L’interpretazione della volontà del testatore

Con una recente ordinanza la Corte Suprema di Cassazione ordinanza n. 15882/19, depositata il 13 giugno ha ribadito che l’interpretazione della volontà del testatore espressa nella scheda testamentaria, risolvendosi in un accertamento di fatto, è demandata esclusivamente al giudice il quale può avvalersi nell’attività interpretativa delle stesse regole ermeneutiche di cui all’art. 1362 c.c. relative ai contratti.

Il fatto. Con specifica disposizione testamentaria il de cuius riservava alla consorte, unita da matrimonio religioso, l’uso dell’appartamento adibito a residenza familiare finché fosse rimasta viverci sola con il figlio. Nel caso avesse preferito una diversa compagnia, il testatore aveva previsto la cessazione dell’uso della casa, a meno che le eredi, ovvero le sue figlie, avessero concordato una soluzione diversa. La beneficiaria della disposizione, dopo che il figlio aveva lasciato la casa familiare, continuò ad abitare l’immobile con la nipote che le forniva un’assistenza in ragione delle deteriorate condizioni di salute. Le figlie del de cuius chiedevano pertanto la condanna della beneficiaria al rilascio del bene, poiché veniva meno il presupposto espresso dal testatore di convivenza con il figlio. Il ricorso, accolto in primo grado, veniva in seguito riformulato dalla Corte Territoriale e confermata tale ultima sentenza della Corte di Cassazione. La ricerca dell’effettiva volontà del de cuius. La Corte di Cassazione rigettava il ricorso presentato dall’erede ritenendo che il ragionamento espresso dalla Corte Territoriale non meritava alcuna censura. In particolare la Cassazione riteneva che il giudice a quo aveva ricostruito la volontà del de cuius rifacendosi, in sintonia con la giurisprudenza della Corte Suprema, non sono al tenore letterale del legato, ma anche attingendo ad alimenti extra testuali che aveva ben circostanziato. La Cassazione infatti, riprendendo l’indirizzo costante, sottolineava che l’interpretazione della volontà del testatore è demandata esclusivamente al giudice, nel senso che è a questo riservata la scelta e la valutazione degli elementi di giudizio più idonei a ricostruire la predetta volontà, potendosi avvalere in tale attività interpretativa delle stesse regole ermeneutiche di cui all’art. 1362 c.c., con l’ulteriore conseguenza che, se tale operazione viene compiuta nel rispetto delle predette regole e le conclusioni tratte sono aderenti alle risultanze processuali, oltreché sorrette da logica e convincente motivazione, il giudizio formulato in quella sede non è suscettibile di sindacato di legittimità. Premesso ciò, la Cassazione sottolineava che la claritas implica non solo l’individuazione del significato del testo, come pretendeva la ricorrente, ma anche della portata della volontà del dichiarante pertanto, anche se le espressioni usate dal testatore siano di chiara e non equivoca significazione, la ricerca dell’effettiva volontà del dichiarante può ritenersi conclusa solo dove l’elemento letterale assorba ed esaurisca ogni altro elemento di interpretazione soggettiva. Ne consegue che, alla luce delle regole del codice civile che governano l’interpretazione del contratto, applicabile con gli opportuni aggiustamenti anche in materia testamentaria, ove è noto è più penetrante la ricerca della voluntas testatoris , sarebbe errato far coincidere l’attività dell’interprete con quella di disvelamento del significato della dichiarazione, poiché si ridurrebbe la ricerca dell’effettiva volontà con quella del significato letterale della dichiarazione dispositiva. Tanto premesso, considerato anche che la ricerca dell’effettiva volontà del de cuius trova il suo cardine nell’art. 625 c.c., diviene inevitabile il ricorrere a tutte le regole dettate per l’interpretazione del contratto allo scopo di verificare che il significato ricavato dal tenore letterale della disposizione testamentaria risponda all’effettiva volontà del de cuius . In conclusione, nel caso di specie il giudice aveva correttamente ricostruito la volontà del testatore rifacendosi, non solo al tenore letterale del legato, ma anche attingendo ad elementi extratestuali che aveva ben circostanziato. Aveva infatti tenuto opportunamente conto anche della natura del diritto di abitazione del convivente superstite sulla casa di adibita a residenza familiare che, attraverso il legato il testatore aveva inteso soddisfare, pervenendo così correttamente alla conclusione che il de cuius avesse in realtà voluto garantire un diritto alla persona. La decisione della Corte Territoriale si colloca quindi nel solco della tendenza volta valorizzare il fondamento personalistico del diritto di abitazione che, in particolare, quanto il convivente superstite, soddisfa non solo la necessità dell’alloggio in sé, ma la conservazione di una permanenza abitativa legata a fattori affettivi, di convivenza e di comunanza di vita con il de cuius . Da ciò ne consegue anche che l’indicazione della convivenza con il figlio doveva quindi considerarsi quale individuazione dell’ambito familiare del titolare del diritto sicché nella famiglia e ambito familiare si devono comprendere anche le persone che convivono con l’abitatore per prestargli i loro servizi e assistenza.