Il terzo creditore può esperire l’azione revocatoria nei confronti del fondo patrimoniale costituito dal coniuge

Ai sensi dell’art. 2901, comma 1, c.c., il creditore può esperire l’azione revocatoria nei confronti del fondo patrimoniale costituito dal coniuge ed avente ad oggetto un immobile di sua proprietà.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 3641/18, depositata il 14 febbraio. Il caso. Un istituto di credito proponeva domanda revocatoria nei confronti della costituzione di un fondo patrimoniale familiare, avente ad oggetto l'immobile di proprietà di un coniuge. Il Tribunale di Varese, disponendo che non si dovesse integrare il contraddittorio nei confronti dei figli dei convenuti, accoglieva la domanda avanzata dall’ente confermando la decisione del Giudice di prime cure. Avverso la sentenza della Corte distrettuale i coniugi ricorrono per cassazione denunciando sia la mancata integrazione del contraddittorio sia l’inapplicabilità dell’azione revocatoria ai fondi patrimoniali familiari che, come nel caso di specie, non comporterebbero trasferimenti di beni ai coniugi o da un coniuge all’altro. Il fondo patrimoniale e l’integrazione del contraddittorio. Il Supremo Collegio sottolinea che secondo un consolidato orientamento la costituzione del fondo patrimoniale, determinando un vincolo di destinazione sui beni oggetto del medesimo, non incide sulla titolarità dei beni in questione, né implica l’insorgere di posizione di diritto soggettivo in favore dei singoli componenti del nucleo familiare, neppure con riguardo ai vincoli di disponibilità in conseguenza, i figli del debitore non sono litisconsorti necessari nel giudizio promosso dal creditore per sentire dichiarare l’inefficacia dell’atto con il quale il primo abbia costituito alcuni beni di sua proprietà in fondo patrimoniale . La Suprema Corte ribadisce inoltre che, ai sensi dell’art. 2901, comma 1, c.c., l’atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche se compiuto da entrambi i coniugi, è un atto a titolo gratuito, soggetto ad azione revocatoria . Inoltre, tale atto, anche se posto in essere per far fronte ai bisogni della famiglia, non integra, di per sé, l’adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatorio per legge . La Corte pertanto rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 20 settembre 2017 – 14 febbraio 2018, n. 3641 Presidente Ambrosio – Relatore Falabella Fatti di causa 1. - Con atto di citazione notificato il 27 maggio 2004 San Paolo IMI s.p.a. proponeva, nei confronti di T.U. e Z.R.A. , domanda revocatoria, ai sensi dell’art. 2901 c.c., con riguardo alla costituzione, da parte del primo dei nominati convenuti, di un fondo patrimoniale avente ad oggetto l’immobile di sua proprietà sito in omissis , in provincia di . T. e Z. si costituivano in giudizio e in questo interveniva pure Italfondiario s.p.a., in qualità di procuratrice di Castello Finance s.r.l., la quale chiedeva che l’atto di costituzione del fondo patrimoniale venisse dichiarato inefficace anche nei confronti della propria mandante. Il Tribunale di Varese negava che dovesse integrarsi il contraddittorio nei confronti di T.N. e F.M. , figli dei convenuti e, nel merito, ritenuto che l’atto dispositivo impugnato costituisse una liberalità e che esso avesse arrecato un pregiudizio alle ragioni di credito dell’attrice, riducendo la garanzia patrimoniale cui questa poteva fare affidamento, accoglieva la domanda San Paolo Imi non anche quella di Italfondiario, ma tale ultimo profilo in questa sede più non rileva . 2. - In sede di gravame la Corte di appello di Milano, con sentenza del 24 gennaio 2013 rigettava l’impugnazione proposta dai coniugi T. in particolare il giudice distrettuale escludeva dovesse farsi luogo ad integrazione del contraddittorio nei confronti dei figli degli attori e riteneva suscettibile di revocatoria l’atto costitutivo di beni in fondo patrimoniale. 3. - La pronuncia è oggetto del ricorso per cassazione proposto da T.U. e da Z.R.A. , il quale è affidato a due motivi. Resiste con controricorso Intesa Sanpaolo s.p.a., società nata dalla fusione per incorporazione di San Paolo IMI e Banca Intesa. Il pubblico ministero ha rassegnato conclusioni scritte a norma dell’art. 380 bis 1 c.p.c., domandando il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 1. - Il primo motivo lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c. e conseguente nullità della sentenza o del procedimento. La censura investe la statuizione nella sentenza impugnata che ha escluso l’integrazione del contraddittorio sul punto, assumono i ricorrenti che ai figli dei soggetti che hanno costituito un fondo patrimoniale sarebbe attribuita legittimazione attiva quantomeno con riguardo alle azioni volte alla salvaguardia dei beni del fondo. 