto motivo del ricorso principale, in effetti contenente una duplice censura, poi, si lamenta - in riferimento ai nn. 3 e 5 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ. - da un canto violazione degli artt. 873, 880 e 885 cod. civ. e, dall’altro, omessa nonché insufficiente motivazione sul fatto decisivo costituito dalla delimitazione delle proprietà già di T.M.G. e P.V. da muro comune costituente linea di confine, lungo il quale le costruzioni sarebbero realizzate in aderenza. In particolare, i ricorrenti denunciano che, omettendo l’esame di specifico motivo di appello in argomento, la corte territoriale abbia trascurato di valutare - sia dal punto di vista dell’individuazione della regula iuris applicabile sia dell’adeguatezza della motivazione - che, costituendo il muro di fabbrica comune la linea di confine in tutta la sua estensione, dovesse ritenersi legittima la costruzione in aderenza, una volta appurata in relazione ai motivi precedentemente esposti l’applicabilità dell’art. 873 cod. civ., che tale aderenza consente. 2. Con l’unico motivo del ricorso incidentale p. 4 ss. dell’atto , in effetti comprensivo di più censure lett. a , b e c , M.R. denuncia, quanto alle statuizioni nei confronti del proprio dante causa a una violazione di legge, nella parte in cui la corte territoriale avrebbe ritenuto l’intervenuta modificazione in sede di approvazione del piano regolatore della disciplina della zona, che secondo la sig.a M. permarrebbe quella individuata dal tribunale a causa del non essere stata espunta la tabella delle distanze per la zona Al essa sig.a M. integra tali deduzioni anche affrontando gli aspetti relativi entro la trattazione sub b con riferimento alla certificazione comunale avente ad oggetto la medesima situazione b altro errore di diritto in riferimento alla disciplina delle distanze, nella parte in cui la corte territoriale non avrebbe ritenuto, ove vigente la modificazione del piano regolatore, che l’assoluto divieto di edificazione integrasse il regime edificatorio che il vicino può far valere ai sensi dell’art. 873 cod. civ., in luogo della distanza di tre metri prevista in quest’ultima norma c un terzo errore di diritto riferito agli artt. 1065 e 1362 cod. civ., con connessa inadeguatezza della motivazione, nella parte in cui la corte d’appello non avrebbe considerato che la servitù istituita da T.M. sarebbe circoscritta a un ampliamento non superante determinate dimensioni e rispettoso di specifiche modalità costruttive indicate nel titolo poiché T.M.G. aveva in tesi contravvenuto a dette prescrizioni costruttive, la costruzione non avrebbe potuto ritenersi legittimata dal titolo stesso. 3. Tanto premesso, rileva anzitutto la corte che sia il primo motivo del ricorso principale concernente il governo delle spese processuali effettuato con la sentenza impugnata sia il terzo e il quarto motivo nella parte di quest’ultimo riferita al n. 5 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ. in quanto coinvolgenti entrambi profili di adeguatezza motivazionale sono assorbiti dall’accoglimento a pronunciarsi dell’unico motivo dell’incidentale di cui in prosieguo che per altra via assorbe, come si dirà, anche gli altri motivi del ricorso principale , stante la circostanza che, in sede di rinvio, competerà alla corte territoriale, procedendo a rinnovata valutazione dei profili concernenti la disciplina delle distanze applicabile a tutte le edificazioni per cui è causa interessate dai ricorsi sia principale che incidentale , altresì delibare se e in quali limiti l’eventuale situazione di costruzione in aderenza renda legittima l’edificazione, nonché governare ex novo le spese processuali. 3.1. Il secondo e - nella parte con cui si deduce violazione di legge - il quarto motivo del ricorso principale, strettamente collegati, sono a loro volta strettamente connessi ai temi sollevati nel ricorso incidentale nel suo unico motivo la trattazione dei primi è assorbita da quella dell’ultimo. Invero, in ordine al secondo motivo del ricorso principale, se effettivamente da un lato la corte d’appello, nell’affermare ai fini dell’individuazione del regime delle distanze per le costruzioni nell’area in discussione l’applicabilità dell’art. 873 cod. civ., ritenendo la norma codicistica, che prescrive la distanza di tre metri tra costruzioni frontistanti, non integrata dalle disposizioni del piano regolatore, prevedenti divieto assoluto di nuove edificazioni, ha tuttavia - senza adeguatamente esaminare le deduzioni in appello dell’odierna parte ricorrente - contraddittoriamente dato poi applicazione, mediante conferma