L’ordinanza del Tribunale della Spezia del 20 giugno 2018, emessa a definizione di un giudizio sommario di cognizione, affronta un caso assolutamente singolare quanto allo svolgimento dei fatti a seguito dello scioglimento del matrimonio l’ex moglie ottiene un assegno divorzile a carico dell’ex marito che continua a percepire anche quando, senza dirlo all’ex, convola a nuove nozze.
Quando lui scopre, dopo circa 6 anni, il nuovo matrimonio agisce in giudizio per ottenere la revoca dell’assegno che il suo datore di lavoro continuava a versare, in virtù di un ordine di pagamento diretto, all’ex moglie e per ottenere la ripetizione dell’indebito da parte della ex moglie per poco più di 36.000 euro. Assegno divorzile e nuovo matrimonio. Ebbene, nel caso di specie trova senz’altro applicazione il comma 10 dell’articolo 5 della legge numero 898/1970, secondo cui «L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze». A tal proposito il Tribunale osserva che la cessazione del diritto rappresenta un’ipotesi di decadenza dal diritto a ricevere l’assegno divorzile, e in quanto tale opera automaticamente tenuto conto non solo del tenore letterale della norma ma anche della funzione assistenziale dell’assegno divorzile, che cessa di essere tale nel momento in cui, contraendo il beneficiario nuovo matrimonio, i doveri di solidarietà morale ed economica si trasferiscono in capo al nuovo coniuge . Dies a quo. Peraltro, proprio perché opera automaticamente «la revoca dell’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile a seguito delle nuove nozze contratte dal beneficiario, proprio perché non necessita di alcun vaglio del giudice ma opera automaticamente, non può che decorrere da tale data». Siamo, quindi, in un’ipotesi diversa da quella del riconoscimento dell’assegno di divorzio e da quella dell’accertamento dell’insussistenza del diritto all’assegno dove il momento di decorrenza è individuato nella data di passaggio in giudicato della sentenza. Ecco allora che il provvedimento con il quale il Tribunale aveva disposto la revoca e che rappresenta il presupposto in base al quale l’ex marito ha poi proposto il ricorso per ottenere la restituzione dell’indebito deve essere interpretato nel senso che «la disposta revoca retroagisce facendo venire meno il diritto all’assegno divorzile a far data dal luglio 2011» e, cioè, dalla data del nuovo matrimonio . Indebito oggettivo. Per il Tribunale, ne deriva che «tutte le somme incontestatamente percepite dalla [ex moglie] dopo tale data e fino all’agosto 2017 devono ritenersi corrisposte in assenza di titolo, costituiscono quindi oggetto di indebito oggettivo ex articolo 2033 c.c. ravvisabile anche nel caso di causa debendi venuta meno in un momento successivo al pagamento - cfr. Cass. sez. U numero 5624 del 9.3.2009 e come tali devono essere restituite al ricorrente». Peraltro, da un lato, non è neppure «revocabile in dubbio infatti la mala fede della [ex moglie], desumibile dal fatto che ha continuato per anni a percepire l’assegno divorzile, nonostante sia passata a nuove nozze con terza persona». Dall’altro lato, poi, «del resto, [l’ex marito] una volta appresa la circostanza, risulta essersi immediatamente attivato sia per ottenere la revoca del proprio obbligo, sia per ottenere la restituzione di quanto corrisposto negli anni all’ex coniuge, con ciò dovendosi escludere alcuna consapevole e spontanea dazione da parte del ricorrente delle somme percepite dalla [ex moglie] tale da negare il diritto alla restituzione azionato in questa sede».