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 4 aprile – 13 giugno 2019, n. 15882 Presidente Travaglino – Relatore Gorgoni Fatti di causa Con specifica disposizione testamentaria, ad R.E. era stato concesso da A.C. , al quale era stata unita da matrimonio religioso, l’uso dell’appartamento, sito in omissis , già adibito a residenza familiare, finché fosse rimasta a viverci sola con il figlio. Nel caso avesse preferito una diversa compagnia il testatore aveva previsto la cessazione dell’uso della casa a meno che le eredi, le sue figlie, avessero concordato una soluzione diversa l’arredamento sarebbe restato in ogni caso alla legataria. A.A. , C. e R. , eredi testamentarie di A.C. , deducendo che R.E. non viveva più nell’appartamento oggetto di legato con il figlio e che dal 2002 C.M. , la nipote, vi aveva stabilito la propria residenza, evocavano, dinanzi al Tribunale di Bergamo, R.E. chiedendo che fosse Condannata al rilascio dell’immobile. R.E. contestava la fondatezza della domanda e, in via riconvenzionale, chiedeva che le attrici fossero condannate a realizzare i lavori di manutenzione straordinaria di cui l’immobile aveva urgente bisogno. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 2773/2011, accertava la cessazione del diritto di abitare l’immobile e condannava R.E. a rilasciarlo, rigettava la sua domanda riconvenzionale, disponeva in ordine alla liquidazione delle spese di lite. R.E. impugnava la sentenza di prime cure dinanzi alla Corte d’Appello di Bergamo, la quale, con la sentenza n. 983/2017, notificata il 5/10/2017, rigettava la domanda di condanna al rilascio dell’immobile e quella riconvenzionale di R.E. e compensava integralmente tra le parti le spese di giudizio. A.A. ricorre per la cassazione di tale sentenza, affidandosi a due motivi, corredati di memoria. Resiste con controricorso R.E. . Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo la ricorrente imputa al giudice a quo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La tesi della ricorrente è che a fronte dell’inequivoco tenore letterale della disposizione testamentaria il giudice non avrebbe dovuto ricorrere ad altre regole di ermeneutica contrattuale la volontà del de cuius era, a suo avviso, quella di concedere ad R.E. ed al figlio il diritto di abitare nell’immobile, una volta divenuto autosufficiente il figlio, sarebbe stato suo compito occuparsi della madre, trovandole una abitazione, come, infatti, era avvenuto, risultando asseritamente provato che il figlio e la madre vivevano altrove non vi era stata da parte del testatore alcuna intenzione di legare la concessione in uso dell’immobile all’eventuale stato di solitudine di R.E. , condizionando risolutivamente il legato ad una sua nuova convivenza o alle sue nuove nozze la compagnia della nipote, che aveva stabilito la propria residenza nell’immobile, non giustificava la prosecuzione del legato. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Per la ricorrente, anche là dove fosse stato necessario ricorrere a criteri sussidiari di interpretazione della volontà del de cuius, la Corte territoriale non avrebbe dovuto impiegare elementi estrinseci al testamento non riferibili al testatore. In particolare gli errori attribuiti al giudice a quo sono a il riferimento all’art. 636 c.c., comma 2, per ricavare la liceità del legato di abitazione per il tempo del celibato o della vedovanza b l’utilizzo degli artt. 1023 e 1023 c.c., al fine di individuare la finalità del diritto di abitazione e l’estensione del nucleo familiare a tal fine rilevante c l’impiego dell’art. 2 Cost., onde censurare un’eventuale condizione risolutiva che avesse imposto alla legataria di restare in solitudine nella casa. Il contesto normativo richiamato dalla Corte territoriale, ad avviso della ricorrente, mentre è certamente familiare a chi pratica il diritto, non era ipotizzabile che fosse conosciuto dal padre falegname, perciò il giudice non avrebbe dovuto piegare la volontà del de cuius ad una interpretazione costituzionalmente orientata, ma avrebbe potuto solo valorizzare elementi riferibili al testatore, consistenti specificamente nei seguenti fatti a il matrimonio con R.E. era solo religioso b il figlio di quest’ultima conviva con la madre al momento della redazione del testamento c i diritti delle tre figlie del de cuius erano stati compressi al solo scopo di garantire al nucleo familiare costituito da R.E. e dal figlio di abitare l’immobile. 