Un cancello installato comporta solo un disagio, non una turbativa del diritto

Non ogni modifica apportata da un terzo alla situazione oggettiva in cui si sostanzia il possesso costituisce spoglio o turbativa, essendo sempre necessario che tale modifica comprometta in modo giuridicamente apprezzabile l’esercizio del diritto. Ed invero, deve considerarsi che l’installazione di un cancello sul fondo gravato da una servitù di passaggio non costituisce spoglio di questo diritto se, salvo un trascurabile disagio, non impedisce l’ingresso e il transito del proprietario del fondo dominante, ovvero non diminuisce apprezzabilmente l’ utilitas della servitù, perché rientra nelle facoltà del proprietario del fondo servente quella di chiuderlo.

Così precisando, la sez. II Civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 12258, depositata il 30 maggio 2014, ha accolto il ricorso del condominio-ricorrente avverso la pronuncia di secondo grado, rinviando, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte territoriale. Dal cortile del Condominio alle aule di giudizio. La Cassazione, in riforma della sentenza di secondo grado che, a sua volta, aveva ribaltato le statuizioni del giudice di prime cure , accoglie il ricorso presentato da un condominio contro la pronuncia impugnata favorevole a un proprio condomino, in tema di servitù di passaggio, e, per l’effetto, cassando la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte territoriale. Questi i fatti di causa che avevano portato la vicenda in giudizio un’area di parcheggio, alla quale prima tutti i condomini potevano accedere liberamente, stante dei vasi, sistemati con carattere discontinuo, che consentivano il transito pedonale transito pedonale, successivamente, impedito dalla sostituzione dei suddetti vasi con dei paletti con catena. Un condomino, allora, promuoveva giudizio possessorio, pretendendo di esser stato spogliato, appunto, della servitù di passaggio e di parcheggio su quell’area. In primo grado, la richiesta veniva rigettata, rilevando come l’accesso pedonale gli era, comunque, permesso da due spazi liberi ai lati della barra automatica sistemata a regolazione del transito dei veicoli, nonché come, sfilando semplicemente l’introdotto gancio con cui la catena era unita a uno dei due paletti, il passaggio nell’area de qua non subiva, di fatto, limitazioni. In secondo grado, invece, le doglianze in esame trovavano accoglimento, riconoscendosi lo spoglio parziale o, quanto meno, una turbativa non insignificante del possesso, tali da rendere più difficoltoso l’esercizio del diritto da parte dell’appellante, odierno resistente. Il condominio propone, così, ricorso per Cassazione. Azione cumulativa o alternativa. Il Condominio propone ricorso per Cassazione segnatamente, tre di essi, quelli accolti dai giudici di Piazza Cavour, meritano attenzione. Con il primo motivo di diritto, si lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 1168 e 1170 cod. civ., censurandosi la decisione gravata nel punto in cui aveva accolto entrambe le azioni di spoglio e di manutenzione, quando, invece, è inammissibile sia la loro cumulativa proposizione che il loro accertamento cumulativo o alternativo, stante la differenza intercorrente fra le stesse, specie in ragione del diverso elemento soggettivo rispettivamente l’ animus spoliandi o turbandi . Con il secondo motivo di diritto, si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1168 e 1170 c.c., evidenziando come non ogni modifica della situazione oggettiva integra spoglio o turbativa, ma solo quei comportamenti che compromettono o limitano apprezzabilmente l’esercizio del potere del possessore, rendendolo impossibile o gravoso o notevolmente difficoltoso . Con il terzo motivo in studio, si contesta la negata applicazione dell’azione possessoria ex art. 841 c.c., norma che ha la finalità di cercare di contemperare due diverse esigenze quella del proprietario del fondo e quella del possessore della servitù di passaggio. Mero disagio. La sez. II Civile, a fronte della stretta connessione, tratta congiuntamente questi tre motivi. Premesso che riconoscono erronea la mancata applicazione dell’azione di cui all’articolo 841 c.c., gli Ermellini contestavano ai giudici dell’appello il non aver chiarito quale lesione del possesso avrebbe subito il condominio-attore. Al riguardo, la Suprema Corte ricorda come non ogni modifica apportata da un terzo alla situazione oggettiva in cui si sostanzia il possesso costituisce spoglio o turbativa, essendo sempre necessario che tale modifica comprometta in modo giuridicamente apprezzabile l’esercizio del diritto. Ed invero, deve considerarsi che l’installazione di un cancello sul fondo gravato da una servitù di passaggio non costituisce spoglio di questo diritto se, salvo un trascurabile disagio, non impedisce l’ingresso e il transito del proprietario del fondo dominante, ovvero non diminuisce apprezzabilmente l’ utilitas della servitù, perché rientra nelle facoltà del proprietario del fondo servente quella di chiuderlo .

