Esecutività di sentenza straniera: a tutela delle garanzie fondamentali, irrevocabile una prova iniziata

In tema di esecutività della sentenza straniera, integra una violazione del diritto alla prova della parte, tenuta agli obblighi seguenti alla sentenza di cui viene richiesta l’esecutività, e così pure dell’ordine pubblico processuale, la decisione del Giudice straniero che, in relazione a un rilevante bene della vita quale l’accertamento della paternità naturale , si basa su una motivazione apodittica, resa dopo avere dapprima disposto d’ufficio e poi immotivatamente revocato l’ammissione della prova del DNA, pur in presenza di dichiarata disponibilità all’esame da parte del preteso padre, così emergendo l’irrazionalità dell’interruzione del procedimento formativo di una prova avente particolare valore dimostrativo.

Tale in sintesi il contenuto dell’ordinanza sentenza della Corte di Cassazione n. 5327/21, depositata il 26 febbraio, che ora andiamo ad analizzare più da vicino. I fatti di causa. Il provvedimento in commento attiene ad un ricorso proposto contro l’ordinanza con cui la Corte d’Appello ha rigettato il reclamo proposto ex art. 702- bis c.p.c. avverso il decreto della stessa Corte, che ha disposto l’esecutività della decisione con cui il giudice polacco ha accertato la paternità del ricorrente e ha stabilito l’obbligo di pagare a titolo gli alimenti una determinata somma nei confronti del minore. Nel rigettare il reclamo, la Corte ha affermato che - premesso che la negazione dell’ exequatur di una sentenza straniera è possibile solo ove ricorra una delle condizioni di cui agli artt. 34 e 35 del Reg. CE n. 44/2001 - nella specie non era ravvisata la violazione dei punti 1 e 2, come invece rappresentato dal ricorrente. Il giudicante, in quella sede, ha escluso la violazione dell’ordine pubblico per avere la decisione polacca stabilito la paternità senza effettuare il test del DNA . Si afferma testualmente che il principio di ordine pubblico in materia processual-civilistica è quello che il giudice deve arrivare alla decisione attraverso il suo libero convincimento, attraverso l’utilizzo di prove tipiche, prove atipiche e la valutazione del complessivo comportamento delle parti artt. 112-118 cod. proc. civ. con il solo vincolante limite della corretta ed esaustiva, sia pur concisa motivazione art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e che non esistono quindi nel nostro ordinamento prove che debbano essere obbligatoriamente assunte . Di conseguenza, nella decisione di una causa basata su prove testimoniali e con la valutazione del comportamento tenuto dalla parte nel procedimento non vi è un’ipotesi di violazione dell’ordine pubblico italiano. Si è affermato inoltre, che il diritto di difesa non è stato violato, risultando che il ricorrente ha ricevuto notizia dell’inizio del giudizio, si è costituito nel procedimento per rogatoria presso il tribunale italiano, fase che si è conclusa con l’invio degli esiti della rogatoria in Polonia, ed ha avuto la notifica della sentenza. I motivi di ricorso. I motivi di ricorso, osserva qui la Corte, fanno tutti riferimento alle modalità con cui si è svolto il procedimento polacco conclusosi con la sentenza che ha riconosciuto la paternità. Il primo motivo contesta la violazione e falsa applicazione del Reg. CE n. 1206/2001, in particolare in riferimento agli artt. 14, 16 e 18 e agli artt. 204 e 205 c.p.c., omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Il secondo motivo contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 34, n. 1 Reg. CE n. 44/2001, in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., e agli artt. 6 e 8 CEDU, e dell’art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’UE, con riferimento all’art. 269 co.4 c. c. il riferimento al c.p.c. è sicuramente un refuso – omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Il terzo motivo contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 34 n. 2 Reg. CE n. 44/2001, in relazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., e all’art. 6 CEDU, e dell’art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’UE – omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. In