Tradimenti reciproci, i messaggi hot della moglie non bastano per addebitarle la separazione

Respinta la richiesta avanzata dal marito. Impossibile addebitare alla moglie la crisi della coppia. Decisiva la constatazione delle condotte reciproche tenute dai due coniugi.

Tradimenti reciproci tra i coniugi inevitabile la rottura. Proprio questo dato, però, consente di escludere l’ipotesi di addebito della separazione a carico della moglie, nonostante gli inequivocabili messaggi da lei postati online, messaggi con cui ella si dichiarava disponibile a incontri amorosi con altri uomini, incontri poi effettivamente concretizzatisi, come accertato da un investigatore privato. Cassazione, ordinanza n. 22266/20, sez. VI Civile, depositata oggi . In primo grado vengono respinte le reciproche domande di addebito della responsabilità della separazione personale, avanzate dai due coniugi . Allo stesso tempo, i giudici decidono per l’ affidamento del figlio ad entrambi i genitori , con collocazione presso la madre nella casa coniugale a lei assegnata . Infine, viene posto a carico dell’uomo un assegno mensile di 200 euro per il mantenimento del figlio, oltre alla metà delle spese straordinarie . Sulla stessa linea anche i Giudici dell’appello, i quali respingono le richieste del marito, cioè pronuncia di addebito della separazione a carico della moglie e collocazione del figlio presso il padre nella casa coniugale , con conseguente assegnazione a lui della casa o almeno di una parte di essa. Prive di fondamento, però, anche le pretese avanzate dalla moglie, ossia addebito della separazione al marito e aumento a 300 euro dell’assegno di mantenimento per il figlio , aumento escluso alla luce delle condizioni economiche del marito. Per i giudici di secondo grado bisogna tenere bene a mente che la pronuncia di addebito, richiesta da entrambi i coniugi, non può fondarsi sulla mera violazione degli obblighi coniugali , essendo necessario accertare il nesso eziologico tra la condotta violativa e il fallimento della convivenza coniugale . Allo stesso tempo, è ritenuta doverosa la collocazione del figlio presso la madre , non essendo ravvisabili condotte pregiudizievoli della donna e neanche disagi del minore a causa della convivenza con il nuovo compagno della madre , e in questa ottica viene confermata l’assegnazione della casa coniugale, nella sua interezza, alla donna , preso atto della impossibilità di una assegnazione parziaria , viste le modeste dimensioni dell’immobile e la conflittualità accesa tra i due coniugi . A chiudere definitivamente la querelle provvede la Cassazione , respingendo le ultime obiezioni proposte dall’uomo. Inutile, soprattutto, il richiamo alla infedeltà realizzata dalla moglie e considerata dal marito come causa della intollerabilità della convivenza coniugale . In questa ottica non possono essere decisivi i messaggi pubblicati dalla donna sui social network , messaggi, evidenzia l’uomo, nei quali ella si dichiarava disponibile a incontri amorosi che si sono reiterati, come accertato da una relazione investigativa . Secondo il marito, la persistenza della relazione extraconiugale della moglie giustifica la pronuncia di addebito , poiché, secondo il Codice Civile, la separazione può essere chiesta quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare pregiudizio alla prole, indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi . A queste osservazioni, però, i giudici della Cassazione ribattono ponendo in evidenza un dato inequivocabile accertato in primo e in secondo grado, ossia le reciproche condotte degli ex coniugi , con conseguente mancanza di rilevanza in ordine all’incidenza causale del tradimento della donna sull’insorgenza dell’intollerabilità della vita coniugale . Sul fronte della assegnazione della casa coniugale il marito pone in evidenza, dinanzi ai giudici, il fatto che egli risiede nella cucina della proprietà della madre, confinante con la casa coniugale , e aggiunge poi che l’assegnazione parziale della casa coniugale non provocherebbe conflitti, anzi ne eviterebbe l’insorgenza . Anche su questo tema, però, i giudici della Cassazione confermano la valutazione compiuta in appello, poiché la possibilità di assegnare una porzione della casa coniugale al genitore non collocatario può essere prevista solo nel caso in cui l’unità immobiliare sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia o sia agevolmente divisibile , mentre in questo caso si è dovuto prendere atto delle modeste dimensioni dell’immobile.