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 29 aprile – 30 maggio 2014, n. 12258 Presidente Piccialli – Relatore Migliucci Svolgimento del processo 1.- Con ricorso depositalo il 3 dicembre 1998 M.G. , proprietario di un immobile sito al n. 3 di via omissis , confinante con l'edificio denominato CONDOMINIO omissis di via omissis , esponeva che tra gli immobili sopra indicati insisteva un'area, di proprietà del predetto Condominio, sulla quale esso istante parcheggiava la propria autovettura e alla quale accedeva liberamente fino a poco tempo prima tra la proprietà di esso M. e la detta area erano sistemati dei vasi che, siccome non continui, permettevano il transito pedonale, ma di recente il Condominio predetto aveva sistemato dei paletti con catena, e tanto impediva il transito pedonale. Pertanto, chiedeva di essere reintegrato nel possesso della servitù di passaggio di cui lamentava lo spoglio. Si costituiva in giudizio il Condominio omissis , deducendo che il M. , unitamente a tale Maria Barabba, aveva già promosso giudizio possessorio nei confronti di esso resistente, giudizio ancora pendente, nel quale aveva asserito di essere stato spogliato della servitù di passaggio e parcheggio esercitata sulla medesima area, e già all'epoca del deposito in cancelleria di quel ricorso possessorio, il 12.3.98, sussisteva la situazione di fatto denunciata con la domanda che qui occupa in ogni caso il ricorso del M. era infondato, posto che l'accesso pedonale gli era comunque garantito attraverso due spazi liberi ai lati della barra automatica sistemata a regolazione del transito dei veicoli, e la stessa delimitazione dell'area in oggetto era stata realizzata in maniera tale da consentire il passaggio semplicemente sfilando il gancio con il quale la catena era unita ad uno dei paletti. Con sentenza n. 82 del 2002 il tribunale di Vasto rigettava la domanda. Con sentenza dep. il 2 aprile 2008 la Corte di appello di L'Aquila, in riforma della decisione impugnata dall'attore, ne accoglieva il ricorso. Dopo avere premesso che impropriamente il primo Giudice aveva fatto riferimento nella presente sede possessoria alla previsione di cui all'art. 841 cod. civ., i Giudici ritenevano che, in considerazione dell'apprezzabile limitazione della pratica di possesso conseguente alla sostituzione con i paletti delle basse fioriere, che lasciavano spazi per il passaggio, dovevano ritenersi provati lo spoglio parziale o quanto meno una turbativa non insignificante del possesso compiuti con l'intento di rendere più difficoltoso l'esercizio del diritto da parte del M. . 2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Condominio già omissis sulla base di cinque motivi illustrati da memoria. Resiste con controricorso l'intimato. Motivi della decisione 1.- Il primo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione degli articolo 1168 e 1170 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., censura la decisione gravata che, pronunciando ultra petita , aveva accolto sia l'azione di spoglio che quella di manutenzione, mentre avrebbe dovuto procedere innanzitutto alla esatta qualificazione della domanda proposta, inquadrandola nell'ambito dell'una o dell'altra previsione normativa in considerazione della differenza fra le due azioni, è inammissibile la loro cumulativa proposizione né è possibile l'accertamento cumulativo o alternativo. D'altra parte, i Giudici non avevano chiarito, in relazione all'elemento soggettivo che rispettivamente contraddistingue le due azioni, se ricorresse l'animus spoliandi o turbandi. Dopo avere osservato che nella specie non poteva ravvisarsi lo spoglio né la molestia, osserva che non era configurabile l'elemento soggettivo nei confronti del Condominio, che è ente di gestore, tenuto conto che solo i condomini hanno un rapporto con la res e possono essere possessori o spogliatori. 2.- Il secondo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione degli articolo 1168 e 1170 cod. civ. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, deduce che non ogni modifica alla situazione oggettiva integra spoglio o turbativa, ma solo quei comportamenti che compromettono o limitano apprezzabilmente l'esercizio del potere del possessore, rendendolo impossibile o gravoso o notevolmente difficoltoso. Il che era da escludersi nella specie in cui il passaggio, esercitato peraltro per un accesso secondario all'abitazione del M. era possibile sollevando e riponendo il gancio metallico apposto sui paletti i quali avevano la funzione migliorativa di protezione dall'ingresso di estranei. La sentenza non aveva compiuto alcuna indagine in merito al percorso, alla lunghezza e alla larghezza della servitù di passaggio de qua . 3.- Il terzo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 841 cod. civ. cod., censura la sentenza laddove aveva ritenuto che non fosse applicabile all'azione possessoria l'art. 841 cod. civ., quando la norma ha la finalità di consentire il contemperamento delle esigenze del proprietario del fondo con quelle del possessore della servitù di passaggio non ricorrono gli estremi dello spoglio quando l'esercizio del diritto di chiudere il fondo si attui in maniera tale da consentire ai possessori di continuare di fatto l'esercizio della corrispondente servitù di passaggio. La Corte aveva altresì omesso di compiere la necessaria valutazione comparativa fra le modalità di esercizio delle servitù attuali e precedenti senza compiere alcuna verifica sul contemperamento delle opposte esigenze. 4. - Il primo, il secondo e il terzo motivo - che, per la stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente - sono fondati nei limiti di cui si dirà. La sentenza, dopo avere erroneamente ritenuto che non trovasse applicazione alla specie l'art. 841 cod. civ., ha ritenuto che l'apposizione dei paletti, con i quali il Condominio aveva chiuso il fondo, aveva pregiudicato in modo significativo l'uso del passaggio in precedenza esercitato dal M. , così riformando la decisione di primo grado laddove era stata accertato che la sostituzione delle preesistenti fioriere con i paletti in ferro sovrastati da catena, facilmente amovibile, non costituiva ostacolo al passaggio pedonale. Nel fare riferimento allo spoglio parziale o quanto meno alla turbativa, la sentenza impugnata non ha chiarito quale sia stata in effetti la lesione del possesso subita dal M. , dovendo ricordarsi che mentre integrano spoglio gli atti che privano il possessore o il detentore della disponibilità o del godimento dell'intera cosa o di parte di essa, sono da qualificarsi come molestia quei comportamenti che non incidono sulla consistenza materiale della cosa, ma impediscono l'esercizio del potere di fatto su di essa o lo rendono più difficoltoso. In particolare, i Giudici non hanno spiegato perché la modificazione di fatto avrebbe comportato una apprezzabile limitazione della pratica di possesso, essendosi sostanzialmente limitati a fare riferimento alla documentazione fotografica in atti. Evidentemente, sarebbe stato necessario verificare e chiarire, attraverso una puntuale descrizione del luoghi, le modalità del passaggio attualmente esercitato rispetto a quello in precedenza goduto, così da consentire di stabilire la effettiva incidenza della modifica dei luoghi sul possesso della servitù di passaggio. Al riguardo, va considerato che non ogni modifica apportata da un terzo alla situazione oggettiva in cui si sostanzia il possesso costituisce, spoglio o turbativa, essendo sempre necessario che tale modifica comprometta in modo giuridicamente apprezzabile l'esercizio del possesso. Ed invero, deve considerarsi che l'installazione di un cancello sul fondo gravato da una servitù di passaggio non costituisce spoglio di questo diritto se, salvo un trascurabile disagio, non impedisce l'ingresso e il transito del proprietario del fondo dominante, ovvero non diminuisce apprezzabilmente l' utilitas della servitù, perché rientra nelle facoltà del proprietario del fondo servente quella di chiuderlo 12949/2000 . 