Gli assegni familiari corrisposti dal datore di lavoro influiscono sul calcolo del mantenimento dei figli?

Gli assegni familiari per i figli corrisposti dal datore di lavoro, se non espressamente considerati nella determinazione dell’ammontare del mantenimento per la prole, non influiscono sulla base delle entrate su cui calcolare il concorso dei coniugi al mantenimento dei figli.

Il fatto. Con decreto provvisoriamente esecutivo, il Tribunale ingiungeva al padre di versare alla ex consorte il pagamento delle differenze sugli assegni di mantenimento e divorzili fissati in favore del coniuge e del figlio. Il padre, infatti, aveva decurtato le suddette previsioni, scomputando dagli importi stabiliti nelle sentenze, le somme che la ex coniuge percepiva direttamente dal proprio datore di lavoro, il Parlamento europeo, a titolo di assegno di capo famiglia”, di assegno figlio a carico” e di altre indennità. Avverso l’ingiunzione, il padre proponeva opposizione che veniva però rigettata ritenendo il Tribunale la non sovrapponibilità delle indennità riconosciute direttamente all’ex coniuge dal Parlamento europeo, agli assegni di separazione e divorzio. Avverso la sentenza del Tribunale, il marito proponeva appello, deducendo la violazione dello statuto del Parlamento europeo che, adottato con regolamento CEE, era direttamente applicabile negli stati membri con prevalenza di queste ultime norme su quelle interne. Ad avviso dell’appellante, il Tribunale avrebbe dovuto, quindi, ritenere compresi i predetti assegni nell’ammontare dell’assegno per il mantenimento del figlio e considerare, di conseguenza, corretto lo scomputo operato dal medesimo dalle somme da corrispondere al coniuge Assegni familiari. La Corte di Cassazione adita sul caso di specie ha invece ritenuto corretta l’applicazione del principio di diritto fatta dalla Corte di Appello e che può compendiarsi nei seguenti termini in materia di determinazione del contributo al mantenimento del figlio minore ove gli accordi tra i coniugi o le statuizioni del giudice nei processi di separazione personale e divorzio non abbiano espressamente tenuto conto dell’ammontare degli assegni familiari corrisposti per i figli dal datore di lavoro non affidatario, siffatte voci non compongono la base delle entrate su cui calcolare il concorso dei giudici al mantenimento dei figli, restando nella facoltà del giudice e nella disponibilità delle parti la scelta di ricomprenderle o meno al fine di stabilire eque modalità di contributo al mantenimento. La Corte ha inoltre rilevato che, qualunque ne sia la fonte di previsione, nazionale o comunitaria, la disciplina degli assegni familiari da corrispondersi dal datore di lavoro al proprio dipendente è destinata a confluire nella materia degli assegni fissati nel giudizio di separazione e divorzio a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, veicolata dagli accordi delle parti o dalle determinazioni del giudice. In definitiva, premesso che le critiche mosse dal ricorrente erano coperte da giudicato e dovevano essere tutt’al più mosse nei relativi giudizi di impugnazione delle sentenze dei presupposti giudizi di separazione e divorzio, la Corte di cassazione ha ritenuto che la sentenza di appello aveva correttamente interpretato ed applicato il principio predetto ed aveva altresì correttamente articolato la propria motivazione, illustrando l’estraneità alle determinazioni giudiziali adottate in sede di separazione e divorzio degli assegni familiari da corrispondersi al coniuge lavoratore dal datore che, come tali, erano rimasti non computati nelle risorse economiche del genitore non affidatario, tenuto verso l’altro coniuge al contributo per il mantenimento del figlio. Per i motivi anzidetti, la Cassazione ha quindi rigettato il ricorso del marito ritenendolo conclusivamente infondato.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 12 febbraio – 7 maggio 2019, n. 12012 Presidente Giancola – Relatore Scalia Fatti di causa 1. Con decreto provvisoriamente esecutivo del 7 maggio 2008, il Tribunale di Roma ha ingiunto a P.R. in favore di L.Y.N. , ricorrente in monitorio, il pagamento della somma di 37.655,48 Euro a titolo di differenze, interessi e rivalutazione monetaria sugli assegni di mantenimento e divorzili fissati in favore del coniuge ed il figlio S. , nel periodo 1996-2004, dalle sentenze di separazione e divorzio. La ricorrente aveva dedotto il mancato integrale adempimento agli obblighi di cui ai titoli giudiziali indicati in cui era incorso P. , per avere egli scomputato dalle maggiori somme indicate nelle sentenze gli importi all’ex coniuge direttamente corrisposti dal proprio datore di lavoro, il Parlamento Europeo, a titolo di