3. Il ricorso è infondato. Ribadito, nel solco del costante indirizzo di questa Corte, che l’interpretazione della volontà del testatore espressa nella scheda testamentaria, risolvendosi in un accertamento di fatto, è demandata esclusivamente al giudice - nel senso che a lui è riservata la scelta e la valutazione degli elementi di giudizio più idonei a ricostruire la predetta volontà, potendo egli avvalersi in tale attività interpretativa delle stesse regole ermeneutiche di cui all’art. 1362 c.c. - con la conseguenza che, se siffatta operazione è compiuta nel rispetto del predette regole e se le conclusioni tratte sono aderenti alle risultanze processuali e sorrette da logica e convincente motivazione, il giudizio formulato in quella sede non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità in termini cfr. Cass. 21/02/2007 n. 4022 , vanno fatte alcune considerazioni preliminari utili per delineare la cornice di riferimento. È estremamente difficile se non impossibile stabilire quando una dichiarazione, soprattutto se contenuta in un testamento olografo, ove il linguaggio utilizzato è, di norma, approssimativo e atecnico, sia talmente chiara da rendere superflua la ricerca di quale fosse l’effettiva volontà del testatore vieppiù in ragione della estrema relatività del concetto di chiarezza. La claritas implica non solo l’individuazione del significato del testo, ma anche della portata della volontà del dichiarante anche se le espressioni usate siano di chiara e non equivoca significazione, la ricerca della effettiva volontà del dichiarante, lungi dall’essere esclusa, può solo ritenersi conclusa ove l’elemento letterale assorba ed esaurisca ogni altro elemento di interpretazione soggettiva an in claris versetur . Non è, infatti, in discussione la interpretazione del testamento in quanto tale quanto piuttosto la ricostruzione della volontà del de cuius, rispetto alla quale la dichiarazione testamentaria costituisce uno strumento, previsto dalla legge insieme con altri. Ne emerge come conseguenza diretta che, alla luce delle regole del codice civile che governano l’interpretazione del contratto - applicabili con gli opportuni aggiustamenti anche in materia testamentaria Cass. 06/10/2017, n. 23393 , considerando che qui è più penetrante la ricerca della voluntas testatoris Cass. 30/05/2014, n. 12242 - poiché tra significato letterale della dichiarazione e volontà del testatore non vi è un rapporto di esclusione della seconda da parte del primo, sarebbe errato tanto far coincidere l’attività dell’interprete con quella di disvelamento del significato della dichiarazione -poiché si surrogherebbe la ricerca della effettiva volontà del de cuius con quella del significato letterale della sua dichiarazione dispositiva, che può o meno coincidere con la sua effettiva intenzione - quanto sostenere l’inutilità e la superfluità dei canoni di interpretazione diversi da quello espresso nel brocardo in claris non fit interpretatio, sull’assunto - ove il tenore letterale risulti completo ed univoco - che la dichiarazione incorpori la volontà del testatore ricavata in base all’esame del documento, mercè l’impiego delle regole grammaticali e sintattiche proprie della lingua in cui l’atto mortis causa è stato redatto. Proprio la ricerca della effettiva volontà del de cuius che trova emersione normativa nell’art. 625 c.c., ritenuta dalla dottrina, non a caso, norma cardine in tema di interpretazione della scheda testamentaria, impone di ricorrere a tutte le regole dettate per la interpretazione del contratto, ove applicabili, cioè di impiegare criteri integrativi, allo scopo di verificare che il significato ricavato dal tenore letterale della disposizione testamentaria risponda all’effettiva volontà del de cuius. È consentito anche tenere così in considerazione le condizioni ambientali in cui viveva il testatore, la sua cultura, nonché altri scritti o atti da questi lasciati Cass. 08/07/2016, n. 14070 inoltre, il giudice di merito può attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e letterale, quando si manifesti evidente, nella valutazione complessiva dell’atto, che esse siano state adoperate in un senso diverso, purché non contrastante e antitetico, e si prestino a esprimere, in modo più adeguato e coerente, la reale intenzione del de cuius in termini cfr. Cass. 20/12/2011, n. 27773 può essere altresì attribuito rilievo al rapporto tra il de cuius e i chiamati, al modo di pensare in seno alla famiglia, ai bisogni affettivi e agli interessi che si sono voluti garantire e soddisfare, alla funzionalità e sufficienza che certi strumenti giuridici hanno rispetto al soddisfacimento di tali interessi Cass. 03/12/2010 n. 24637 Cass. 17/07/1979 n. 4181 . Nel caso in esame il ragionamento