Gli strumenti urbanistici consentono costruzioni in aderenza o in appoggio: criterio della prevenzione

Quando gli strumenti urbanistici stabiliscono determinate distanze dal confine ma prevedono anche la possibilità di costruire in aderenza” od in appoggio”, si versa in ipotesi del tutto analoga a quella disciplinata dagli artt. 873 e ss. c.c., con la conseguenza che si applica il criterio della prevenzione, in forza del quale è consentito al preveniente costruire sul confine, ponendo così il vicino – che intenda a sua volta edificare – nell’alternativa di chiedere la comunione del muro e di costruire in aderenza, ovvero di arretrare la sua costruzione sino a rispettare la maggiore intera distanza imposta dallo strumento urbanistico.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella pronuncia n. 25032, depositata l’11 dicembre 2015. Il caso. Una donna conveniva in giudizio il fratello al fine di ottenere la sospensione dei lavori dallo stesso intrapresi per la costruzione di un fabbricato in violazione delle norme sulle distanze legali. Respinta in primo grado, la domanda veniva accolta al termine del successivo giudizio d’appello, con conseguente condanna degli eredi del convenuto nelle more defunto ad arretrare il loro fabbricato fino alla distanza legale dal confine col fondo dell’attrice. I convenuti si rivolgevano quindi alla Corte di Cassazione. Il principio della prevenzione temporale. Il ricorso è incentrato sulla presunta violazione dell’art. 873 c.c. nonché della norma contenuta nel Piano regolatore generale e del Regolamento edilizio del Comune ove era situato il fabbricato, il quale prevedeva la possibilità di costruire in aderenza sul confine. A giudizio dei ricorrenti, la Corte d’Appello avrebbe errato a non tener conto del principio della prevenzione temporale, sotteso alla norma di cui all’art. 873 c.c., per il quale il preveniente ha facoltà di costruire sul confine. Il regolamento comunale consente le costruzioni in aderenza o in appoggio. Nell’accogliere il motivo di censura, i Giudici di legittimità osservano che, secondo un costante orientamento della giurisprudenza, sebbene il suddetto criterio della prevenzione sia derogato dal regolamento comunale edilizio allorché questo fissi la distanza non solo tra le costruzioni, ma anche delle stesse dal confine, ciò nondimeno, laddove lo stesso consenta ugualmente le costruzioni in aderenza o in appoggio, il primo costruttore ha la scelta tra l’edificare a distanza regolamentare e l’erigere la propria fabbrica fino ad occupare l’estremo limite del confine medesimo, ma non anche quella di costruire a distanza inferiore dal confine, poiché detta prescrizione ha lo scopo di ripartire tra i proprietari confinanti l’onere della creazione della zona di distacco. Ciò perché, quando gli strumenti urbanistici stabiliscono determinate distanze dal confine ma prevedono la possibilità di costruire in aderenza” od in appoggio”, si versa in ipotesi del tutto analoga a quella disciplinata dagli artt. 873 e ss. c.c., con la conseguenza che si applica il criterio della prevenzione.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 21 ottobre – 11 dicembre 2015, n. 25032 Presidente Piccialli – Relatore Lombardo Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso ex art. 1172 cod. civ., P.A. convenne in giudizio, innanzi al Pretore di Tagliacozzo, il fratello P.E. , chiedendo che allo stesso venisse ordinata la sospensione dei lavori con i quali stava edificando un fabbricato in violazione delle norme sulle distanze legali. Dopo l'ordinanza di sospensione dei lavori, l'attrice promosse il giudizio di merito, chiedendo la condanna del convenuto all'arretramento della costruzione fino alla distanza legale e al risarcimento del danno. Nella resistenza di P.E. e - a seguito del suo decesso - dei suoi eredi B.D. , P.A.M. e P.R. , il Tribunale di Avezzano rigettò la domanda, sull'assunto che l'attrice non avesse provato il suo diritto di proprietà sul fondo posto a confine con quello ove il convenuto aveva realizzato la costruzione. 