Convivenza col nuovo compagno: addio all’assegno divorzile

La donna è inchiodata dal resoconto fornito da un investigatore privato è stato appurato che ella vive sotto lo stesso tetto, in maniera stabile e duratura, con il nuovo compagno. Logico, secondo i Giudici, parlare di nuova famiglia di fatto. Cancellato perciò il diritto a vedersi versare dall’ex marito l’assegno divorzile.

Nuova famiglia di fatto per la moglie divorziata. Legittima, di conseguenza, la decisione dei Giudici di revocare l’originario assegno previsto a suo favore. Vittoria definitiva, quindi, per l’ex marito, che può considerarsi libero dall’obbligo di versare 400 euro mensili a quella che è stata per anni la sua compagna di vita Cassazione, ordinanza n. 406/19, sez. VI Civile - 1, depositata oggi . Convivenza. Passaggio decisivo in appello lì, alla luce anche di quanto riportato da un investigatore privato, i giudici ritengono evidente che la donna conviva con un altro uomo , abbia quindi creato una nuova famiglia di fatto e debba perciò rinunciare all’ assegno divorzile – 400 euro mensili – versatogli sinora dall’ex marito. Questa visione è condivisa dai giudici della Cassazione, i quali respingono le obiezioni proposte dal legale della donna. Inutile il richiamo al fatto che ella benefici di un contributo di assistenza dal Comune di residenza . Questo dato non può dimostrare, contrariamente a quanto sostenuto dalla donna, l’inesistenza della stabile convivenza con il suo compagno . Ciò che conta è invece che lei viva sotto lo stesso tetto in maniera stabile e duratura col suo nuovo uomo. Logico perciò, secondo i giudici, parlare di nuova famiglia di fatto , e cancellare l’originario diritto della donna a percepire dall’ex marito l’assegno divorzile .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 4 dicembre 2018 – 10 gennaio 2019, n. 406 Presidente Scaldaferri – Relatore Lamorgese Ritenuto che la Corte d'appello di Torino, con sentenza dell'11 ottobre 2017, ha accolto il gravame di Fe. Me. avverso la sentenza impugnata che gli aveva imposto di corrispondere alla ex moglie Ma. Bi. l'assegno divorzile, determinato in Euro 400,00 mensili, non più dovuto in considerazione del fatto che la Bi. conviveva con un altro uomo, come si desumeva dalla testimonianza resa da un investigatore privato, il quale aveva riferito fatti che dimostravano la convivenza stabile e duratura la Bi. ha proposto ricorso per cassazione, illustrato anche da memoria, deducendo con unico morivo omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, contestando l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, tra le quali il fatto che beneficiava di un contributo di assistenza dal Comune di residenza, che dimostrava indirettamente l'insussistenza della stabile convivenza con il suo compagno il Me. ha presentato controricorso. Considerato che il giudice di appello si è uniformato al principio secondo il quale l'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto resta definitivamente escluso Cass. n. 6855/2015, n. 2466/2016 la ricorrente, dolendosi della mancanza di una attenta valutazione delle risultanze istruttorie in memoria , chiede una impropria rivisitazione di apprezzamenti di fatto censurabili nei ristretti limiti del nuovo art. 360 n. 5 c.p.c. le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro 2.500,00, di cui 100,00 per esborsi. E' dovuto il raddoppio del contributo a carico della ricorrente come per legge.