L’assegnataria della casa coniugale deve reiterare l’istanza nel divorzio?

E’ necessario che la domanda di assegnazione della casa familiare in caso di figli maggiorenni, non ancora autosufficienti e conviventi, venga riproposta in sede di giudizio di divorzio, anche dalla parte che risulta già assegnataria dell’immobile in virtù di statuizioni assunte in sede separativa, non potendo il giudice, con i suddetti presupposti, stabilire officiosamente, se non incorrendo in un vizio di extrapetizione.

Nel divorzio la richiesta di assegnazione della casa familiare, in presenza di figli maggiorenni, deve essere riproposta. Il nucleo essenziale del ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte Territoriale verte sulla pronuncia extra petitum relativa alla conferma di assegnazione della casa familiare in favore della madre, la quale non ne aveva fatto però espressa istanza nel ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio. La madre, infatti, già assegnataria della casa coniugale in virtù della pronuncia di separazione, mancava di formulare nel ricorso di divorzio la specifica istanza di assegnazione, dando per scontato che, non essendo intervenuta una revoca della predetta, salvo una breve parentesi, il diritto pronunciato in sede separativa doveva intendersi ancora sussistente e la relativa istanza superflua. La Corte d’Appello tuttavia rilevava nella pronuncia del giudice di primo grado una statuizione extra petita. Ricorrevano in Cassazione le parti e la Suprema Corte nella valutazione della correttezza del rilievo di extrapetizione riteneva di dover preliminarmente esaminare la finzione del provvedimento di assegnazione della casa familiare in correlazione con la peculiare condizione giuridica del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente. La legge divorzio stabilisce il criterio di carattere sostanziale sulla base del quale il giudice deve provvedere all’assegnazione della casa coniugale la predetta disciplina è analoga a quanto è previsto dalla norma 337- sexie s c.c. in tema di separazione. La giurisprudenza di legittimità ha poi integrato il parametro legislativo ancorando il godimento della casa familiare esclusivamente al regime di affidamento e collocamento dei minori, mentre per quelli maggiorenni non autosufficienti è necessaria la prosecuzione della coabitazione del genitore assegnatario con il figlio predetto. Nessuna delle due norme però contiene delle indicazioni utili in relazione alla necessità che la statuizione sull’assegnazione della casa coniugale debba essere fondata sulla formulazione di una domanda, o possa essere pronunciata anche officiosamente in funzione del rilievo pubblicistico dei diritti in gioco. Tuttavia, è pur vero che, l’interpretazione testuale delle norme e l’interpretazione giurisprudenziale presuppongono l’indisponibilità e l’irrinunciabilità del diritto al godimento della casa familiare solo in capo al genitore affidatario dei figli minori. La norma dell’art. 337- ter c.c., infatti, impone al giudice di adottare tutti i provvedimenti relativi alla prole e nel preminente interesse di questa pertanto, nel considerare il preminente interesse dei figli, non si può non ritenere che l’assegnazione della casa coniugale, ovvero la conservazione della continuità dell’ambiente domestico, non sia un’esigenza essenziale e primaria della prole, da cui ne consegue necessariamente che il giudice è tenuto a sollevare officiosamente la questione relativa al provvedimento da adottare in tema di assegnazione, ogniqualvolta identifichi un interesse del minore e un immobile destinato al nucleo familiare. La Corte rileva poi che, nella medesima norma, in favore dei figli maggiorenni non autosufficienti, è previsto che il giudice possa” disporre, valutate le circostanze, un assegno periodico. Detta possibilità presuppone, quindi, che l’esercizio del diritto riconosciuto dalla normativa sia subordinato in questo caso ad una domanda in tal senso, non essendo più automatico l’obbligo del mantenimento verso i figli maggiorenni. Il riconoscimento dell’assegno, ovvero l’obbligo del mantenimento, è condizionato all’accertamento della peculiare condizione di non indipendenza economica, ben potendo l’assenza di detta condizione economica essere fatta valere in giudizio dal genitore che si oppone. Da tutto ciò ne consegue, secondo l’interpretazione fatta dalla Cassazione, che, il collegamento tra affidamento, contributo