Ex moglie dedita alla famiglia e al sostegno della carriera del marito: riconosciuto l’assegno divorzile

Il Tribunale di Roma ha riconosciuto alla richiedente cinquantenne il diritto a percepire un elevato assegno divorzile considerata la dedizione alla famiglia e al sostegno della carriera professionale del marito nei confronti del quale sussiste un profondo divario economico.

Il caso. In un procedimento avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, la resistente ha chiesto al Tribunale di Roma di riconoscere in suo favore la sussistenza del diritto a percepire un elevato assegno divorzile. Il Collegio ritiene che la richiedente abbia dimostrato di non disporre di mezzi adeguati al proprio mantenimento e di non essere in grado di procurarseli da sola per ragioni oggettive. All’esito della valutazione comparativa della condizione economica delle parti, emerge, infatti, un rilevantissimo divario economico e patrimoniale tra le stesse che in alcun modo consente alla resistente di mantenere il medesimo elevato tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Secondo il Tribunale romano, nonostante i mutamenti che hanno interessato i patrimoni delle parti successione della resistente alla zia e formazione di un nuovo nucleo familiare per il ricorrente , tale disparità giustifica la sussistenza del diritto dell’ex moglie a percepire un assegno divorzile, non essendo altrimenti in grado di provvedere al proprio mantenimento. Alla medesima conclusione si può giungere anche applicando i principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza Cass. civ. n. 11504/2017, la quale ha ribadito la natura assistenziale dell’assegno divorzile e ha statuito il principio di autoresponsabilità economica degli ex coniugi, considerato che la resistente, cinquantenne, non ha mai svolto alcuna attività lavorativa nel corso del matrimonio se non saltuariamente , essendosi dedicata, nell’ambito di un progetto di vita condiviso dagli allora coniugi, al sostegno della carriera professionale del marito e alla cura della famiglia e della casa. Quantificazione dell’assegno. Riconosciuta la spettanza dell’assegno divorzile in favore della resistente, il Tribunale ne quantifica l’ammontare considerando non solo la predetta comparazione economica ma anche valutando l’apporto di ciascuna delle parti alla costituzione del patrimonio familiare. Se è vero, infatti, che il nucleo familiare è stato sostenuto economicamente dal ricorrente in misura largamente prevalente non è comunque contestabile che la resistente, casalinga, abbia provveduto a coordinare la gestione della casa e ad occuparsi della crescita dei figli oltre ad avere curato le relazioni sociali del marito, necessarie per lo svolgimento della sua professione ad elevatissimi livelli . Si considera, pertanto, congrua la determinazione dell’assegno divorzile in 6500 euro mensili, somma peraltro chiesta dalla stessa resistente nel corso dell’interrogatorio libero. Fonte ilfamiliarista.it

Tribunale di Roma, sez. I, sentenza 8 settembre 2 ottobre 2017, n. 18520 Presidente Mangano Estensore Colla Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 17.4.2014, il ricorrente ha domandato l'emissione di una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data omissis in omissis Caltanissetta con P. esponendo che dall'unione sono nati due figli entrambi già maggiorenni al momento del deposito del ricorso , che con decreto del 9.10.2007 il Tribunale adito ha omologato la loro separazione consensuale, che fra le condizioni della separazione era prevista, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, affidataria della figlia minore e convivente col figlio maggiorenne all'epoca non economicamente dipendente, con assegno di mantenimento per gli stessi pari ad Euro 1.500,00 ciascuno ed assegno per la moglie di euro 12.000,00 mensili poi ridotto ad euro 6.000,00 con decreto del tribunale adito dell'8.8.2011, reso in procedimento di modifica delle condizioni di separazione e successivamente aumentato ad euro 8.000,00 mensili con decreto pronunciato dalla Corte di Appello di Roma in sede di reclamo il 1.10.2016 , che dal momento