assegno capo famiglia”, di assegno figlio a carico e di altre indennità. Nel giudizio dinanzi al Tribunale di Roma introdotto da P. , veniva rigettata l’opposizione e confermato il decreto ingiuntivo, ritenuta infondata l’eccezione di prescrizione del credito sollevata dall’opponente e apprezzata, nel merito, la non sovrapponibilità delle indennità riconosciute direttamente all’ex coniuge dal Parlamento Europeo, agli assegni di separazione e divorzio. Avverso l’indicata sentenza ha proposto appello P.R. deducendo, per quanto di interesse in questa sede, la violazione dello Statuto del Parlamento Europeo, adottato con Regolamento CEE n. 31, 11 C.E.E.A. del 1 gennaio 1962 e direttamente applicabile negli Stati membri, in materia di assegni familiari ed indennità varie spettanti al funzionario coniugato o separato legalmente o divorziato o vedovo che abbia uno o più figli a carico, direttamente corrisposti al coniuge affidatario per disposizione giudiziale, per conto e a nome del funzionario . Il Tribunale avrebbe dovuto ritenerli compresi nell’ammontare dell’assegno per il mantenimento del figlio minore e pertanto correttamente scomputati ad opera dell’appellante dalle somme da corrispondere al coniuge. La Corte territoriale con sentenza del 9 ottobre 2014 rigettava l’appello, ritenendo impropriamente proposta la questione della diretta applicabilità alla controversia in esame della normativa comunitaria e sposando l’interpretazione analogica, ritenuta dal primo giudice, tra la disciplina degli assegni familiari previsti dalla L. Nazionale n. 151 del 1975, art. 211 e le indennità attribuite dal Parlamento Europeo al proprio dipendente in ragione del rapporto di lavoro quale riconoscimento ulteriore, rispetto alla retribuzione, connesso ai carichi familiari e come tale corrisposto al coniuge del dipendente ove affidatario dei figli in seguito a separazione o divorzio. Il procedimento analogico avrebbe avuto quale conseguenza quella di rinviare alle disposizioni giudiziali succedutesi in sede di separazione e divorzio in punto di valutazione delle risorse economiche dei coniugi al fine di quantificare gli assegni di mantenimento o divorzili imposti all’appellante in favore del coniuge. La circostanza che il coniuge affidatario del figlio minore avesse diritto, ai sensi dell’art. 211 L. cit. o della normativa statutaria del Parlamento Europeo, a percepire gli assegni attribuiti all’altro coniuge dal datore di lavoro, indipendentemente dall’ammontare del contributo al mantenimento del figlio giudizialmente fissato a carico del genitore non affidatario, non avrebbe escluso che in sede di accordi di separazione o divorzio o di decisione del giudice si potesse stabilire diversamente. In difetto, doveva intendersi che nella quantificazione del contributo al mantenimento del figlio si fosse tenuto conto di tali entrate come rientranti in quelle del coniuge affidatario. Escluso che nella disciplina nel tempo succedutasi tra i coniugi in sede di separazione e divorzio fossero rientrate le indennità corrisposte dal Parlamento Europeo in relazione al carico familiare, sicché le relative prestazioni potessero ritenersi in parte soddisfatte per conto dell’appellante dal datore di lavoro ed in parte da lui stesso, la contestazione andava rigettata. 2. P.R. ha proposto ricorso in cassazione avverso l’indicata sentenza con due motivi cui resiste con controricorso L.Y.N. . 3. Con ordinanza interlocutoria depositata il 7 marzo 2018, il giudizio è stato rinviato alla pubblica udienza apprezzando l’insussistenza dei presupposti per vagliare le questioni proposte in ricorso in camera di consiglio. 4. Sono state depositate memorie illustrative ex art. 378 c.p.c. da entrambe le parti. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione all’art. 2941 c.c., comma 1, art. 2948 c.c., comma 2, art. 2943 c.c. e dell’art. 643 c.p.c., u.c., in ragione delle recenti pronunce adottate dalla Corte di legittimità in materia di prescrizione Cass. 4 aprile 2014 n. 7981 . Gli importi ingiunti, in quanto relativi a somme dovute a titolo di assegni alimentari e/o di mantenimento, avrebbero dovuto ritenersi prescritti per decorso del termine quinquennale di cui all’art. 2948 c.c., comma 2, alla data della notifica del decreto ingiuntivo opposto, intervenuta il 20 luglio 2008, per essere il termine di prescrizione maturato, al più tardi, il 19 giugno 2008, data nella quale il legale della sig. L. aveva comunque inviato un atto, seppur generico, di messa in mora. In ogni caso, risalendo le presunte differenze agli anni dal 1996 al 2003, nella natura di durata dell’obbligazione, il termine quinquennale di prescrizione avrebbe dovuto computarsi avuto riguardo alle singole