al mantenimento e assegnazione della casa coniugale si attenua con il raggiungimento della maggiore età dei figli e perde centralità l’esigenza di tutelare la continuità dell’habitat domestico in funzione dell’equilibrato sviluppo psico – fisico del minore, così come viene meno il nesso eziologico diretto con i provvedimenti relativi all’esercizio della responsabilità genitoriale. Con la maggiore età, quindi, si lascia solo spazio alle esigenze concrete del figlio che non abbia ancora completato il suo percorso di formazione e di autonomia. In questo mutato contesto, perciò, pur permanendo preminente il criterio attributivo nella prosecuzione della coabitazione del figlio maggiorenne non autosufficiente, nonché la valutazione del suo interesse, non è più possibile prescindere dalla formulazione delle domande relative al mantenimento e all’assegnazione della casa familiare in primo luogo perché fondate, come anzidetto, su presupposti fattuali parzialmente diversi da quelli relativi ai minori, e in secondo luogo perché condizionate all’accertamento della sussistenza delle condizioni di non autosufficienza, dal giudizio prognostico sui suoi progetti lavorativi e professionali e dalla verifica di coabitazione con uno dei genitori. In conclusione, secondo la Cassazione è necessario che, la domanda di assegnazione della casa familiare venga proposta in sede di divorzio anche dalla parte a cui risulti già assegnata la casa coniugale da statuizioni assunte in sede separativa, non potendo il giudice, in relazione della diversa connotazione della posizione giuridica del figlio maggiorenne, disporvi officiosamente.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 15 novembre 2018 – 11 aprile 2019, n. 10204 Presidente Giancola – Relatore Acierno Fatti di causa e ragioni della decisione 1.Il Tribunale di S.Maria Capua Vetere ha pronunciato il divorzio B. -R. ha rigettato la domanda proposta dal B. di riconoscimento di un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne D. , nei confronti della ex moglie ha assegnato la casa coniugale alla R. perché vi conviveva con il figlio A. , anch’esso maggiorenne ma non autosufficiente. Ha, inoltre, dichiarato inammissibile la domanda rivolta dalla R. all’ex marito di contribuire al matenimento del figlio A. e quella di risarcimento del danno. 2. La Corte d’Appello, investita dall’impugnazione proposta dal B. , ha confermato il rigetto della domanda avente ad oggetto il contributo al mantenimento del figlio D. svolta dall’appellante nei confronti della R. ma, in parziale accoglimento dell’appello incidentale i ha revocato l’assegnazione della casa familiare a quest’ultima. A sostegno della prima statuizione ha affermato che lo squilibrio reddituale e patrimoniale tra le parti, di notevole entità, come emerso dai riscontri probatori del processo ed il carico sulla madre, salvo le tasse universitarie corrisposte dal padre, del mantenimento dell’altro figlio A. , maggiorenne ma non autosufficiente, inducono a porre a carico esclusivo del padre il mantenimento del figlio D. . A sostegno della seconda statuizione ha affermato che, pur essendo emerso che A. abbia ripreso a convivere con la madre/ non risulta formulata dalla R. nel giudizio di primo grado alcuna specifica istanza di assegnazione della casa familiare, nonostante una precedente ordinanza di revoca dovuta alla coabitazione di A. con l’altro fratello D. per un periodo circoscritto. La riassegnazione è stata dunque un provvedimento del giudice di primo grado assunto extra petita. È stata accolta l’istanza di cancellazione di espressione offensiva dagli atti difensivi della R. , proposto dall’ex marito ma disattesa la domanda risarcitoria in quanto l’espressione censurabile è stata dettata dalla mancata elaborazione della sofferenza per il fallimento del matrimonio. Infine è stato confermato il regime delle spese processuali del primo grado ma sono state compensate le spese del giudizio di appello. 3.Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso principale B.G. , affidato a sei motivi. Ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, affidato a quattro motivi, R.V. . Il P.G. ha depositato requisitoria scritta. 4.Nel primo motivo viene dedotta ex art. 111 Cost., artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4 l’illegittimità del rigetto della domanda risarcitoria conseguente alle espressioni offensive contenute nell’atto difensivo della R. . La medesima censura viene svolta nel quarto motivo sotto il profilo della totale mancanza di attinenza dell’espressione offensiva con il giudizio e le ragioni della difesa. 