della sentenza di prime cure, a quelle norme integratrici dell’art. 873 cod. civ. prevedenti distanze dal confine di metri cinque e dalle costruzioni di metri dieci al fine di determinare l’arretramento da effettuarsi rispetto alle fabbriche del P. , d’altro lato la pronuncia in ordine alla dedotta nullità della sentenza per contrasto irriducibile tra motivazione e dispositivo, pur sussistente, non può logicamente separarsi dall’individuazione del regime delle distanze effettivamente da attuare, di cui al quarto motivo. Quanto poi al quarto motivo medesimo, affrontandosi con esso la questione giuridica relativa al se nelle zone in cui lo strumento urbanistico vieti del tutto l’edificazione si applichi la disciplina residuale dell’art. 873 cod. civ. come ritenuto dalla corte d’appello o il medesimo regime di inedificabilità previsto dallo strumento, deve rilevarsi l’identità della questione stessa rispetto a quella centrale attinta dai profili sub a e sub b del motivo di ricorso incidentale, ciò che quindi dà ragione dell’assorbimento. 3.2. Stante l’assorbimento, l’esame del ricorso incidentale condurrà a formulazione di principio di diritto idoneo a governare anche i temi di cui al secondo e - nella parte con cui si deduce violazione di legge - al quarto motivo del ricorso principale, in particolare valendo a guidare il giudice del rinvio sui temi investiti dal secondo motivo del ricorso principale circa il denunciato contrasto tra motivazione e dispositivo § 3.1. innanzi , nonché dal quarto motivo del ricorso principale, nella parte relativa a violazione di legge correlata al profilo sub b del ricorso incidentale , ferma restando l’esigenza di accertamenti - anche d’ufficio - circa la disposizione sulle distanze concretamente applicabile tema correlato a quanto subito in appresso § 4.1 e di revisione, a seconda delle risultanze dell’indagine, delle conclusioni in tema di derogabilità delle distanze da parte dell’autonomia privata fatte discendere dalla premessa dell’applicabilità dell’art. 873 cod. civ., alla luce del venir meno della premessa, in esito alla cassazione della sentenza qui a pronunciarsi cfr. infra § 5 . 4. Su tali basi deve dunque procedersi all’esame del ricorso incidentale nel suo unico motivo, nei profili sub a e b . 4.1. In primo luogo v. ricorso incidentale, profilo sub a la corte territoriale, in relazione al principio iura novit curia applicabile in materia di distanze e alla controversia sulla vigenza delle disposizioni di cui alla tabella delle distanze per la sottozona A1, effettivamente non risulta aver dato trattazione ai profili, anche documentali, sollevati dalla parte appellante incidentale. Essendo la censura fondata, a seguito della cassazione con rinvio i relativi accertamenti documentali andranno svolti. 4.2. Ciò posto, va affrontato, tra i diversi profili già sopra menzionati, specificamente quello concernente il frequente caso quale quello in esame - in cui lo strumento urbanistico, emanato in base al decreto interministeriale 02/04/1968, n. 1444 recante Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 765 del 1967 vieti del tutto l’edificazione in una determinata zona si tratta, di regola, della zona A di cui all’art. 2 dello stesso d.m. , e quindi non preveda la distanza da osservarsi per l’edificazione di costruzioni rispetto a fabbricati preesistenti fermo restando che il divieto assoluto di costruire può derivare anche da altre fonti parimenti incidenti sul regime delle distanze ad es., oltre che dalla legge, per l’ipotesi che derivi da piano particolareggiato, cfr. Cass. 16/02/2007, n. 3638 . Sui presupposti impliciti che a il divieto di costruire dettato dallo strumento avesse valenza solo amministrativa rivolgendosi all’autorità comunale al fine del rilascio della concessione o permesso di costruire e penale, non potendo il privato lamentarne la violazione innanzi al giudice ordinario in sede civile ai fini della rimessione in pristino, ma solo per il risarcimento dei danni, e b dovesse sussistere comunque un regime delle distanze legali per le costruzioni, stante la valenza generale dell’art. 873 cod. civ., la giurisprudenza di merito si è impegnata a individuare la relativa disciplina talora applicando in via analogica le norme dettate per le altre zone ove più severi sono gli standard edilizi, talora applicando la distanza di tre metri di cui all’art. 873 cod. civ. Tale secondo orientamento è stato in più occasioni fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità tra le pronunce non recenti v. ad es. Cass. n. 7804 del 13/07/1991 e n. 12376 del 19/11/1992 , introducendosi peraltro una variante di esso cfr. ad es. Cass. n. 4812 del 22/04/1992 e n. 1577 del 01/03/1990, avallate da sez. U n. 9871 del 22/11/1994, chiamate peraltro a comporre contrasto su altro tema secondo cui, stante l’asser. natura suppletiva della distanza introdotta nell’art. 41-quinquies l. urb. dall’art. 17 della l. n. 765 del 1967 al comma primo oggi abrogato dall’articolo 136 del d.p.r. n. 380 del 2001, eventualmente ex nunc secondo Cass. n. 12741 del 29/05/2006 e alcune altre pronunce , sarebbe stata quest’ultima, almeno all’epoca, la disciplina da applicare nel caso descritto v. più recentemente Cass. n. 26123 del 30/12/2015 . 