Assegno post divorzio, da valutare documenti e comportamenti degli ex coniugi

A rischio il contributo, seppur minimo, a favore della donna. Da valutare le prove fornite dall’uomo sul miglioramento economico dell’ex moglie. Per i giudici, però, va tenuto in considerazione anche il fatto che ella non abbia presentato dichiarazioni dei redditi ed estratto del conto corrente.

Scontro totale tra ex coniugi. L’obiettivo prioritario dell’uomo è vedere cancellato l’obbligo dell’assegno mensile all’ex moglie. Centrale proprio la valutazione delle condizioni economiche della moglie. Su questo fronte sono decisive le documentazioni fornite dall’uomo, ma possono rivelarsi significative anche le dimenticanze della donna Cassazione, sentenza n. 15481/2017, Sezione Prima Civile, depositata oggi . Prove. Vittoria parziale per l’ex marito, che vede ridotto da 250 euro mensili a 150 euro mensili l’ assegno di mantenimento a favore della ex consorte. Rilevante, secondo i giudici, il miglioramento della posizione economica della donna, che ha cominciato a percepire una pensione di quasi 1.150 euro mensili netti, e non trascurabile, poi, anche il pensionamento dell’uomo. Nonostante tutto, però, la vicenda approda comunque in Cassazione, grazie al ricorso proposto dal legale dell’ex marito. La richiesta rivolta ai giudici del ‘Palazzaccio’ è di rivedere ulteriormente le condizioni del divorzio e di cancellare l’obbligo relativo all’ assegno di mantenimento . Appiglio principale per il legale è la recentissima sentenza della Cassazione, la numero 11504 dell’11 maggio scorso, con cui si è stabilito che l’assegno post divorzio può essere riconosciuto solo se l’ex coniuge lo richiede dimostrando di non essere autosufficiente dal punto di vista economico, con la conseguenza che è inutile il riferimento al tenore di vita matrimoniale e alla disparità economica tra moglie e marito. Di questa prospettiva non si può non tener conto, osservano ora i giudici del ‘Palazzaccio’, dovendosi valutare la indipendenza economica della ex moglie , alla luce delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dall’ex marito . Allo stesso tempo, però, va anche tenuto presente il comportamento tenuto dalla donna, che non ha provveduto a depositare l’estratto del proprio conto corrente e le dichiarazioni reddituali . Su questi elementi sarà perciò necessario un approfondimento in Appello, prima di prendere una decisione sull’ipotesi di cancellazione dell’ assegno di mantenimento in origine assegnato a favore dell’ex moglie.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 29 maggio – 21 giugno 2017, numero 15481 Presidente Di Palma – Relatore Genovese Fatti di causa 1. La Corte d'appello di Roma ha respinto il reclamo proposto dal signor Lo. Fr. nei riguardi dall'ex coniuge Ri. Ch., contro il decreto del Tribunale di quella stessa città che, in accoglimento della domanda del primo, di revisione, ai sensi dell'articolo 9 della legge numero 898 del 1970, delle condizioni del divorzio, statuite nel 2005, riduceva da Euro 250,00 a Euro 100,00 l'assegno di mantenimento dell'ex coniuge, la predetta signora Ch., sino alla liquidazione in favore di quest'ultima della quota di TFR ex articolo 12-bis L. 898/1970 , compensando le spese del giudizio tra le parti. 2. Il giudice distrettuale, premesso che la revisione delle condizioni di divorzio potevano essere disposte soltanto in presenza di giustificati motivi sopravvenuti e che l'assegno in favore del coniuge divorziato andava riconosciuto quando questi non abbia mezzi adeguati e né potrebbe procurarseli per ragioni oggettive, ha affermato che l'originario assegno di Euro 250,00 mensili venne disposto nel 2005 quando la Ch. non aveva redditi e si manteneva con la somma ricevuta, nel corso dell'anno 1999, a seguito del suo collocamento in mobilità, mentre dal gennaio 2010 Ella aveva iniziato a percepire una pensione di Euro 1.141,00 Euro mensili netti, oltre tredicesima, sua unica entrata. 3. Alla luce delle risultanze non avendo la Ch. al pari del Fr. depositato gli estratti conto richiesti dalla Corte , pur considerando il sopravvenuto miglioramento delle condizioni della donna ed il pensionamento del Fr. con un reddito di circa 2.000,00 Euro netti mensili e la percezione di un TFR di Euro 61.000,00 , la Corte ha osservato che permaneva un evidente divario economico tra le due parti in quanto la condizione della ex coniuge non più giovane e, quindi, tale da non poter ovviare al suo tenore di vita in linea con quello della convivenza giustificava la previsione, peraltro molto contenuta, dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il signor Fr., con tre mezzi di impugnazione. 