Il condomino che riscontra degli errori di calcolo nel bilancio deve sempre impugnare la delibera di approvazione

Il condomino non può, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, sostenere che i calcoli sono errati se non ha impugnato le delibere assembleari con cui sono stati approvati il bilancio preventivo o quello consuntivo.

Così ha deciso la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23447/12, depositata il 19 dicembre. La S.C. ha inoltre specificato che l’amministratore condominiale può richiedere giudizialmente le spese sulla base del solo preventivo di spesa approvato dall’assemblea dei condomini solamente nell’ipotesi in cui il consuntivo non sia ancora stato approvato. La fattispecie. Nel caso in esame l’amministratore di un Condominio aveva ottenuto una ingiunzione di pagamento nei confronti di un condomino, reo di non aver regolarmente versato le dovute spese, sulla base del bilancio consuntivo 2001/2002 e preventivo 2002/2003. Il condomino, ben lungi dal sanare la propria posizione, proponeva opposizione sostenendo, tra l’altro, che i citati bilanci erano caratterizzati da gravi errori di calcolo nonché l’impossibilità di giustificare il presunto credito con il solo bilancio preventivo essendo necessaria l’approvazione di quello definitivo. Se il Giudice di Pace aveva accolto i motivi di gravame per converso il Tribunale, disattendendo quanto affermato dal Magistrato di prime cure, aveva confermato l’ingiunzione di pagamento. Il caso è, poi, financo stato sottoposto all’esame della Corte di legittimità. Il condomino che lamenta errori di calcolo deve impugnare la delibera di approvazione del bilancio. Il supremo Collegio non ha avuto molte esitazioni nell’affermare che il condomino, nel giudizio di opposizione a un decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento delle spese condominiali, non può dolersi di pretesi errori di calcolo qualora non abbia impugnato la delibera di approvazione del bilancio preventivo o consuntivo. Pertanto il ricorrente bene avrebbe fatto, qualora avesse riscontrato degli errori nella redazione del bilancio, a impugnare la delibera di approvazione ma, non avendo fatto ciò, non può far valere tale doglianza nella fase di opposizione al decreto ingiuntivo. Ciò nonostante siano state annullate le delibere di approvazione dei bilanci degli anni precedenti redatte analogamente. L’amministratore condominiale può azionare le spese sulla base del solo bilancio preventivo. Anche sul punto la Cassazione non ha potuto far altro che ribadire quanto già più volte asserito. I’amministratore del Condominio può avvalersi del procedimento monitorio ai sensi dell’art. 63 Disp. Att. c.c., nei confronti del condomino moroso, in base al preventivo delle spese approvato dall’assemblea unicamente qualora non sia stato ancora approvato il bilancio definitivo relativo alla medesima gestione. Nel caso in esame non solo il condomino aveva omesso di dimostrare l’avvenuta approvazione del consuntivo ma emergeva, per tabulas, che detto non era mai stato approvato. Stante quanto esposto il Collegio di legittimità non ha potuto far altro che confermare sul punto l’impugnata decisione.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 23 novembre – 19 dicembre 2012, n. 23447 Presidente Triola – Relatore Mazzacane Svolgimento del processo Il Condominio Casa OMISSIS chiedeva ed otteneva dal Giudice di Pace di Rapallo un decreto ingiuntivo per Euro 2539,83 nei confronti del condomino G V. per oneri condominiali relativi al bilancio consuntivo 2001/2002 ed a quello preventivo 2002/2003. Avverso detto decreto il V. proponeva opposizione con atto notificato il 18-11-2003 sostenendo che le somme richieste erano relative a delibere assembleari condominiali che egli aveva impugnato, che i calcoli delle somme dovute non erano corretti, che l'amministratore non era legittimato in quanto era in regime di prorogatio , e che il decreto ingiuntivo era stato richiesto in ritardo rispetto alla chiusura dei bilanci di esercizio. Costituendosi in giudizio il Condominio OMISSIS contestava il fondamento dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto. Il Giudice di Pace adito con sentenza del 17-3-2004 accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo. Proposta impugnazione da parte del Condominio OMISSIS cui resisteva il V. il Tribunale di Chiavari con sentenza dell'11-10-2005, in riforma dell'impugnata decisione, ha respinto l'opposizione ed ha condannato l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Per la cassazione di tale sentenza il V. ha proposto un ricorso articolato in sei motivi cui il Condominio di OMISSIS ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo il V. , deducendo violazione o falsa applicazione di norme di diritto nonché vizio di motivazione, assume che la sentenza impugnata è incorsa in una serie di errori e valutazioni di norme imperative sia sostanziali che processuali e risulta fondata su circostanze mai provate. Il motivo è inammissibile in quanto del tutto generico, non essendo state minimamente specificate le statuizioni della sentenza impugnata oggetto di censura né tantomeno essendo stati indicati i vizi da cui sarebbe affetta la sentenza stessa. Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. ed insufficiente e contraddizione motivazione, rileva che la controparte, a seguito dell'opposizione svolta da parte dell'esponente, avrebbe dovuto provare il fondamento del proprio preteso credito non avendo il Condominio assolto a tale onere probatorio, il Tribunale di Chiavari erroneamente ha avallato tale comportamento processuale confermando il decreto opposto. La censura è infondata. Il giudice di appello ha affermato che il Condominio OMISSIS aveva chiesto il decreto ingiuntivo opposto sulla base del consuntivo 2001-2002 e del preventivo 2002-2003 approvati dall'assemblea condominiale il 5-10-2002 pertanto il credito vantato dal suddetto Condominio era costituito dagli stati di ripartizione dei contributi condominiali per gli esercizi suddetti regolarmente approvati in sede assembleare. Con il terzo motivo il V. , deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e contraddittoria ed insufficiente motivazione, sostiene che erroneamente il giudice di appello ha ritenuto irrilevante la sentenza sempre dello stesso Tribunale in altro giudizio di annullamento di alcune delibere assembleari senza aver accertato se dette delibere potessero avere una qualche incidenza, sotto il profilo contabile, sulle richieste avanzate dal Condominio. Con il quarto motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 113 c.p.c. e contraddittoria ed insufficiente motivazione, censura la sentenza impugnata per aver affermato che la successiva delibera assembleare sostituisce i piani di riparto approvati in precedenti delibere annullate tale assunto potrebbe essere condivisibile solo qualora la successiva delibera assembleare tenga conto dell'annullamento disposto dal giudice e si uniformi ad esso con le debite correzioni nella specie invece l'assemblea aveva approvato i suddetti bilanci nell'ottobre del 2002, mentre la sentenza di annullamento del Tribunale di Chiavari era stata depositata nel giugno del 2004 il Condominio quindi non aveva potuto uniformare le risultanze contabili, successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo, alla predetta sentenza. Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono infondate. Il Tribunale di Chiavari ha correttamente evidenziato l'irrilevanza dell'annullamento di precedenti delibere assembleari, non risultando essere state impugnate le delibere assembleari che avevano approvato i piani di riparto relativi alle spese condominiali di cui era stato chiesto il pagamento con il ricorso per decreto ingiuntivo poi opposto dal V. . Con il quinto motivo il V. , deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 69 disp. att. c.c. e vizio di motivazione, rileva che erroneamente il giudice di appello ha ritenuto la legittimità di un provvedimento monitorio in ordine alla riscossione degli oneri condominiali sulla base dell'approvazione del bilancio preventivo, anche se l'esercizio di riferimento è chiuso, purché non vi sia prova della sostituzione dello stesso con quello consuntivo invece, poiché nella fattispecie l'esercizio cui le spese si riferiscono si era chiuso il 30-6-2003, il decreto ingiuntivo richiesto con il ricorso depositato il 3-7-2003 avrebbe dovuto essere ritenuto inammissibile. La censura è infondata. La sentenza impugnata, pur affermando che il Condominio può agire sulla base del preventivo solo se quest'ultimo non risulta sostituito dal consuntivo successivo, ha rilevato che occorre peraltro la prova di tale sostituzione costituita appunto dall'approvazione del consuntivo stesso, prova nella specie insussistente, essendo anzi pacifico che il consuntivo 2002-2003 non era stato ancora approvato pertanto correttamente è stato ritenuto che il Condominio legittimamente aveva fatto valere nei confronti del V. lo stato di ripartizione approvato avente ad oggetto il preventivo dell'anno 2003. Con il sesto motivo il ricorrente, deducendo violazione degli artt. 90 e seguenti c.p.c. ed omessa motivazione, censura la sentenza impugnata per aver condannato l'esponente al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, nonostante che il V. avesse saldato la propria posizione successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo e comunque prima della notifica del provvedimento medesimo, come riconosciuto dalla stessa controparte le spese della fase monitoria, quindi, non potevano essere poste a carico del V. che aveva effettuato il pagamento del dovuto prima della notifica del decreto ingiuntivo. La censura è fondata. Premesso che il giudice di appello ha condannato il V. al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio in virtù del principio della soccombenza e che il resistente non contesta l'avvenuto pagamento dell'importo di cui al decreto ingiuntivo prima della relativa notifica, ne consegue che l'avvenuta estinzione del credito di cui al suddetto decreto dopo la sua emissione comporta che non potevano essere poste a carico del V. le spese successive del procedimento monitorio, essendo stata ormai soddisfatta dal debitore la pretesa creditoria del Condominio. in definitiva all'esito dell'accoglimento del sesto motivo la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altro giudice di appello che si indica nel Tribunale di Genova. P.Q.M. La Corte accoglie il sesto motivo di ricorso, rigetta tutti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio al Tribunale di Genova.