dell'udienza presidenziale 6.9.2007 relativa al giudizio di separazione i coniugi hanno ininterrottamente vissuto separati e che la comunione morale e materiale tra loro è venuta meno senza possibilità di una sua ricostituzione. Ma dedotto il sopravvenuto mutamento delle condizioni delle parti, con particolare riferimento alla mancata convivenza del figlio con la madre entrambi residenti a Milano, il più grande per motivi di lavoro e la più piccola per motivi di studio universitario , al miglioramento delle condizioni economiche di quest'ultima, nonché agli obblighi assunti dal ricorrente nei confronti di altro figlio nato nel 2009 dalla relazione con la nuova compagna. Ha pertanto domandato la revoca dell'assegnazione alla resistente della ex casa coniugale di sua proprietà, il versamento diretto dell'assegno di mantenimento nei confronti della figlia non convivente, con autonomo mantenimento di ciascuno delle parti. Parte resistente si è costituita concordando sulla richiesta inerente lo scioglimento del vincolo e chiedendo, previa conferma dell'assegnazione della ex casa coniugale appartenente alla controparte, assegno divorzile di euro 13.000,00 mensili ed assegno di mantenimento di euro 1.700,00 per la figlia maggiorenne non economicamente indipendente, opponendosi peraltro al mantenimento diretto nei confronti della stessa. Nella prima memoria ex art. 183 cpc il ricorrente ha formulato domanda subordinata avente ad oggetto il versamento in favore della controparte di assegno divorzile nella misura di euro 3.000,00 mensili a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza non definitiva relativa allo status, salvo per il resto le conclusioni di cui all'atto introduttivo. Parte resistente ha sempre concluso come da comparsa di costituzione nella fase presidenziale. Esaurita la fase presidenziale con provvedimento di conferma delle vigenti condizioni della separazione reso all'udienza del 26.11.2014 ed intrapresa quella istruttoria è stata pronunciata sentenza sulla stesura, ritenuta la causa di natura meramente documentale e matura per la decisione sull'esito della produzione effettuata, i procuratori hanno precisato le conclusioni all'udienza del 22.11.2016 il ricorrente riportandosi alla prima memoria ex art. 183 cpc, la resistente riportandosi a quelle della costituzione innanzi al Presidente f.f. ed ai successivi scritti difensivi con concessione di termini di legge per scritti conclusivi. Nulla ha opposto il Pubblico Ministero con il visto del 1.12.2014. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è già stata accolta in quanto fondata, in considerazione della ritenuta sussistenza dei presupposti di legge. In ordine alle condizioni, occorre preliminarmente rilevare che il figlio maggiorenne delle parti è ormai economicamente indipendente dalle allegazioni di cui agli scritti conclusivi del ricorrente il medesimo risulterebbe domiciliato a Londra per motivi di lavoro , concordando questo al riguardo o nulla essendo stato infatti stato domandato dalla madre per il suo mantenimento la figlia più piccola, invece, anch'essa ormai maggiorenne venticinquenne è studentessa universitaria a Milano ed è quindi ivi domiciliata per motivi di studio risulta tuttavia dalle dichiarazioni delle parti all'udienza del 26.11.14 che essa ha mantenuto stabile legame affettivo con la ex casa coniugale di Roma assegnata alla madre sin dall'epoca della separazione, legame incrementato dai periodici rientri presso l'abitazione della madre nei periodi di vacanza e durante le festività ad avviso della madre più frequenti, secondo il padre saltuari, come da interrogatorio libero svolto nella fase presidenziale , tali da consentire ancora alla figlia di mantenere il legame con l'abitazione nella quale è cresciuta e nella zona ove verosimilmente conserva sempre legami socio affettivi all'epoca della separazione la stessa era quindicenne ed era rimasta a vivere nell'immobile con la madre ed il fratello . Non può infatti ritenersi che l'asserita scarsa frequenza dei periodi trascorsi a Roma dalla figlia delle parti possa essere tale da aver interrotto il menzionato legame con la casa