Assegno di mantenimento: se il beneficiario costituisce una famiglia di fatto perde il diritto

In caso di formazione di un nuovo aggregato familiare ‘di fatto’ del coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento si opera una rottura tra il preesistente tenore di vita ed il nuovo assetto fattuale avente rilievo costituzionale.

Così la Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, con sentenza n. 32871/18, depositata il 19 dicembre. Il caso. Con sentenza della Corte d’Appello competente, in materia di separazione personale tra coniugi, veniva revocato l'assegno di mantenimento corrisposto dal marito in favore della ex moglie in considerazione del fatto che risultava provata in corso di causa la instaurazione di una famiglia di fatto da parte della appellata e, dunque, applicabile al caso la giurisprudenza di legittimità in tema di assegno divorzile. Nello specifico, difatti, l’appellante, a sostegno della propria richiesta, aveva prodotto un certificato del comune, estratto dal registro delle coppie di fatto, tenuto da quello stesso ente ‘ad uso assegni familiari’ che dimostrava la convivenza more uxorio della donna con altro soggetto. Ma la decisione proprio non veniva condivisa dalla donna, tanto che quest'ultima proponeva ricorso per cassazione sostenendo l'errore della corte territoriale nell'escludere l'assegno di mantenimento in ragione della prova di una sua convivenza, poiché il giudicante non aveva accertato né valutato se, da quella stessa nuova convivenza, la ricorrente ritraesse benefici economici idonei a giustificare la diminuzione dell'assegno o, come nel caso di specie, addirittura la sua revoca. La ricorrente, pertanto, chiedeva la riconferma del principio secondo cui il diritto all'assegno di mantenimento non può essere automaticamente negato per il fatto che il suo titolare abbia intrapreso una convivenza more uxorio, atteso che quest’ultima avrebbe potuto al più influenzare solo la misura dell'assegno stesse ove si fosse fornita la prova, da parte dell'onerato, che la famiglia di fatto influiva in melius sulle condizioni economiche dell'avente diritto. Tuttavia, la Suprema Corte respingeva il ricorso, condannando la donna anche al pagamento delle spese del grado di giudizio per i motivi che seguono. Il nuovo orientamento in tema di assegno di mantenimento le nuove scelte esistenziali. Superando precedenti assetti della elaborazione giurisprudenziale in riferimento all'assegno divorzile, gli Ermellini hanno ricordato di aver affermato un nuovo principio di diritto secondo cui la instaurazione, da parte del coniuge divorziato, di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno il presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza ma resta definitivamente escluso. Infatti –osserva la Corte la formazione di una famiglia di fatto, costituzionalmente tutelata ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione, è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, e si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto, così escludendo ogni residua solidarietà post-matrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo. In sostanza, la Corte ritiene che la causa estintiva prevista dalla legge divorzile vada letta estensivamente ricomprendendo in essa non solo il caso delle ‘nuove nozze’ ma anche quello della formazione di una famiglia di fatto, per quanto nata da una relazione non formalizzata, ma pur sempre tutelata nel nostro ordinamento sul piano costituzionale. Il nuovo orientamento si basa sulla affermazione del principio della autoresponsabilità, cioè, sul rilievo di quella scelta esistenziale che comporta l'esclusione di ogni residua solidarietà post-matrimoniale con l'altro coniuge, il quale può confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo. Gli Ermellini ricordano che in tema di separazione personale dei coniugi, la convivenza stabile e continuativa intrapresa con altra persona, è suscettibile di comportare la cessazione o la interruzione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento che grava sull'altro ex, dovendosi presumere che le disponibilità economiche di ciascuno dei conviventi more uxorio siano messe in comune nell'interesse del nuovo nucleo familiare. Pur rimanendo salva, in questo nuovo quadro giurisprudenziale, la facoltà del coniuge richiedente l'assegno di provare che la convivenza di fatto non influisce in melius sulle proprie condizioni economiche e che i propri redditi rimangono inadeguati. Ma nel caso portato alla propria attenzione, in conclusione, la Suprema Corte applica tale orientamento, secondo cui con la formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto, ad opera del coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento, si opera una rottura tra il preesistente tenore e modello di vita ed il nuovo assetto fattuale avente rilievo costituzionale, in quanto espressamente cercato e voluto dal coniuge beneficiario della solidarietà coniugale. Detto