4.3. Su tali basi, la giurisprudenza si è confrontata poi in particolare con il portato della disposizione dell’art. 9 del d.m. cit. del 1968, che al primo comma per le zone A prescrive che per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale . L’evoluzione giurisprudenziale ha conosciuto da un lato pronunce v. ad es. Cass. 29/04/1995, n. 4754, e 20/05/2008, n. 12767 con cui questa corte ha continuato ad affermare che, vietandosi con detta norma qualsiasi attività costruttiva, essa non potesse ritenersi assumere carattere integrativo delle disposizioni del codice civile sulle distanze. D’altro lato, questa corte - con la sentenza n. 1282 del 24/01/2006 che qui si condivide nell’esaminare il caso in cui la corte territoriale aveva rilevato che il divieto assoluto di nuove edificazioni comporta sse la sola applicabilità dell’art. 873 cod. civ. ha affermato l’erroneità di tale argomentazione, in quanto essa trascura il rilievo fondamentale che lo strumento urbanistico ha recepito il d.m . che all’art. 9 prescrive, per la zona A, per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, che le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti. Tale disciplina, quindi, è parte integrante della normativa codicistica in materia di distanze nelle costruzioni , pienamente vigente anche a prescindere dalla mancata approvazione di strumenti particolareggiati esecutivi. Secondo detta pronuncia, da cui non sussistono ragioni per discostarsi, ciò comporta che, in caso di adozione da parte degli enti locali di strumenti urbanistici contrastanti con la norma citata di cui all’art. 9 , sussiste l’obbligo per il giudice di merito non solo di disapplicare la disposizione illegittima, ma anche di applicare direttamente la disposizione dell’art. 9 richiamato, divenuta, per inserzione automatica, parte integrante dello strumento urbanistico . Nello stesso solco si è nuovamente inserita questa corte con la sentenza n. 12424 del 20/05/2010, ove si è affermato, da angolo visuale complementare, che l’art. 9, comma primo, del d.m. citato consente in quelle zone A il mantenimento in loco delle costruzioni preesistenti, oggetto di risanamento o ristrutturazione, sicché le esonera dall’osservanza di distanze diverse da quelle già in essere . 4.4. Successivamente la questione è stata esaminata dalle sezioni unite di questa corte, seppur adite per questione di giurisdizione, le quali hanno confermato pronuncia della corte territoriale che aveva statuito, in relazione alla violazione delle distanze intercorrenti tra edifici preesistenti in zona in cui tale limite si applicava, il principio per cui l’art. 9 d.m., in quanto emanato su delega dell’art. 41-quinquies cit., con efficacia di legge , in presenza di strumenti urbanistici successivi contrastanti, comporta l’obbligo, per il giudice di merito, non solo di disapplicare la disposizione illegittima, ma anche di applicare tale disposizione, divenuta, per inserzione automatica, parte integrante dello strumento urbanistico nel caso esaminato, in cui lo strumento prevedeva il divieto, tale principio , secondo le sezioni unite, trova ancor maggiore fondamento , stante la mancanza di contrasto rilevato dai giudici di merito così Cass. sez. U n. 20354 del 05/09/2013 . 4.5. Ai predetti precedenti cui il collegio intende uniformarsi si sono attenute, più recentemente, a quanto consta, Cass. n. 14552 del 15/07/2016, ove si è chiarito specificamente che, essendo imposto dall’art. 9 - qualificata norma regolamentare con efficacia precettiva nei rapporti privatistici integrativa delle disposizioni dettate dall’art. 873 cod. civ. - un vincolo conformativo inerente alle caratteristiche intrinseche del territorio , il mancato rispetto del divieto di nuove costruzioni nella zona A non è privo di conseguenze sul piano della violazione delle disposizioni concernenti le distanze legali tra costruzioni, che devono rimanere quelle preesistenti nonché Cass. n. 15458 del 26/07/2016, che ha ribadito