proposito si rileva nel ricorso che il tribunale polacco, non essendosi l’uomo presentato all’udienza di comparizione – si afferma, per la brevità illegittima del termine trascorso dalla notifica dell’atto di citazione – ha delegato il giudice campano all’esecuzione dell’interrogatorio formale e in caso di mancato riconoscimento della paternità, al conferimento dell’incarico al CTU per l’espletamento di esami ematologici. Si riscontra che il tribunale campano ha ricevuto la comunicazione con cui il CTU nominato faceva presente la difficoltà di riscuotere l’anticipo che gli era stato concesso, e posto provvisoriamente a carico dell’attrice, nonché l’impossibilità di eseguire gli esami del sangue richiesti dal tribunale polacco perché obsoleti e non corrispondenti agli esami del sangue attualmente utilizzati in Italia per il riconoscimento della paternità . Conseguentemente, il tribunale italiano, ritenendo necessario che l’autorità polacca specificasse le direttive precise circa l’esame ematologico da eseguire, disponeva il pagamento da parte dell’interessata delle somme necessarie per l’esecuzione del detto esame, nonché la trasmissione del procedimento alla detta autorità per i provvedimenti che avrebbe ritenuto adottare circa le indagini tecniche da effettuarsi e da delegare al perito. Seguiva poi direttamente che il tribunale polacco emetteva sentenza di riconoscimento della paternità pronuncia di cui il ricorrente afferma di avere avuto notizia solo quattro anni dopo da parte della prefettura, che lo aveva convocato per il pagamento delle somme a cui la sentenza lo aveva condannato. Secondo il ricorrente la sentenza polacca ha violato, sotto il profilo dell’ ordine pubblico sostanziale , il principio del favor veritatis il giudice italiano non ha ravveduto che quella decisione è stata fondata sulle dichiarazione della madre, pur a fronte di quelle contrarie del ricorrente, e soprattutto che sebbene fosse stato chiesto e disposto il DNA, al quale l’uomo era disposto a sottoporsi, questo di fatto fosse stato negato, pur nella consapevolezza che nei casi in esame il DNA è la prova regina” con pregiudizio del principio dell’effettivo perseguimento della verità biologica . Inoltre, sotto l’aspetto dell’ordine pubblico processuale, per il ricorrente sarebbe stato violato il suo diritto equo e aperto all’ingresso e alla raccolta delle prove il giudice polacco avrebbe frustrato l’aspettativa dell’uomo all’utilizzo dell’unica vera prova che poteva dare certezza all’esito del riconoscimento veniva altresì ostacolato il diritto difesa, negando il diritto alla prova, nella specie agli esami del DNA, prima richiesti e poi esclusi dallo stesso giudice. Oltre a tali censure, contenuto nel secondo motivo, il ricorrente assume poi nel primo la violazione della normativa comunitaria sull’assunzione delle prove per mancato provvedimento circa l’anticipo delle spese e sul corso successivo del giudizio per la mancata comunicazione della data dell’udienza di discussione . Infine, con il terzo motivo si rileva il mancato rispetto dei termini a comparire previsti dalla stessa normativa polacca e la mancata comunicazione della sentenza di riconoscimento, che ne aveva così impedito l’impugnativa. Per la Corte di Cassazione il ricorso è fondato vediamo perché. La verifica per il riconoscimento della sentenza in uno stato membro è limitata alle garanzie fondamentali. In primis la Corte ricorda che, secondo la giurisprudenza di Legittimità, la verifica delle condizioni che impediscono il riconoscimento di una sentenza adottata in uno Stato dell’Unione Europea all’interno di un altro Stato membro ha spazio delimitato” all’area delle garanzie fondamentali, secondo quanto disposto dagli specifici regolamenti comunitari in particolare, l’art. 34 Reg. n. 44/2001 affermando che non è diverso, sui temi, l’art. 45 Reg. n. 1215/2012 . Sul tema il provvedimento rimanda, tra le altre, alle decisioni n. 19453/2019 e n. 17463/2013 della Corte. Nell’ambito del rispetto delle garanzie fondamentali, si prosegue, il giudice deve verificare se siano stati rispettati i principi fondamentali dell’ordinamento italiano, anche concernenti il procedimento