1.1. - Il motivo non merita accoglimento. Va data continuità al principio per cui la costituzione del fondo patrimoniale determina soltanto un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo stesso, affinché, con i loro frutti, sia assicurato il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma non incide sulla titolarità dei beni in questione, né implica l’insorgere di una posizione di diritto soggettivo in favore dei singoli componenti del nucleo familiare, neppure con riguardo ai vincoli di disponibilità Cass. 15 maggio 2014, n. 10641 Cass. 29 novembre 2000, n. 15297 in conseguenza, i figli del debitore non sono litisconsorti necessari nel giudizio promosso dal creditore per sentire dichiarare l’inefficacia dell’atto con il quale il primo abbia costituito alcuni beni di sua proprietà in fondo patrimoniale cfr. sul punto le sentenze citate, con particolare riferimento all’ipotesi dei figli minori in tema, cfr. pure Cass. 17 marzo 2004, n. 5402, secondo cui i figli dei coniugi che hanno proceduto alla costituzione di un fondo patrimoniale non sono parte necessaria nel giudizio, promosso dal creditore con azione revocatoria, diretto a far valere l’inefficacia di tale costituzione, giacché il fondo patrimoniale non viene costituito a beneficio dei figli, ma per far fronte ai bisogni della famiglia, com’è confermato dal fatto che esso cessa con l’annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio a norma dell’art. 171 c.c. . 2. - Col secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 2901 c.c. e 167 c.c Assumono gli istanti che l’atto tra vivi di costituzione di beni in fondo patrimoniale vada compreso tra gli atti soggetti a revocatoria quando, oltre alla destinazione dei beni al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, con la creazione di un patrimonio separato, l’operazione comporti anche il trasferimento dei beni dal terzo ai coniugi o da un coniuge all’altro insuscettibili di formare oggetto dell’actio pauliana risulterebbe essere, invece, gli atti di destinazione che non si traducano in trasferimenti di beni o ricchezza. Nella fattispecie, mancando un atto di acquisto non sarebbe del resto possibile la qualificazione dell’operazione in termini di onerosità o di gratuità del titolo. Peraltro, la gratuità dell’atto, nel caso in esame, dovrebbe escludersi infatti il fondo patrimoniale era stato costituito in attuazione del dovere di contribuzione ai bisogni familiari, e più specificamente al bisogno primario essenziale di garantire un’abitazione alla famiglia. In altri termini, il fondo patrimoniale rappresenterebbe, nella presente circostanza, la concreta modalità per garantire il sostentamento familiare e il perseguimento degli obiettivi di crescita morale e culturale della famiglia stessa la costituzione di esso dovrebbe quindi considerarsi atto solutorio e non già mera liberalità. 2.1. - Nemmeno tale censura è fondata. Pure sul punto la giurisprudenza di legittimità è consolidata e il Collegio non ha motivo di discostarsene. Infatti, l’atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche se compiuto da entrambi i coniugi, è un atto a titolo gratuito, soggetto ad azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901, comma 1, n. 1, c.c. Cass. 10 febbraio 2015, n. 2530 sempre sulla esperibilità dell’azione revocatoria ordinaria dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale Cass. 18 ottobre 2011, n. 21492 Cass. 7 ottobre 2008, n. 24757 nel senso che, in tema di revocatoria ordinaria del negozio costitutivo del fondo patrimoniale, la gratuità dell’atto fonda la sua dichiarazione di inefficacia ai sensi dell’art. 2901 c.c. se sussiste la mera conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori Cass. 8 agosto 2007, n. 17418 in materia di revocatoria fallimentare dell’atto istitutivo del fondo Cass. 8 agosto 2013, n. 19029 Cass. 23 marzo 2005, n. 6267 Cass. 8 settembre 2004, n. 18065 Cass. 20 giugno 2000, n. 8379 . Va qui considerato che la costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia non integra, di per sé, l’adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti. 3. - Il ricorso è quindi respinto. 4. - Segue, in base al principio di soccombenza, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidandole in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.