4.1.Le censure, sostanzialmente sovrapponibili, devono essere disattese alla luce del costante orientamento di questa Corte, così massimato Non ricorrono i presupposti per il risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c., ove le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, così rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni. Nè è precluso che, nell’esercizio del diritto di difesa, il giudizio sulla condotta reciproca possa investire anche il profilo della moralità, fattore non del tutto estraneo per contestare la credibilità delle affermazioni dei contendenti . Cass.17325 del 2015 in precedenza 14552 del 2009 . Nella specie il collegamento con la materia controversa è stato posto in luce con valutazione insindacabile, come sottolineato anche dal Procuratore generale nella propria requisitoria scritta dei fatti acquisiti al processo, dal giudice del merito. 5.Nel secondo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 147, 148 e 155 c.c., nella versione ratione temporis applicabile, nonché artt. 29 e 30 Cost. per essere stato escluso l’obbligo della R. al mantenimento del figlio D. mediante un giudizio comparativo delle posizioni reddituali delle parti del tutto deficitario e senza tenere conto dell’esistenza dell’obbligo di mantenimento anche in presenza di una condizione di squilibrio economico-patrimoniale tra i genitori. 5.1.La censura deve ritenersi inammissibile in quanto sostanzialmente rivolta ad un riesame della valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle parti e della distribuzione dell’onere di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni, stabilita insindacabilmente dal giudice del merito, in quanto avente esclusiva natura di giudizio sui fatti. Al riguardo, non è condivisibile il rilievo svolto nel motivo in relazione all’esclusione per la R. dell’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli dal momento che il giudice del merito ha accertato, insindacabilmente, che la ricorrente provvede al mantenimento di uno dei figli e che tale suddivisione dei carichi corrisponde alla valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti. 6.Nel terzo motivo viene dedotto l’omesso esame di fatti decisivi riguardanti la condizione effettiva dei conti correnti del ricorrente ed il suo tenore di vita, oltre alle oscillazioni conseguenti alla natura dell’attività lavorativa svolta. 6.1.La censura non supera il vaglio di ammissibilità in quanto rivolta esclusivamente a prospettare un esame ed una valutazione delle risultanze probatorie alternativa a quella svolta dal giudice del merito. 7.Nel quinto motivo viene dedotta la violazione degli artt. 91, 92 e 116 c.p.c. per avere la Corte d’Appello confermato il capo della sentenza di primo grado che aveva a posto a carico esclusivo del ricorrente le spese processuali senza tenere in contro la reciprocità della soccombenza verificatasi in tale grado di giudizio. 7.1.La censura deve essere rigettata. La Corte d’appello ha ritenuto nettamente prevalente la soccombenza del B. nel giudizio di primo grado, rispetto a quella della R. qualificata come esigua . Tale valutazione comparativa, secondo l’orientamento costante di questa Corte ex mulits Cass. 13498 del 2018 , è sottratta al sindacato di legittimità. La Corte di Cassazione deve limitarsi ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite , Cass. 13498 de 2018 . 8.Nel primo e secondo motivo del ricorso incidentale viene dedotta la violazione degli artt. 348 bis e 345 c.p.c. per non essere rilevata l’inammissibilità dell’atto di appello proposto in violazione del divieto di domande nuove e nuove prove e per non aver applicato correttamente i parametri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla formulazione di domande nuove in appello. 8.1.Le due censure, come esattamente rilevato anche dal Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, sono inammissibili per radicale genericità, non essendo indicato quali siano le domande nuove proposte in appello o le nuove prove verso le quali le censure si rivolgono. 