che ha portato alla decisione, messi a garanzia del diritto di agire e resistere in giudizio e del contraddittorio la nozione di ordine pubblico processuale – anche concettualmente distinta da quella di ordine pubblico sostanziale – così ponendo l’attenzione sul tema dei diritti essenziali della difesa rispetto all’intero processo” si richiamano sul punto i precedenti di Cass. nn. 17519/2015, 11021/2013, 1239/2017 rammenta inoltre la Corte che in proposito si suole specificare che, fermata l’idea del diritto essenziale”, non costituisce violazione del diritto di difesa qualsivoglia inosservanza di una norma processuale straniera sul tema si richiama Cass. n. 17519/2015. La perizia ematologica come l’unica indagine decisiva circa l’accertamento del rapporto di filiazione. Dopo tale premessa, la Corte specifica che non può però affermarsi una violazione dell’ordine pubblico nella semplice negazione del test DNA, pur nel caso in cui la parte si dichiari disponibile a sottoporsi. Si badi, afferma la Corte che ciò non implica un atteggiamento di diffidenza verso lo strumento tutt’altro infatti - si rammenta - l’elevata significatività probatoria” di tale esame è stata affermata più volte dalla Corte. Soprattutto per i casi di rifiuto della parte di sottoporsi all’esame, ritenuto di tale valore indiziario da consentire, da solo, di ritenere la domanda fondata si richiamano Cass. n. 28886/2019, e nello stesso senso, anche tra le altre, Cass. n. 27237/2008 e Cass. n. 5116/2002 , ma non solo anche in positivo, rilevando che la perizia ematologica è rivolta verso l’unica indagine decisiva in ordine all’accertamento della verità del rapporto di filiazione”, sicchè la sua non può ritenersi una richiesta esplorativa si richiama sul punto il precedente di Cass. n. 23290/2015 . Anche la prova del DNA si colloca in un sistema in cui il libero convincimento del giudice è al centro. Il punto è un altro non diversamente da ogni altra prova, tale strumento si colloca in un sistema che, come rilevato anche dai giudici napoletani, pone al centro il libero convincimento del giudice ex art. 116 c.p.c. la Corte richiama, tra le pronunce, quelle recenti di Cass. n. 25162/2020 e n. 5409/2019 . E sul tema, non manca la riprova nel fatto che proprio sulla base di detto principio la giurisprudenza di Legittimità riconosce vis probatoria nel detto rifiuto del preteso padre di sottoporsi all’esame stesso si richiama Cass. n. 14458/2018 . D’altro canto, nulla esclude che la prova della paternità possa conseguirsi per altre vie sul punto la Corte richiama i precedenti di Cass. n. 7197/2019 e Cass. n. 6025/2015 e Cass. n. 5116/2002 . Ingiustificabile la revoca di una prova che abbia avuto inizio, tanto più se rilevante come quella del DNA. Ciò che invece la Corte napoletana erratamente non ha considerato è che nel caso specifico, la prova della paternità tramite DNA aveva fatto il suo ingresso nel processo, a seguito della richiesta del giudice polacco la Corte napoletana non ha nemmeno considerato la disponibilità a sottoporsi dell’uomo e il contenuto interlocutorio dell’ordinanza del tribunale italiano nei fatti dunque, la prova del DNA risultava in corso di espletamento”. In tale prospettiva, in vista della tutela delle fondamentali garanzie da riconoscere al diritto di difesa, non può giustificarsi la rottura della consecuzione processuale, l’”interruzione” della prova” causata dalla decisione del giudice polacco. Rottura ancora meno giustificabile in considerazione che non è stata nè comunicata né motivata all’uomo, in alcun atto. Vero è che nel nostro attuale sistema il giudice può revocare una prova ammessa ciò però è possibile prima che ne abbia inizio l’espletamento, con un provvedimento ad hoc, e soprattutto, si dice, a condizione che la revoca disposta risulti razionale e giustificata e pertanto venga adeguatamente motivata, per ogni riscontro, nella sentenza di merito” si richiama Cass. n. 9234/2009 . Ciò, tanto più in un caso ove la prova possegga la rilevanza propria dell’esame del DNA. Dunque, il secondo motivo viene accolto sul punto e viene enunciato il principio di diritto riportato in massima con assorbimento degli altri .

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 18 gennaio – 26 febbraio 2021, n. 5327 Presidente Genovese – Relatore Dolmetta Fatti di causa 1.- Il Ministero dell’Interno, quale istituzione intermediaria per l’applicazione della Convenzione di New York del 20 giugno 1956 e per il Regolamento CE n. 44/2001, ha chiesto il riconoscimento dell’efficacia della sentenza del Tribunale circoscrizionale di Tarnow Polonia del 26 giugno 2007, che ha accertato il legame di paternità tra F.L. e W.T.M. nato nel 1988 da W.B.J. e stabilito l’obbligo del primo alla corresponsione, a titolo alimentare, di una determinata somma mensile a favore del secondo. 2.- Con decreto pubblicato in data 25 settembre 2017, la Corte di Appello di Napoli ha disposto l’esecutività del provvedimento stabilito dal giudice polacco. 3.- F.L. ha impugnato il decreto della Corte napoletana, con ricorso proposto ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c Con ordinanza emessa in 7 dicembre 2018, la Corte di Appello di Napoli ha rigettato il reclamo. 4.- Per quanto può ancora venire qui in interesse, la Corte territoriale - premesso che l’ exequatur della sentenza straniera può essere negato solo se ricorre una delle condizioni di cui agli artt. 34 e 35 Regolamento CE n. 44/2001 - ha rilevato che nella specie non risultavano violati i punti n. 1 e n. 2 dell’art. 34, come per contro lamentato dal reclamante. La presunta violazione dell’ordine pubblico consisterebbe - così ha osservato il giudice - nell’avere il Tribunale polacco deciso la causa sulla paternità biologica del minore senza effettuare il test del DNA. Il motivo è del tutto privo di pregio in quanto il principio di ordine pubblico in materia processual-civilistica è quello che il giudice deve arrivare alla decisione attraverso il suo libero convincimento, attraverso l’utilizzo di prove tipiche, prove atipiche e la valutazione del complessivo comportamento delle parti artt. 112- 118 c.p.c. con il solo vincolante limite della corretta ed esaustiva, sia pur concisa, motivazione art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 . Non esistono quindi nel nostro ordinamento prove che debbano essere obbligatoriamente assunte pertanto, l’avere deciso la causa sulla base di prove testimoniali e valutando il comportamento processuale del convenuto non costituisce certamente violazione di ordine pubblico italiano . Non vi è dubbio poi - si è soggiunto ancora - che neppure il diritto di difesa sia stato nel caso di specie violato. Il F. ha avuto tempestiva notizia dell’inizio del giudizio, come pacificamente ammesso nello stesso atto di reclamo si è regolarmente costituito nel procedimento per rogatoria avanti al Tribunale di Nola, fase processuale che, come risulta dalla attestazione di cancelleria del 2 ottobre 2018, si è regolarmente conclusa con la spedizione in Polonia degli esiti della rogatoria in data 20 marzo 2017 il F. ha ricevuto la notifica della sentenza, come da lui stesso ammesso nell’atto di appello, per cui nessun diritto è stato violato . 5.- Avverso questo provvedimento F.L. propone ricorso, affidandolo a tre motivi di cassazione. Resiste con controricorso il Ministero. Il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Napoli è rimasto intimato. 6.- Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c Ragioni della decisione 7.- I motivi di ricorso sono stati intestati nei termini che qui di seguito vengono riportati. Primo motivo violazione e falsa applicazione del Reg. CE n. 1206/2001, con particolare riferimento agli artt. 14, 16 e 18 e agli artt. 204 e 205 c.p.c. - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti . Secondo motivo violazione e fals applicazione dell’art. 34, n. 1 Reg. CE n. 44/2001, in rapporto all’art. 3, 24 e 111 Cost., nonché all’art. 6 e 8 CEDU, e dell’art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, con riferimento all’art. 269 c.p.c., comma 4 omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti . Terzo motivo violazione e falsa applicazione dell’art. 34 n. 2 Reg n. 44/2001, in rapporto all’art. 3, 24 e 111 Cost., nonché all’art. 6 CEDU, e dell’art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti . 8.