Degrado e mancanza di progettualità: genitori colpevoli e figli in adozione

Inutile l’estremo tentativo della coppia di mettere in discussione lo stato di adottabilità dei figli. Ciò che li inchioda alle loro responsabilità è la constatazione della mancanza di una loro progettualità come coppia per superare una situazione di degrado morale e materiale.

Degrado morale e materiale e, soprattutto, mancanza di progettualità inchiodano madre e padre alle loro responsabilità, legittimando la decisione con cui viene stabilita l’adottabilità dei loro tre figli Cassazione, sentenza n. 11342/20, sez. I Civile, depositata il 12 giugno . Ricostruita la delicata vicenda familiare, i giudici di merito, prima in Tribunale e poi in appello, ritengono l’adozione l’unico strumento utile per tutelare tre minori a fronte delle inadeguatezze dei loro genitori. In particolare, in Appello viene osservato che l’assoluta assenza di una progettualità della coppia per superare la situazione di degrado morale e materiale, unitamente alla mancanza di qualunque apporto da parte della nonna paterna, e all’accertato rifiuto di avvalersi dell’aiuto offerto ai genitori impone di privilegiare l’esigenza dei figli di essere accolti in un ambiente familiare per consentire loro di ricevere protezione e le necessarie cure . Inutile si rivela il ricorso proposto dai due genitori in Cassazione. Per i Giudici del ‘Palazzaccio’, difatti, va condivisa in toto la prospettiva tracciata tra primo e secondo grado e chiaramente finalizzata a tutelare i minori. Madre e padre ritengono si possa evitare l’adozione dei figli, ed evidenziano a tale proposito la loro partecipazione attiva agli incontri organizzati . In aggiunta, poi, la donna spiega di avere trovato un lavoro . Complessivamente i due genitori sostengono vi sia stata da parte loro una presa di coscienza degli errori commessi in passato. A smentirli è però, secondo i Giudici della Cassazione, la globale valutazione delle storia delle relazioni familiari , con particolare riferimento alla situazione relazionale e alla mancata collaborazione dei due genitori rispetto alle iniziative assunte per dare loro sostegno . Sacrosanta, quindi, l’adozione dei loro figli . Poiché anche in questa vicenda, osservano i giudici, va applicato il principio secondo cui il prioritario diritto dei minori a crescere nell’ambito della loro famiglia di origine non esclude la pronuncia della dichiarazione di adottabilità quando, nonostante l’impegno profuso dal genitore per superare le proprie difficoltà personali e genitoriali, permanga tuttavia la sua incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per i figli e non risulti possibile prevedere con certezza l’adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l’esigenza dei minori di poter conseguire una equilibrata crescita psico-fisica .

