Madre, positivamente descritta da alcune testimonianze, ricorre contro la dichiarazione di adottabilità del figlio

La Suprema Corte accoglie il ricorso dei genitori contro la dichiarazione di adottabilità del figlio ed inoltre, sintetizza i principi consolidati in merito allo stato di abbandono del minore.

Sul tema la Corte di Cassazione con ordinanza n. 22441/17, depositata il 26 settembre. Il caso. I genitori ricorrono in Cassazione contro la decisione del Tribunale, confermata poi dalla Corte d’Appello, che dichiarava l’adottabilità della minore. I ricorrenti sostenevano che non fossero state prese in considerazione, nella decisione, le testimonianze positive in favore della madre. Stato di abbandono. La Corte di legittimità, nell’affrontare il caso di specie, fa un excursus in merito alla sussistenza dello stato di abbandono a cui era seguita la contestata dichiarazione di adottabilità del minore. E’ affermato dalla Corte che l’abbandono si configura come una grave e irreversibile violazione degli obblighi dei genitori di educazione, mantenimento ed istruzione dei figli ai sensi dell’art. 30 Cost., e 147, 316 c.c. in merito ai doveri verso ai figli ed alla responsabilità genitoriale . Secondo consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, lo stato di abbandono deve, però, essere valutato in relazione anche alla durata dell’eventuale recupero, certo e ragionevolmente breve, dalla inadeguatezza genitoriale. Testimonianza delle Suore da tenere in considerazione. Nella fattispecie la sentenza impugnata, evidenziando i buoni propositi della madre non seguiti, tuttavia, da comportamento adeguato, non ha preso in considerazione la relazione positiva posta in essere dalla Suore del Convento in favore della stessa. A parere della Cassazione, tuttavia, anche la testimonianza positiva delle Suore doveva essere presa in considerazione da parte dei Giudici di merito anche eventualmente per affermare che il contenuto della relazione predetta non poteva inficiare il generale quadro dell’abbandono . Per questo motivo la Suprema Corte accoglie il ricorso con rinvio della sentenza impugnata alla Corte d’Appello in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 23 giugno – 26 settembre 2017, n. 22441 Presidente/Relatore Dogliotti Fatto e diritto Il Tribunale minorile di Roma, con sentenza in data 12/10/2014, dichiarava l’adottabilità della minore, D.P.C. , nata il omissis , che veniva confermata dalla locale Corte d’Appello, con sentenza del 12/6/2015. Ricorrono per cassazione i genitori della minore B.N. e D.P.F Non hanno svolto attività difensiva il tutore e il curatore della minore. È bensì vero che l’art. 1 L. 184 riconosce il diritto del minore a vivere nella propria famiglia, ma l’art. 8 precisa che sussiste abbandono in caso di mancanza di assistenza morale e materiale da parte dei genitori. L’abbandono si configura come grave e irreversibile violazione degli obblighi dei genitori di educazione, mantenimento ed istruzione dei figli ai sensi dell’art. 30 Cost. e 147, 316 c.c Ma tale irreversibilità va correlata alle esigenze di armonico sviluppo dei minori, e dunque l’eventuale recupero della inadeguatezza genitoriale dovrebbe essere determinato, certo e ragionevolmente breve, dovendosi pertanto verificare la concreta possibilità di pregiudizio per il minore, dovuto all’incertezza e alla durata del percorso di recupero genitoriale così la giurisprudenza ampiamente consolidata di questa Corte tra le altre, Cass. N. 1837 del 2011 19609 del 2011 . È appena il caso di precisare che tale impostazione, confermata da rilevantissimi documenti internazionali sull’infanzia Convenzione di New York sui diritti del minore, Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, ecc. , non contrasta con la recente decisione della CEDU del 13/10/2015 S.H.- Italia che sottolinea, del tutto condivisibilmente, la necessità che sia stata predisposta una azione di aiuto e sostegno alla famiglia, di cui essa non abbia saputo o potuto profittare. La sentenza impugnata evidenzia, con motivazione adeguata e non contraddittoria, l’inadeguatezza del padre, di indole violenta, nonché i buoni propositi della madre, non seguiti tuttavia da comportamento adeguato. Va tuttavia precisato che il giudice a quo, sia nella narrativa che in parte motiva, non ha minimamente considerato la relazione positiva delle Suore di omissis relativa alla posizione della madre, depositata in atti e che, a quanto pare di capire, riguardava un periodo successivo a quello relativo a relazioni fortemente negative per la madre cui invece la Corte di merito fa ampio riferimento. Doveva pertanto il giudice a quo esaminare la relazione, anche eventualmente soltanto per affermare che il contenuto della relazione predetta non poteva inficiare il generale quadro dell’abbandono. Va pertanto accolto, per quanto di ragione, il ricorso, cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che si atterrà a quanto suindicato e pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie, per quanto di ragione, il ricorso cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell’art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.