5. La signora Ch. non ha svolto difese. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. il ricorrente, censurata l'incompleta documentazione raccolta dal giudice distrettuale, e la mancata considerazione di ulteriori fonti di reddito le ammissioni della Ch. circa la percezione di redditi da lavoro nella memoria nella fase di reclamo la mancata produzione delle dichiarazioni reddituali e gli estratti dei conti correnti la mancata inclusione nel reddito dell'assegno divorzile , nonché il mancato esame e valutazione della documentazione da Lui fornita con note di deposito del gennaio e settembre 2015, contenente proprio gli estratti conto in piena rispondenza con le richieste giudiziali, lamenta che il giudice non abbia valutato le risultanze e i comportamenti difformi tenuti dalle parti, escludendo il dovere di corrispondere l'assegno divorzile da parte dell'obbligato. 2. Con il secondo violazione dell'articolo 9 della legge numero 898 del 1971 , il ricorrente lamenta il mancato esame degli elementi che avrebbero portato a dichiarare cessato il suo obbligo contributivo al primo gennaio 2011, invece che al momento della proposizione della domanda introdotta dopo gli accertamenti relativi al mutamento delle condizioni economiche del coniuge, non collaborativo in ordine a quanto a lei richiesto sicché, al momento della cessazione del suo rapporto di lavoro il 30 giugno 2012 l'ex coniuge non avrebbe avuto diritto a percepire la quota del suo TFR, ai sensi dell'articolo 12-bis della legge numero 898 del 1970. 3. Con il terzo mezzo violazione dell'articolo 112 c.p.c, in riferimento all'articolo 9 L. numero 898 del 1970 e agli artt. 155-ter e 156 cod. civ. e 710 c.p.c. il ricorrente, in subordine al mancato accoglimento del secondo mezzo, chiede che la decorrenza della modifica sia effettuata al 27 giugno 2012 data di deposito del ricorso e non già al luglio del 2012, come erroneamente affermata dal Tribunale e confermata dalla Corte territoriale. 4. Le questioni discusse tra le parti in questo giudizio attengono alle modifiche delle condizioni nel rapporto tra gli ex coniugi, ai sensi dell'articolo 9 della legge di disciplina del divorzio, numero 898 del 1970. 4.1. Nel caso di specie - in cui il ricorrente chiede in sostanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge numero 898 del 1970, di essere esonerato dall'obbligo di corrispondere l'assegno stabilito in sede di divorzio alla ex coniuge, per il sopravvenuto raggiungimento dell'età pensionabile e per la sopravvenuta percezione dell'assegno pensionistico da parte dello stessa -, si tratta., di stabilire se, in tale caso, siano applicabili i principi di diritto di seguito richiamati. 4.2. Al riguardo, il P.G. di udienza ha chiesto - senza peraltro formulare conclusioni subordinate sul merito del ricorso - la rimessione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale sua assegnazione alle Sezioni Unite, sottolineando che tale rimessione sarebbe giustificata dalla necessità di esaminare l'impatto della sentenza numero 11504 del 2017 sugli assegni divorzili in corso , di dare una migliore definizione degli indici della indipendenza o autosufficienza economica in termini di concorrenza o di alternativa tra gli stessi, di specificare il termine attitudini riferito all' indice delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale dell'ex coniuge beneficiario dell'assegno divorzile. Tale richiesta non può essere accolta proprio in base alle argomentazioni già svolte nella sentenza numero 12962 del 2016 e ribadite nella sentenza 19599 del 2016. In particolare, la sentenza numero 12962 del 2016 ha, tra l'altro, affermato [ ] il Collegio osserva innanzitutto che, secondo il consolidato e condiviso orientamento di questa Corte cfr., ex plurimis, le sentenze nnumero 4219 del 1985, 359 del 2003, 8016 del 2012 , l’istanza di parte volta all'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, formulata ai sensi dell'articolo 376 cod. proc. civ. nella specie, ai sensi del terzo coma dello stesso articolo 376 e dell'articolo 139 disp. att. cod. proc. civ., costituisce mera sollecitazione all'esercizio di un potere discrezionale, che non solo non è soggetto ad un dovere di motivazione, ma non deve neppure necessariamente manifestarsi in uno specifico esame e rigetto di detta istanza. Fermo restando quanto ora ribadito, può in ogni caso osservarsi che la Corte di cassazione ha pronunciato a sezione semplice su numerose questioni variamente collegate a temi socialmente e/o eticamente sensibili [ ]. Deve, pertanto, ritenersi che non tutte le questioni riguardanti diritti individuali o relazionali di più recente emersione ed attualità sono per ciò solo qualificabili come di massima di particolare importanza nell'accezione di cui all'articolo 374, secondo comma, cod. proc. civ. . Non si scorge, perciò, per quali ragioni - che non si risolvano, però, nel mero, legittimo dissenso dell'Ufficio del Procuratore generale rispetto all'orientamento giurisprudenziale assunto da una Sezione semplice - l'applicazione e lo svolgimento dei principi di diritto enunciati con la sentenza numero 11504 del 2017 debbano ritenersi istituzionalmente attribuiti alla cognizione delle Sezioni Unite di questa Corte. 