Corte di Cassazione, sez. VI civile, ordinanza 1° luglio – 15 ottobre 2020, n. 22266 Presidente Scaldaferri – Relatore Acierno Fatto e diritto Il Tribunale di Salerno aveva rigettato le reciproche domande di addebito della responsabilità della separazione personale, avanzate dai coniugi, Ro. Ba. e Do. Se., aveva affidato il figlio a entrambi con collocazione presso la madre nella casa coniugale che veniva assegnata alla Ba. e aveva posto a carico del Se. un assegno mensile ammontante a Euro 200,00 per il mantenimento del figlio, oltre alla metà delle spese straordinarie. Il Se. ha impugnato la sentenza dinanzi alla Corte di appello di Salerno, chiedendo la pronuncia di addebito della separazione a carico della moglie, la collocazione del minore presso il padre nella casa coniugale, con conseguente assegnazione della medesima o di una parte di essa al Se L'appellata si è costituita, deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello e ha proposto appello incidentale affinché la separazione fosse addebitata al Se. e fosse disposto l'aumento dell'assegno di mantenimento per il figlio a Euro 300,00. Il giudice di secondo grado ha respinto l'impugnazione, considerando infondati sia l'appello principale che quello incidentale. In particolare, ha evidenziato che la pronuncia di addebito, richiesta da entrambi, non potesse fondarsi sulla mera violazione degli obblighi coniugali, essendo necessario accertare il nesso eziologico tra la condotta violativa e il fallimento della convivenza coniugale. Ha confermato la collocazione del figlio presso la madre, non essendo ravvisabili condotte pregiudizievoli della stessa e neanche disagi del minore a causa della convivenza con il nuovo compagno della madre. Poi, ha assegnato l'immobile nella sua interezza alla Ba., escludendo l'ammissibilità di un'assegnazione parziaria, stanti le modeste dimensioni della stessa e la conflittualità accesa tra i due coniugi. La Corte d'appello ha respinto il ricorso incidentale anche relativamente all'aumento dell'assegno di mantenimento richiesto dall'appellata, considerando le condizioni economiche del Se Il Se. propone ricorso per Cassazione e formula tre motivi di ricorso. La Ba. deposita controricorso. Con il primo motivo, si deduce la illegittimità della sentenza impugnata e la mancata valutazione di una prova in relazione al rigetto della domanda di addebito. Il giudice di secondo grado, ha erroneamente escluso alla luce delle prove espletate che l'infedeltà dimostrata potesse essere la causa dell'intollerabilità della convivenza, avendo omesso di considerare i messaggi pubblicati dalla Ba. sui social network nei quali si dichiarava disponibile a incontri amorosi che si sono reiterati, come accertato dalla relazione investigativa. Con il secondo motivo si deduce l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione di legge e la violazione e la falsa applicazione dell'art. 151 c.c Il ricorrente ritiene che la persistenza della relazione extraconiugale della Ba. avrebbe giustificato la pronuncia di addebito, infatti, ex art. 151 c.comma la separazione può essere chiesta quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare pregiudizio alla prole, indipendentemente dalla volontà di uno o entrambi i coniugi. Con il terzo motivo si deduce l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione di legge ed omesso esame di un fatto decisivo in relazione al rigetto della domanda relativa all'assegnazione parziaria della casa coniugale. In particolare non è stato considerato che il Se. risiede nel vano cucina della proprietà della madre confinante con la casa coniugale. Inoltre, l'assegnazione parziale della casa coniugale secondo il ricorrente non provocherebbe conflitti, anzi ne eviterebbe l'insorgenza. I primi due motivi sono inammissibili in quanto volti a censurare la valutazione dei fatti svolta insindacabilmente dal giudice del merito in relazione alle reciproche condotte degli ex coniugi e alla conseguente mancanza di rilevanza in ordine all'incidenza causale sull'insorgenza dell'intollerabilità della vita coniugale. Il terzo motivo è manifestamente infondato perché la Corte d'appello si è attenuta al prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui la possibilità di assegnare una porzione della casa coniugale al genitore non collocatario possa essere prevista solo nel caso in cui l'unità immobiliare sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia o sia agevolmente divisibile sent. n. 23631 del 2011 . In conclusione il ricorso è inammissibile. Si applica il principio della soccombenza alle spese processuali. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali da liquidare in Euro 4000 per compensi, 100 per esborsi oltre accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115 del 2002.