in altri termini, la ricerca, la scelta ed il concreto perseguimento di un diverso assetto di vita familiare, da parte del coniuge che pure abbia conseguito il riconoscimento del diritto dell'assegno di mantenimento, fa scaturire un riflesso incisivo dello stesso diritto alla contribuzione periodica, facendola venir meno, non rilevando la possibilità che i coniugi non divorziati possano astrattamente tornare a ricomporre la propria vita a seguito di un improbabile ripensamento, perché anche in questo caso l'assegno non rivivrebbe ma tornerebbe ad operare il precedente assetto di vita caratterizzato dalla ripresa della convivenza, con conseguente impossibilità di reviviscenza del contributo che era stato a suo tempo assegnato dal giudice.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 3 – 19 dicembre 2018, n. 32871 Presidente Giancola – Relatore Genovese Fatti di causa 1. - Con sentenza n. 26 del 2015 la Corte d’appello di Perugia, nel decidere sull’appello proposto dal signor C.A. contro la moglie M.R. , nel corso del giudizio di separazione personale dei due coniugi, per quello che ancora rileva ed interessa, ha revocato l’assegno di mantenimento corrisposto dal primo in favore della seconda in considerazione del fatto che risultava provata anche per mezzo di un certificato del Comune di Gubbio, estratto dal registro delle coppie di fatto, tenuto da quel Comune ad uso assegni familiari l’instaurazione di una famiglia di fatto da parte dell’appellata e dunque applicabile al caso la giurisprudenza di legittimità in tema di assegno divorzile. 2. - Per la cassazione della sentenza la M. ha proposto ricorso con un articolato motivo. 2.1. - L’intimato ha resistito con controricorso e memoria illustrativa. Ragioni della decisione 1. - Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente, ha denunciato Violazione dell’articolo 5 legge 898/1970, in relazione all’articolo 360, numero 3, c.p.c. . 1.1. - Ha in breve sostenuto la ricorrente che la Corte territoriale avrebbe errato ad escludere l’assegno di mantenimento in ragione della prova di una sua convivenza more uxorio che non presenterebbe caratteri di stabilità ma avrebbe natura precaria senza aver accertato e valutato se, dalla nuova convivenza, la ricorrente ritraesse benefici economici idonei a giustificare la diminuzione dell’assegno o, addirittura, la sua revoca. 1.2. - Ha chiesto, perciò, la riconferma del principio di diritto secondo cui il diritto all’assegno di mantenimento non può essere automaticamente negato per il fatto che il suo titolare abbia intrapreso una convivenza more uxorio, influendo tale convivenza solo sulla misura dell’assegno ove si dia la prova, da parte dell’onerato, che essa influisca in melius sulle condizioni economiche dell’avente diritto. 1.3. - La ricorrente ha concluso con la richiesta di annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di merito. 2. - Com’è noto, la legge sul divorzio prevede che il diritto all’assegno venga meno se l’ex coniuge beneficiario contragga nuove nozze art. 5, 100 comma, L. div. ma nulla prevede, invece, per l’ipotesi che l’ex coniuge debole , in luogo del matrimonio, instauri una convivenza more uxorio, sicché si pone il problema di stabilire se, ed in che modo, una tale convivenza instaurata dal coniuge beneficiario incida sul diritto all’assegno di divorzio. 2.1. - Superando precedenti assetti dell’elaborazione giurisprudenziale in riferimento all’assegno divorzile, questa Corte ha, pochi anni addietro, affermato il principio di diritto secondo cui L’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Infatti, la formazione di una famiglia di fatto - costituzionalmente tutelata ai sensi dell’art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo - è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo Sez. 1, Sentenza n. 6855 del 2015 successivamente confermato da Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2466 del 2016 . 2.2. - In sostanza, aderendo ai voti di una larga dottrina, la Corte nel richiamato precedente - ha ritenuto che la causa estintiva prevista dalla legge art. 5, 100 comma, L. div. andasse letta estensivamente ricomprendendo in essa non solo il caso delle nuove nozze con la conseguente formazione di una famiglia fondata sul matrimonio ma anche quello della formazione di una famiglia di fatto, per quanto nata da una relazione non formalizzata, ma pur sempre tutelata sul piano costituzionale art. 2 Cost. . 2.3. - La parte più caratterizzante della decisione richiamata è costituita dall’affermazione del principio dell’autoresponsabilità ossia dal rilievo della scelta esistenziale, libera e consapevole, che comporta l’esclusione di ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo. 3. - Facendo seguito a tale nuova ermeneusi, la stessa Corte si è posta il problema qui del tutto identico della sopravvivenza dell’assegno di mantenimento, fissato a carico del più forte sul piano redditual-patrimoniale dei coniugi, non solo in caso di divorzio ma a seguito della separazione coniugale, quando non vi sia stata ancora la completa recisione del legame coniugale, potendo questo astrattamente, anche se sempre più raramente, secondo l’id quod prelumque accidit - risorgere in base alla scelta ripristinatoria dei separati. 3.1. - Ebbene, anche in un tal caso la Corte ha risposto positivamente all’istanza di esclusione dell’obbligo attraverso l’enunciazione del seguente principio In tema di separazione personale dei coniugi, la convivenza stabile e continuativa, intrapresa con altra persona, è suscettibile di comportare la cessazione o l’interruzione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento che grava sull’altro, dovendosi presumere che le disponibilità economiche di ciascuno dei conviventi more uxorio siano messe in comune nell’interesse del nuovo nucleo familiare resta salva, peraltro, la facoltà del coniuge richiedente l’assegno di provare che la convivenza di fatto non influisce in melius sulle proprie condizioni economiche e che i propri redditi rimangono inadeguati. Sez. 1 -, Sentenza n. 16982 del 2018 . 4. - Reputa la Corte di dover ribadire la recente conclusione interpretativa, ossia quella che, anche in tema di separazione personale dei coniugi, la convivenza stabile e continuativa, intrapresa con altra persona, è suscettibile di comportare la cessazione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento che grava sull’altro. 4.1. - Alla riaffermazione di tale principio, tuttavia, vanno poste le seguenti ulteriori precisazioni. 5. - Il fondamento della cessazione dell’obbligo di contribuzione deve esser individuato, per quel che riguarda il divorzio ma anche la separazione personale, nel principio di autoresponsabilità, ossia nel compimento di una scelta consapevole e chiara, orgogliosamente manifestata con il compimento di fatti inequivoci, per aver dato luogo ad una unione personale stabile e continuativa, che si è sovrapposta con effetti di ordine diverso, al matrimonio, sciolto o meno che sia. 5.1. - Ovviamente, in caso di instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, si è rescissa ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale , poiché la nuova comunità familiare per quanto non basata sul vincolo coniugale ha fatto venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicché il relativo diritto ne resta definitivamente escluso. 5.2. - Ma anche in caso di separazione legale dei coniugi, e di formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto ad opera del coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento, indipendentemente dalla risoluzione del rapporto coniugale per quanto - come si è già detto - il suo esito si renda assai probabile si opera una rottura tra il preesistente tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale ed il nuovo assetto fattuale avente rilievo costituzionale, in quanto espressamente cercato e voluto dal coniuge beneficiario della solidarietà in questo caso, ancora coniugale. 5.3. - La ricerca, la scelta e il concreto perseguimento di un diverso assetto di vita familiare, da parte del coniuge che pur abbia conseguito il riconoscimento del diritto all’assegno di mantenimento, fa scaturire un riflesso incisivo dello stesso diritto alla contribuzione periodica, facendola venir meno. 5.4. - Né si alleghi la possibilità che i coniugi non divorziati possano astrattamente tornare a ricomporre la propria vita a seguito di un improbabile ripensamento, poiché anche in un tal caso l’assegno non rivivrebbe, ma tornerebbe a operare il precedente assetto di vita caratterizzato dalla ripresa della convivenza, giammai tornerebbe a vivere il contributo che era stato a suo tempo e prima della operata opzione verso una nuova dimensione di aggregativa di fatto assegnato dal giudice. 6. - In conclusione il ricorso va respinto, dovendosi applicare il seguente principio di diritto Anche in caso di separazione legale dei coniugi, e di formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto ad opera del coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento, indipendentemente dalla risoluzione del rapporto coniugale assai più che probabile si opera una rottura tra il preesistente tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale ed il nuovo assetto fattuale avente rilievo costituzionale, in quanto espressamente cercato e voluto dal coniuge beneficiario della solidarietà in questo caso, ancora coniugale, con il conseguente riflesso incisivo dello stesso diritto alla contribuzione periodica, facendola venire definitivamente meno. 7. - Le spese seguono la soccombenza e si regolano come in dispositivo. P.Q.M. Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo grado che liquida in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto non della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Dispone che, ai sensi dell’art. 52 D.Lgs. n. 198 del 2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.