La ""vecchia"" normativa ed i nuovi auspici della riforma

di Ivan Meo

di Ivan Meo * La casa come servizio sociale. Quando si parla di casa generalmente l'attenzione si concentra quasi sempre su due tematiche sui fenomeni economici, sociali e giuridici che impediscono di soddisfare il c.d. diritto alla casa ed in secondo luogo, le modalità di fruizione del bene-casa. In questo contesto si sono prodotti, nel corso dei questi anni, una serie di studi, di natura prevalentemente sociologici, che hanno messo in evidenza il problema dello spazio alloggiativo sottolineando la necessità di definire ed avviare una settore di ricerca specifico che poteva mettere in evidenza il complicato rapporto uomo-casa. In questo contesto, il civilista, non ha trovato il suo punto di definizione in quanto, tra gli istituti diritto civile riconducibile al problema abitazione, il condominio degli edifici è stato quello che è sempre sfuggito da una sistemazione teorica ad ampio respiro, sia per la sua eterogeneità degli interessi da tutelare sia per la struttura normativa concepita dal nostre legislatore. E' noto infatti che la normativa condominiale è contenuta in pochi articoli del codice civile promulgato nel 1942, che ricalcano, se pur con qualche lieve modifica, le disposizioni del regio decreto del 1956 n. 34. Dalla lettura degli articoli del codice civile sembra che il legislatore non si sia particolarmente preoccupato a disciplinare in maniera compiuta, quel collegamento strumentale intercorrente tra le cose comune e quelle rientranti nella proprietà esclusiva, tralasciando tutte quelle variazioni intercorrenti tra proprietà condominiale e diritti di proprietà del singolo condomino. Gli sforzi della giurisprudenza. Consapevole di queste lacune, nel corso degli anni, la giurisprudenza ha cercato di inquadrare e dare una collocazione sistematica al fenomeno condominiale, dando anche dei risvolti pratici. La produzione scientifica è stata abbondante, ma pur tuttavia, salvo rare eccezione, nel corso di questi anni, non si è assistito ad una particolare apertura a determinate problematiche. Infatti, con notevole ritardo, si sta facendo strada la consapevolezza di sottoporre la nuova normativa condominiale al vaglio dei principi costituzionali, cercando di far confluire, in una medesima sfera, i rapporti diritto privato con quelli pubblici. Il duro compito del giurista. Dalle lacune che si sono prodotte nel corso della pubblicazione di diversi studi in diritto condominiale, si può prendere lo spunto per avviare una nuova fase di riflessione che metta in evidenza gli intesesi umani all'interno degli edifici condominiali al fine di soddisfare una serie di istanze di carattere culturale, si pensi ai condomini multirazziali , fisiologico, si pensi al diritto di riposo e psicologico si pensi al diritto di privacy del frontista . Tutte queste esigenze non possono restare estranee alle norme che disciplinano il condominio ed il giurista deve sempre vagliare, nel corso delle sue riflessioni, se il nuovo corpus normativo che entrerà a breve in vigore, potrà concretamente salvaguardare e tutelare questi interessi. Tale necessità inoltre è determinante non solo per contribuire alla convivenza razionale delle nostre città ma anche al miglioramento delle condizioni di vita all'interno dei singoli appartamenti. La crisi dell'attuale modo di abitare sicuramente deriva dal fatto che le nostre norme non sono più adeguate alla crescita urbana. Basta fare alcuni esempi sono aumentate le richieste di confort abitativo, derivante dalla scarsa insonorizzazione dei nostri appartamenti si preferisce vivere in villette rispetto agli edifici multipiano per salvaguardare la propria tranquillità domestica. In questo contesto la normativa condominiale assume un posto di rilievo alla luce delle diverse esigenze pratiche che maturano con l'avanzare del tempo. È possibile parlare di crisi dell'istituto condominiale ? Sicuramente abbiamo assistito a notevoli sforzi interpretativi volti ad sottolineare l'esigenza di tutelare gli interessi umani legali alla qualità dell'abitare. Si è anche evidenziato, soprattutto in ambito dottrinale, la necessità di una ricostruzione alternativa dell'interno fenomeno condominiale, cercando di dar luogo ad uno schema alternativo diverso ove si afferma che nell' universo-condominio interagiscono non solo i diritti reali ma anche i diritti di credito e quelli personali, e quindi il condominio si potrebbe identificare come il luogo delle formazioni sociali in cui si svolge la personalità dell'individuo mediante una aggregazione di interessi omogenei. Verso un nuovo condominio? E' ancora presto per dirlo. Bisogna attendere che il nuovo corpus normativo, ancora in fase di discussione, entri in vigore e vedere che tipo di reazione susciterà. Sarebbe auspicabile che il dovere di solidarietà e le esigenze di sviluppo della persona, all'interno delle abitazioni, siano valori concretamente realizzabili. Ma in questi casi più che cambiare la disciplina sarebbe sufficiente cambiare il costume , ovvero il nostro modo di pensare. Purtroppo oggi il concetto di proprietà rimane ancorato ad una accezione quasi atavica dove si dispone della propria proprietà in modo pieno ed esclusivo senza preoccuparsi degli eventuali pregiudizi che tale utilizzo possa far scaturire nei confronti degli altro coinquilini limitando così le esigenze e le aspettative altrui. Quindi il vecchio adagio ciascuno è padrone a causa sua non è certo applicabile in maniera incondizionata specie quando ci si trova di fronte ad un regime giuridico specifico che integra una realtà sociale di primaria importanza quale quella dell'abitare. * Consulente giuridico