Salute mentale del genitore e stato di abbandono del minore

Lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorre quando i genitori non sono in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabili per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e quando detta situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio, ma sia, per la sua durata e caratteristiche, tale da pregiudicare il corretto sviluppo psicofisico del minore.

Sul punto la Suprema Corte con l’ordinanza n. 28207/19, depositata il 31 ottobre. Il fatto. Il genitore esercente la patria potestà impugnava la sentenza della Corte di Appello la quale aveva confermato la pronuncia del Tribunale per i minorenni che aveva accertato lo stato di adottabilità della minore. In particolare la Corte d’Appello si era pronunciata rammentando che la c.t.u. effettuata sulla madre e sulla minore aveva ravvisato un disturbo mentale della genitrice che comportava una severa compromissione delle sue capacità genitoriali che si ripercuotevano negativamente sulla minore ed aveva evidenziato altresì che la madre non aveva mostrato alcuna disponibilità a seguire un percorso di recupero, ma minimizzava la problematica di salute. Per contro, la figlia, inserita all’interno di una comunità per soli minori, aveva promosso un evidente miglioramento delle sue condizioni di vita ed aveva iniziato a sviluppare significative capacità linguistiche e di maturazione psicologica. Contro tale sentenza la genitrice proponeva ricorso in Cassazione lamentando che la dichiarazione di adottabilità era stata pronunciata dalla Corte Territoriale non in presenza di fatti gravi integranti i presupposti dello stato di abbandono, morale e materiale, ma solo sulla base delle sue asserite problematiche psicologiche o mentali. La madre denunciava altresì la violazione dell’art. 8 Cedu e dell’art. 2 l. n. 184/1983 poiché la Corte Territoriale aveva, a suo dire, tralasciato di considerare il diritto della minore a crescere e ad essere educata nella famiglia di origine e non aveva considerato come residuale ed eccezionale il provvedimento dello stato di adottabilità, da applicarsi solo ove risultino impraticabili altre misure di sostegno alla genitorialità. Adottabilità. La Cassazione ha trattato congiuntamente i motivi di ricorso della genitrice ed ha ritenuto che, contrariamente a quanto la madre assumeva, la Corte Territoriale aveva dichiarato lo stato di adottabilità non in ragione delle patologie di tipo psichiatrico sofferte dalla ricorrente, ma a causa della severa compromissione che ne era derivata alla capacità genitoriale della genitrice ciò, secondo la Corte, era risultato evidente sia per quanto riguardava la cura materiale della minore, sia, soprattutto, per quanto atteneva le cure psicologiche ed affettive. La Cassazione rilevava anche che la Corte territoriale aveva tenuto correttamente in considerazione anche la mancanza di volontà della genitrice di attivarsi, o proseguire, in un percorso psicoterapeutico personale, volto anche al recupero delle sue capacità genitoriali, mentre la figlia aveva avuto significanti progressi dopo l’inserimento in una comunità per soli minori. In ragione di dette considerazioni adeguatamente argomentate dalle Corti Territoriali, la Corte di Cassazione ha ritenuto che le sentenze impugnate fossero immuni da vizi e ribadiva il noto principio secondo il quale lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorre allorquando i genitori non siano in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della personalità del minore e qualora questa situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio, ma sia tale da pregiudicare significativamente il corretto sviluppo psicofisico del bambino. Detta valutazione, involgendo in un accertamento di fatto, spetta al giudice di merito il quale, tenendo conto che il ricorso la dichiarazione di adottabilità deve essere considerata una soluzione estrema poichè il diritto del minore deve essere principalmente quello di crescere e ad essere educato nella propria famiglia d’origine, deve operare un giudizio prognostico teso, in primo luogo, a verificare l’effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, - sia con riferimento alle condizioni di lavoro, reddituali ed abitative -, sia a quelle psichiche, da valutarsi, se del caso, anche mediante specifica indagine peritale sui genitori e sul nucleo familiare, così da accertare anche la concreta possibilità di supportare i genitori e di coadiuvarli nel sviluppare rapporti con il minore.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 3 – 31 ottobre 2019, n. 28207 Presidente Giancola – Relatore Tricomi Ritenuto in fatto che La Corte di appello di Torino, sezione minorenni, con la sentenza impugnata ha respinto l’appello proposto da B.B. genitrice avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Torino che aveva dichiarato lo stato di adottabilità per la minore Ba.El. n. il omissis , rappresentata in giudizio dal curatore speciale. La Corte di appello, dopo avere rammentato che la CTU effettuata dalla Dott.ssa P. aveva condotto alla diagnosi di un disturbo paranoideo di personalità nei confronti della madre della minore, tale da comportare importanti deficit nella strutturazione del sé e nel funzionamento interpersonale fol. 4 e da richiedere una presa in carico da parte dei Servizi territoriali di Psichiatria e Neuropsichiatria, ha rimarcato che la ricorrente - pur non contestando tale grave inquadramento diagnostico - non aveva accolto i tentativi di contatto condotti dai servizi territoriali, dichiarandosi anzi non disponibile ad effettuare nuove visite in occasione dell’incontro del 27/1/2016, ed aveva dichiarato di non avere alcun contatto con il Centro di Salute Mentale. La Corte territoriale ha quindi analiticamente evidenziato le ragioni per cui tale patologia comportava una severa compromissione delle sue capacità genitoriali, evidenziando i comportamenti della madre osservati nella Comunità presso la quale era stata temporaneamente accolta unitamente alla bambina, segnatamente ambivalenza e incongruità educativa rimproveri svalutativi ed inducenti vissuti abbandonici rivolti alla figlia nei momenti di nervosismo, ricorrenti sbalzi di umore, gravi disattenzioni ed ipostimolazione psico-linguistica fol. 6 di contro ha considerato che l’inserimento in comunità della bambina - alla quale era stato diagnosticato un Disturbo Reattivo dell’Attaccamento, in comorbilità con Disturbo da Comportamento Dirompente e Oppositivo con prevalenti aspetti oppositivi , caratterizzato dalla difficoltà di costruire una relazione di fiducia - aveva promosso un evidente miglioramento delle sue condizioni di vita e, in particolare, che l’inserimento in una Comunità per soli minori le aveva permesso di incominciare ad esprime i primi nuclei di individualità e a recuperare delle competenze significativamente, migliorando la sua espressione linguistica. B. propone ricorso articolato su due mezzi la curatrice della minore ha depositato atto di costituzione e memoria. Considerato in diritto che 1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 8, comma 1, lamentando che la dichiarazione di adottabilità sia stata pronunciata non in presenza di fatti gravi integranti i presupposti dello stato di abbandono, morale e materiale, ma solo sulle asserite problematiche psicologiche o mentali della madre. La ricorrente sostiene che l’insufficienza o la malattia mentale non basta, laddove non si traduca in comportamenti pregiudizievoli per la crescita dei figli e che non si è tenuto conto della sua volontà a recuperare il rapporto con la minore, di cui viene dato atto nella relazione del CTU Dott. P. . 2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 8 della CEDU e della L. n. 184 del 1983, art. 2, perché la Corte territoriale aveva tralasciato di considerare il diritto della minore a crescere ed essere educato nella famiglia di origine, e si rammenta il carattere eccezionale e residuale del provvedimento da applicare solo ove risultino impraticabili altre misure di sostegno alla genitorialità. La ricorrente sostiene che la sua eventuale inidoneità a prendersi cura della figlia è suscettibile di essere superata mediante la prosecuzione del già benefico percorso in comunità. 3. I motivi possono essere trattati congiuntamente per connessione e vanno dichiarati infondati. Contrariamente a quanto assume la ricorrente la Corte territoriale non ha dichiarato lo stato di adottabilità in ragione delle patologie di tipo psichiatrico sofferte dalla madre - che peraltro, nemmeno in ricorso, mostra di averne acquisito consapevole cognizione visto che non le affronta, se non incidentalmente per svalutarne la rilevanza ma della severa compromissione che ne è derivata alla capacità genitoriale, sia per quanto riguarda la cura materiale della minore la meno pregiudicata , sia - soprattutto - per quanto attiene alle cure psicologiche e affettive in quanto le capacità emotive ed empatiche sono molto scarse, tali da non riuscire a trasmettere sufficiente calore, malgrado possa sentirsi affezionata ai figli la sig.ra B. ha grosse difficoltà a concepire i figli in modo separato da sé, non può offrirsi come modello per apprendere un adeguato controllo degli impulsi. con la precisazione che La madre ha uno stile genitoriale incoerente, spesso distaccata e altrettanto spesso intrusiva non riesce a far sentire la bambina competente in nulla e invalida continuamente le sue iniziative, correggendola. La bambina non si sente capita non solo per le sue difficoltà di linguaggio ma anche perché la sua mamma sistematicamente nega o ridicolizza i suoi vissuti negativi quali rabbia, tristezza, angoscia, invidia e terrore. fol. 5/6 sent. imp. . Tale negativa valutazione trova la sua significativa premessa nell’accerta volontà della B. di non attivarsi per seguire un percorso psicoterapeutico personale, circostanza non contestata nemmeno in ricorso e sulla quale la ricorrente sorvola. Inoltre la Corte torinese ha dato conto dell’esito parzialmente positivo dell’inserimento congiunto di madre e figlia in una Comunità, laddove ha sottolineato che E. aveva cominciato ad esistere psicologicamente, anche per la madre, solo grazie all’inserimento in comunità , rimarcando che tale passaggio aveva sicuramente influito sulla consapevolezza dell’identità della figlia da parte della madre, ma - soprattutto - ha valorizzato i ben più significati progressi maturati dalla bambina, sia in termini di competenze che di capacità di espressione linguistica, dopo l’inserimento in una Comunità per soli minori. Quindi, dando contezza del percorso attivato per favorire l’acquisizione delle competenze genitoriali da parte della B. , ne ha rappresentato le incerte prospettive di miglioramento. Le censure formulate in maniera generica ed astratta non colgono nel segno, nè si soffermano su questi passaggi motivazionali. 4. Invero la decisione risulta immune dai vizi denunciati poiché sono stati correttamente applicati i principi secondo i quali Lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorre allorquando i genitori non sono in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e la situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio, tale essendo quella inidonea per la sua durata a pregiudicare il corretto sviluppo psico - fisico del minore, secondo una valutazione che, involgendo un accertamento di fatto, spetta al giudice di merito ed è incensurabile in cassazione nella specie il giudice di merito aveva ritenuto sussistente lo stato di abbandono in base ai seguenti elementi rifiuto del padre di avere l’affidamento del minore, incapacità della madre di reperire un’abitazione e un lavoro e di occuparsi del figlio senza un sostegno continuo, misure di sostegno dei servizi sociali integranti non il supporto per il superamento di una situazione transitoria ma una completa supplenza dei genitori . Cass. n. 5580 del 04/05/2000 e che Lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorre allorquando i genitori non sono in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e la situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio, tale essendo quella inidonea per la sua durata a pregiudicare il corretto sviluppo psico fisico del minore, secondo una valutazione che, involgendo un accertamento di fatto, spetta al giudice di merito . Cass. n. 4503 del 28/03/2002 ciò perché il ricorso alla dichiarazione di adottabilità costituisce solo una soluzione estrema , essendo il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia d’origine, quale ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, tutelato in via prioritaria dalla L. n. 184 del 1983, art. 1, il giudice di merito deve operare un giudizio prognostico teso, in primo luogo, a verificare l’effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento sia alle condizioni di lavoro, reddituali ed abitative, senza però che esse assumano valenza discriminatoria, sia a quelle psichiche, da valutarsi, se del caso, mediante specifica indagine peritale, estendendo detta verifica anche al nucleo familiare, di cui occorre accertare la concreta possibilità di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, avvalendosi dell’intervento dei servizi territoriali. Cass. n. 7559 del 27/03/2018 . 5. In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese vanno compensate tra le parti costituitesi, per la peculiarità delle questioni affrontate. Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52. Non sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 perché il processo risulta esente. P.Q.M. - Rigetta il ricorso - Compensa le spese del giudizio di legittimità tra le parti costituitesi - Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52 - Dà atto che non sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, perché il processo risulta esente.