scadenze periodiche. L’eccezione era stata respinta dai giudici di merito sul rilievo dell’operatività tra i coniugi, anche se separati, dell’istituto della sospensione di cui all’art. 2941 c.c., comma 1, n. 1, risultando la sentenza di divorzio definitiva nel maggio 2004 e dovendo da tale data decorrere il termine di prescrizione che sarebbe comunque maturato dalle singole scadenze, ex art. 2948 c.c Nel corso del giudizio di appello, con sentenza n. 7981 del 2014 la Corte di cassazione mutava improvvisamente orientamento, con la forza e gli effetti propri del fenomeno dell’overruling, stabilendo la non operatività dell’istituto della sospensione della prescrizione tra i coniugi legalmente separati, pronuncia che sarebbe intervenuta quando il presente giudizio era stato trattenuto in decisione. L’indicata sequenza procedurale avrebbe, tanto si deduce in ricorso, precluso al ricorrente di proporre ai giudici di appello la nuova lettura della norma sulla prescrizione offerta dai giudici di legittimità, non avendo egli comunque ritenuto di sollevare la questione dinanzi alla Corte di merito in ragione di consolidata, per l’epoca, contraria giurisprudenza e temendo una pronuncia di inammissibilità dell’impugnazione nei termini di cui all’art. 348-bis c.p.c 2. Il motivo è infondato nella incapacità dello stesso di superare, invocando il fenomeno dell’overruling, il giudicato in ordine alla prescrizione del credito azionato che risulta essere stata rinunciata per la condotta processuale assunta dal ricorrente nel giudizio di appello là dove la causa estintiva si assume maturata. Non sfugge a questo Collegio la novità della lettura, ed il suo farsi indirizzo di legittimità, che della norma in esame ovverosia l’art. 2941 c.c., n. 1 si è voluta dare con la sentenza di questa Corte di legittimità n. 7981 del 2014, richiamata in ricorso. Limpida è la volontà dell’interprete di attualizzare il contenuto della norma sulla prescrizione in ragione delle mutate spinte sociali per una intrapresa valorizzazione delle ragioni dei singoli componenti sull’esigenza di conservazione dell’unità familiare ormai apprezzata come recessiva in ragione dell’intervenuta separazione dei coniugi Cass. 04/04/2014 n. 7981 in termini Id., 20/08/2014 n. 18078 Id., 05/05/2016 n. 8987 . Ma, tanto rilevato, al segnalato indirizzo interpretativo resta del tutto estraneo il dedotto fenomeno dell’overruling. L’overruling, per chiaro e costante pronunciamento della Corte di cassazione resta circoscritto al non prevedibile mutamento della giurisprudenza di legittimità in materia di norme processuali tra le altre Cass. 11/03/2013 n. 5962 Cass. 03/09/2013 n. 20172 Cass. 24/03/2014 n. 6862 e mitigato, nella naturale retroattività degli effetti dichiarativi della pronuncia della Corte di legittimità, dalla cd. prosoective overruling. Colui che sarebbe altrimenti investito nel processo, in cui la questione venga positivamente riscontrata, da novellate decadenze e preclusioni quale esito del mutamento delle regole processuali, si troverebbe ad essere impedito nell’esercizio del proprio diritto per ragioni non prevedibili nel momento in cui egli introdusse il giudizio - confidando incolpevolmente nella consolidata precedente interpretazione idonea, sia pure sul piano fattuale, a creare l’apparenza di una regola conforme alla legge del tempo Cass. SU 11/07/2011 n. 15144 - e, come tale, va tutelato sottraendo le vantate sue posizioni all’applicazione della regola, mutata. La natura sostanziale della novellata lettura della norma, qual è quella di specie, dettata in materia di sospensione della prescrizione tra coniugi all’esito dell’intervenuta sentenza di separazione, esclude l’operatività dell’overruling e la posizione goduta dal ricorrente che nella specie, in quanto titolare del credito altrimenti prescritto, di siffatta nuova lettura si avvantaggerebbe, porrebbe, finanche, una improponibile applicazione a contrario della regola di mitigazione degli effetti della novità processuale per il segnalato istituto della prospective overruling. L’interpretazione evolutiva e finalistica della norma sulla prescrizione consegnata ad una migliore ed orientata lettura del sistema voluta da questa Corte di legittimità con l’indicata pronuncia resta, come tale, interna allo stesso e prevedibile dalla parte. D’altro canto siffatta evidenza rimane confermata, ferma la natura sostanziale della intervenuta modifica, dalla deduzione dei ricorrente di essersi determinato a non introdurre in giudizio il tema della non sospendibilità della prescrizione nei rapporti tra i coniugi separati per gli stimati esiti di inammissibilità che una siffatta iniziativa avrebbe sortito presso i giudici di appello. Si tratta di condotta rispetto alla quale, escluso ogni altro effetto, certa è la formazione del giudicato sulla azionabilità del credito per una prescrizione che risulta, in ragione di una scelta di parte, rinunciata. Il motivo resta pertanto infondatamente proposto. 3. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere la violazione e falsa applicazione di norme convenzionali, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e, segnatamente, delle disposizioni dello Statuto dei Funzionari del Parlamento Europeo Articolo Unico adottato con il Regolamento C.E.E. n. 31 del 1 gennaio 1962, e successive modifiche, nella dedotta loro immediata applicabilità, con prevalenza sulle norme interne, e l’errata interpretazione operata nell’impugnata sentenza delle statuizioni sul unto contenute nelle presupposte sentenze di separazione e divorzio. L’allegato VII del Regolamento C.E.E. n. 31 cit. avrebbe fissato una serie di norme in materia di assegni familiari ed indennità, definendo le categorie di capofamiglia , figlio a carico e spese scolastiche , prevedendo altresì che qualora i figli vengano affidati ad altra persona, l’assegno di famiglia venga corrisposto a quest’ultima per conto e a nome del funzionario art. 1, comma 5, Statuto . La Corte romana, decidendo in sede di opposizione al decreto con cui si era ingiunto al ricorrente il pagamento all’ex coniuge di differenze a titolo di assegni di contributo al mantenimento del figlio, con lo stabilire che le somme fissate nelle pronunzie intervenute tra te parti in sede di separazione e divorzio dovessero intendersi come non comprensive delle indennità versate all’ex coniuge dal Parlamento Europeo, avrebbe interpretato in modo errato le sentenze di separazione e divorzio ritenendo per siffatti titoli applicabile al regime tra i coniugi la normativa italiana in materia di assegni familiari, nell’apprezzata identità delle corpose indennità previste per i propri funzionari dallo Statuto del Parlamento Europeo con gli assegni familiari stabiliti nella normativa nazionale e comunque già valutata, in quella sede, la previsione comunitaria. I giudici di merito per l’impugnata sentenza sarebbero in tal modo incorsi nella violazione della normativa comunitaria che, direttamente applicabile al regime patrimoniale tra i coniugi, avrebbe dovuto portare alla disapplicazione da parte dei primi di quella nazionale di contrasto - e di cui alla L. n. 151 del 1975, art. 211 - dettata in materia di assegni familiari. 3.1. Il motivo è infondato e finanche inammissibile non confrontandosi, per l’articolata critica, con le ragioni poste a fondamento dell’impugnata sentenza. I giudici di appello strutturano il formulato giudizio muovendo da solido indirizzo di questa Corte di legittimità che, affermatosi in materia di determinazione, in sede di separazione consensuale omologata, dell’assegno di contribuito al mantenimento di figlio minore gravante sul coniuge che sia lavoratore dipendente, ed estendendone in via analogica la portata, nella identità di ratio, alle distinte ipotesi in cui l’assegno venga fissato dal giudice in sede di separazione giudiziale e da giudice e parti in sede di divorzio, si è conformata al principio che può compendiarsi, nella sua più generale portata, nei seguenti termini in materia di determinazione del contributo al mantenimento del figlio minore ove gli accordi tra i coniugi o le statuizioni del giudice nei processi di separazione personale e divorzio non abbiano espressamente tenuto conto dell’ammontare degli assegni familiari corrisposti per i figli dal datore di lavoro al coniuge non affidatario, siffatte voci non compongono la base delle entrate su cui calcolare il concorso dei coniugi al mantenimento dei figli, restando nella facoltà del giudice e nella disponibilità delle parti la scelta di ricomprenderle o meno al fine di stabilire eque modalità di contributo al mantenimento . Sulla indicata premessa la Corte di merito ha poi scrutinato i titoli formatisi tra le parti, ormai toccati da giudicato, e quindi le sentenze di separazione e divorzio e le correlate statuizioni in punto di quantificazione dell’assegno di contributo al mantenimento dei figli da parte del coniuge titolare dell’assegno familiare, per poi escludere che i primi comprendessero anche la posta in questione. Si tratta invero di una valutazione condotta sui contenuti delle sentenze presupposte che non viene puntualmente attinta, come tale, dal motivo che risulta pertanto non specifico. La Corte di merito ha dato conto che la disciplina degli assegni familiari da corrispondersi dal datore di lavoro al proprio dipendente cualunque ne sia la fonte di previsione, sia essa nazionale L. n. 151 del 1975, ex