che nel regolamento locale che non preveda distanza alcuna o che preveda distanze inferiori a quelle minime prescritte per zone territoriali omogenee dall’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 questa inderogabile disciplina si inserisce automaticamente, con immediata operatività nei rapporti tra privati, in virtù della natura integrativa del regolamento rispetto all’art. 873 c.c 4.6. Nel dare dunque continuità al predetto indirizzo interpretativo del combinato disposto dell’art. 873 cod. civ. e dell’art. 9, primo comma, del d.m. 1444 del 1968, può qui rilevarsi, a parte ogni considerazione circa i paradossi insiti nel precedente indirizzo in particolare a di fronte a un divieto di edificare ritenuto operante sul solo piano pubblicistico, il giudice sarebbe stato sempre chiamato ad individuare aliunde una norma volta a dettare distanze per costruzioni per altro verso illegittime, o in alternativa lo strumento urbanistico, nel dettare il divieto assoluto, avrebbe comunque dovuto prescrivere una distanza, volta al solo fine di integrare l’art. 873 cod. civ. b proprio nelle zone A ove lo strumento urbanistico avesse dettato un divieto a maggior tutela del territorio il giudice civile avrebbe dovuto applicare una distanza di norma irrisoria, mentre nelle zone B meno tutelate la distanza minima tra pareti finestrate sarebbe stata di metri 10 , che il diverso indirizzo appare in armonia con la ratio della disciplina urbanistica di assicurare l’ordinato sviluppo edilizio senza rinunciare a utilizzare all’uopo, talora, la nozione codicistica di distanza per le costruzioni tanto che lo stesso legislatore dell’art. 873 cod. civ. se ne mostra consapevole . In tal senso, deve ritenersi che anche le norme di divieto assoluto di edificare dettate da strumenti urbanistici - direttamente o per il tramite di disapplicazione giudiziale in relazione a discipline cogenti che il divieto impongano contengano comunque un implicito riferimento all’art. 873 cod. civ. Di ciò la disposizione dell’art. 9, comma 1, del d.m. è una esplicitazione, nella parte in cui per le zone A prescrive che le distanze tra edifici per operazioni di risanamento conservativo e per eventuali ristrutturazioni non possano essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti trattasi di una disposizione in tema di divieto di nuove edificazioni, significativamente però formulata in termini di obbligo di rispetto, solo per determinate tipologie di fabbricazione, di distanze , individuate in quelle preesistenti. Tale dato rivela chiaramente la volontà del legislatore di considerare il divieto sub specie di cristallizzazione, sia in negativo sia in positivo cfr. Cass. n. 12424 del 20/05/2010 cit. , del regime civilistico delle distanze preesistenti. Ciò conduce dunque a confermare che i divieti assoluti di edificazione posti da una normativa urbanistica cogente riferita anche implicitamente alla nozione di distanza per le costruzioni di cui le norme di cui all’art. 1 del d.m. sono esempio, ma potendo discipline della specie essere dettate anche in altro modo, ad es., per legge costituiscono disposizioni integrative dell’art. 873 cod. civ., con conseguente invocabilità ex art. 872, secondo comma, cod. civ. della riduzione in pristino, per relationem alle distanze de facto preesistenti tra edifici eventualmente anche non eccessivamente prossimi, le quali ovviamente potranno consistere in una distanza in senso stretto ove il costruttore sia stato proprietario di un preesistente volume edilizio, mentre si tradurranno in un divieto assoluto di edificazione, qualora invece non sussistesse alcun preesistente volume. 4.7. La predetta interpretazione dell’art. 873 cod. civ. e dell’art. 9, primo comma, del d.m. 1444 del 1968 - valorizzando quest’ultima disciplina che trae la sua forza normativa dai commi ottavo e nono non abrogati dell’art. 41 quinquies l. urb. - supera anche le problematiche poste dall’abrogazione richiamata del comma primo, in relazione all’orientamento che precedentemente riteneva necessario, per la disciplina delle distanze nelle zone A, il riferimento all’art. 41 quinquies stesso, nel primo comma lett. c . 