Conta il contenuto, non il titolo di acquisto: la destinazione del padre di famiglia può essere richiesta per la prima volta in appello

La proprietà ed i diritti reali di godimento appaiono individuati sulla base del loro contenuto e non in ragione della loro causa petendi , con l’effetto che l’allegazione nel giudizio di appello di una fatto costitutivo diverso, rispetto a quello dedotto in primo grado, integra una mera emendatio libelli , non vietata.

Con la sentenza n. 11331, depositata il 13 maggio 2013, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la decisione della Corte d’Appello. Lasciami passare! . Un uomo agisce in giudizio per chiedere che venga accertata l’esistenza di una servitù di passaggio pedonale e carraio attraverso il fondo contiguo . Afferma innanzitutto che dall’atto di divisione risulterebbe un diritto di godimento, poi trasmessogli dal padre al momento della sua morte. La servitù sarebbe stata comunque usucapita. Servitù negata. Tribunale e Corte d’Appello respingono la richiesta. La Corte di Cassazione riconosce come adeguatamente motivata, alla luce del testo dell’atto di divisione, l’affermazione dei giudici di merito secondo cui l’invocata clausola dell’atto di divisione attribuiva un diritto personale di godimento e non un diritto reale, come tale non trasmissibile attraverso la cessione del fondo . Per lo stesso motivo è stato corretto ritenere insussistente l’usucapione, non essendoci stata alcuna interversione del possesso non sarebbe passato tempo a sufficienza dalla morte del padre del ricorrente, 1995, per poter validamente usucapire. Destinazione del padre di famiglia. La Corte d’Appello ha però respinta, perché nuova, la domanda volta ad accertare l’esistenza della servitù per destinazione del padre di famiglia. Diritti reali. Il ricorrente sostiene quindi in Cassazione che ci sia stata violazione dell’art. 1062 c.c. e delle norme processuali, poiché la corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto che i diritti reali, rientrando nella categoria dei diritti autodeterminati, si caratterizzano per il loro contenuto e non anche per il loro titolo di acquisto . Sì alla proposizione per la prima volta in appello. La Suprema Corte accoglie tale motivo di ricorso. C’è infatti un consolidato orientamento di legittimità secondo cui la proprietà ed i diritti reali di godimento appaiono individuati sulla base del loro contenuto e non in ragione della loro causa petendi , con l’effetto che l’allegazione nel giudizio di appello di una fatto costitutivo diverso, rispetto a quello dedotto in primo grado, integra una mera emendatio libelli , non vietata . La sentenza viene quindi annullata. La Corte d’Appello è chiamata a riaffrontare la vicenda tenendo conto di questo principio.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 21 gennaio – 13 maggio 2013, n. 11331 Presidente Settimj – Relatore Bertuzzi Fatto e diritto La Corte, letto il ricorso proposto da D.G. e B.M. per la cassazione della sentenza n. 887 del 27 aprile 2010, con cui la Corte di appello di Venezia aveva confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto la loro domanda diretta ad accertare l'esistenza in favore dell'immobile di loro proprietà, sito in omissis , di una servitù di passaggio pedonale e carraio attraverso il fondo contiguo di proprietà di S.M. o, in subordine, che la predetta servitù di passaggio fosse costituita in via coattiva letto il controricorso notificato da P.U. , quale procuratore generale di Provera Isabel, unica erede di S.M. , già costituitosi in tale qualità nel giudizio di appello vista la relazione redatta ai sensi dell'articolo 380 bis cod. proc. civ. dal consigliere delegato Dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per la fondatezza del primo motivo, il rigetto del secondo e del terzo, assorbito il quanto, osservando che - il primo motivo di ricorso, nel denunziare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1062 cod. civ. e 99, 112 e 345 cod. proc. civ., lamenta che la Corte di appello abbia dichiarato inammissibile, perché avanzata solo con l'atto di gravame, la domanda degli appellanti volta a accertare la costituzione della servitù per cui è causa per destinazione del padre di famiglia, senza tener conto che i diritti reali, rientrando nella categoria dei diritti autodeterminati, si caratterizzano per il loro contenuto e non anche per il loro titolo di acquisto - il motivo è manifestamente fondato, avendo questa Corte, con un orientamento consolidato, affermato il principio che la proprietà ed i diritti reali di godimento appaiono individuati sulla base del loro contenuto e non in ragione della loro causa petendi, con l'effetto che l'allegazione nel giudizio di appello di un fatto costitutivo diverso rispetto a quello dedotto in primo grado integra una mera emendatio libelli, non vietata Cass. n. 3089 del 2007 Cass. n. 24702 del 2006 Cass. n. 26973 del 2005 - il secondo motivo di ricorso censura l'affermazione della sentenza secondo cui con l'atto di divisione del 1952 venne attribuito a B.A. , dante causa degli attori, un mero diritto personale di godimento in relazione al passaggio in discussione, assumendo che la Corte è