coniugale, certamente per la medesima ancora punto di riferimento nella città e nel quartiere ove è cresciuta. Da ciò consegue che merita conferma anche in sede divorzile e sino alla sopravvenuta indipendenza economica della figlia, l'assegnazione alla resistente della ex casa coniugale appartenente in via esclusiva al ricorrente, proprio allo scopo di garantire alla medesima la conservazione dell'ambiente domestico, quale centro di riferimento di consuetudini , affetti ed interessi. La mancanza di quotidiana convivenza fra madre e figlia giustifica tuttavia, come di seguito, ad avviso del collegio, il versamento diretto nei confronti della figlia di gran parte della somma prevista per il suo mantenimento. In separazione per originarie euro 1.500,00 mensili, come ad oggi rivalutate . Relativamente all'assegno divorzile richiesto dalla resistente, osserva il collegio, preliminarmente, che in corso di causa l'assegno di mantenimento per la resistente è stato aumentato ad euro 8.000,00 per effetto del decreto emesso dalla Corte di Appello di Roma in sede di reclamo il 1.10.2015 avverso il decreto con il quale il tribunale adito lo aveva dimezzato nel 2011 a conclusione di un procedimento per la modifica delle condizioni della separazione introdotto dal marito euro 6.000,00 mensili da euro 12.000,00 concordati nella separazione consensuale , con modifica quindi delle condizioni provvisoriamente determinate dal Presidente f.f. il 26.11.2014 per relationem mediante l'integrale conferma delle condizioni della separazione, come modificate nel 2011 . Ebbene, sostiene il ricorrente che la ex coniuge disponga dei mezzi adeguati al proprio mantenimento, laddove la resistente rivendica il proprio diritto alla prestazione di natura essenzialmente assistenziale rappresentata dell'assegno divorzile, nella elevata misura sopra indicata. Premessa l'ontologica diversità tra assegno di mantenimento ed assegno divorzile, il collegio ritiene che la richiedente abbia dimostrato di non disporre di mezzi adeguati e di non essere in grado di procurarseli per ragioni oggettive, all'esito della valutazione comparativa della complessiva condizione economica delle parti, dalla quale emerge un rilevantissimo divario economico tra le stesse che in alcun modo consente alla resistente, ove non colmato mediante l'assegno in questione di mantenere il medesimo elevato tenore di vita goduto della famiglia durante la convivenza coniugale. Dalla documentazione allegata in atti, per come interpretata anche con l'ausilio delle risultanze della consulenza tecnica svolta nel recente giudizio di reclamo conclusosi nell'ottobre del 2016 e dal quale possono trarsi rilevanti argomenti si evince infatti che il ricorrente, avvocato partner presso noto studio legale, percepisce quale reddito mensile netto circa euro 28.488,00 cfr., modello Unico 2016 per il 2016 in atti, relativamente alla cui sostanziale corrispondenza con quanto effettivamente percepito non sussiste ragione di dubitare, per come accertato, anche con l'ausilio della ctu, nel giudizio di reclamo per dodici mensilità in particolare, reddito imponibile, previa deduzione per euro 328.820,00 a titolo di abitazione principale, assegno al coniuge e contributi previdenziali, pari ad euro 574.304,00 con imposta netta per euro 232.447,00 reddito annuo euro 341.857,00 da suddividere per dodici . Siffatta elevatissima capacità reddituale risulta pressoché stabile, atteso che dal provvedimento di reclamo emerge che il reddito mensile netto per l'anno di imposta 2013 modello Unico 2014 era pari ad euro 29.158,00, con una media per il periodo in esso esaminato compreso tra il 2009 ed il 2013 di euro 32.610,00 mensili netti. Non risulta invece in atti modello Unico 2015 per il 2014, con la conseguente possibilità di presumere reddito almeno conforme ai precedenti, anche in considerazione delle emergenze di cui alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata del luglio 2015, dalla quale si evince per tale annualità reddito stimato e non definitivo di circa euro 820.000,00, per un reddito netto di euro 420.000,00 circa, pari ad euro 35.000,00 per dodici mensilità. Il