5. Tanto premesso e venendo al merito delle censure, va rilevato che, nel caso in esame, la Corte territoriale, investita del reclamo sul provvedimento del Tribunale ha accolto parzialmente la domanda di revisione dell'assegno proposta dal coniuge onerato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 898 cit., ha confermato l'an debeatur e poi ridimensionato il quantum. 5.1. Tuttavia, la conferma dell'an, in un procedimento di revisione ex articolo 9 L. 898 del 1970, come quello in questa sede esaminato, suppone comunque la esistenza del diritto ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della L. numero 898 del 1970, come sostituito dall'articolo 10 della L. numero 74 del 1987 così che, per poter confermare la debenza an debeatur dell'assegno divorzile, occorre verificare, con riferimento alla domanda della sua esclusione, se sussista la lamentata mancanza di mezzi adeguati o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive , senza condurre l'indagine giudiziale con riguardo ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio , così come affermato nel decreto in questa sede impugnato. 5.1. Infatti, con un recentissimo arresto Sez. 1 - , Sentenza numero 11504 del 10/05/2017 , reso in materia di disciplina delle conseguenze relative al divorzio tra i coniugi, mutando il precedente consolidato orientamento, questa Corte ha affermato i seguenti due principi di diritto a Il diritto all'assegno di divorzio, di cui all'articolo 5, comma 6, della L. numero 898 del 1970, come sostituito dall'articolo 10 della L. numero 74 del 1987, è condizionato dal suo previo riconoscimento in base ad una verifica giudiziale che si articola necessariamente in due fasi, tra loro nettamente distinte e poste in ordine progressivo dalla norma nel senso che alla seconda può accedersi solo all'esito della prima, ove conclusasi con il riconoscimento del diritto una prima fase, concernente l'an debeatur, informata al principio dell'autoresponsabilità economica di ciascuno dei coniugi quali persone singole ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall'accertamento volto al riconoscimento, o meno, del diritto all'assegno divorzile fatto valere dall'ex coniuge richiedente una seconda fase, riguardante il quantum debeatur, improntata al principio della solidarietà economica dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro quale persona economicamente più debole artt. 2 e 23 Cost. , che investe soltanto la determinazione dell'importo dell'assegno stesso. b Il giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui all'articolo 5, comma 6, della L. numero 898 del 1970, come sostituito dall'articolo 10 della L. numero 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi a deve verificare, nella fase dell'an debeatur, se la domanda dell'ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge mancanza di mezzi adeguati o, comunque, impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive , non con riguardo ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio , ma con esclusivo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica dello stesso, desunta dai principali indici - salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie - del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente , della capacità e possibilità effettive di lavoro personale in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo , della stabile disponibilità di una casa di abitazione ciò sulla base delle pertinenti allegazioni deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge b deve tener conto, nella fase del quantum debeatur, di tutti gli elementi indicati dalla norma condizioni dei coniugi , ragioni della decisione , contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune , reddito di entrambi e valutare tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova. 5.2. Alla luce di tali nuovi criteri, l'accertamento richiesto dalle parti nell'odierno giudizio - anche in questa sede - andava compiuto non già con riguardo ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio così come testualmente affermato nel decreto impugnato , bensì alla luce del principio dell' indipendenza o autosufficienza economica del coniuge che abbia richiesto l'assegno ovvero la sua modifica o la sua revoca , considerando i principali indici richiamati nei riportati nuovi dicta il possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente la capacità e possibilità effettive di lavoro personale in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo la stabile disponibilità di una casa di abitazione ecc., secondo la seguente ulteriore specificazione. 