9.Nel terzo e quarto motivo viene dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., per avere la Corte d’Appello erroneamente rilevato il vizio di extra petizione in relazione alla domanda di assegnazione della casa familiare alla R. . Al riguardo viene precisato che la assegnazione era stata disposta con l’ordinanza presidenziale nel giudizio separativo ed era stata confermata in sentenza. Ne conseguiva che nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio la R. era già beneficiaria della casa familiare e non aveva l’obbligo di reiterare la richiesta. 9.1.Preliminarmente deve rilevarsi che la parte controricorrente afferma espressamente di non aver riproposto nel giudizio di divorzio la domanda relativa all’assegnazione della casa familiare. Tale affermazione coincide con l’esame dei fatti processuali relativi a tale giudizio ed il rilevato vizio di extra petizione viene, fondato proprio sulla riscontrata assenza di tale domanda. Nella parte della sentenza impugnata dedicata allo svolgimento del precedente grado di giudizio viene rilevato dalla Corte territoriale che vi era una domanda di revoca dell’assegnazione della casa familiare formulata dal B. ma non una richiesta di conferma della corrispondente statuizione assunta nel giudizio separativo. 9.2.Deve, inoltre, rilevarsi che la formulazione di una domanda di revoca dell’assegnazione della casa familiare non esclude che debba essere esaminato il vizio di extrapetizione, in relazione alla statuizione assunta dal giudice di primo grado. In primo luogo, essendo incontestato che la R. fosse beneficiaria dell’assegnazione della casa familiare all’esito del giudizio separativo, sussiste l’interesse all’accertamento negativo del diritto, ancorché si ritenga necessaria la formulazione della domanda in secondo luogo, la Corte d’Appello del tutto correttamente ha ritenuto assorbente il rilievo dell’extrapetizione, essendo il controllo della corrispondenza tra chiesto e pronunciato pregiudiziale all’esame del merito. 9.3.La valutazione della correttezza del rilievo dell’extrapetizione, richiede, tuttavia, che venga esaminata la funzione del provvedimento di assegnazione della casa familiare, così come voluto dal legislatore e dalla giurisprudenza, in correlazione con la peculiare condizione giuridica del figlio maggiorenne ma non ancora autosufficiente totalmente o parzialmente . 9.4.La L. n. 898 del 1970, art. 6, comma 6, stabilisce il criterio, di carattere sostanziale, sulla base del quale il giudice deve provvedere all’assegnazione della casa coniugale. La norma contiene una disciplina analoga a quella generale prevista nell’art. 337 sexies c.c La giurisprudenza di legittimità ha integrato il parametro legislativo ancorando il godimento della casa familiare esclusivamente al regime di affidamento e collocamento dei figli minori. Per quelli maggiorenni non autosufficienti, è necessaria la prosecuzione della coabitazione del genitore assegnatario e del figlio del predetto immobile Cass.1545 del 2006 18440 del 2013 25604 del 2018 . Nessuna delle due norme contiene indicazioni utili in relazione alla necessità che la statuizione sull’assegnazione della casa familiare debba essere fondata sulla formulazione di una domanda, in ossequio al principio dispositivo, o possa essere adottata anche officiosamente in funzione del rilievo pubblicistico dei diritti in gioco. L’esegesi testuale delle norme e l’elaborazione giurisprudenziale postulano l’indisponibilità e l’irrinunciabilità del diritto al godimento della casa familiare in capo al genitore affidatario in relazione ai figli minori. L’art. 337 ter c.c., comma 2. impone al giudice di adottare i provvedimenti relativi ai figli minori con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale degli stessi. L’assegnazione della casa familiare ne costituisce una componente essenziale. Ne consegue che il giudice, ove sia identificabile un immobile destinato al nucleo familiare e si ponga, concretamente, la questione dell’assegnazione, in funzione dell’interesse dei minori è tenuto a sollevare officiosamente la questione relativa al provvedimento da adottare. 