reddito medio mensile del ricorrente, tra le descritte oscillazioni connaturate all'esercizio della libera professione, si attesta dunque su importo superiore ad euro 30.000,00 mensili. Altrettanto cospicua si presenta la situazione patrimoniale del B. il quale, come da dichiarazione fiscale da ultimo in atti, dispone di numerose proprietà immobiliari, di valore complessivo estremamente rilevante in particolare come da provvedimento della Corte di Appello in atti le cui risultanze appaiono conformi alla documentazione allegata nel presente giudizio, oltre che al contenuto delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio allegate, una del novembre 2014 e l'altra del luglio 2015 , questi è proprietario esclusivo o pro quota di un patrimonio del valore complessivo di euro 6.657.000,00 dal quale ricava peraltro reddito da locazione per circa euro 1.000,00 mensili, avuto riguardo ad un piccolo immobile in omissis , via omissis il quale nella prima dichiarazione risultava locato ad euro 1.100,00 mensili e nella seconda ad euro 900,00 in particolare il ricorrente è proprietario esclusivo della ex casa coniugale, della sua abitazione principale nonché risulta dal 2008 promissario acquirente relativamente ad altro immobile sito nello stesso stabile, senza che risultino ancora verificatisi gli effetti reali del trasferimento a causa di un contenzioso insorto col promittente venditore , di altro piccolo immobile in omissis dal quale ricava il predetto reddito da locazione, di una villetta in provincia di omissis , nonché pro quota con la ex coniuge di un appartamento a omissis ove vive la figlia per motivi di studio e di due appartamenti in omissis GR , il cui utilizzo risulta degli ex coniugi disciplinato come da condizioni della separazione consensuale uno a periodi alterni tra le parti, l'altro messo a disposizione dei figli e della madre del ricorrente . Risulta infine titolare di partecipazioni societarie pari al 25,45% relativamente a società per azioni aventi oggetto sociale la gestione ed organizzazione dei servizi necessari al funzionamento dello studio di professionisti associati per il quale lavora società che comunque non ha mai distribuito dividendi, secondo le non contestate allegazioni del ricorrente , nonché di un conto di deposito con la somma di euro 325.380,40, oltre ad una polizza vita con valorizzazione pari ad euro 204.185,00 A fronte di ciò la resistente, per come risultante anche dal menzionato provvedimento di reclamo dell'ottobre 2015, a decorrere dal 2010 ed a seguito del decesso di una zia avvenuto in tale anno alla quale è succeduta ha percepito in aggiunta all'assegno di mantenimento redditi mensili netti pari a oltre euro 1.080,00 conformemente a quanto dichiarato in interrogatorio libero all'udienza del 26.11.2014 , pari a circa euro 22.328,00 netti annui derivanti da contributo AGEA per i boschi siti in Sicilia importo dalla medesima percepito relativamente alla sua quota ereditaria, pari al 50%, spettando l'altra metà al fratello coerede . Dal punto di vista immobiliare la resistente è titolare, anche a seguito della predetta successione, di numerosi beni, tra cui, oltre alle quota di comproprietà con l'ex coniuge degli immobili di omissis e omissis GR , di un ampio immobile in proprietà esclusiva a omissis concesso in comodato al padre cfr. contratto in atti del 2004 e di numerosi terreni in Sicilia oltre a due appartamenti, anch'essi in Sicilia a metà con il fratello coerede terreni dai quali ricava il menzionato reddito di circa euro 1.800,00 mensili . Complessivamente la ctu svolta nel reclamo ed interamente recepita dal collegio ha quantificato il patrimonio immobiliare della resistente nella misura di euro 1.827.000,00 valore pari a meno di un terzo di quello della controparte indicato invece in euro 6.657.000,00 , di cui parte riconducibile agli immobili ed ai terreni ricevuti in successione nel 2010 come da decreto in totale n. 42 beni immobili tra porzioni di terreni ed edifici per un valore di successione di euro 449.473,00, in parte venduti tra il 2010 e il 2014 con realizzazione di introiti per euro 225.000,00 per la sua quota . Risulta infine dalla documentazione in atti che essa dispone di fondo pensione e che sul conto corrente era depositata, da ultimo, nel settembre 2016 la somma di euro 80.000,00. Non ritiene invece il collegio di dover approfondire le allegazioni del ricorrente relative alla pretesa azienda agricola ereditata dalla controparte ed asseritamente esercitata sui terreni caduti in successione può in tal senso condividersi quanto affermato dalla Corte di Appello al riguardo non vi sono elementi concreti che consentano di apprezzare l'esistenza della ipotetica azienda agricola che, secondo le mere allegazioni del resistente, prive di qualsivoglia riscontro fattuale, farebbe capo alla reclamante, sicché non vi è spazio per accertamenti a verifica di una situazione on supportata da adeguati riscontri , avendo il ricorrente dedotto alcune circostanze e prodotto documenti a sostegno delle stesse solo in comparsa conclusionale, dunque oltre il termine processualmente consentito. Dalla rappresentata condizioni complessive si evince dunque un rilevante divario economico tra le parti, tanto dal punto di vista reddituale, quanto da quello patrimoniale. Il quale pur in parte attenuatosi a seguito della successione della resistente alla zia 2010 , ragione per la quale il giudice del gravame ha provveduto a ridurre da euro 12.000,00 ad euro 8.000,00 l'assegno di mantenimento per la moglie continua a persistere nella sua ampiezza ed a giustificare la conclusione, in questa sede, che alla ex coniuge spetti un assegno divorzile, non essendo altrimenti in grado di provvedere adeguatamente al proprio mantenimento, nemmeno con lo svolgimento di eventuale e saltuaria attività professionista quale restauratrice. Alla medesima conclusione può del resto giungersi seguendo i principi di diritto recentemente espressi dalla giurisprudenza di legittimità Cass. n. 11504/2017 , la quale ha ribadito la natura assistenziale dell'assegno divorzile e da ciò ha enunciato il principio della autoresponsabilità economica degli ex coniugi, quale fondamento della valutazione relativa alla sussistenza del diritto della parte richiedente l'assegno ad avviso della Suprema Corte infatti nella prima fase prevista dall'art. 5 della legge n. 898/70 e successive modificazioni quella dell'an debeatur occorre prescindere, nell'individuare l'adeguatezza o meno dei mezzi del richiedente l'assegno o comunque la sua possibilità di procurarseli, dal parametro del tenore di vita goduto durante la convivenza coniugale e dalla conseguente comparazione delle rispettive condizioni economiche degli ex coniugi e rifarsi piuttosto ad indici specificamente individuali dal giudice di legittimità e concernenti esclusivamente le condizioni del soggetto richiedente quali 1 il possesso di redditi di qualsiasi specie 2 il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri latu sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza della persona che richiede l'assegno 3 le capacità e possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo 4 la stabile disponibilità di una casa di abitazione . La resistente infatti, cinquantacinquenne, in tale diversa prospettiva, non risulta aver svolto rilevante attività lavorativa nel corso del matrimonio se non saltuariamente quale restauratrice e non sembra avere, nonostante le normali condizioni di salute nulla essendo stato rappresentato in contrario , effettive e concrete possibilità di lavoro personale, peraltro essendosi prevalentemente dedicata nel corso del matrimonio - nell'ambito di un progetto di vita condiviso dagli allora coniugi al sostegno della brillante carriera del marito ed al soddisfacimento delle esigenze della famiglia e della casa la medesima può inoltre disporre della casa dell'ex coniuge ove vive solo in quanto assegnataria della medesima e solo sino all'indipendenza economica della figlia prossima al conseguimento della laurea al momento degli scritti conclusivi è titolare di redditi propri contributi AGEA relativi a terreni boschivi conseguenti alla successione della zia apertasi nel 2010 appena sufficienti per provvedere a tutte le esigenze della ex casa coniugale assegnatale immobile