5.3. Il giudice - richiesto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge numero 898 del 1970 come sostituito dall'articolo 13 della legge numero 74 del 1987 della revisione dell'assegno divorzile che incida sulla stessa spettanza del relativo diritto precedentemente riconosciuto, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della stessa legge numero 898 del 1970, come sostituito dall'articolo 10 della legge numero 74 del 1987 , in ragione della sopravvenienza di giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio - deve verificare, conformemente ai principi di diritto enunciati con la sentenza numero 11504 del 2017, se i sopravvenuti motivi dedotti giustifichino effettivamente, o no, la negazione del diritto all'assegno a causa della sopraggiunta indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge beneficiario, desunta dagli indici individuati con la stessa sentenza numero 11504 del 2017 ciò, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dall'ex coniuge obbligato, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'ex coniuge beneficiario. 5.4. E poiché i relativi accertamenti vanno compiuti, appunto, sulla base delle pertinenti allegazioni deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge , si rileva che fondatamente il ricorrente lamenta - con il primo mezzo - la mancata valutazione dei documenti versati e il mancato esame del comportamento tenuto dalle parti che, nel caso della Ch., è pacificamente costituito dal mancato deposito dell'estratto del proprio conto corrente oltre che delle dichiarazioni reddituali e, nel caso del ricorrente, dalla mancata valutazione delle produzioni allegate alle note di deposito del gennaio e settembre 2015. 5.5. Infatti, questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto secondo cui in tema di prova in ordine alla capacità reddituale dei coniugi nei giudizi di separazione e divorzio, ove il giudice abbia chiesto ad entrambe le parti l'esibizione della documentazione relativa ai rapporti bancari da ciascuna intrattenuti, ed una sola di queste abbia ottemperato alla richiesta fornendo materia per gli accertamenti giudiziali, il giudice che di essi abbia fatto uso ha l'obbligo di motivare in ordine al significato del comportamento omissivo della parte inottemperante, costituendo l'asimmetria comportamentale ed informativa una condotta da cui desumere argomenti di prova ex articolo 116, comma 2, cod. proc. civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza numero 225 del 2016 . 5.6. Ma v'è di più. Infatti, la Corte territoriale ha confermato il dovere contributivo in favore della Ch. non solo alla luce delle risultanze non compiutamente e puntualmente scrutinate secondo il principio dianzi richiamato ma anche non tenendo conto delle riflessioni che questa Corte ha di recente formulato ed espresso nei principi riportati sopra al § 4, non essendo sufficiente per l'affermazione dell'an debeatur la permanenza di un evidente divario economico tra le due parti e, addirittura, fuorviante il criterio del tenore di vita in linea con quello della convivenza , da non tenere più in conto in materia di assegno divorzile. 6. Ne risulta l'assorbimento della seconda e terza doglianza di cassazione quest'ultima proposta in subordine al mancato accoglimento della seconda che in tanto possono essere esaminate, in riferimento al problema della decorrenza dell'assegno divorzile e delle sue modifiche anche in ordine all'incidenza sul diritto alla quota del TFR, in quanto sia superato - in senso affermativo - la questione della spettanza dell'emolumento. 7.Il decreto va pertanto cassato e la relativa causa va rinviata alla stessa Corte d'Appello di Roma che, in diversa composizione, si uniformerà al principio di diritto dianzi enunciato sub numero 5.3. e provvedere anche al regolamento delle spese del presente grado del giudizio. 7.1. Restano assorbiti i restanti mezzi. P.Q.M. Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, davanti alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione. Dispone che, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. numero 198 del 2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.