Il diritto di abitazione nella casa familiare non viene meno per la morte dell’ex coniuge dell’assegnatario nonchè affidatario della prole

Intervenuto il provvedimento di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario della prole, il terzo successivo acquirente è tenuto, negli stessi limiti di durata nei quali è a lui opponibile il provvedimento stesso, a rispettare il godimento del coniuge del suo dante causa, nello stesso contenuto e nello stesso regime giuridico propri dell’assegnazione, quale vincolo di destinazione collegato all’interesse dei figli.

Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 772/18, depositata il 15 gennaio. Il caso. Nel 2014 la Corte d’Appello di L’Aquila, accogliendo il gravame proposto da una donna, in riforma della decisione emessa dal giudice di primo grado, respingeva la domanda proposta da un uomo – fratello del coniuge divorziato e deceduto nel 1998 dalla donna – con la quale si chiedeva la condanna della donna stessa a rilasciare l’immobile adibito a casa coniugale e a lei assegnato nel 1988 - in sede di separazione, in quanto affidataria del figlio della coppia - con provvedimento presidenziale trascritto nei pubblici registri e poi confermato con sentenza di separazione e successivamente con quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio nel 1993. In merito alla casa coniugale, in particolare, si trattava di un appartamento che, nel 1988, faceva parte di un fabbricato che il coniuge obbligato aveva in comproprietà con i fratelli poco tempo dopo l’uomo aveva ceduto la sua quota pari ad un terzo dell’intero fabbricato. Nel 2005 il ricorrente, divenuto proprietario esclusivo dell’appartamento a seguito di divisione avvenuta nel 1995, aveva promosso giudizio di cognizione ordinaria - nei confronti dell’occupante assegnataria dell’alloggio, con prole – per ottenere il rilascio dell’immobile, essendo venuto meno, per effetto della morte dell’ex coniuge divorziato, l’obbligo di mantenimento della prole e il correlativo diritto del genitore affidatario dei figli all’assegnazione della casa coniugale. Il Tribunale, in primo grado, aveva stabilito che con la morte dell’ex coniuge il diritto personale di godimento della donna sull’immobile fosse venuto meno e che, dunque, la pretesa attorea fosse fondata. La Corte territoriale aveva stabilito, da una parte, che la morte dell’ex coniuge obbligato non aveva alcun rilievo nei rapporti intercorrenti tra la donna e il fratello dell’uomo, avendo – il de cuius - ceduto già da tempo la sua quota dell’intero fabbricato, dopo il provvedimento di assegnazione e, dall’altra parte, che il vincolo di destinazione della casa familiare, collegato all’interesse della prole, non si estingue dopo la vendita dell’immobile a un terzo che ne sia consapevole al momento dell’acquisto, essendo a questi opponibile -qualora sia stato trascritto -, oltre i nove anni, fin quando ci siano figli minorenni o maggiorenni ma non ancora indipendenti economicamente. Avverso il provvedimento della Corte d’Appello l’uomo proponeva ricorso per Cassazione basato su due motivi. La donna resisteva con controricorso. Motivi di impugnazione. Il ricorrente, con il primo e il secondo motivo, lamentava la violazione e falsa applicazione dell’art. 155 c.c., dell’art. 6, comma 6, l n. 898/70, nonché dell’art. 448 c.c L’uomo ribadiva che consentiva alla donna di esercitare il diritto di godimento dell’immobile nell’interesse della prole, soltanto in virtù dell’originario obbligo sussistente in capo al di lui fratello, nonchè genitore del minore. Egli affermava che, poiché l’assegnazione della casa familiare andava inquadrata nell’ambito dei doveri di solidarietà familiare, cessati con la morte dell’obbligato, ossia dell’ex coniuge divorziato, doveva ritenersi che anche l’obbligazione derivata del terzo acquirente fosse venuta meno. Osservazioni della Corte di Cassazione. La Suprema Corte ritiene le censure infondate. I Giudici della Prima Sezione ribadiscono che il legislatore subordina il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori. Pertanto, a loro avviso, l'esigenza è quella di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, ed è consentita unicamente con riguardo a quell'immobile che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza. In altre parole, l’assegnazione della casa familiare è uno strumento di tutela della prole e non può conseguire ulteriori finalità. Intervenuto il provvedimento di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario della prole, il terzo successivo acquirente è tenuto, negli stessi limiti di durata nei quali è a lui opponibile il provvedimento stesso, a rispettare il godimento del coniuge del suo dante causa, nello stesso contenuto e nello stesso regime giuridico propri dell’assegnazione, quale vincolo di destinazione collegato all’interesse dei figli. Ad avviso dei Supremi Giudici, dunque, il terzo successivo acquirente dell’immobile non può opporre, a sostegno della domandi di condanna al rilascio dell’immobile, il solo decesso dell’ex coniuge divorziato, dante causa, poiché il diritto di abitazione, essendo un diritto di godimento sui generis, si estingue soltanto se vengono meno i presupposti che hanno determinato l’assegnazione o a seguito dell’accertamento di circostanze che hanno determinato che legittimano una revoca giudiziale. Conclusione. I Giudici della Prima Sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in