9.5.Nel successivo art. 337 septies c.c., riguardante disposizioni a favore dei figli maggiorenni secondo l’indicazione del titolo della norma, è previsto che il giudice possa disporre, valutate le circostanze, in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il pagamento di un assegno periodico. Non può porsi in dubbio, di conseguenza, che l’esercizio del diritto, sia condizionato alla proposizione di una domanda, da parte di uno dei genitori verso l’altro o, in via concorrente, del figlio stesso, in quanto con il raggiungimento della maggiore età, l’obbligo di mantenimento dei figli non costituisce più un effetto automatico conseguente al vincolo di genitorialità, ma risulta condizionato all’accertamento della peculiare condizione di non indipendenza economica degli stessi dettata dall’impegno verso il raggiungimento di un preciso obiettivo professionale, ben potendo l’inesistenza di tale condizione fattuale essere fatta valere in giudizio dal genitore che si oppone al versamento dell’assegno. Cass.5088 del 2018 . Il collegamento tra affidamento, contributo al mantenimento e assegnazione della casa familiare è attenuato con il raggiungimento della maggiore età. Non è più in campo la decisione sulla titolarità e l’esercizio della responsabilità genitoriale. L’esigenza di preservare la continuità dell’habitat domestico in funzione dell’equilibrato sviluppo psico-fisico del minore perde di centralità con il raggiungimento della maggiore età per lasciare spazio alle esigenze concrete di vita del figlio che non abbia ancora completato il proprio percorso di autonomia economico-patrimoniale. Rimane come preminente criterio attributivo la prosecuzione della coabitazione del figlio maggiorenne non autosufficiente e la valutazione del suo interesse, oltre che del valore economico patrimoniale, del godimento dell’immobile in relazione alla reciprocità degli obblighi economico patrimoniali dei genitori, ma viene meno il nesso eziologico diretto con i provvedimenti relativi all’esercizio della responsabilità genitoriale e alla titolarità in casi residuali e al collocamento dei minori. In questo mutato contesto della condizione giuridica complessiva del figlio maggiorenne rispetto a quella del figlio minore, non può prescindersi dalla formulazione delle domande relative al mantenimento e all’assegnazione della casa familiare, sia perché fondate su presupposti fattuali parzialmente diversi da quelli relativi ai figli minori, sia perché l’obbligo di contribuzione e quello relativo al sacrificio nel godimento della casa familiare sono condizionati dall’accertamento della situazione di non indipendenza economica del figlio maggiorenne, dal giudizio prognostico sui suoi progetti lavorativi e professionali ed, infine, anche dalla verifica della coabitazione con uno dei genitori. È necessario, di conseguenza, che la domanda di assegnazione della casa familiare venga proposta in sede di giudizio di divorzio anche da parte di chi risulti già assegnatario della stessa come da statuizioni assunte in sede separativa, non potendo il giudice provvedervi officiosamente proprio in relazione alla diversa connotazione della posizione giuridica, soprattutto in termini di autodeterminazione individuale, che caratterizza il figlio maggiorenne, ancorché non autosufficiente, rispetto al minore. 9.6 Non incide sulla soluzione assunta la natura irrinunciabile ed indisponibile, anche di recente riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte, al contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente Cass.32529 del 2018 Cass. 9698 del 2001 . Il principio, peraltro riferito all’assegno di mantenimento, è stato affermato in funzione della permanenza della legittimazione concorrente del genitore anche nell’ipotesi di rinuncia al diritto da parte del figlio. La sua operatività è rivolta esclusivamente ad affermare l’inefficacia di atti abdicativi di uno dei legittimati sull’esercizio del diritto da parte dell’altro legittimato non operando il principio della solidarietà attiva. Non spiega, invece, alcuna influenza, sulla applicazione necessaria del principio dispositivo in relazione alla domanda art. 112 c.p.c. anche in questa tipologia di giudizi ed, in particolare, in relazione al provvedimento di assegnazione della casa familiare, ad uno degli ex coniugi, non più legata, come già rilevante alle primarie esigenze di sviluppo psico fisico del minore. 10.In conclusione anche i motivi terzo e quarto del ricorso incidentale devono essere rigettati. 11. La reciproca soccombenza delle parti conduce alla integrale compensazione delle spese processuali del presente giudizio. P.Q.M. Rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Compensa integralmente le spese processuali del presente giudizio. Ndr testo originale non comprensibile . Sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater Ndr testo originale non comprensibile .