La Corte d'Appello di Bari ha ritenuto legittimo sospendere gli incontri tra padre e figlio minore residenti in due Comuni diversi, al fine di rispettare le disposizioni volte a contenere il contagio da COVID-19. Infatti, il giudice ha stabilito che il diritto-dovere dei genitori e dei figli di incontrarsi, sopperibile momentaneamente con lo strumento della videochiamata, è recessivo rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone e rispetto al diritto alla salute.
Così ha stabilito il Presidente della Corte d'Appelo di Bari, sez. Minori e Famiglia, in un’ordinanza depositata il 26 marzo 2020. Istanza di sospensione degli incontri. La madre, convivente con il figlio minore, domanda al giudice la sospensione degli incontri tra quest’ultimo con il padre, residente in un comune diverso. Utilizzo di strumento tecnologici. Il Presidente rileva che gli incontri tra figli minori e genitori che dimorano in due Comuni diversi non sono in linea con le condizioni di sicurezza previste dai d.p.c.m del 9 marzo 20202, dell’11 marzo 20202, del 21 marzo 2020 e di quello del 22 marzo 2020. Infatti, posto che lo scopo della normativa è la limitazione dei movimenti sul territorio compresi gli spostamenti da un comune ad un altro al fine di contenere il contagio, a questa devono attenersi tutti i cittadini, tra cui i minori. Inoltre, il provvedimento osserva che non è verificabile se, durante gli incontri con il padre, il minore sia stato esposto a rischio sanitario. Poiché, nell’emergenza in corso, il diritto-dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi è recessivo rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone e rispetto al diritto alla salute articolo 32 Cost. , l'ordinanza accoglie l’istanza ritenendo opportuno interrompere fino al 3 aprile 2020 le visite paterne, stabilendo l’opportunità di esercitare il diritto di visita attraverso lo strumento della videochiamata o Skype. Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus
Corte d'Appello di Bari, sez. Minori e Famiglia, ordinanza 26 marzo 2020 Relatore-Consigliere Labellarte Il Presidente vista l’istanza depositata in data 23/3/2020, dall’Avv. omissis , difensore di omissis relativa al procedimento n. omissis fissato per il omissis , istanza con la quale si chiede la sospensione degli incontri tra il padre [Omissis] ed il figlio minore [omissis] rilevato che il minore è collocato presso la madre e che il padre abita in un diverso comune Ritenuto che l’istanza può essere accolta rilevato, invero, che gli incontri dei minori con genitori dimoranti in comune diverso da quello di residenza dei minori stessi, non realizzano affatto le condizioni di sicurezza e prudenza di cui al D.P.C.M. 9/3/2020, ed all’ancor più restrittivo D.P.C.M. 11/3/2020, dal D.P.C.M. 21/3/2020, e, da ultimo, dal D.P.C.M. del 22/3/2020, dal momento che lo scopo primario della normativa che regola la materia, è una rigorosa e universale limitazione dei movimenti sul territorio, attualmente con divieto di spostarsi in comuni diversi da quello di dimora , tesa al contenimento del contagio, con conseguente sacrificio di tutti i cittadini ed anche dei minori ritenuto che non è verificabile, che nel corso del rientro il minore presso il genitore collocatario, se il minore, sia stato esposto a rischio sanitario, con conseguente pericolo per coloro che ritroverà al rientro presso l’abitazione del genitore collocatario ritenuto che il diritto - dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi, nell’attuale momento emergenziale, è recessivo rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, legalmente stabilite per ragioni sanitarie, a mente dell’articolo 16 della Costituzione, ed al diritto alla salute, sancito dall’articolo 32 Cost. ritenuto, quindi, che, fino al termine del 3 aprile 2020, indicato nei predetti DD.PP.CC.MM., appare necessario interrompere le visite paterne, e che è necessario disporre che, fino a tale data, il diritto di visita paterno sia esercitato attraverso lo strumento della videochiamata, o Skype, per periodi di tempo uguali a quelli fissati, e secondo il medesimo calendario P.Q.M. Accoglie l’istanza e, per l’effetto, dispone che fino al termine del 3 aprile 2020, indicato nei predetti DD.PP.CC.MM., siano sospese le visite paterne, e dispone che, fino a tale data, il diritto di visita paterno sia esercitato attraverso lo strumento della videochiamata, o Skype, per periodi di tempo uguali a quelli fissati, e secondo il medesimo calendario FISSA per la conferma, revoca, o modifica del presente provvedimento, la udienza già fissata per il merito del 29/5/2020, con termine fino al 30 aprile per la notifica.