oggetto, rigettano il ricorso e condannano il ricorrente al rimborso delle spese processuali del giudizio di legittimità. Danno atto, altresì, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 30 novembre 2017 – 15 gennaio 2018, n. 772 Presidente Tirelli – Relatore Iofrida Fatti di causa La Corte d’Appello de L’Aquila, con sentenza n. 1212/2014, in accoglimento del gravame di E.M. ed in riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda proposta da M.G. , fratello di M.S. , coniuge divorziato, nelle more deceduto nel , della E. , di condanna di quest’ultima al rilascio dell’immobile costituente la casa coniugale un appartamento sito in fabbricato, all’epoca, in comunione tra i fratelli M. , poi ceduto, sin dall’ottobre 1988, dal M.S. alla coniuge del di lui fratello, G. , e divenuto di proprietà di quest’ultimo, nel 1995, a seguito di divisione a questa assegnata, quale genitore affidatario del figlio, in sede di giudizio separazione, nel luglio 1988, con provvedimento presidenziale immediatamente trascritto nel pubblici registri confermato con la sentenza di separazione personale tra i coniugi e con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio . I giudici di primo grado avevano ritenuto che, a seguito del decesso dell’ex-coniuge fatto questo nuovo, invocato quale diversa causa petendi rispetto ad un precedente giudicato , il diritto personale di godimento della E. sull’immobile era venuto meno, con conseguente fondatezza della pretesa attorea. I giudici di appello, individuata nel decesso del coniuge obbligato la causa petendi del presente giudizio, hanno, in particolare, affermato, da un lato, che tale evento non aveva alcun rilievo nei rapporti tra la E. ed i M.G. , fratello dell’ex coniuge, avendo il de cuius già da tempo ceduto la quota di sua spettanza dell’intero fabbricato, dopo il provvedimento di assegnazione, uscendo dalla vicenda , e, dall’altro lato, che, essendo il rapporto tra coniuge assegnatario e terzo acquirente in epoca successiva all’assegnazione disciplinato da norme poste a tutela dell’interesse superiore della prole ed essendo l’assegnazione della casa coniugale estranea alla categoria degli obblighi di mantenimento tra coniugi, il vincolo di destinazione della casa familiare, collegato all’interesse dei figli, non si estingue dopo la vendita dell’immobile ad un terzo, che ne è consapevole come nella specie - al momento dell’acquisto, essendo alle stesso opponibile, ove, come nella specie, trascritto, oltre i nove anni, fino alla ricorrenza del presupposto della presenza di prole minorenne o maggiorenne ma non economicamente indipendente. M.G. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di E.M. che resiste con controricorso . Il P.G. ha depositato conclusioni scritte. Il ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Il ricorrente lamenta, con il primo ed il secondo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex articolo 360 n. 3 c.p.c., degli articolo 155 cc., 6 comma VI 1.898/1970, come sostituito dalla l. 74/1987, 448 c.c. svolge in subordine questione di illegittimità costituzionale per irragionevolezza e contrasto con l’articolo 42 Cost Il ricorrente ribadisce di essere tenuto a consentire alla E. di esercitare il diritto personale di godimento dell’immobile nell’interesse della prole, ma solo in correlazione all’originario obbligo del di lui fratello, genitore del minore, e che, di conseguenza, dovendo l’assegnazione della casa coniugale essere inquadrata nell’ambito dei doveri di solidarietà familiare, cessati con la morte dell’obbligato ex coniuge divorziato, anche l’obbligazione derivata di esso terzo acquirente è venuta meno. 2. La censura è infondata. Occorre rilevare, nella fattispecie in esame, alcuni dati fattuali, emergenti dalla decisione impugnata e pacifici tra le parti 1 l’appartamento adibito a casa familiare, all’epoca, nel 1988, dell’assegnazione al coniuge separato affidatario di prole, faceva parte di un fabbricato in comproprietà con i fratelli del coniuge obbligato, il quale alcuni mesi dopo aveva ceduto la quota pari ad un terzo dell’intero fabbricato 2 il provvedimento presidenziale di assegnazione della casa coniugale è stato immediatamente trascritto nei pubblici registri e, successivamente, alcuni mesi dopo, alienato a terzi 3 l’assegnazione della casa coniugale è stata confermata anche, nel 1993, in sede di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio 4 l’ex coniuge divorziato della E. , nonché fratello dell’attore nel presente giudizio di rilascio dell’immobile è deceduto nel 1998 5 nell’ottobre 2005, il terzo, divenuto a seguito di divisione, nel 1995 proprietario esclusivo dell’appartamento, ha promosso giudizio di cognizione ordinaria nei confronti dell’occupante, assegnataria con la prole, volto ad ottenere il rilascio dell’immobile, sul presupposto del venir meno, per effetto del decesso dell’ex coniuge divorziato, dell’obbligo di mantenimento dei figli e del correlato diritto del genitore affidatario dei figli all’assegnazione della casa coniugale. Come il previgente articolo 155 c.c., comma 4 e, per il divorzio, l’articolo 6 l. 898/1970 , l’articolo 155 quater introdotto dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54 e l’articolo 337 sexies c.c. introdotto dal d.lgs. 154/2013, in vigore dal 7 febbraio 2014 , nella parte in cui prevedeva l’articolo 155 quater e prevede l’attuale 337 sexies che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli , hanno una ratio di protezione nei confronti di questi ultimi, tutelandone l’interesse a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano Cass. 6979/2007, 16398/2007, 14553/2011, 21334/2013 . L’assegnazione della casa coniugale non rappresenta infatti una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole e, nel nuovo regime, introdotto già con la 1.54/2006, è espressamente condizionata soltanto all’interesse dei figli, essendo scomparso il criterio preferenziale costituito dall’affidamento della prole, a fronte del superamento, in linea di principio, dell’affidamento monogenitoriale in favore della scelta, di regola, dell’affido condiviso C. Cost. 308/2008 . Questa Corte Cass. 23591/2010 ha infatti ribadito che la scelta cui il giudice è chiamato non può prescindere dall’affidamento dei figli minori o dalla convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti che funge da presupposto inderogabile dell’assegnazione e che suddetta scelta, inoltre, neppure può essere condizionata dalla ponderazione tra gli interessi di natura solo economica dei coniugi o tanto meno degli stessi figli, in cui non entrino in gioco le esigenze della permanenza di questi ultimi nel quotidiano loro habitat domestico l’assegnazione della casa familiare in conclusione è uno strumento di protezione della prole e non può conseguire altre e diverse finalità conf. Cass., da ultimo, l’articolo 6 15367/2015 . Di conseguenza, intervenuto il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge, all’epoca separato, affidatario in esclusiva della prole, il terzo successivo acquirente è tenuto, negli stessi limiti di durata nei quali è a lui opponibile il provvedimento stesso, a rispettare il godimento del coniuge del suo dante causa, nello stesso contenuto e nello stesso regime giuridico propri dell’assegnazione, quale vincolo di destinazione collegato all’interesse dei figli , escluso qualsiasi obbligo di pagamento da parte del beneficiario per tale godimento, atteso che ogni forma di corrispettivo verrebbe a snaturare la funzione stessa dell’istituto, in quanto incompatibile con la sua finalità esclusiva di tutela della prole, ed inciderebbe direttamente sull’assetto dei rapporti patrimoniali tra i coniugi dettato dal giudice della separazione o del divorzio Cass. 12075/2003 Cass. 4188/2006 . Ora, il terzo successivo acquirente dell’immobile, già adibito a casa familiare prima della separazione, assegnato al coniuge affidatario della prole, all’epoca minorenne, con provvedimento giudiziale, immediatamente trascritto nei pubblici registri, confermato in sede di sentenze di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non può opporre, a sostegno della domanda di condanna al rilascio, il solo decesso dell’ex coniuge divorziato dante causa. Invero, il diritto di abitazione non può dirsi venuto meno per effetto della morte dell’ex coniuge, divorziato, dell’assegnatario, affidatario della prole, trattandosi di un diritto personale di godimento sui generis , che, in funzione del vincolo di destinazione collegato all’interesse dei figli , si estingue soltanto per il venir meno dei presupposti che hanno determinato l’assegnazione la morte del beneficiario dell’assegnazione, il compimento della maggiore età dei figli o il conseguimento da parte degli stessi dell’indipendenza economica, il trasferimento altrove della loro abitazione ovvero a seguito dell’accertamento delle circostanze oggi codificate dall’articolo 337 sexies c.c. legittimanti una revoca giudiziale, quali il passaggio a nuove nozze oppure la convivenza more uxorio del genitore assegnatario ovvero la mancata utilizzazione da parte dell’assegnatario, sempre previa valutazione dell’interesse prioritario dei figli C.Cost. 308/2008, con riguardo alla disciplina dettata dall’articolo 155 quater c.c. . Peraltro, nella fattispecie, l’assunto del ricorrente, volto a correlare la permanenza del diritto di abitazione nella casa familiare in capo al coniuge affidatario o, oggi, collocatario della prole, alla esistenza in vita dell’altro coniuge, il quale abbia, già da tempo, alienato l’immobile in oggetto, in quanto soggetto obbligato al mantenimento della prole, vanificherebbe la portata della opponibilità al terzo successivo acquirente del provvedimento di assegnazione della casa familiare, per effetto della sua trascrizione. La questione di illegittimità costituzionale dell’articolo 155 c.c. non ricorre, trattandosi di disposizione che non contempla affatto anche nell’attuale formulazione dell’articolo 337 sexies c.c. un diritto personale di godimento sine die sull’immobile costituente casa familiare di proprietà altrui, per come sopra esposto. Peraltro, il venir meno dei presupposti previsti dalla legge per la sussistenza del vincolo in particolare, il compimento della maggiore età dei figli o il conseguimento da parte degli stessi dell’indipendenza economica non risulta neanche prospettato dal ricorrente, il quale, anche in memoria, invoca il solo evento del decesso del proprio fratello, coniuge obbligato. 3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna il ricorrente, al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.000,00, a titolo di compensi, oltre 200,00 per esborsi, rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, articolo 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.