Responsabilità genitoriale a giudizio: contradditorio assicurato anche nei confronti del figlio minore

Nel giudizio de potestate i genitori e il minore, in qualità di parti del procedimento, hanno diritto ad averne notizia ed a parteciparvi, essendo necessario che il contradditorio sia assicurato anche nei confronti del minore che, vantando interessi contrapposti ai genitori, deve essere rappresentato da un curatore speciale che ne curi gli interessi.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 29001/18, depositata il 12 novembre. Una madre irresponsabile. Coniugi in conflitto il padre di un minore portava innanzi al Tribunale territoriale la madre del bambino perché, a dire dell’attore, ella non era in grado di offrire al figlio un’autentica assistenza morale . La domanda veniva accolta sia in primo che in secondo grado. La madre dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale di predetto minore, ricorre in Cassazione deducendo la falsa applicazione degli artt. 330 Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli e 336 c.c. Procedimento . Necessaria integrazione del contradditorio. La Suprema Corte preliminarmente afferma l’attitudine al giudicato rebus sic stantibus del provvedimento ablativo emesso dal giudice minorile, circa la responsabilità genitoriale, ossia la rispettiva revocazione o modificazione a seguito della sopravvivenza di nuovi fatti. Inoltre, il provvedimento vertente sulla responsabilità genitoriale, incidendo su diritti di natura personalissima, deve rispettare il dettato dell’art. 336 c.c Affermazione rafforzata dalla novità introdotta dall’art. 37, comma 3, l. n. 149/2001 Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori dalla quale si evince l’attribuzione della qualità di parti del procedimento che, in quanto tali, hanno diritto ad averne notizia ed a parteciparvi, non solo dei genitori ma anche del minore il contradditorio peraltro, deve essere assicurato anche nei confronti del fanciullo previa nomina di un rappresentante a pena di nullità del procedimento medesimo ai sensi dell’art. 345, comma 1 c.p.c Di conseguenza è necessario stabilire a chi spetti la nomina di rappresentate del minore nel processo, in particolare nei giudizi de potestate la posizione del figlio risulta sempre contrapposta a quella di entrambi i genitori , soggettivi quindi che non possono rappresentare il minore. Nel caso di specie, gli Ermellini rilevano che in entrambi i giudizi precedenti non si era provveduto a integrare in contradditori nei confronti del figlio minore, presenza che andava assicurata previa nomina di un curatore speciale che ne rappresentasse gli interessi. Pertanto, i Giudici di legittimità cassano il decreto impugnato e rinviano al Tribunale dei minori perché provveda all’integrazione del contradditorio alla luce di quanto esposto.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 9 ottobre – 12 novembre 2018, n. 29001 Presidente Giancola – Relatore Campese Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. La Corte di appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona e dei Minori, con decreto del 18 gennaio/9 febbraio 2017, n. 13, comunicato, tramite PEC, il 17.2.2017, non notificato, statuendo sul corrispondente reclamo proposto da P.I.R. , madre del minore V.M. , nato dal suo matrimonio con V.G. , confermò la decisione del tribunale minorile di quella stessa città, che l’aveva dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale in relazione al predetto minore, condannandola al pagamento delle spese processuali. 1.1. Quella corte, premettendo la sussistenza della competenza a conoscere dell’odierna controversia da parte del suddetto tribunale, e quindi, della propria, atteso che l’art. 38 disp. att. cod. civ., nel testo riformato dalla legge n. 219 del 2012, non avrebbe potuto trovare applicazione per i procedimenti, come quello in esame, intrapresi prima dell’entrata in vigore di quest’ultima, giunse alla conclusione, all’esito di un diffuso iter motivazionale in ordine all’infondatezza di ciascuno dei proposti motivi di reclamo, che, dal complesso degli elementi istruttori valutati, emergeva quell’incapacità di offrire al minore autentica assistenza morale, di cui ha ampiamente argomentato il Tribunale per i Minorenni , e che, nonostante gli aiuti offerte alla P. , le rilevanti pecche della funzione genitoriale non sono state emendate, ma anzi aggravate da una serie di comportamenti irresponsabili, non ultimo quello di rendersi irreperibile , sicché la decisione adottata dal primo giudice, per quanto rigorosa, appare necessitata . 2. Avverso il descritto decreto, ricorre, ex art. 111, comma 7, Cost., la P. , affidandosi a due motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380-bis.1, cod. proc. civ., resistiti da V.G. , che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità dell’avverso ricorso perché rivolto contro provvedimento privo dei caratteri della decisorietà e definitività. 