2. - Sul gravame proposto da P.A. , la Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza del 23.5.2010, in riforma della pronuncia di primo grado, condannò i convenuti ad arretrare il loro fabbricato fino alla distanza legale dal confine col fondo dell'attrice, confermando il rigetto della domanda di risarcimento dei danni. Ritenne la Corte territoriale che non potesse dubitarsi che l'attrice fosse proprietaria esclusiva del fondo posto a confine con quello del convenuto, in forza della divisione intervenuta tra le parti - a mezzo di scrittura privata - dell'originario unico fondo ereditato dal comune dante causa e che la costruzione realizzata dal convenuto sul confine non rispettasse la distanza legale. 3. - Per la cassazione della sentenza di appello ricorrono B.D. , P.A.M. e P.R. sulla base di un motivo. Resiste con controricorso P.A Considerato in diritto 1. - Con l'unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 873 cod. civ. e 10 del Piano regolatore generale e del Regolamento edilizio del Comune di Tagliacozzo, che prevede la possibilità di costruire in aderenza sul confine. Secondo i ricorrenti, la Corte di Appello avrebbe errato a non tener conto del principio della prevenzione temporale, sotteso alla norma di cui all'art. 873 cod. proc. civ., per il quale il preveniente ha facoltà di costruire sul confine. La censura è fondata. Secondo la giurisprudenza di questa Corte suprema, dalla quale non v'è ragione di discostarsi, il criterio della prevenzione, previsto dagli artt. 873 e 875 cod. civ., è derogato dal regolamento comunale edilizio allorché questo fissi la distanza non solo tra le costruzioni, ma anche delle stesse dal confine salvo che lo stesso consenta ugualmente le costruzioni in aderenza o in appoggio, nel qual caso il primo costruttore ha la scelta tra l'edificare a distanza regolamentare e l'erigere la propria fabbrica fino ad occupare l'estremo limite del confine medesimo, ma non anche quella di costruire a distanza inferiore dal confine, poiché detta prescrizione ha lo scopo di ripartire tra i proprietari confinanti l'onere della creazione della zona di distacco. Sez. 2, Sentenza n. 23693 del 06/11/2014, Rv. 633061 ciò perché, quando gli strumenti urbanistici stabiliscano determinate distanze dal confine ma prevedano la possibilità di costruire in aderenza od in appoggio , si versa in ipotesi del tutto analoga a quella disciplinata dagli artt. 873 e ss. cod. civ., con la conseguenza che è consentito al preveniente costruire sul confine, ponendo il vicino, che intenda a sua volta edificare, nell'alternativa di chiedere la comunione del muro e di costruire in aderenza eventualmente esercitando le opzioni previste dagli artt. 875 e 877, secondo comma, cod. civ. , ovvero di arretrare la sua costruzione sino a rispettare la maggiore intera distanza imposta dallo strumento urbanistico. Sez. 2, Sentenza n. 8465 del 09/04/2010, Rv. 612355 analogamente, Sez. 2, Sentenza n. 13286 del 05/10/2000, Rv. 540788 Sez. 2, Sentenza n. 11899 del 07/08/2002, Rv. 556776 . Nella specie, la Corte di Appello di L'Aquila da atto - a p. 2 della sentenza impugnata - che lo strumento urbanistico comunale vigente all'epoca della costruzione consentiva la possibilità di costruire in aderenza ad un altro fabbricato, ma ha omesso di applicare il principio della prevenzione, ritenendo così che la costruzione edificata dal convenuto sul confine fosse a distanza non legale, nonostante che mancasse al di là del confine alcuna costruzione e che il convenuto, pertanto, fosse da qualificarsi preveniente. 2. - La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio alla Corte di Appello di L'Aquila in diversa composizione, che si conformerà al seguente principio di diritto Quando gli strumenti urbanistici stabiliscano determinate distanze dal confine ma prevedano anche la possibilità di costruire in aderenza od in appoggio, si versa in ipotesi del tutto analoga a quella disciplinata dagli artt. 873 e ss. cod. civ., con la conseguenza si applica il criterio della prevenzione, inforza del quale che è consentito al preveniente costruire sul confine, ponendo così il vicino - che intenda a sua volta edificare - nell'alternativa di chiedere la comunione del muro e di costruire in aderenza eventualmente esercitando le opzioni previste dagli artt. 875 e 877, secondo comma, cod. civ. , ovvero di arretrare la sua costruzione sino a rispettare la maggiore intera distanza imposta dallo strumento urbanistico” . Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di L'Aquila in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.