incorsa al riguardo oltre che in un vizio di motivazione anche nella violazione dei canoni ermeneutici che impongono di interpretare il contratto avendo riguardo al dato testuale, al complesso delle clausole ed al comportamento successivo delle parti, tenuto conto, sotto quest'ultimo profilo, che dalle testimonianze escusse era emerso inequivocabilmente che sia B.A. , che i suoi familiari e poi i suoi aventi causa avevano usato del passaggio senza contestazioni - il motivo appare inammissibile ed anche infondato con riferimento al primo aspetto in quanto, premesso che l'interpretazione del contratto integra un apprezzamento di fatto demandato alla esclusiva competenza del giudice di merito, la censura svolta non precisa in che modo e perché l'applicazione dei criteri interpretativi che si assumono violati avrebbe dovuto portare ad una soluzione diversa da quella accolta dalla Corte distrettuale il mezzo è altresì infondato perché l'affermazione del giudice di appello secondo cui l'invocata clausola dell'atto di divisione attribuiva un diritto personale di godimento e non un diritto reale, come tale non trasmissibile attraverso la cessione del fondo, appare tratta ed adeguatamente motivata alla luce del testo di tale disposizione, laddove in particolare viene evidenziato che essa non faceva alcun riferimento al fondo di B.A. , ma soltanto e direttamente ai bisogni suoi e della sua famiglia, con l'effetto che la soluzione interpretativa fatta propria dal giudice di appello, ferma la sua incensurabilità nel merito, non pare porsi in contrasto con il prioritario criterio di interpretazione dei contratti fondato sul dato testuale, mentre di nessun rilievo appare l'invocato comportamento successivo delle parti, non essendo stato in alcun modo chiarito perché esso si sarebbe posto in contrasto con la natura personale del diritto tratta dal titolo - il terzo motivo, nel denunziare la violazione dell'articolo 1158 cod. civ. e vizio di motivazione, censura il capo della sentenza di appello che ha respinto la domanda di usucapione, assumendo che il giudicante è partito dal presupposto errato che il diritto si era estinto nel 1995 con la morte di B.A. , senza spiegare perché tale diritto non si sarebbe trasmesso agli eredi, perché esso era esercitato dai suoi familiari e che in realtà esso era sempre stato esercitato uti dominus - il mezzo è manifestamente infondato la Corte ha respinto la domanda di usucapione osservando che gli appellanti avrebbero al più potuto vantare un possesso a partire dalla data del loro acquisto, avvenuto dopo la morte di B.A. nel 1995, non essendovi stato in precedenza alcun atto di interversione del possesso, sicché in ogni caso difettava il requisito temporale richiesto dalla legge per l'usucapione la conclusione appare coerente alla premessa che il passaggio era stato costituito come diritto personale e non come diritto reale e non risulta efficacemente smentita, dal punto di vista giuridico, dalle critiche svolte dal motivo l'uso del passaggio da parte dei familiari appare infatti situazione conforme, come si è visto, al titolo, mentre la questione della trasmissibilità del diritto personale di passaggio agli odierni ricorrenti è tema evidentemente nuovo, che potrebbe collegarsi esclusivamente con una domanda, anch'essa nuova, diretta ad accertare l'esistenza di un diritto personale e non di un diritto reale - il quarto motivo di ricorso, che lamenta il rigetto della domanda di costituzione in via coattiva della servitù, va dichiarato assorbito in ragione dell'accoglimento del primo motivo, atteso che esso investe una domanda che la parte ha proposto soltanto in via subordinata rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parti, che hanno entrambe depositato memoria ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall'esame degli atti di causa, che agli orientamenti della giurisprudenza di questa Corte sopra indicati, cui questo Collegio ritiene di dover dare piena adesione che al riguardo merita aggiungere, da un lato, che le considerazioni critiche svolte rispettivamente dalle parti nelle loro memorie non portano argomenti diretti a confutare le conclusioni della relazione e, dall'altro, che le censure sollevate dai ricorrenti con il secondo e terzo motivo solo apparentemente denunziano violazioni di norme di diritto, essendo piuttosto dirette ad investire le valutazioni di fatto operate del giudice di merito, sicché esse vanno considerate inammissibili in quanto volte a provocare da parte di questa Corte una rivisitazione, non consentita in sede di giudizio di legittimità, dei fatti rilevanti ai fini della decisione che, pertanto, il primo motivo di ricorso va accolto, il secondo ed il terzo respinti ed il quarto dichiarato assorbito, con conseguente cassazione della sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvio della causa ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia, che provvederà anche alla liquidazione delle spese di giudizio. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo ed il terzo, dichiara assorbito il quarto cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese di giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia.