Idoneità al giudicato del decreto che dispone l’adozione speciale di minori

Il decreto del Tribunale per i Minorenni che dispone l’adozione speciale di minori, introdotta dalla l. n. 431/67, poi abrogata per effetto della nuova disciplina di cui alla l. n. 184/83, ha carattere decisorio e idoneità al giudicato. Pertanto, ove le questioni relative alla legittimità dello stesso non vengano proposte mediante le impugnazioni previste dalla legge reclamo alla Corte d'Appello e successivo ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost. resteranno precluse per effetto del passaggio in giudicato del provvedimento.

Il caso. Nel 1971 il Tribunale per i Minorenni di Napoli disponeva l’adozione speciale di una minore, nata nel 1962, da parte dello zio materno e della moglie. Dopo la morte del marito, nel 2014 la signora si rivolgeva allo stesso Tribunale per i Minorenni di Napoli al fine di far dichiarare nullo o far annullare il decreto di adozione sostenendo che il consenso all’adozione le fosse stato estorto dal marito con la violenza. Subordinatamente chiedeva che l’adozione venisse qualificata come ordinaria e non speciale. Si costituiva in giudizio l’adottata, aderendo alla domanda che, tuttavia, veniva respinta dal Tribunale, su parere conforme de Pubblico ministero. Avverso la decisione, l’adottata proponeva ricorso in Appello e l’adottante ricorso incidentale. La Corte di Appello di Napoli, nel 2016, si pronunciava respingendo entrambi i ricorsi, sostenendo che, conformemente a quando ritenuto dal giudice di primo grado, non ricorrevano gli estremi della domanda proposta dall’adottante, qualificabile come istanza di revocazione, poiché non era stata dimostrata la dedotta violenza esercitata dal marito sulla donna, al fine di estorcerle il consenso all’adozione, mancando comunque il requisito del previo riconoscimento o accertamento della falsità delle prove poste alla base del provvedimento impugnato. Il provvedimento rientrava a pieno nello schema processuale disegnato dalla legge n. 431/67 sull’adozione speciale poi abrogata per effetto della successiva l. n. 184/83 , che, con la norma transitoria dell’art. 6 consentiva l’adozione anche in difetto di accertamento dello stato di abbandono del minore che fosse già stato dato in affidamento - come nel caso de quo – agli aspiranti genitori adottivi e anche in deroga ai limiti di età, nonché in favore dei parenti entro il quarto grado. Infine, ad avviso della Corte territoriale, la domanda di qualificazione dell’adozione come ordinaria anziché speciale era da ritenersi infondata. Avverso la decisione del giudice di secondo grado esperivano ricorso per Cassazione l’adottata - sulla base di quattro motivi – e il Procuratore generale presso la Corte di Appello, fondato su un unico motivo. Osservazioni della Corte di Cassazione. In particolare i Supremi Giudici, richiamandosi a precedenti pronunce di legittimità, affermano che la cd. inesistenza giuridica o la nullità radicale, denunciabile in ogni momento con azione di accertamento negativo actio nullitatis è predicabile per un provvedimento emesso da un Giudice carente di potere o abnorme, irriconoscibile come atto processuale di un determinato tipo. Pertanto, rilevano ai fini dell’inesistenza giuridica dell’atto la carenza di potere del giudice che l’ha emesso o la sua irriconoscibilità come atto di un certo tipo, ossia la sua totale estraneità agli schemi previsti dall’ordinamento. Osservano tuttavia i Giudici della Prima Sezione che, nel decreto di adozione tali vizi non erano stati dedotti dalla ricorrente e sono, in ogni caso, insussistenti, poiché è pacifica la titolarità del potere di emettere il provvedimento in capo al TM e non è in discussione la qualificazione dello stesso come decreto di adozione speciale. Per i Supremi giudici il decreto del TM che ha disposto l’adozione speciale ai sensi della L. n. 431/67 ha carattere decisorio e idoneità al giudicato. Pertanto, esclusa l’inesistenza giuridica del provvedimento le questioni relative alla legittimità dello stesso avrebbero dovute essere proposte mediante le impugnazioni previste dalla legge, ossia reclamo alla Corte d’Appello e successivo ricorso per Cassazione, ex art. 111 Cost. In mancanza, osservano i giudici, tali questioni restano precluse per effetto del passaggio in giudicato del provvedimento. Conclusione. La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24730/2018, rigetta i ricorsi ritenendo, inoltre, che non vi sia luogo a provvedere sulle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 21 dicembre 2017 – 8 ottobre 2018, n. 24730 Presidente Tirelli – Relatore De Chiara Fatti di causa 1. Il Tribunale per i minorenni di Napoli, con decreto 27 maggio 1971, dispose l’adozione speciale della minore M.F., nata il 10 febbraio 1962, da parte dei coniugi sig. M.N., suo zio materno, e sig.ra G.P Quest’ultima, dopo la morte del marito, con ricorso del 1 ottobre 2014 si rivolse al medesimo Tribunale per i minorenni affinché dichiarasse nullo o annullasse il decreto di adozione, sostenendo che il consenso all’adozione stessa le era stato estorto dal marito con la violenza e che il provvedimento era, per varie ragioni, mostruoso ed abnorme in subordine chiese dichiararsi che l’adozione era da qualificare ordinaria e non speciale. Nel giudizio si costituì anche l’adottata, sig.ra M.F., aderendo alla domanda, che fu invece respinta dal Tribunale su parere conforme del PM. 2. La Corte d’appello, su parere contrario del Procuratore generale, ha a sua volta respinto gli appelli principale e incidentale rispettivamente proposti dalla sig.ra M.F. e dalla sig.ra G., osservando che come correttamente ritenuto dal primo giudice, era stata proposta una domanda qualificabile come istanza di revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 2, cod. proc. civ., della quale tuttavia non ricorrevano gli estremi non essendo stata dimostrata la dedotta violenza esercitata ai danni della ricorrente dal marito al fine di estorcerle il consenso all’adozione e difettando, comunque, il requisito del previo riconoscimento o accertamento della falsità delle prove poste a base del provvedimento impugnato non sussistevano, inoltre, gli estremi della estraneità del medesimo provvedimento allo schema processuale disegnato dalla legge 5 giugno 1967, n. 431 sull’adozione speciale, che con la norma transitoria di cui all’art. 6 consentiva l’adozione anche in difetto di accertamento dello stato di abbandono del minore che fosse già stato dato in affidamento, come nella specie, agli aspiranti genitori adottivi, e anche in deroga ai limiti di età, nonché in favore dei parenti entro il quarto grado la domanda di qualificazione dell’adozione come ordinaria anziché speciale, infine, era infondata alla stregua del tenore testuale del decreto che l’aveva disposta. 3. Avverso la sentenza della Corte d’appello hanno proposto ricorso per cassazione la sig.ra M., con quattro motivi di censura, e il Procuratore generale presso la Corte d’appello stessa, con un solo motivo. La difesa della sig.ra M. ha presentato anche memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso M., denunciando violazione dell’art. 395, nn. 1 e 2, cod. proc. civ. e omesso esame di fatto decisivo, si lamenta che la Corte d’appello non abbia preso in considerazione il vizio revocatorio di cui all’art. 395, n. 1, cod. proc. civ. dolo della parte , nel quale andavano in realtà inquadrate le doglianze sollevate con la domanda introduttiva della sig.ra G., fatta propria dalla ricorrente e riproposta in grado di appello. Secondo la ricorrente, la Corte d’appello, assumendo una pretesa conformità della procedura di adozione al disposto della norma transitoria di cui all’art. 6 della legge n. 431 del 1967, avrebbe obliterato i seguenti dati di fatto, oggetto di dolo processuale nella domanda di adozione proposta, con ricorso al Tribunale per i minorenni, in forza di procura ad litem sottoscritta anche dalla sig.ra G. soltanto grazie alla violenza esercitata nei suoi confronti dal marito i coniugi M. - G. non erano affidatari della piccola F., posto che il provvedimento del Sindaco di Ariano Irpino dava atto di un affidamento, da parte della madre di F., al solo sig. M. tale affidamento era solo temporaneo, collegato alla provvisoria emigrazione della madre della piccola i coniugi predetti avevano taciuto di essere gli zii materni della minore e avevano falsamente affermato che l’affidamento era in favore di entrambi e che sussisteva l’assenso all’adozione della madre naturale quest’ultima, invece, aveva continuato ad accudire e a seguire la figlia anche dopo l’adozione gli adottanti si erano procurati senza averne titolo l’estratto dell’atto di nascita di F 1.1. Il motivo è inammissibile per novità della censura. Va premesso che è incontestato l’accertamento della mancanza di prova della violenza subita dalla sig.ra G. per ottenerne la sottoscrizione della procura ad litem per la domanda di adozione, posto dalla Corte d’appello a fondamento del rigetto della domanda di revocazione sotto il profilo della falsità delle prove, ai sensi dell’art. 395, n. 2, cod. proc. civ Va quindi rilevato che la deduzione in giudizio delle ulteriori circostanze evidenziate, con il motivo di ricorso in esame, quali fatti di dolo ai sensi del n. 1 dello stesso articolo, non risulta dalla sentenza impugnata né con il ricorso si dà conto della deduzione delle stesse già nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado irrilevante essendo, in quanto tardiva, la loro eventuale deduzione in grado di appello . Sul punto, invero, il motivo di ricorso è inammissibilmente generico perché la ricorrente, pur sostenendo di aver dedotto quelle circostanze nel giudizio di merito, non precisa in quale atto esse siano state riferite, mentre nella parte narrativa del ricorso stesso, nel dare atto del contenuto della domanda della sig.ra G., cui ella aveva aderito, fa riferimento alla sola violenza subita dall’attrice per sottoscrivere la domanda di adozione, e non al mendacio posto a base del dolo processuale lamentato con il ricorso per cassazione. 2. Con il secondo motivo del ricorso M., denunciando nullità della sentenza recte decreto di adozione, violazione degli artt. 4 e 6 della legge n. 431 del 1967 e omesso esame di fatti decisivi, si censura il rigetto dell’actio nullitatis per inesistenza giuridica o nullità radicale del decreto di adozione, avente contenuto abnorme per essere stato pronunciato in difetto di accertamento dello stato di abbandono dell’adottanda, nei confronti di una bambina maggiore di otto anni, in favore parenti di quest’ultima non legittimati all’adozione e con l’assenso invalido perché espresso per procura - della madre biologica. 2.1. Il motivo è infondato, anche se la motivazione in diritto della sentenza impugnata va rettificata nei sensi che seguono art. 384, ult. comma, cod. proc. civ. . Secondo la giurisprudenza di questa Corte richiamata dalla stessa ricorrente Cass. 27428/2009, 10784/1999 , la c.d. inesistenza giuridica o nullità radicale, denunciabile in ogni momento con azione di accertamento negativo actio nullitatis , è predicabile per un provvedimento emesso da un giudice carente di potere o abnorme, irriconoscibile come atto processuale di un determinato tipo. Rilevano, quindi, ai fini della inesistenza giuridica dell’atto, la carenza di potere del giudice che l’ha emesso o la sua irriconoscibilità come atto di un certo tipo, vale a dire la sua totale estraneità agli schemi tipi previsti dall’ordinamento, e non la particolare gravità, in sé considerata, dell’errore commesso dal giudice. Vizi siffatti del decreto di adozione per cui è causa non sono stati, però, neppure dedotti dalla ricorrente, e comunque sono insussistenti, pacifica essendo la titolarità del potere di emettere il provvedimento da parte del tribunale per i minorenni e non essendo in discussione la qualificazione dello stesso come decreto di adozione speciale con il quarto motivo del ricorso in esame si sostiene infatti, come si vedrà, soltanto la conversione di esso in decreto di adozione ordinaria sul presupposto della sua nullità non della sua irriconoscibilità come decreto di adozione speciale. 3. Con il terzo motivo del ricorso M., denunciando violazione dell’art. 8 CEDU e dell’art. 117, primo comma, Cost., si lamenta che la Corte d’appello, mantenendo in capo alla ricorrente uno status filiationis attribuitole con un provvedimento abnorme, ha violato il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, che comprende il diritto a vedersi riconosciute le proprie origini quale profilo dell’identità personale, limitabile solo in presenza di uno stato di abbandono. 3.1. Il motivo è inammissibile. Il decreto del tribunale per i minorenni che dispone l’adozione speciale di minori, introdotta dalla richiamata legge n. 431 del 1967, poi abrogata per effetto della nuova disciplina di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, ha carattere decisorio e idoneità al giudicato Cass. 4766/1999 nello stesso senso, quanto al decreto di adozione, sia legittimante che in casi particolari, ai sensi della legge n. 184 del 1983, cfr. Cass. 9689/2002, 9795/2000, 4258/1995, nonché, quanto al decreto di adozione di persone maggiori di età, Cass. 12556/2012, 13171/2004 . Esclusa dunque - per quanto sopra osservato a proposito del secondo motivo - l’inesistenza giuridica del provvedimento, le questioni relative alla legittimità dello stesso avrebbero dovuto essere proposte mediante le impugnazioni previste dalla legge reclamo alla corte d’appello e successivo ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. in mancanza di ciò, tali questioni restano precluse per effetto del passaggio in giudicato del provvedimento. 4. Con il quarto motivo del ricorso M., denunciando violazione art. 6 della legge n. 431 del 1967 e dell’art. 1424 c.c., si sostiene che l’adozione speciale, nei casi di cui alla disciplina transitoria di cui all’art. 6, cit., aveva natura prettamente negoziale, per cui, in applicazione del principio di conversione del negozio nullo, l’adozione speciale disposta con il decreto del Tribunale per i minorenni di Napoli, per cui è causa, andrebbe convertita in adozione ordinaria attesa la nullità di quel decreto. 4.1. Il motivo è manifestamente infondato, attesa la incontestabile natura non negoziale dell’adozione, disposta non con atto di autonomia privata, bensì con provvedimento del giudice, la cui validità, peraltro, nella specie non può essere messa in discussione, come già detto, essendo il provvedimento stesso passato in giudicato. 5. L’unico motivo del ricorso del Procuratore generale presso la Corte d’appello propone anch’esso la tesi della nullità radicale del decreto di adozione, con argomenti nella sostanza non diversi da quelli di cui al secondo motivo del ricorso della parte privata. Esso dunque va respinto per le stesse ragioni. 6. Entrambi i ricorsi vanno in conclusione respinti. Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali. Poiché dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non trova applicazione l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte rigetta i ricorsi.