La determinazione del contributo per il mantenimento dei figli in sede di divorzio retroagisce al momento della domanda

Gli effetti della sentenza di definizione delle questioni economiche, emessa in sede di divorzio a modifica dell’ammontare già determinato con precedente provvedimento in sede di separazione ed avente ad oggetto il contributo di uno degli ex coniugi per il mantenimento dei figli, retroagiscono alla data della domanda.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10788/18, depositata il 4 maggio. Il caso. A seguito della separazione personale di due coniugi, veniva determinato un contributo a carico del marito pari a 300,00 euro mensili per il mantenimento di ciascuna delle due figlie della coppia, convivente con la madre. Il Tribunale, in sede di divorzio, rideterminava in aumento la cifra del contributo mantenimento per una delle figlie mentre dichiarava cessato l’obbligo del contributo per l’altra, essendo divenuta economicamente autosufficiente. La decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello che ribadiva inoltre la decorrenza dell’aumento contributivo per la figlia più giovane dalla data della sentenza di primo grado e non da quella della domanda, in virtù del carattere determinativo della sentenza. La sentenza di seconde cure viene impugnata dell’ex moglie con ricorso per cassazione dolendosi per il mancato riconoscimento della decorrenza dell’aumento contributivo a partire dalla data della domanda in ossequio al principio che la durata del processo non può andare a pregiudizio della parte che ha ragione . Decorrenza dell’obbligo del contributo di mantenimento. La doglianza viene condivisa dalla Suprema Corte che sottolinea come la determinazione del contributo per il mantenimento non è stata oggetto di alcun provvedimento provvisorio circostanza che impedirebbe di riconoscere un’efficacia retroattiva alla statuizione , bensì con provvedimento determinativo definitivo adottato all’esito del giudizio di separazione, distinto da quello di divorzio oggetto del presente ricorso. I provvedimenti adottati in sede di separazione ben possono essere modificati nel successivo e distinto processo di divorzio nel quale trova pacificamente applicazione il principio della decorrenza delle statuizioni della sentenza dalla data della domanda, in ossequio all’esigenza che la durata del giudizio non pregiudichi la parte che ha ragione . In altre parole, il Collegio afferma che gli effetti della sentenza, emessa in sede di definizione delle questioni economiche relative al divorzio, modificativa dell’ammontare – già determinato con precedente provvedimento definitivo emesso in sede di separazione o di modifica delle condizioni economiche della separazione – del contributo di uno degli ex coniugi per il mantenimento dei figli collocati presso l’altro ex coniuge, retroagiscono alla data della domanda o comunque alla data, se successiva, del verificarsi delle ragioni giustificative della modifica . Essendo inammissibili le ulteriori censure, la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 23 novembre 2017 – 4 maggio 2018, n. 10788 Presidente Giancola – Relatore De Chiara Fatti di causa Con la sentenza di separazione dei coniugi sig.ri S.M. e P.P. era stato determinato un contributo a carico del primo di Euro 300,00 mensili per il mantenimento di ciascuna delle due figlie della coppia, conviventi con la madre. Nel successivo giudizio di divorzio il Tribunale di Rimini, in sede di definizione delle questioni economiche dopo la sentenza di scioglimento del matrimonio, determinò in Euro 550,00 mensili, oltre il 50 % delle spese straordinarie, il contributo per il mantenimento della figlia C. dovuto dal padre alla madre, dichiarando cessato l’obbligo del contributo relativo alla figlia B. , divenuta economicamente autosufficiente peraltro già a decorrere dal luglio 2013 il giudice istruttore aveva disposto il versamento diretto alla stessa del contributo . Adita con appello principale dalla sig.ra P. , che insisteva per l’aumento del contributo per il mantenimento della figlia C. ad Euro 700,00 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie, con decorrenza dalla domanda proposta con la memoria di costituzione nel giudizio di divorzio depositata il 16 maggio 2007 , e con appello incidentale del sig. S. , che chiedeva la revoca dell’assegnazione della casa coniugale alla ex moglie, la Corte d’appello di Bologna ha rigettato il primo gravame ed ha accolto il secondo la stessa sig.ra P. aveva dichiarato di non essere più interessata all’assegnazione della ex casa coniugale . La Corte ha confermato la statuizione del Tribunale relativa alla decorrenza dell’aumento del contributo per la giovane C. dalla data della sentenza di primo grado 2 luglio 2014 , anziché dalla data della domanda, per le medesime ragioni indicate dal Tribunale, da essa individuate nel richiamo di Cass. 18538/2013, la quale fa derivare dal carattere determinativo della sentenza sul contributo l’impossibilità della stessa di operare per il passato, per il quale continuano a valere le determinazioni provvisorie di cui agli artt. 708 e 709 cod. proc. civ. . La sentenza di appello ha inoltre negato il diritto dell’appellante principale all’aumento del contributo rispetto all’ultima determinazione in Euro 400,00 mensili per ciascuna figlia, oltre alla metà delle spese straordinarie, operata in costanza di separazione dalla medesima Corte d’appello di Bologna con provvedimento del 21 giugno 2007, emesso in sede di reclamo ai sensi dell’art. 710 cod. proc. civ. sul diniego di modifica delle condizioni della separazione stessa da parte del Tribunale e ciò perché non era stato allegato alcun rilevante mutamento delle circostanze di fatto in base alle quali era stato emesso tale ultimo provvedimento determinativo, né comunque era stato provato alcunché in ordine alla capacità reddituale dell’ex coniuge, asseritamente di molto maggiore rispetto a quella risultante dalle sue dichiarazioni dei redditi . La sig.ra P. ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, illustrati anche con memoria. Il sig. S. si è difeso con controricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo, denunciando violazione di norme di diritto, la ricorrente censura la statuizione relativa alla decorrenza dell’aumento del contributo per il mantenimento della figlia C. , sostenendo che tale decorrenza non coincide con la data di emissione della sentenza, ma, in ossequio al principio che la durata del processo non può andare a pregiudizio della parte che ha ragione, retroagisce alla data della domanda o comunque alla data del venire in essere delle ragioni giustificative dell’aumento. 1.1. Il motivo è fondato. Il richiamo della Corte d’appello a Cass. 18538/2013 ed al principio, in essa enunciato, secondo cui la nuova determinazione del contributo con la sentenza non può operare per il passato, per il quale invece continuano a valere le determinazioni provvisorie di cui agli artt. 708 e 709 cod. proc. civ., non è appropriato. Tale precedente, infatti, riguarda il rapporto tra le statuizioni della sentenza e quelle dei provvedimenti provvisori emessi dal giudice nel corso del medesimo processo. Nel caso che ci occupa, invece, la determinazione del contributo per il mantenimento della giovane C. non è stata oggetto, prima della sentenza, di alcun provvedimento provvisorio ai sensi dei richiamati artt. 708 e 709, bensì di provvedimenti determinativi definitivi adottati all’esito di giudizi diversi dal presente giudizio di divorzio, ossia il giudizio di separazione e quello di modifica delle condizioni della separazione ai sensi dell’art. 710 cod. proc. civ. Tali provvedimenti sono pacificamente modificabili nel successivo, distinto processo di divorzio, nel quale trova piena applicazione il principio della decorrenza delle statuizioni della sentenza dalla data della domanda, in ossequio all’esigenza che la durata del giudizio non pregiudichi la parte che ha ragione, conformemente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte cfr., fra le molte, Cass. 3348/2015, 19382/2014, 10119/2006, 21087/2004, tutte in tema di contributo al mantenimento dei figli . Peraltro, sempre secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, soltanto nel caso in cui, con la sentenza, venga escluso l’assegno in favore del coniuge, già riconosciuto in via provvisoria ai sensi dell’art. 708 cod. proc. civ., o sia ridotto l’ammontare dello stesso, è prevista la salvezza degli effetti di tale determinazione provvisoria, in considerazione della natura cautelare di questa funzionale al diritto al mantenimento del coniuge beneficiario Cass. 2411/1980, 5384/1990, 9728/1991, 8977/1993, 3415/1994 . Va pertanto affermato che gli effetti della sentenza, emessa in sede di definizione delle questioni economiche relative al divorzio, modificativa dell’ammontare - già determinato con precedente provvedimento definitivo emesso in sede di separazione o di modifica delle condizioni economiche della separazione - del contributo di uno degli ex coniugi per il mantenimento dei figli collocati presso l’altro ex coniuge, retroagiscono alla data della domanda o comunque alla data, se successiva, del verificarsi delle ragioni giustificative della modifica. Va inoltre rilevato che nella specie la domanda di determinazione del contributo per il mantenimento dei figli è stata proposta, nel giudizio di divorzio, con la memoria di costituzione della sig.ra P. davanti al Tribunale il 16 maggio 2007, data anteriore a quella dell’ultima determinazione del medesimo contributo in sede di separazione, effettuata con il provvedimento del 21 giugno 2007 emesso in sede di reclamo nel procedimento ai sensi dell’art. 710 cod. proc. civ., di cui si è detto in narrativa. Tuttavia la decorrenza della nuova determinazione del contributo in sede di divorzio, tendenzialmente coincidente con la data della domanda per quanto si è appena detto, non può essere anteriore alla determinazione del medesimo contributo con il richiamato provvedimento dl 21 giugno 2007, che ha carattere definitivo e può essere modificato soltanto per l’avvenire, al verificarsi dei necessari presupposti. 2. Con il secondo motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si contesta che, ai fini della rideterminazione del contributo per il mantenimento della prole, in sede di divorzio, sia necessario il mutamento delle condizioni fattuali precedenti, essendo tale contributo modificabile in ogni momento. 2.1. Il motivo è inammissibile. La statuizione censurata, infatti, è stata assunta dalla Corte d’appello al fine di respingere la domanda di ulteriore aumento del contributo per il mantenimento della giovane C. . Sennonché il rigetto di tale domanda è retto, nella sentenza impugnata, da due autonome rationes decidendi quella appena indicata e quella secondo cui comunque l’appellante principale non aveva fornito la prova della capacità reddituale dell’ex coniuge, asseritamente di molto maggiore rispetto a quella risultante dalle sue dichiarazioni dei redditi . Questa seconda ratio non viene censurata dalla ricorrente, con la conseguenza che anche l’eventuale accoglimento della censura rivolta alla prima, sollevata con il motivo in esame, non sarebbe sufficiente per cassare la decisione di rigetto della domanda, la quale continuerebbe a reggersi sulla ratio non censurata sicché il motivo in esame è privo di decisività. 3. Inammissibili, per la stessa ragione, sono anche il terzo e il quinto motivo di ricorso, con i quali la ricorrente lamenta che non si sia tenuto conto, rispettivamente, del decorso del tempo e della revoca dell’assegnazione in suo favore della casa coniugale, quali nuove circostanze sopravvenute che avrebbero giustificato la modifica della misura del contributo per il mantenimento della figlia C. . 4. Il quarto motivo di ricorso, con il quale si invoca la decorrenza della nuova misura del contributo al mantenimento della figlia quantomeno dall’anno 2008 epoca alla quale risale l’accertamento dei redditi dell’obbligato da parte del Tribunale , è assorbito dall’accoglimento del primo motivo. 5. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà ai principi di diritto enunciati negli ultimi due capoversi del paragrafo 1.1, che precede, e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibili il secondo, il terzo e il quinto e assorbito il quarto. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.