Nessuna compensazione, se il condominio non revoca il punto della delibera riconosciuto nullo

Nullo il punto della delibera assembleare con cui è stata decisa la nomina o la conferma dell’amministratore in assenza della dovuta maggioranza ex art. 1136. Senza l’effettiva revoca della decisione viziata, la condotta collaborativa del condominio non può giustificare una totale compensazione delle spese di lite.

La sentenza n. 279, emessa dal Tribunale di Brindisi lo scorso 6 marzo, esaminando un caso particolare di impugnazione della delibera dell’assemblea condominiale per carenza del quorum , fa interessanti riflessioni processuali sulla compensazione delle spese di lite. La vicenda. I condomini citavano ritualmente il loro condominio, in persona dell’amministratore pro tempore , per chiedere l’annullamento del punto della delibera, relativo alla conferma od alla nomina di un nuovo amministratore, perché approvato in assenza della maggioranza stabilita dall’art. 1136 cc. Si costituisce il condominio aderendo a questa richiesta, come aveva già anticipato in precedenza e, vista la comunione di intenti tra le parti, chiedeva la compensazione delle spese di giudizio. La collaborazione da sola non è sufficiente all’applicazione dell’art. 92 cpc. Il G.I., nel confermare l’invocata nullità, non accoglieva, però, la richiesta di compensazione delle spese di giudizio, che imputava al condominio in ragione del 50%. Ha rilevato che la volontà di aderire alla richiesta degli attori, espressa prima dell’effettiva costituzione in giudizio e la condotta collaborativa, tenuta durante il processo, di per sé non erano sufficienti a giustificare la suddetta compensazione. Infatti il condominio, in via di autotutela, avrebbe dovuto revocare l’impugnata decisione sì da dare seguito alle citate intenzioni. Ovviamente le restanti statuizioni della delibera erano perfettamente valide. Solo in questo modo sarebbe stato possibile evitare la parziale soccombenza con le descritte conseguenze di legge.

Tribunale di Brindisi, sentenza 6 marzo 2012, n. 279 Giudice Donatella De Giorgi Svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato i condomini ricorrenti hanno convenuto in giudizio il condominio Vittoria concludendo per l'annullamento del punto 2 della delibera assembleare del 16.4.2009, avente ad oggetto la riconferma o nomina di nuovo amministratore, poiché approvata senza la maggioranza assoluta dei condomini invece prevista dal comma 2 dell'art 1136 il tutto con vittoria delle spese di lite. Si costituiva il Condominio Vittoria che si associava alla richiesta di annullamento del punto 2 della delibera impugnato convenendo sull'insufficiente maggioranza dell'assemblea, concludendo per la compensazione delle spese di lite. La causa, acquisiti i documenti agli atti, senza richieste istruttorie è stata rinviata per discussione all'odierna udienza e poi decisa come da sentenza letta in udienza. Motivi della decisione La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta nei limiti e per i motivi che seguono. Pacifico ed ammesso anche dalla resistente la nullità del punto 2 della delibera assembleare nella parte in cui riconfermava il precedente amministratore in assenza della maggioranza assoluta dei condomini, in violazione del comma 2 dell' art 1136 cc. Ciò comporta l'annullamento in parte qua dell'impugnata delibera. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite si deve tener conto dell'adesione del condominio alla doglianza dei condomini ricorrenti, espressa già prima della sua costituzione in giudizio. Tuttavia a tale volontà non è poi seguita una revoca da parte dello stesso condominio, in via di autotutela, della delibera qui impugnata con la conseguenza che la condotta collaborativa è idonea a giustificare una compensazione parziale delle spese di lite che per la restante parte devono essere poste a carico del condominio resistente per il principio di soccombenza. P.Q.M. Il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede 1- Accoglie la domanda e per l'effetto annulla il punto 2 della delibera assembleare impugnata nella parte in cui riconferma il precedente amministratore in violazione della maggioranza prevista dall'art 1136 comma 2 cc. 2- Spese compensate nella misura del 50%. 3- Condanna il condominio convenuto al rimborso, in favore dei ricorrenti, delle residue spese di giudizio che si liquidano, per il residuo 50% in complessivi € 1020, di cui € 70,00 per spese, € 350 per diritti ed € 600 per onorari, oltre 12,5% spese generali, CAP ed IV A come per legge.