5.1.- Il quarto motivo, lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 39 cod. proc.civ., dei principi relativi alla litispendenza e del divieto del ne bis in idem nonché omessa pronuncia, censura la sentenza impugnata per non avere applicato la disciplina sulla litispendenza - disponendo la cancellazione della causa dal ruolo del presente giudizio successivamente proposto - tenuto conto che il medesimo giudizio possessorio era stato proposto e si era poi concluso con la sentenza n. 173 del 2001 che aveva dichiarata cessata la materia del contendere che si era in realtà verificata già nel corso di quel giudizio. In ogni caso, era precluso pronunciarsi sulla medesima domanda oggetto delle soprarichiamata decisione, atteso il divieto del bis in idem. 5.2.- Il motivo è infondato. a In primo luogo, la a litispendenza tra due cause fra le stesse parti -da valutarsi con riguardo alla situazione processuale esistente al momento della decisione - non può essere dichiarata quando le due cause pendono in due gradi diversi, ricorrendo in tal caso l'ipotesi di sospensione del processo ex art. 295 cod. proc. civ. Peraltro, nella specie, la definizione del precedente giudizio possessorio con la invocata sentenza n. 173 del 2001 escludeva, al momento della decisione del giudizio di gravame, l'attuale pendenza del giudizio preventivamente introdotto, che è evidentemente presupposto dall'art. 39 citato. b La sentenza n. 173 del 2001 non poteva spiegare alcun effetto nel presente giudizio, tenuto conto che la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso. La natura meramente processuale di tale decisione comporta l'assoluta inidoneità di detta pronuncia ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere. Né, d' altra parte, risulta il venir meno dell'interesse dell'attore alla prosecuzione del presente processo - come le stesse argomentazioni formulate dal ricorrente per sostenere la legittimità della intervenuta immutazione dei luoghi confermano - non essendo stato ripristinato il possesso della servitù di passaggio pedonale. 6.1.- Il quinto motivo denuncia omessa motivazione su un punto decisivo della controversia mancato esame sulla eccezione di tardività della azione proposta e omessa pronuncia rilevando che la Corte di appello, pur avendo in riforma della sentenza di primo grado, accolto la domanda - invece rigettata dal tribunale - non aveva esaminato l'eccezione di tardività del ricorso possessorio, in quanto proposto oltre l'anno tale eccezione era stata tempestivamente formulata da esso convenuto con la memoria di costituzione nel giudizio di primo grado. 6.2.- Il motivo è infondato. La parte risultata pienamente vittoriosa nel giudizio di primo grado è soltanto tenuta a riproporre espressamente nel giudizio di appello le eccezioni non accolte o non esaminate perché assorbite o anche quelle esplicitamente respinte qualora l'eccezione mirava a paralizzare una domanda comunque respinta per altre ragioni, in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell'art. 34 6 cod. proc. civ Nella specie, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di avere in sede di costituzione nel giudizio di gravame riproposto espressamente l'eccezione di decadenza ex art. 1168 cod. proc. civ. che non rientra fra quelle rilevabili di ufficio tale onere non è stato ottemperato dal ricorrente il quale ha piuttosto sostenuto di avere sollevato l'eccezione nel giudizio di primo grado e che la Corte di appello avrebbe dovuto tenerne conto. Pertanto, in accoglimento dei primi tre motivi del ricorso, la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di L'Aquila. P.Q.M. Accoglie il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso per quanto in motivazione rigetta gli altri cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di L'Aquila.