I coniugi litigano anche sugli animali domestici e il giudice opta per l’affido condiviso

Clamorosa decisione presa a Sciacca. Il Giudice ha deciso che il cane della coppia starà una settimana col marito e una settimana con la moglie. I due coniugi si divideranno equamente le spese. Fondamentale la tutela del benessere dell’animale.

Da Sciacca arriva una nuova linea interpretativa nel panorama giurisprudenziale di fronte ad una coppia che si vuole separare, litiga su tutto e non riesce neanche a mettersi d’accordo sulla sistemazione degli animali di casa, tocca al giudice fare chiarezza, applicando, in sostanza, le norme previste per l’affido dei figli. Proprio questa ottica ha permesso al Tribunale siciliano di assegnare il gatto e il cane contesi da moglie e marito in crisi, stabilendo che il primo dovrà stare esclusivamente con l’uomo – anche perché la donna è allergica al pelo di gatto –, mentre il secondo si ritroverà una settimana a casa di lui e una settimana a casa di lei Tribunale di Sciacca, ordinanza del 19 febbraio 2019 . Permanenza. «Ci troviamo di fronte ad una ordinanza innovativa e coraggiosa», chiarisce subito Giovanni Bruno, avvocato di Palermo, che segue la querelle giudiziaria tra i due coniugi siciliani. A suo parere, difatti, il provvedimento adottato dal Tribunale di Sciacca – e firmato dal presidente Antonio Tricoli – è senza precedenti in Italia, poiché «per la prima volta in assoluto nel nostro Paese, a fronte di un procedimento per separazione giudiziale, il giudice dispone sull’affidamento degli animali domestici, determinandone i tempi di permanenza» a casa dei rispettivi padroni e stabilendo anche «la relativa ripartizione delle spese» tra i coniugi. Clamoroso è il passaggio dedicato dal giudice siciliano al cane, che, «indipendentemente dall’eventuale intestazione risultante nel microchip», viene assegnato «ad entrambi i coniugi, a settimane alterne» con «spese veterinarie e straordinarie» ripartite a metà tra moglie e marito. Molto più semplice la risoluzione della questione riguardante il gatto la donna è allergica, e quindi il felino va assegnato all’uomo che «appare assicurare il miglior sviluppo possibile dell’identità dell’animale», spiega il giudice. Affidamento. Allargando l’orizzonte, però, è illuminante soprattutto il riconoscimento in Tribunale che «il sentimento per gli animali costituisce un valore meritevole di tutela, anche in relazione al benessere dell’animale stesso». Legittima, di conseguenza, l’applicazione in questa vicenda dei paletti previsti dalla legge per l’affidamento dei figli, alla luce della «mancanza di accordi condivisi» tra i coniugi e a fronte di una evidente lacuna normativa per quanto riguarda gli animali collocati all’interno di una famiglia in crisi. A questo proposito, va tenuto presente che in Parlamento esiste una proposta di modifica del codice civile finalizzata a regolamentare l’affido degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi. Più nello specifico, è già pronto l’articolo 455-ter, con cui si stabilisce che «in caso di separazione dei coniugi, proprietari di un animale familiare, il Tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o di comunione dei beni e a quanto risultante dai documenti anagrafici dell'animale, sentiti i coniugi, i conviventi, la prole e, se del caso, esperti di comportamento animale, attribuisce l'affido esclusivo o condiviso dall'animale alla parte in grado di garantirne il maggior benessere. Il Tribunale è competente a decidere in merito all'affido anche in caso di cessazione della convivenza more uxorio». Possibile, a questo punto, che alla luce della decisione ufficializzata a Sciacca il Parlamento riprenda in mano l’argomento e faccia chiarezza in modo definitivo.

Tribunale ordinario di Sciacca, sez. Unica, decreto 19 febbraio 2019 Giudice Tricoli Il Presidente letti ed esaminati gli atti sciogliendo la riserva di cui al verbale del omissis valutato l'esito negativo del tentativo di conciliazione dal quale emerge che la frattura del legame coniugale tra le parti risulta insanabile considerato che l'assegno di mantenimento non è dovuto al solo fine di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio Cass. numero 11504 del 10/05/2017 ritenuto, quindi, che in relazione alla durata del matrimonio, all'età delle parti, alla loro capacità lavorativa ed ai loro redditi, appare congruo porre a carico del resistente un assegno mensile di mantenimento da corrispondere a]la ricorrente in Euro omissis rivalutare annualmente ed assegnare a quest'ultima l'abitazione familiare sita in omissis rilevato che in mancanza di accordi condivisi e sul presupposto che il sentimento per gli animali costituisce un valore meritevole di tutela, anche in relazione al benessere dell'animale stesso, assegna il gatto omissis omissis al resistente che dalla sommaria istruttoria appare assicurare il miglior sviluppo possibile dell'identità dell'animale ed il cane omissis , indipendentemente dall'eventuale intestazione risultante nel microchip, ad entrambe le parti, a settimane alterne, con spese veterinarie e straordinarie al 50%. P.Q.M. 1 autorizza i coniugi a vivere separatamente 2 assegna la casa coniugale alla ricorrente 3 fa obbligo al resistente di versare alla ricorrente entro i primi 5 giorni di ogni mese, quale assegno di mantenimento, la somma complessiva di omissis rivalutare annualmente 4 assegna il gatto omissis al resistente ed il cane omissis ad entrambe le parti a settimane alterne. Nomina giudice istruttore la dr.ssa omissis e fissa per la comparizione delle parti l'udienza del omissis Assegna al ricorrente il termine di giorni trenta per il deposito in cancelleria di memoria integrativa. Assegna al resistente termine sino a venti giorni prima dell'udienza come sopra fissata per costituirsi in giudizio ai sensi degli articolo 166 e 167 1 e 2 co. c.p.c., nonchè per proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, con avvertimento alla stessa convenuta che la costituzione oltre il termine assegnato comporterà le decadenze previste nel citato articolo 167 e la improponibilità delle predette eccezioni. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.