della Corte territoriale non merita alcuna censura. Il giudice a quo ha ricostruito la volontà del de cuius rifacendosi, in sintonia con la giurisprudenza di questa Corte, non solo al tenore letterale del legato, ma attingendo anche ad elementi extratestuali che ha ben circostanziato. In aggiunta, ha opportunamente tenuto conto della natura del diritto di abitazione del convivente superstite sulla casa adibita a residenza familiare che, attraverso il legato il testatore aveva inteso soddisfare, pervenendo correttamente alla conclusione che esso fosse volto a garantire un diritto della persona. Tale diritto, infatti, non solo trova riscontro nella Carta costituzionale, in una pluralità di riferimenti quale diritto della persona - artt. 2, 4, 13, 14, 16, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 42 e 47, atteso che l’abitazione costituisce punto di riferimento di un complesso sistema di garanzie costituzionali, e si specifica quale componente essenziale oltre che presupposto logico di una serie di valori strettamente legati a quel pieno sviluppo della persona umana che la Costituzione pone a base assieme all’istanza partecipativa della democrazia sostanziale - ma anche nel diritto di fonte sovranazionale - art. 9 della Carta di Nizza, art. 12 Convenzione dei Diritti dell’Uomo e delle libertà della Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, art. 27 della Convenzione sui diritti dell’infanzia, art, 27 della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo del 1989, artt. 30 e 31 della Carta sociale Europea del 1961 e 1996 -. È stato annoverato tra i diritti sociali della persona dalla Corte Edu - in una pluralità di occasioni e con riferimento a situazioni ed esigenze di tutela anche notevolmente differenziate ad esempio, in Gillow c. Regno Unito, 24/11/1986 Larkos v. Cipro, 18/02/1999 Prokopovich c. Russia, 18/11/2004 Wallovà e Walla c. Repubblica Ceca, 26/10/2006 -. È stato preso in considerazione dalla nostra giurisprudenza costituzionale -Corte Cost. 17/02/1987, n. 49 Corte Cost. 25/02/1988, n. 217 e già con maggiore prudenza Corte Cost. 14/04/1980, n. 45 - e di legittimità - Cass. 11/03/2011, n. 9908 non solo come diritto alla persona, ma anche come diritto sociale. Il legislatore italiano, con la L. 20 maggio 2016, n. 76, in tema di unioni civili e convivenze di fatto, ai commi 42-45 dell’art. 1, ha inteso garantire al convivente una sorta di legato ex lege, ove non sia diversamente stabilito, riconoscendogli il diritto alla prosecuzione per un periodo fissato ex lege della detenzione qualificata sulla casa abitata dai conviventi nonché soddisfare il diritto all’abitazione del convivente anche mediante il subentro nel contratto di locazione e la spendibilità della convivenza quale titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare. Questa Corte è intervenuta ripetutamente tutelando il diritto alla casa anche del convivente superstite Cass. 02/01/2014, n. 7, ad esempio, ha legittimato il convivente all’esercizio dell’azione di spoglio nei confronti del terzo, dopo avergli riconosciuto una posizione riconducibile alla detenzione autonoma sull’immobile ove si era svolta la vita convivenza Cass. 14/06/2012, n. 9786 , qualificata specificamente come detenzione qualificata Cass. 11/09/2015, n. 17971 . Il decisum si colloca, dunque, nel solco della tendenza a valorizzare il fondamento personalistico del diritto di abitazione - che in particolare, quanto al convivente superstite, soddisfa non già la necessità dell’alloggio in sé , ma la conservazione di una permanenza abitativa legata a fattori affettivi, di convivenza e di comunanza di vita con il de cuius - ed a far prevalere la ragione solidaristico-affettiva o comunque almeno la presenza di rapporti consuetudinari con l’abitazione condivisa, in vita, con il defunto su altri diritti patrimoniali compressi. E quanto all’individuazione dell’ambito della famiglia correttamente il giudice a quo ha fatto riferimento all’art. 1023 c.c., pervenendo alla conclusione, già avallata dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui al fine dell’individuazione del nucleo familiare ci si riferisce al nucleo familiare del titolare del diritto Cass. 09/06/1987, n. 5044 sicché nella famiglia si comprendono anche le persone che convivono con l’habitator per prestargli i loro servizi era stato dedotto che C.M. si era trasferita nell’appartamento della nonna dopo che la stessa si era sottoposta ad alcuni interventi chirurgici la sentenza gravata ha fatto riferimento al sostegno anche solo affettivo di altri membri della famiglia dell’habitator. 4. Ne consegue il rigetto del ricorso. 5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 6. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico della ricorrente l’obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.