2.1. I suddetti motivi prospettano, in sintesi, rispettivamente 1 violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3 degli artt. 330, 333, 147, 315-bis, e 316 c.c., nonché degli artt. 3, 24 e 111, comma 2, Cost Mancanza, contraddittorietà ed illogicità del provvedimento impugnato , sostanzialmente assumendosi l’insussistenza, nella specie, diversamente da quanto erroneamente ritenuto nel provvedimento impugnato, dei presupposti richiesti dall’art. 330 cod. civ. ai fini della pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale 2 violazione dell’art. 92 c.p.c., ex art. 111 Cost., o comunque in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., poiché la corte di appello non ha statuito la compensazione delle spese processuali . 3. Va pregiudizialmente affermata, da un lato, l’ammissibilità dell’odierno ricorso, atteso che questa Suprema Corte, rimeditando il proprio precedente contrario orientamento cfr. Cass. n. Cass. n. 18562 del 2016 Cass. n. 24477 del 2015 Cass. 22568 del 2015 Cass. n. 15341 del 2012 Cass. n. 14091 del 2009 Cass. n. 11582 del 2002 Cass., SU, n. 729 del 1999 , ha più recentemente sancito, con affermazione cui il Collegio intende assicurare continuità, che il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale, emesso dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330 e 336 cod. civ., ha attitudine al giudicato rebus sic stantibus, in quanto non revocabile o modificabile salva la sopravvenienza di fatti nuovi, sicché, il decreto della corte di appello che, in sede di reclamo, conferma, revoca o modifica il predetto provvedimento, è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. cfr. Cass. n. 5256 del 2018 Cass. n. 23633 del 2016 dall’altro, la inammissibilità del deposito, in data 1 ottobre 2018, della documentazione allegata alla corrispondente nota di deposito, sia perché tardivamente avvenuta, sia, comunque, in ragione della non producibilità di quei documenti, non rientranti tra quelli di cui all’art. 372 cod. proc. civ 4. Sempre in via pregiudiziale, va ritenuta inammissibile la contestazione della competenza della Corte di appello di Catania, a rendere il provvedimento oggi impugnato, come prospettata dalla P. nella nota di deposito di ordinanza del 23 maggio 2018, cui è allegata l’ordinanza n. 15104/2017 resa da questa Corte. 4.1. Nel proprio ricorso, infatti, ella non ha mosso alcuna specifica censura sul punto, dovendosi, così, considerare consumato il suo potere di impugnazione. A tanto deve soltanto aggiungersi che, nella specie, come espressamente evidenziato dalla corte distrettuale, il giudizio risulta essere stato instaurato, in primo grado, il 20 novembre 2012, anteriormente, dunque, all’entrata in vigore della legge n. 219 del 2012 risalente all’1 gennaio 2013 , - che ha riformato l’art. 38 disp. att. cod. civ. ed al quale si riferisce la menzionata ordinanza n. 15104 del 2017 - sicché sussisteva la competenza del Tribunale dei Minori a pronunciarsi sulla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale pur nella pendenza del giudizio di separazione cfr. Cass. n. 21633 del 2014 . 5. Rileva, poi, il Collegio che questa Corte ha già avuto modo di affermare che il procedimento ex art. 336 cod. civ., benché non prettamente contenzioso, non ha ad oggetto preminente, o addirittura esclusivo, un’attività di controllo del giudice sull’esercizio della responsabilità genitoriale, che escluda la presenza di parti processuali fra di loro in conflitto l’articolo in esame più volte novellato stabilisce, infatti, quali sono i soggetti legittimati a promuovere il ricorso, prevede che genitori e minori siano assistiti da un difensore, sancisce l’obbligo di audizione dei genitori nonché nel testo modificato dal d.lgs. n. 154 del 2013 l’obbligo di ascolto del minore dodicenne, od anche di età inferiore ove dotato di discernimento. Non si dubita, inoltre, che il provvedimento adottato dal primo giudice sia immediatamente reclamabile, oltre che revocabile ad istanza del genitore interessato. Infine, ed è argomento che appare dirimente, il decreto che dispone la limitazione o la decadenza della responsabilità genitoriale incide su diritti di natura personalissima, di primario rango costituzionale cfr. Cass. n. 26633 del 2016 e Cass. n. 12650 del 2015, entrambe richiamate in motivazione, dalla più recente Cass. n. 5256 del 2018 . 5.1. Del resto la Corte Costituzionale, con la sentenza interpretativa di rigetto n. 1 del 2002, ha chiarito che dalla novità introdotta dall’art. 37, comma 3, della legge n. 149/2001 che ha aggiunto all’art. 336 cod. civ. un quarto comma, il quale stabilisce che per i provvedimenti di cui ai commi precedenti - ovvero adottati ai sensi degli artt. 330, 333 cod. civ. - i genitori ed il minore sono assistiti da un difensore si evince l’attribuzione della qualità di parti del procedimento che, in quanto tali, hanno diritto ad averne notizia ed a parteciparvi, non solo dei genitori ma anche del minore ed ha aggiunto che la necessità che il contraddittorio sia assicurato anche nei confronti del minore, previa eventuale nomina di un curatore speciale ai sensi dell’art. 78 cod. proc. civ., può trarsi anche dall’art. 12, comma 2, della Convenzione sui diritti del fanciullo, resa esecutiva con legge n. 176 del 1991 e perciò dotata di efficacia imperativa nell’ordinamento interno, che prevede che al fanciullo sia data la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente sia tramite un rappresentante o un organo appropriato. 5.2. Una volta chiarito che il figlio minore è parte necessaria del procedimento, ne discende, come logica conseguenza, che la mancata integrazione del contraddittorio nei suoi confronti comporterà la nullità del procedimento medesimo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 354, comma 1, cod. proc. civ. cfr. Cass. n. 5256 del 2018 Cass. n. 6644 del 2018 . 5.3. Occorre, a questo punto, stabilire a chi spetti la rappresentanza del minore nel processo qualora, come nel caso in esame, questi non risulti ivi essere già rappresentato da un tutore provvisorio, nominato dal giudice in via cautelare ed urgente od all’atto dell’adozione di precedenti provvedimenti meramente limitativi della responsabilità genitoriale. 5.3.1. Ad avviso di questo Collegio che, in parte qua, integralmente condivide le argomentazioni della già citata Cass. n. 5256 del 2018 , nei cd. giudizi de potestate la posizione del figlio risulta sempre contrapposta a quella di entrambi i genitori, anche quando il provvedimento venga richiesto nei confronti di uno solo di essi, non potendo in questo caso stabilirsi ex ante la coincidenza e l’omogeneità dell’interesse del minore con quello dell’altro genitore che potrebbe presentare il ricorso, o aderire a quello depositato da uno degli altri soggetti legittimati, per scopi meramente personali, o, per contro, in questa seconda ipotesi, chiederne la reiezione e dovendo, pertanto, trovare applicazione il principio, più volte enunciato in materia, secondo cui è ravvisabile il conflitto di interessi tra chi è incapace di stare in giudizio personalmente ed il suo rappresentante legale - con conseguente necessità della nomina d’ufficio di un curatore speciale che rappresenti ed assista l’incapace art. 78, comma 2, cod. proc. civ. - ogni volta che l’incompatibilità delle loro rispettive posizioni è anche solo potenziale, a prescindere dalla sua effettività cfr. Cass. n. 1957 del 2016, Cass. n. 16533 del 2010, Cass. n. 12290 del 2010, tutte richiamate, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 5256 del 2018 . 5.4. Nel caso di specie, dunque, in cui la richiesta di adozione del provvedimento proveniva, mediante contrapposte istanze, da ciascun genitore verso l’altro cfr. pag. 5 del ricorso, in cui si specifica che .Pertanto, veniva instaurato procedimento di volontaria giurisdizione innanzi al Tribunale per i Minorenni di Catania sui ricorsi presentati sia dal V. che dalla P. , successivamente riuniti al procedimento n. 895/12 V.G. per decidere sulla limitazione e decadenza della responsabilità genitoriale . , la sussistenza del conflitto era certa ed era pertanto indubitabile che la rappresentanza nel procedimento del piccolo V.M. dovesse essere affidata ad un curatore speciale, cui quelle istanze andavano comunicate ed al quale spettava di esaminare gli atti processuali e di formulare le conclusioni ritenute più opportune nell’interesse del minore. 5.5. Non risulta, invece, che il Tribunale dei Minori di Catania, prima, e la Corte di appello di quella stessa città, Sezione della Famiglia, della Persona e dei Minori, poi, abbiano provveduto alla necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti di V.M. , previa nomina a quest’ultimo di un curatore speciale al contrario, secondo quanto emerge dalla lettura del decreto oggi impugnato, entrambi quei giudici hanno sostanzialmente ignorato la qualità del minore di parte del procedimento, limitandosi a sentire la P. e V.G. , ad acquisire informazioni dai servizi sociali e ad effettuare una consulenza tecnica di ufficio . 5.5.1. Esclusivamente per mera completezza, infine, si evidenzia che, alla stregua della documentazione allegata alla nota di deposito dell’i ottobre 2018 già, peraltro, precedentemente ritenuta inammissibile in questa sede perché non riconducibile a quella di cui all’art. 372 cod. proc. civ. , solo con provvedimento del 7 luglio 2018, nel corso di un giudizio diverso da quello odierno, il Tribunale di Catania ha disposto la nomina, in favore di V.M. , di un curatore speciale, nella persona dell’Avv. E.B. , ma, in ogni caso, un eventuale ordine di integrazione del contraddittorio oggi disposto nei suoi confronti non varrebbe certamente a sanare il vizio procedurale verificatosi per effetto della mancata partecipazione del minore ai due gradi di merito, che avrebbe dovuto essere assicurata attraverso la nomina di un curatore speciale che ne rappresentasse gli interessi. 6. Il decreto impugnato deve, pertanto, essere cassato e, ricorrendo l’ipotesi disciplinata dall’art. 383, comma 3, cod. proc. civ., il processo deve essere rinviato al Tribunale dei Minori di Catania, in diversa composizione, perché provveda all’integrazione del contraddittorio nei confronti del minore, ed alla statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, restando, così, assorbito l’esame degli odierni motivi di ricorso che investono la decisione di merito. 7. Va, disposta, da ultimo, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003. P.Q.M. La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, ex art. 383, comma 3, cod. proc. civ., al Tribunale dei Minori di Catania, in diversa composizione, per l’integrazione del contraddittorio nei confronti del minore V.M. e per la decisione riguardante le spese del giudizio di legittimità. Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.