Tribunale della Spezia, ordinanza 20 giugno 2018 Giudice Sebastiani Osserva Gi. Ge. ha chiesto la condanna della ex coniuge Da. Sa. alla restituzione della somma di Euro 36.500,00 con interessi a decorrere dal pagamento delle singole mensilità al saldo, quale importo dalla stessa percepito mediante il disposto pagamento diretto da parte del datore di lavoro del ricorrente, a titolo di assegno divorzile per tutto il periodo successivo alla celebrazione delle nuove nozze da parte di quest’ultima. La domanda è fondata e va accolta. La ricorrente ha incontestabilmente contratto nuovo matrimonio con Paolo Paganini in data 12.7.2011 cfr. estratto dell’atto di matrimonio . Il Tribunale della Spezia con decreto depositato in data 15.12.2017 ha revocato l’obbligo del Ge. di corrispondere l’assegno divorzile alla Sa. proprio alla luce della sopravvenuta celebrazione del matrimonio di quest’ultima con altra persona cfr. decreto di questo Tribunale del 15.12.2017 . Ai sensi del comma 10 dell’articolo 5 della legge numero 898 del 1.12.1970, “L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze”. Trattasi di decadenza dal diritto a ricevere l’assegno divorzile, e in quanto tale opera automaticamente tenuto conto non solo del tenore letterale della norma ma anche della funzione assistenziale dell’assegno divorzile, che cessa di essere tale nel momento in cui, contraendo il beneficiario nuovo matrimonio, i doveri di solidarietà morale ed economica si trasferiscono in capo al nuovo coniuge . A differenza delle fattispecie di riconoscimento dell’assegno divorzile, e delle fattispecie di accertamento dell'insussistenza del diritto all'assegno, in cui il momento iniziale di decorrenza rispettivamente dell’obbligo o dell’eventuale revoca viene individuato nella data di passaggio in giudicato della sentenza che ha risolto il vincolo coniugale salvo il temperamento previsto dall’articolo 4 comma 13 L. 898/1970, cfr. da ultimo Cass. sez. VI sent. numero 23263 del 15/11/201 e Cass. sez. IV sent. numero 30257 del 15.12.2017 , ed a differenza dell’ipotesi di revoca dell’assegno divorzile a seguito di nuova convivenza del beneficiario, nella quale sono necessari un accertamento ed una valutazione discrezionale dei relativi presupposti cfr. Cass. sez. I numero 6855 del 3.4.2015, in motivazione , la revoca dell’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile a seguito delle nuove nozze contratte dal beneficiario, proprio perché non necessita di alcun vaglio del giudice ma opera automaticamente, non può che decorrere da tale data. Il provvedimento del Tribunale del 15.12.2017 quindi, alla luce dell’articolo 5 L. 898/1970 e in assenza di specificazioni temporali ivi contenute, deve essere interpretato nel senso che la disposta revoca retroagisce facendo venire meno il diritto all’assegno divorzile a far data dal luglio 2011. A ciò consegue che tutte le somme incontestatamente percepite dalla Sa. dopo tale data e fino all’agosto 2017 cfr. attestazione datore di lavoro e copia buste paga in atti devono ritenersi corrisposte in assenza di titolo, costituiscono quindi oggetto di indebito oggettivo ex articolo 2033 c.c. ravvisabile anche nel caso di causa debendi venuta meno in un momento successivo al pagamento - cfr. Cass. sez. U numero 5624 del 9.3.2009 e come tali devono essere restituite al ricorrente. La convenuta deve in conclusione essere condannata alla restituzione della somma di Euro 36.500,00 oltre interessi nella misura di legge dai singoli pagamenti al saldo, ai sensi dell’articolo 2033 c.c. Non è revocabile in dubbio infatti la mala fede della Sa., desumibile dal fatto che ha continuato per anni a percepire l’assegno divorzile, nonostante sia passata a nuove nozze con terza persona, fatto da cui discende la decadenza automatica, normativamente prevista, del diritto a percepire l’assegno divorzile, che non necessita di alcuna valutazione discrezionale, e che di per sé rende più che verosimile che il Ge. ne sia venuto a conoscenza solo nel 2017 Quest’ultimo del resto, una volta appresa la circostanza, risulta essersi immediatamente attivato sia per ottenere la revoca del proprio obbligo, sia per ottenere la restituzione di quanto corrisposto negli anni all’ex coniuge, con ciò dovendosi escludere alcuna consapevole e spontanea dazione da parte del ricorrente delle somme percepite dalla Sa. tale da negare il diritto alla restituzione azionato in questa sede. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo alla stregua del D.M. 55/2014, tenuto conto dello scaglione di riferimento in relazione al valore della controversia e dell’attività processuale effettivamente espletata assenza di attività istruttoria, minima attività svolta nella fase decisionale, contumacia della convenuta P.Q.M. Visti gli articolo 702 bis e segg. c.p.c. , articolo 2033 c.c. , articolo 5 comma 10 L. 898/1970 DICHIARA TENUTA e CONDANNA Sa. Da. alla restituzione a Ge. Gi. della somma di Euro 36.500,00 dalla stessa indebitamente percepita a titolo di assegno divorzile a far data dall’agosto 2011 all’agosto 2017, oltre interessi nella misura di legge dai pagamenti dei singoli ratei mensili al saldo. CONDANNA Da. Sa. al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente liquidate in Euro 300,90 per spese ed Euro 4.000,00 per compenso professionale oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e Cpa come per legge.