art. 211 o comunitaria ex Regolamento C.E.E. n. 31 del 1962, è destinata a confluire nella materia degli assegni fissati nei giudizio di separazione e divorzio a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, veicolata dagli accordi delle parti o le determinazioni del giudice. Sulla indicata premessa la sentenza impugnata articola la motivazione illustrando l’estraneità, nella fattispecie scrutinata, alle determinazioni giudiziali adottate in sede di separazione e divorzio, degli assegni familiari da corrispondersi al coniuge lavoratore dal datore che sono rimasti, come tali, non computati nelle risorse economiche del genitore non affidatario, tenuto verso l’altro coniuge al contributo per il mantenimento del figlio. La critica difensiva condotta nel ricorso per cassazione postula una diretta applicabilità della fonte convenzionale in ambito nazionale per l’invocata violazione di legge obliterando il percorso motivatorio della Corte di merito e non provvedendo, al fine di minarne la tenuta, ad interloquire anche sui contenuti delle determinazioni giudiziali nel tempo adottate nei giudizi presupposti di separazione e divorzio, fonte diretta dell’obbligazione in quanto ricognitiva delle risorse economiche del coniuge obbligato su cui quantificare il contributo al mantenimento. 3.2. Osserva inoltre questo Collegio come gli indicati presupposti titoli statuendo, all’interno della più generale disciplina della separazione e del divorzio tra i coniugi, in punto di assegno di contributo al mantenimento del figlio minore da parte del genitore non affidatario, registrino per gli accertamenti ivi operati il passaggio in cosa giudicata della materia. La natura degli assegni familiari riconosciuti al funzionario del Parlamento Europeo per fonte regolamentare è questione che, pur distinta, entra a comporre la misura dell’assegno di contributo del coniuge non affidatario per il mantenimento del figlio minore quale suo presupposto, come illustrato nell’impugnata sentenza. Ciò posto, la questione dedotta in ricorso nella finalità d’interesse pubblico assolta dall’istituto del giudicato, anche esterno - e tale è quello di specie nei rapporti tra l’oggetto dell’odierno giudizio e quello dei giudizi di separazione e divorzio -, di eliminare l’incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicché il suo accertamento può rilevarsi e valutarsi anche d’ufficio ed in ogni stato e grado del processo ex plurimis Case. 25/10/2018 n. 27161 , avrebbe dovuto essere sollevata nei presupposti giudizi, non potendo trovare ancora e di nuovo efficace contestazione nel distinto e successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che su quei titoli giudiziali sia stato richiesto ed ottenuto. E ciò è tanto vero che ogni rilievo operato dalla Corte di appello - sui rapporti tra assegno familiare corrisposto dal datore di lavoro e contributo al mantenimento del figlio minore fissato nella disciplina post-matrimoniale - investita della opposizione al decreto ingiuntivo resta confinato, come rivelato dalla stessa piana lettura della sentenza impugnata, in ambito strettamente interpretativo diretto, ora per allora, a dare conto di portata e contenuti delle sentenze su separazione e scioglimento del matrimonio intervenute tra i coniugi. L’evidenza rimane estranea al motivo proposto che articolato ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 non dialogando con l’impugnata sentenza per l’indicato profilo resta non perspicuo nei suoi esiti. Il motivo diviene infatti strumento per contestare, a fronte della dedotta violazione di legge, in modo non consentito, la formazione di un giudicato esterno intervenuto in separati giudizi di accertamento tra le stesse parti, ponendo in discussione la raggiunta composizione degli interessi in gioco con deduzione di argomenti ivi deducibili ma non dedotti o, ancora, con reiterazione dei primi, nel pregresso giudizio disattesi. Ipotesi, quest’ultima, più propriamente integrata nella specie come illustrato nell’impugnata sentenza per richiamo ai contenuti della presupposta sentenza di scioglimento del matrimonio tra le parti pronunciata in grado di appello sulla diversa natura degli assegni stabiliti in relazione al carico familiare ed a quelli fissati in sede di separazione e divorzio Corte di appello 21 marzo 2003, p. 5 della sentenza impugnata . 4. Il ricorso è conclusivamente infondato e come tale va rigettato con condanna del ricorrente, secondo la regola della soccombenza. alle spese di questa fase del giudizio liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese dei procedimento di legittimità, liquidate in favore di L.Y.-.N. in Euro 5.200,00, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.