- I motivi, che vengono sviluppati nel ricorso, si richiamano tutti alle modalità che nel concreto hanno contrassegnato lo svolgimento del processo celebratosi in Polonia e concluso dalla sentenza del Tribunale di Tarnow con il riconoscimento della paternità naturale. A questo proposito viene segnalato, in particolare, che il Tribunale polacco - non essendosi presentato F.L. all’udienza di comparizione parti in ragione, si assume, dell’eccessiva, e contra legem, brevità del termine corso dalla notifica della citazione - ha stabilito di delegare, con provvedimento del maggio 2003, il Tribunale di Noia all’ esecuzione dell’interrogatorio formale deferito al convenuto, nonché, in caso di mancato riconoscimento della paternità da parte del convenuto, al conferimento dell’incarico al consulente tecnico d’ufficio per provvedere a taluni esami ematologici. Si riscontra, altresì, che nello svolgimento di questi compiti il Tribunale campano ha ricevuto un’istanza del CTU, all’uopo nominato, in cui veniva evidenziato, da un lato, la difficoltà di riscuotere l’anticipo concessogli, posto provvisoriamente a carico di parte attrice dall’altro, l’impossibilità di effettuare l’esame del sangue come richiesto dall’ordinanza del Tribunale di Tarnow, in quanto . sono esami che risultano obsoleti e non corrispondenti agli esami del sangue attualmente utilizzati in Italia per il riconoscimento di paternità . Al che il Tribunale di Nola - ritenuto necessario che l’Autorità delegante dia direttive precise in ordine all’esame ematologico da effettuare e disposto il deposito a cura della parte interessata delle somme occorrenti per le spese dell’esame - ha con ordinanza datata 6 marzo 2007 disposto di trasmettersi il presente procedimento all’Autorità giudiziaria richiedente per gli ulteriori provvedimenti che riterrà di adottare, in ordine alle indagini tecniche da effettuarsi e da delegare al perito nominato . Senza ulteriori passi intermedi - si riferisce ancora -, a quest’ordinanza ha fatto poi seguito la sentenza di riconoscimento emessa dal Tribunale polacco nel giugno del 2007. Di questa pronuncia - pure si dichiara - il ricorrente ha ricevuto notizia solo nel corso del 2011 e da parte della Prefettura di Napoli, che lo aveva convocato per il recupero delle somme al cui versamento in favore di W.T.M. è stato condannato. 9.- Rispetto a queste vicende, dunque, il ricorrente sostiene che la Corte di Appello abbia mal giudicato. Non è vero, in specie, che le stesse non vengano a comportare delle violazioni del principio di ordine pubblico, secondo quanto invece stimato dal provvedimento del giudice napoletano. La sentenza del Tribunale di Tarnow ha apertamente violato - sotto il profilo dell’ordine pubblico sostanziale - il principio del favor veritatis. Il giudice dell’exequatur non ha apprezzato, come per contro avrebbe dovuto, che la decisione del riconoscimento, compiuta dal Tribunale polacco, è stata basata sulle sole dichiarazioni della madre, W.B. e ciò pur in presenza di quelle - di opposto segno - rese da F.L. . Non ha tenuto conto, soprattutto, del fatto che, sebbene fosse stato richiesto e disposto l’esame del DNA, questo di fatto è stato negato . pur nella consapevolezza che, in casi come quelli in esame, il DNA è senz’alcun dubbio la prova regina e pure nella consapevolezza che F. era disposto a sottoporsi all’esame. Con la compromissione, in definitiva, del principio base dell’effettivo perseguimento della verità biologica. Sotto il profilo dell’ordine pubblico processuale, poi, la Corte napoletana non si è avveduta che il procedimento tenutosi in Polonia ha violato il diritto di F.L. alla difesa in un processo necessariamente equo e aperto all’ingresso e alla raccolta delle prove . Il giudice polacco ha pregiudicato in modo definitivo le aspettative del convenuto a dare ingresso nel processo . all’unica vera prova che poteva assicurare certezza sull’esito del riconoscimento della paternità non meno ha ostacolato il diritto del convenuto a difendersi nel corso del processo, negando a quest’ultimo il diritto alla prova, vale a dire, nel caso specifico, agli esami del DNA, prima richiesti e poi disattesi dallo stesso giudice, che ha pronunciato la sentenza . A fianco di questa serie di censure - che si trovano raccolte nell’ampio contesto del secondo motivo - il ricorrente aggiunge, nel primo motivo, che il procedimento di cui alla rogatoria è stato viziato da più violazioni della normativa comunitaria in ordine all’assunzione di prove in specie, si sottolinea che il giudice polacco non ha provveduto in punto di anticipo delle spese occorrenti per lo svolgimento della perizia ematologica e pure circa lo sviluppo successivo della causa non è stata comunicata la data dell’udienza di discussione . Aggiunge ancora, nel terzo motivo, che l’intero procedimento avanti al giudice polacco risultava in realtà viziato, posto non erano stati rispettati i termini a comparire previsti dalla stessa legislazione polacca e che, inoltre, l’attuale ricorrente non era stato messo nella condizione di potere impugnare il provvedimento, in ragione del fatto che non gli era stata notificata la sentenza di riconoscimento. 10.- Il ricorso è fondato, secondo i termini che qui di seguito si vengono a illustrare. 11.- Nell’avviare l’esposizione delle ragioni che fondano la formulata decisione, appare opportuno ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, la verifica della condizioni ostative al riconoscimento di una decisione adottata in uno Stato membro all’interno di altro Stato dell’Unione Europea ha spazio delimitato all’area concernente il rispetto delle garanzie fondamentali , secondo i termini previsti dagli appositi regolamenti comunitari e così, in particolare, dall’art. 34 reg. n. 44/2001 non diverso, per questi temi, è l’art. 45 del successivo regolamento n. 1215/2012 . Per questa prospettiva generale, tra le altre si vedano la recente pronuncia di Cass., 18 luglio 2019, n. 19453, nonché quella di Cass., 18 luglio 2013, n. 17463, relativa proprio a un caso di riconoscimento di paternità. In quest’ambito, del rispetto delle garanzie fondamentali , il giudice domestico deve in specie verificare se siano stati rispettati i principi fondamentali dell’ordinamento italiano, anche relativi al procedimento formativo della decisione, posti a garanzia del diritto di agire e resistere in giudizio e del contraddittorio la nozione di ordine pubblico processuale - come figura anche concettualmente distinta da quella di ordine pubblico sostanziale - così concentrandosi sul tema dei diritti essenziali della difesa rispetto all’intero processo cfr., in particolare Cass., 3 settembre 2015, n. 17519 Cass., 9 maggio 2013, n. 11021 Cass., 18 gennaio 2017, n. 1239 in questa direzione è consueto, poi, esplicitare l’implicazione che - fermata l’idea del diritto essenziale - non è ravvisabile una violazione del diritto di difesa ogni volta in cui venga riscontrata l’inosservanza di una disposizione della legge processuale straniera Cass., n. 17519/2015 . 12.- Scendendo adesso alla tematica specificamente attinente alla fattispecie concretamente in esame, si deve osservare come non sia però da condividere l’opinione del ricorrente, che ravvisa una violazione dell’ordine pubblico nel mero fatto - in sé stesso assunto del mancato espletamento dell’esame del DNA, pur nella dichiarata disponibilità al riguardo del convenuto F. cfr. sopra, n. 9 secondo capoverso . Il rilievo non segue, naturalmente, a una sorta di diffidenza verso questo strumento probatorio o, comunque, a un mancato, o insufficiente, apprezzamento della sua utilità, che invece è da stimare senz’altro peculiare. In realtà, l’elevata significatività probatoria dell’esame del DNA è stata più volte sottolineata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto in sede di valutazione del rifiuto del preteso padre a sottoporsi al detto test, rifiuto che è stato ritenuto di così elevato valore indiziario da potere consentire, esso solo, di ritenere fondata la domanda cfr. la recente pronuncia di Cass., 8 novembre 2019, n. 28886 ma nella stessa direzione v., tra le altre, Cass., 14 novembre 2008 n. 27237 e prima ancora Cass., 3 aprile 2002, n. 5116, ove pure richiami di precedente giurisprudenza conforme . Ma anche rilevando in positivo che la perizia ematologica è strumento rivolto verso l’unica indagine decisiva in ordine all’accertamento della verità del rapporto di filiazione , sì che la sua richiesta non può comunque essere ritenuta esplorativa così, in particolare, la pronuncia di Cass., 12 novembre 2015, n. 23290 . Il punto è, piuttosto, che questo strumento probatorio si inscrive, non diversamente da ogni altra prova tipica o atipica , in un sistema che pone al proprio epicentro - come correttamente rilevato dalla Corte napoletana - il principio del libero convincimento del giudice di cui all’art. 116 c.p.c. cfr., tra le pronunce più recenti, Cass., 10 novembre 2020, n. 25162 Cass., 25 febbraio 2019, n. 5409 . Come non manca di offrire riprova la constatazione che è proprio sulla base di detto principio che la giurisprudenza della Corte ricava l’appena segnalata vis probatoria del rifiuto del preteso padre a sottoporsi al test del DNA cfr., sul punto, Cass., 5 giugno 2018, n. 14458 . Nulla in principio esclude, d’altro canto, che la prova della paternità naturale possa anche seguire percorsi del tutto diversi da quelli tracciati - in negativo, come in positivo - dall’esame del DNA sul punto v. la fattispecie esaminata da Cass., 13 marzo 2019, n. 7197 in materia, v. altresì Cass. 2015, n. 6025, riguardo al caso in cui tutti gli eredi legittimi del preteso padre si erano rifiutati di sottoporsi al test sul tema del rapporto, logicamente complesso, tra la disposizione del comma 2 e quella del comma 4 dell’art. 269 c.c. cfr., poi, la già citata sentenza di Cass., n. 5116/2002 . 