di rilevante pregio per posizione e dimensioni in prestigioso quartiere della capitale , quanto ad utenze, spese di manutenzione e di condominio è infine titolare di un patrimonio immobiliare assolutamente non idoneo a produrre elevato reddito da locazione nell'immobile di omissis che le appartiene nella misura del 20% vive la figlia per motivi di studio, i due di omissis , che le appartengono per il 50% sono a disposizione per l'utilizzo della famiglia, come da accordi di separazione, quello di maggior rilievo in Sicilia è concesso in comodato al padre, mentre gli altri sono prevalentemente costituiti da depositi o ruderi sovrastanti i terreni seminativi o boschivi dai quali ricava i predetti contributi AGEA, peraltro condivisi col fratello, con possibilità di produrre redditi per la stessa quantificati nel provvedimento di reclamo, sulla base della ctu, in ulteriori euro 5.000,00 circa l'anno invero, il riferimento ai redditi potenziali annui ulteriori per la resistente è pari a complessivi euro 26.000,00 circa, ivi compresi gli euro 22.000,00 circa percepiti a titolo di contributi AGEA, con la differenza di circa euro 6.000,00, ossia circa euro 500,00 ulteriori al mese . Considerata dunque la spettanza ad avviso del collegio di assegno divorzile in favore della resistente, occorre procedere alla sua quantificazione, alla luce dei criteri normativamente previsti art. 5 legge n. 898/70 e successive modificazioni i quali necessariamente impongono anche nella prospettiva delineata dalla recente giurisprudenza di legittimità di raffrontare la condizione economica complessiva delle parti per come sopra già rappresentata. Ebbene, nella specie, appare adeguata, ad avviso del collegio, quale entità dell'assegno in questione, la somma di euro 6.500,00 mensili, sull'imprescindibile presupposto che la stessa resistente nell'interrogatorio libero del 26.11.14 ha domandato il riconoscimento di assegno divorzile di siffatto importo pur nell'ottica di addivenire alla divisione delle proprietà comuni e di poter disporre di altro immobile in omissis in caso di rilascio della ex casa coniugale. La somma menzionata appare infatti congrua non solo riguardo alla predetta comparazione economica, ma anche all'apporto che ciascuna delle parti ha fornito alla costituzione del patrimonio familiare atteso che se è vero che il nucleo familiare è stato essenzialmente ed egregiamente sostenuto economicamente dal ricorrente in misura largamente prevalente è altrettanto innegabile e non contestato che la resistente, fondamentalmente casalinga, abbia provveduto a coordinare la gestione della casa e ad occuparsi della crescita dei figli, dedicandosi con successo alla cura delle relazioni sociali del marito, così fortemente necessaria in relazione alla professione da esso svolta ad elevatissimi livelli non è contestata la deduzione secondo la quale il ricorrente è divenuto partner dello studio già dal 1990, a fronte della celebrazione del matrimonio avvenuta nel 1986 . Del resto anche la lunga durata del matrimonio giustifica la menzionata quantificazione, la quale tiene conto altresì dell'ormai avvenuta consolidazione in capo al ricorrente di un nuovo nucleo familiare, corrisposto dall'attuale moglie, sposata nel 2016 e da altra figlia minore, nata nel omissis , circostanza quest'ultima già dedotta nell'ambito del giudizio di modifica quantomeno in sede di reclamo, come da provvedimento del 1.10.2015 , ma non espressamente tenuta in considerazione dal giudice del gravame, il quale ha provveduto a ridurre l'assegno di mantenimento nell'attuale misura euro 8.000,00 mensili a decorrere dall'apertura della successione della zia della resistente sulla sola base del ritenuto incremento della complessiva condizione economica della moglie per effetto delle migliorate condizioni economiche della P., ferma l'accertata stabilità delle condizioni economiche del B. Le considerazioni sopra esposte consentono infine di determinare l'assegno per il mantenimento della figlia non economicamente indipendente in euro 1.700,00 mensili, importo pressoché coincidente con quello di euro 1.500,00 concordato in separazione e