Sottrazione internazionale di minori: quali sono le condizioni ostative al rimpatrio

La Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 prevede che il giudice, pronunciandosi sulla domanda di rimpatrio del minore sottratto, debba accertare l’oggettivo allontanamento del minore dalla sua residenza abituale, la titolarità e l’esercizio effettivo del diritto di custodia da parte di chi denuncia la sottrazione, i possibili rischi fisici o psichici, ferma restando la necessità di considerare la volontà espressa dal minore stesso.

Così l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 9767/19, depositata l’8 aprile. Il caso. Il Tribunale di Palermo pronunciava la separazione giudiziale di due coniugi stabilendo, in conformità alla situazione di fatto venutasi a creare, la collocazione prevalente del figlio minore presso il padre che viveva in Italia e della figlia presso la madre emigrata in Germania . Il padre però, approfittando delle festività natalizie, portava la figlia in Italia e non la riaccompagnava dalla madre. Il Tribunale dichiarava non luogo a procedere sulla richiesta di emissione dell’ordine di rientro proposta dal PM a causa dei rischi per l’equilibrio psico-fisico della minore in caso di rimpatrio con allontanamento dall’ambiente in cui viveva serenamente con il fratello ed i nonni paterni. Sottolineava inoltre il Giudice che la bambina non conosceva la lingua tedesca e che aveva espresso la volontà di restare con il padre. Avverso tale pronuncia, propone ricorso per cassazione la madre. Richiesta di rimpatrio del minore sottratto e condizioni ostative. In tema di illecita sottrazione internazionale di minori, la Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 prevede che il giudizio sulla domanda di rimpatrio resti estraneo al merito della controversia relativa alla migliore collocazione del minore. Di conseguenza tale domanda può essere respinta solo in presenza di una delle circostanze ostative di cui agli artt. 12, 13 e 20 della Convenzione medesima. Il giudice deve dunque accertare in concreto che il richiedente eserciti effettivamente ed in modo continuo il diritto di affidamento al momento del trasferimento, non essendo sufficiente una valutazione astratta basata sul regime legale di esercizio della responsabilità genitoriale. A tale accertamento è poi collegato quello relativo alla determinazione della residenza abituale” del minore che corrisponde al luogo in cui egli, in virtù di una durevole e stabile permanenza, ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, derivanti dallo svolgere in detta località la sua quotidiana vita di relazione . Una volta accertato dunque l’allontanamento del minore dalla residenza abituale senza il consenso dell’altro genitore, la titolarità e l’esercizio effettivo del diritto di custodia da parte di chi denuncia la sottrazione,è considerato ostativo all’ordine di rientro il rischio che il minore possa essere esposto a pericoli fisici o psichici o comunque che possa trovarsi in una situazione intollerabile, nonché la volontà espressa dal minore stesso che il tribunale non può ignorare o disattendere immotivatamente se il minore ha un’età e un grado di maturità tale da giustificare il rispetto della sua opinione. Applicando tali principi al caso di specie, risulta che correttamente il giudice di merito ha accertato la mancanza della condizione oggettiva dell’allontanamento della bambina invocato dalla madre a sostegno della sua richiesta di rimpatrio, rilevando che mai era stato deciso dalle parti il trasferimento della residenza in Germania e che il comportamento della madre era dannoso per entrambi i figli essendosi rivelato il padre il genitore più in grado di assolvere alla funzione genitoriale in via esclusiva. Allo stesso modo, correttamente erano state valutate le informazioni fornite dai servizi sociali italiani e tedeschi, oltre che le dichiarazioni della stessa minore. In conclusione, la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 4 febbraio – 8 aprile 2019, n. 9767 Presidente Valitutti – Relatore Lamorgese Rilevato Che 1.- Il tribunale di Palermo, pronunciando la separazione giudiziale dei coniugi V.C. e P.G. , stabiliva che il figlio minore G. avesse collocazione prevalente presso il padre in Italia a omissis , in provincia di e la figlia minore B.P. presso la madre in , in conformità alla situazione di fatto venutasi a creare tra le parti. Il padre, tuttavia, in occasione del Natale, portava la figlia in e non la riaccompagnava in . 2.- Il tribunale per i minorenni di dichiarava non luogo a provvedere sulla richiesta di emissione dell’ordine di rientro in proposta dal P.M., su richiesta conforme dello stesso ufficio, evidenziando, sulla base delle risultanze di una c.t.u., i rischi per l’equilibrio psico-fisico della minore in caso di rimpatrio in e allontanamento dall’ambiente in cui viveva in Italia, anche con il fratello e i nonni, ai quali era molto legata inoltre la bambina non conosceva la lingua tedesca, non aveva avuto alcun rapporto con il nuovo compagno della madre e, ascoltata dai giudici, aveva espresso la volontà di restare con il padre. 