13.- Merita condivisione, invece, l’altra censura che il ricorrente ha esposto nell’ambito del secondo motivo di ricorso, come attinente alla violazione dell’ordine pubblico processuale cfr. sopra, nel n. 9, terzo capoverso . In effetti, la Corte napoletana non ha considerato che, nella specie, la prova della paternità a mezzo DNA era ormai entrata - a seguito della richiesta di rogatoria formulata in proposito dal giudice di Tarnow - a fare parte del processo che si stava celebrando sopra, n. 8, secondo capoverso . La decisione della Corte napoletana non ha considerato, altresì, che il convenuto F. si era dichiarato disponibile all’effettuazione del detto test e neppure che l’ordinanza del Tribunale di Nola del marzo 2007 aveva un contenuto di segno dichiaratamente interlocutorio cfr. sopra, in fine del terzo capoverso del n. 8 nei fatti, la prova, di cui all’esame del DNA, risultava in corso di espletamento. Posta questa prospettiva informante, non si giustifica - proprio dal punto di vista delle fondamentali garanzie che vanno riconosciute al diritto di difesa del convenuto F. - la rottura della consecuzione processuale, l’ interruzione della prova, che è stata nel concreto determinata dalla decisione del giudice polacco cfr. sopra, l’ultimo capoverso del n. 8 . Ancora meno una simile rottura potrebbe, d’altra parte, risultare in qualche modo giustificata, posto che, nel concreto del suo compimento, la stessa è stata effettuata in assenza di alcuna comunicazione rivolta all’attuale ricorrente e pure in assenza della proposizione di alcuna motivazione a supporto nè nel corpo della sentenza poi emessa, nè in altro e separato atto . Ora, è vero che, nel nostro vigente sistema, il giudice può pure provvedere con il revocare una già stabilita ammissione di prove. Ciò, tuttavia, prima dell’inizio del loro espletamento, con provvedimento ad hoc e a condizione, soprattutto, che la revoca , che così venga disposta, risulti razionale e giustificata e pertanto venga adeguatamente motivata, per ogni riscontro, nella sentenza di merito cfr. Cass., 17 aprile 2009, n. 9234 . E ciò ancor più deve venire a valere ove la prova revocata possegga la rilevanza che si è visto essere propria dell’esame del DNA cfr. sopra, nel n. 12, il terzo capoverso quale prova fortemente indirizzante, in sé stessa, la formazione della decisione del giudice cfr. sopra, nell’ultimo capoverso del n. 11 . 14.- Il secondo motivo di ricorso va dunque accolto in parte qua, sulla scorta del seguente principio di diritto in tema di esecutività della sentenza straniera, integra una violazione del diritto alla prova della parte, tenuta agli obblighi seguenti alla sentenza di cui viene richiesta l’esecutività, e così pure dell’ordine pubblico processuale, la decisione del giudice straniero che, in relazione a un rilevante bene della vita quale l’accertamento della paternità naturale , si basa su una motivazione apodittica, resa dopo avere dapprima disposto d’ufficio e poi immotivatamente revocato l’ammissione della prova del DNA, pur in presenza di dichiarata disponibilità all’esame da parte del preteso padre, così emergendo l’irrazionalità dell’interruzione del procedimento formativo di una prova avente particolare valore dimostrativo . 15.- L’accoglimento, per la parte indicata nel n. 13 , del secondo motivo di ricorso comporta assorbimento del primo e del secondo motivo del medesimo. 16.- All’accoglimento del ricorso consegue la cassazione della ordinanza impugnata. La cassazione va disposta senza rinvio, per le ragioni ampiamente esposte nella parte motivazionale, che precede, dovendosi altresì respingere la richiesta di dare esecutività al provvedimento del Tribunale di Tarnow, che è stata promossa dal Ministero dell’Interno. 17.- In ragione delle forti peculiarità delle questioni rappresentate dalla fattispecie concreta, il Collegio ritiene di compensare le spese relative allo svolgimento di tutti i precedenti giudizi. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa l’ordinanza impugnata e respinge la richiesta di dare esecutività alla sentenza emessa dal Tribunale di Tarnow Polonia in data 26 giugno 2007. Compensa le spese relative al giudizio, anche con riferimento a quelle inerenti ai precedenti gradi del medesimo.