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 9 gennaio – 12 giugno 2020, numero 11342 Presidente Giancola – Relatore De Marzo Fatti di causa 1. Con sentenza depositata il 20 febbraio 2019 la Corte d'appello di L'Aquila ha respinto gli appelli proposti da Anumero Ia. e da Sa. Gi., genitori di Ia. Al., Ma. Ma., Gi. ed El., nei confronti della sentenza che aveva dichiarato lo stato di adottabilità di questi ultimi. 2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato che l'assoluto assenza di una progettualità della coppia in grado di superare la situazione di degrado morale e materiale riscontrata, unitamente alla mancanza di qualunque apporto da parte della nonna paterna e, in ultima analisi, all'accertato rifiuto di avvalersi dell'aiuto che era stato offerto ai genitori, imponeva di privilegiare l'esigenza delle bambine di essere accolte in un ambiente familiare che consentisse alle stesse di ricevere le necessarie cure e protezione. 3. Avverso tale sentenza lo Ia. e la Gi. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo si lamenta omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio costituito dalla relazione della consulente tecnica di parte depositata in occasione dell'appello e della ulteriore relazione predisposta dalla medesima professionista sull'esito degli incontri autorizzati dal giudice di secondo grado. 2. Con il secondo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 1, 7 e 8 della L. numero 184 del 1983, per non avere la Corte territoriale preso atto della mancata adozione delle misure ritenute dalla legge necessarie per favorire il rientro dei minori della famiglia di origine. 3. Con il terzo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 1, 7 e 8 della L. numero 184 del 1983, in quanto la motivazione della sentenza impugnata era fondata su elementi non più attuali la Corte d'appello non aveva tenuto in considerazione la partecipazione attiva dei genitori agli incontri organizzati, il fatto che la Gi. avesse trovato un lavoro e, in definitiva, la presa di coscienza, da parte dei genitori, degli errori passati. 4. I primi tre motivi esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione sono inammissibili. Questa Corte ha chiarito, in linea generale, che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di mento Cass., Sez. Unumero , 27 dicembre 2019, numero 34476 . Peraltro, la sentenza impugnata è stata depositata il 20 febbraio 2019. Pertanto, viene in questione l'art. 360, comma primo, numero 5, cod. proc. civ., nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 54, comma 1, lett, b del D.L. 22 giugno 2012, numero 83, conv., con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, numero 134 pubblicata nel S.O. numero 171, della Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2012, numero 187 , e applicabile, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 54, alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto al riguardo, va ricordato che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge di conversione, quest'ultima è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale . Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, l'art. 360, primo comma, numero 5, cod. proc. civ., così come novellato, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciarle per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia . Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, numero 6, e 369, secondo comma, numero 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il fatto storico , il cui esame sua stato omesso, il dato , testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività , fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il VIZIO di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatore Cass., Sez. Unumero , 7 aprile 2014, numero 8053 . E, come specificamente affermato nelle ordinanze 10 febbraio 2015, numero 2498 e 1. luglio 2015, numero 13448, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360, primo comma, numero 5, cod. proc. civ., qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Ora, all'analitico esame operato dalla Corte territoriale, quanto alla situazione relazionale e alla mancata collaborazione rispetto alle iniziative assunte per sostenerli, i ricorrenti contrappongo il mancato esame di alcuni dati, quale, ad es., la consulenza di parte o alcune fotografie, senza neppure curarsi di indicare in quale udienza o occasione l'avrebbero prodotte, al fine di verificarne, attraverso l'esame del ricorso, la rituale produzione in giudizio e senza, soprattutto, riuscire a dimostrarne la decisività - destinata a riflettersi sulla mera apparenza di una motivazione che le avesse trascurate -rispetto alla globale valutazione della storia delle relazioni familiari. A questo riguardo, va ribadito che il prioritario diritto dei minori a crescere nell'ambito della loro famiglia di origine non esclude la pronuncia della dichiarazione di adottabilità quando, nonostante l'impegno profuso dal genitore per superare le proprie difficoltà personali e genitoriali, permanga tuttavia la sua incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per i figli e non risulti possibile prevedere con certezza l'adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatitili con l'esigenza dei minori di poter conseguire una equilibrata crescita psico-fisica v., ad es., Cass. 21 giugno 2018, numero 16357 Cass. 28 giugno 2019, numero 17603 . 5. Con il quarto motivo si lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 130 e 133 D.P.R. numero 115 del 2002, per non avere la Corte d'appello considerato, nel porre a carico dello Ia. e della Gi. il pagamento delle spese giudiziali, il fatto che essi erano stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato. La doglianza è infondata, giacché l'ammissione di una parte al patrocinio dello Stato non le consente di sottrarsi alla condanna al pagamento delle spese in favore della controparte che sia risultata vincitrice. L'art. 133 D.P.R. numero 115 del 2002, nel disporre che il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa disporre che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato , si occupa, infatti di individuare il destinatario del pagamento, quando la parte ammessa al patrocinio risulti vincitrice. Al contrario, il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma secondo, D.P.R. numero 115 del 2002, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa Cass. 31 marzo 2017, numero 8388 Cass. 19 giugno 2012, numero 10053 . 5. Con il quinto motivo si lamenta violazione dell'art. 130 D.P.R. numero 115 del 2002 e omesso esame della richiesta di liquidazione del compenso da parte della consulente tecnica di parte dei ricorrenti. La doglianza è inammissibile, per carenza di legittimazione attiva, dal momento che dell'eventuale omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 83 D.P.R. numero 115 del 2002, sull'istanza di liquidazione presentata dalla consulente di parte, solo quest'ultima ha titolo a dolersi, peraltro attivando i rimedi previsti dal citato D.P.R. Inammissibile è, pertanto, l'impugnazione proposta dalle parti del processo nel quale la prima abbia prestato la sua attività. 6. Con il sesto motivo si lamenta violazione del D.M. numero 55 del 2014, con riguardo alla liquidazione del compenso in favore del difensore dello Ia. e della Gi L'impugnazione è inammissibile anche in questo caso per carenza di legittimazione passiva. Ancorché alla liquidazione del compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato si sia provveduto contestualmente all'emissione della sentenza che chiude la fase dinanzi al giudice ai sensi dell'art. 83, comma 3-bis del D.P.R. numero 115 del 2002, il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta , il provvedimento non perde la sua autonomia giuridica, con la conseguenza che lo strumento di impugnazione resta l'opposizione disciplinata dagli artt. 84 e 170 del citato D.P.R., alla cui proposizione è legittimato il difensore e non la parte. 7. In conclusione, il ricorso, complessivamente infondato, deve essere respinto. Nulla per le spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. PQM Rigetta il ricorso. Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza.