Affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio: richiesta di revisione solo se il decreto è definitivo

Deve essere dichiarata inammissibile la richiesta di revisione del decreto relativo alla regolamentazione dei rapporti tra il figlio minore ed i genitori, anche se non uniti in matrimonio, laddove sia pendente il procedimento avente ad oggetto l’impugnazione del decreto stesso.

Il caso. Il Tribunale Ordinario di Lecco, con decreto del 17 settembre scorso, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da una donna che chiedeva la modifica parziale del precedente decreto del medesimo Tribunale relativo alla regolamentazione dei rapporti con il figlio minore avuto dal compagno, convenuto in giudizio. Il suddetto decreto era infatti già stato impugnato ed il relativo procedimento era pendente dinanzi alla Corte d’Appello di Milano. Richiesta di revisione. Secondo l’unanime giurisprudenza, i provvedimenti riguardanti la prole possono essere oggetto di richiesta di revisione solo dopo che siano divenuti definitivi. Il principio è stato sancito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 8389/93 in tema di separazione e divorzio, ma il Giudice ha ritenuto che esso sia certamente estensibile anche ai casi di regolamentazione dei rapporti tra genitori non sposati, sussistendo la eadem ratio ” . Il decreto contenente provvedimenti in tema di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio è infatti caratterizzato dalla decisorietà, in quanto risolve contrapposte pretese di diritto soggettivo, e dalla definitività, poiché dotato di un’efficacia assimilabile a quella del giudicato Cass. Civ. n. 28998/18 .

Tribunale di Lecco, decreto 17 settembre 2019 Presidente Secchi – Relatore Boerci Letto il ricorso presentato da E.C., la quale chiede una modifica parziale del decreto già pronunciato da questo Tribunale in data 10/1/2019, avente ad oggetto la regolamentazione dei rapporti tra le parti ed il loro figlio minorenne D.T. ritenuto che il ricorso sia inammissibile, poiché il precedente decreto è stato impugnato ed il procedimento è ancora oggi pendente davanti alla Corte d’Appello di Milano. Invero, secondo la giurisprudenza unanime, la revisione dei provvedimenti riguardanti la prole può essere richiesta solo dopo che essi siano divenuti definitivi ritenuto che tale principio, inizialmente affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia di separazione e divorzio cfr. Cass. S.U. 27/7/1993, n. 8389 , sia certamente estensibile anche ai casi di regolamentazione dei rapporti tra genitori non sposati, sussistendo la eadem ratio”. Si ricorda, infatti, che al decreto contenente provvedimenti in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio vanno riconosciuti i requisiti della decisorietà, in quanto risolve contrapposte pretese di diritto soggettivo, e di definitività, perché ha un'efficacia assimilabile rebus sic stantibus a quella del giudicato cfr. Cassazione civile sez. I, 12/11/2018, n. 28998 e altri precedenti ivi richiamati ritenuto che, in pendenza dell’impugnazione, ogni decisione relativa alla regolamentazione dei rapporti con il figlio sia attribuita alla Corte d’Appello ritenuto che non sia ammissibile nemmeno l’irrituale richiesta di fornire una interpretazione autentica” del precedente decreto P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso condanna la ricorrente E.C. a rifondere le spese legali, liquidate in 1500 Euro oltre spese generali 15% ed accessori di legge.