4.8. Infine l’indirizzo qui condiviso, in quanto recepisce una comprensione delle finalità delle limitazioni alla proprietà privata, derivanti dall’obbligo di osservare le distanze nelle costruzioni non ristrette a quella tradizionale di evitare intercapedini dannose o pericolose tra le costruzioni stesse, ma stabilite, al pari di tutte le altre limitazioni, anche per fini di interesse generale, che si ricollegano alla funzione sociale della proprietà, alla quale il codice si riferisce in varie disposizioni così Corte cost., 9 luglio 1959, n. 38 , è coerente anche con l’evoluzione giurisprudenziale registratasi parallelamente in altro ambito parimenti connotato da interrelazione tra interessi pubblici e privati anche in tema di norme per l’edilizia nelle zone sismiche prescrittive di particolari modalità costruttive degli edifici giunti e altri opportuni accorgimenti idonei a consentire la libera e indipendente oscillazione delle costruzioni vicine , superando l’orientamento precedente che alla violazione delle disposizioni in parola faceva seguire il solo risarcimento del danno non riconoscendo le stesse integrative dell’art. 873 cod. civ. in quanto non specificamente delimitative della sfera delle proprietà contigue, questa corte ha poi affermato, e ormai da epoca risalente, che la realizzazione degli accorgimenti costruttivi in parola assolve a funzione analoga a quella assolta dagli intervalli di isolamento , dovendo quindi ammettersi l’esperimento anche di un’azione per la riduzione in pristino cfr. per l’innovazione, inizialmente, Cass. n. 5024 del 07/05/1991 e n. 1654 del 21/02/1994, nonché sez. U, n. 7396 del 28/07/1998, seppur adite per questione di giurisdizione più recentemente, tra le molte, Cass. n. 9319 del 17/04/2009 e n. 23231 del 15/11/2016 . 4.9. Ne deriva che la sentenza impugnata va cassata per quanto di ragione come innanzi, onde il giudice di rinvio, svolti gli opportuni accertamenti documentali relativi al regime delle distanze applicabile, ove risulti un divieto di nuove edificazioni, dovrà procedere a rinnovato esame della fattispecie ritenendo le distanze pari a quelle individuate dai volumi preesistenti all’entrata in vigore del divieto, non derogabili dall’autonomia privata, applicando il seguente principio di diritto in tema di distanze tra costruzioni, l’art. 9 comma primo del d.m. 02/04/1968, n. 1444 - traendo la sua forza cogente dai commi 8 e 9 dell’art. 41 quinquies l. urb. e prescrivendo, per la zona A, per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, che le distanze tra gli edifici non possano essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti - è disciplina integrativa dell’art. 873 cod. civ. immediatamente idonea a incidere sui rapporti interprivatistici, per cui, sia in caso di adozione di strumenti urbanistici contrastanti con la norma citata, sia con ancor maggior fondamento in caso di mancanza di contrasto e quindi in presenza di disposizioni di divieto assoluto di costruire, sussiste l’obbligo per il giudice di merito - nel primo caso mediante disapplicazione della disposizione illegittima, nel secondo caso mediante diretta applicazione della norma di divieto - di dare attuazione alla disposizione integrativa dell’art. 873 cod. civ., ove il costruttore sia stato proprietario di un preesistente volume edilizio, mediante condanna all’arretramento di quanto successivamente edificato oltre i limiti di tale volume o, qualora invece non sussistesse alcun preesistente volume, mediante condanna all’integrale eliminazione della nuova edificazione . 5. Quanto al profilo sub c del motivo unico del ricorso incidentale, anche in ordine a esso la doglianza è fondata quanto al dedotto vizio motivazionale, assorbito l’altro profilo. La censura deve essere chiarito - va esaminata per l’ipotesi che, all’esito del rinnovato esame a disporsi da parte del giudice del rinvio, lo stesso ritenga - per ragioni diverse da quelle di cui alle statuizioni di cui innanzi, determinanti la cassazione - applicabile la distanza di cui all’art. 873 cod. civ., e quindi possibile una deroga ad opera dell’autonomia privata. Con riferimento a tale aspetto, invero, a fronte della clausola dell’atto di donazione sopra citato, che collega a determinati requisiti dimensionali e costruttivi la possibilità di edificazione in prolungamento accordata a T.M.G. , la corte territoriale effettivamente non ha adeguatamente approfondito il tema relativo al se l’edificazione fosse condizionata al rispetto dei predetti requisiti dimensionali e costruttivi e, in ipotesi positiva, se questi ultimi risultassero osservati in concreto. Anche sul punto, dunque, la sentenza impugnata deve essere cassata. 6. La corte territoriale investita del rinvio, in altra sezione, regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La corte accoglie per quanto di ragione il motivo unico del ricorso incidentale, assorbiti i motivi del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia a diversa sezione della corte d’appello di Napoli, anche per le spese del giudizio di legittimità.