3.- La P. propone ricorso per cassazione, cui si oppone il V. con controricorso. Considerato Che 1.- La ricorrente, con un unico motivo che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 13 della Convenzione de l’Aja del 25 ottobre 1980, imputa al tribunale di avere omesso di indicare il fondato rischio per la minore in caso di rimpatrio e di valutare venendo meno al dovere di cooperazione tra le autorità giudiziarie le conclusioni dei Servizi sociali tedeschi da cui si evinceva l’iniziale inserimento della bambina nell’ambiente scolastico straniero di avere interferito nelle attribuzioni del giudice tedesco in merito all’affidamento della stessa, la cui residenza abituale era in di avere dato eccessivo rilievo alle dichiarazioni della minore che aveva solo sette anni al momento dell’audizione. 2.- Il ricorso è infondato. 3.- In tema di illecita sottrazione internazionale di minori, ai sensi della Convenzione de L’Aja 25 ottobre 1980, il giudizio sulla domanda di rimpatrio non investe il merito della controversia relativa alla migliore sistemazione possibile del minore, cosicché tale domanda può essere respinta, nel superiore interesse dello stesso, solo in presenza di una delle circostanze ostative indicate dagli artt. 12, 13 e 20 della predetta Convenzione Cass. n. 20365 del 2011 . 3.1.- In particolare, il giudice è tenuto ad accertare puntualmente ed in concreto che il richiedente esercitasse effettivamente, in modo non episodico ma continuo, il diritto di affidamento al momento del trasferimento del minore, non essendo sufficiente una valutazione solo in astratto sulla base del regime legale di esercizio della responsabilità genitoriale Cass. n. 16043 e 6139 del 2015 a questa valutazione è connessa quella riguardante la determinazione della residenza abituale che, ai fini del procedimento monitorio delineato dalla succitata Convenzione, corrisponde al luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, anche di fatto, ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, derivanti dallo svolgere in detta località la sua quotidiana vita di relazione, il cui accertamento è riservato all’apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se immune da omissioni valutative rilevanti a norma del novellato art. 360 c.p.c., n. 5 Cass. n. 30123 del 2017 . Costituiscono ulteriori situazioni ostative all’ordine di rientro - una volta accertati l’allontanamento del minore dalla residenza abituale senza il consenso dell’altro genitore al trasferimento o al mancato rientro e la titolarità e l’esercizio effettivo del diritto di custodia da parte del denunciante la sottrazione - il fondato rischio per il minore di essere esposto a pericoli fisici o psichici o, comunque, di trovarsi in una situazione intollerabile art. 13, comma 1, lett. b , nonché la volontà contraria al rientro manifestata dal minore, non essendo consentito al tribunale per i minorenni di ignorarla o di opporvi immotivatamente una valutazione alternativa operata in astratto sulla base della relazione con il genitore con il quale egli dovrebbe vivere in esito al rientro, quando abbia raggiunto un’età e un grado di maturità tali da giustificare il rispetto della sua opinione Cass. n. 3319 del 2017, 18846 del 2016, 5237 del 2014 . 4.- Le predette condizioni ostative al rimpatrio della minore concorrono nel caso di specie. Il tribunale ha accertato la mancanza della condizione oggettiva, prevista dalla Convenzione dell’Aja, dell’allontanamento della minore invocato dalla madre quale legittimante la sua richiesta di rimpatrio ha rilevato che mai è stato deciso dalle parti il trasferimento della residenza in , che la bambina non aveva alcuna conoscenza della lingua tedesca, che non aveva alcun rapporto con il nuovo compagno della madre e che aveva sempre espresso la volontà di restare con il padre ha giudicato il comportamento della madre, alla luce delle risultanze della c.t.u. espletata nel giudizio di separazione, altamente dannoso per entrambi i figli , mentre il padre si è rivelato il genitore più in grado di assolvere la funzione genitoriale in via esclusiva ha valutato le informazioni ricevute dai servizi sociali italiano e tedesco e ne ha tratto la conclusione - fondata anche sulla ferma volontà della minore, dopo averne vagliato la capacità di discernimento dimostrata dinanzi agli operatori sociali e al giudice che lo sradicamento della medesima dall’ambiente in cui vive serenamente con il padre, il fratello ed i nonni paterni, sarebbe pregiudizievole per il suo equilibrio psico-fisico. 5.- Il motivo di ricorso non offre elementi convincenti per disattendere tali valutazioni, risolvendosi in una generica critica di plausibili apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, nel tentativo improprio di sollecitarne una rivisitazione in sede di legittimità. Nessuna interferenza nelle attribuzioni del giudice tedesco è quindi imputabile al tribunale. 6.- Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2200,00, di cui Euro 200,0 per esborsi. Dispone la non menzione dei dati in caso di diffusione dell’ordinanza.