sino ad oggi rivalutato cfr. bonifici effettuati dal ricorrente per euro 1.693,37 mensili sul conto della ex coniuge per il mantenimento della figlia, quasi integralmente dalla madre corrisposti alla stessa con ulteriore bonifico di euro 1.493,37 mensili . Non pare del resto che tale importo complessivo sia oggetto di contestazione tra le parti, laddove le stesse controvertono unicamente in relazione alla modalità di pagamento costituita dal versamento alla madre ovvero alla figlia maggiorenne, per legge titolare di legittimazione concorrente a ricevere la somma dovuta a titolo di assegno perequativo per sé stessa. La circostanza che allo stato la figlia, pur mantenendo lo stabile collegamento sopra detto con la ex casa coniugale assegnata alla madre, sia domiciliata a omissis per motivi di studio e faccia rientro a omissis dalla madre solo in occasione dei periodi di vacanza, comporta che sia maggiormente opportuno il versamento della somma di euro 1.500,00 direttamente in suo favore da parte del padre e del residuo importo euro 200,00 mensili in favore della madre ed in relazione alle spese necessarie, in proporzione al tempo da questa trascorso presso la casa di omissis alla gestione di tale immobile dall'esame della movimentazione bancaria riferibile alla resistente risulta infatti un inutile doppio bonifico dal padre alla madre prima e dalla madre alla figlia poi , evitabile mediante la sopra menzionata ripartizione ed il richiesto versamento diretto. Nulla è infine indicato in atti in relazione alle spese straordinarie per la figlia, apparendo quindi opportuno, anche in considerazione del descritto divario reddituale esistente tra le parti, confermare nella presente sede quanto dalle stesse concordato nelle condizioni della separazione, ovvero il loro integrale carico sul padre, con la precisazione che anche alla fattispecie occorrerà fare riferimento al Protocollo del Tribunale di Roma per la loro individuazione. Le spese di lite, in considerazione dell'esito della controversia, devono essere compensate per metà e poste per la residua metà a carico del ricorrente, in base al principio della soccombenza e nella misura di cui in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da B. nei confronti di P. così provvede - assegna a P. la casa coniugale di omissis con quanto in essa contenuto e le relative pertinenze - attribuisce mensilmente a P. un assegno divorzile di euro 6.500,00 al cui pagamento condanna il ricorrente, a decorrere dalla presente sentenza, da corrispondere al domicilio della P. entro i primi cinque giorni di ogni mese ovvero a mezzo bonifico bancario, nel qual caso con effettivo accredito della somma entro la detta data e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - attribuisce mensilmente a P. un assegno per il mantenimento della figlia omissis di euro 200,00 al cui pagamento condanna il ricorrente, a decorrere dalla presente sentenza e fatti salvi i precedenti provvedimenti, da corrispondere al domicilio della P. entro i primi cinque giorni di ogni mese ovvero a mezzo di bonifico bancario, nel qual caso con effettivo accredito della somma entro la detta data e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglia di operai e impiegati - attribuisce mensilmente e direttamente alla figlia maggiorenne omissis un assegno per il proprio mantenimento di euro 1.500,00, al cui pagamento condanna il ricorrente, a decorrere dalla presente sentenza e fatti salvi i precedenti provvedimenti, da corrispondere al domicilio della figlia entro i primi cinque giorni di ogni mese ovvero a mezzo di bonifico bancario, nel qual caso con effettivo accredito della somma entro la detta data e da rivalutarsi annualmente sulla base degli Indici dell'Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - pone le spese straordinarie relative alla figlia, individuale come da protocollo del Tribunale di Roma del 17.12.2014, integralmente a carico del ricorrente - dichiara compensate le spese processuali per metà e condanna il ricorrente alla rifusione della residua metà in favore della controparte, liquidata in euro 3.500,00 per compensi, oltre accessori come per legge.