Nessun rimborso delle spese extra se sussistono validi motivi di dissenso

Il coniuge affidatario non ha un obbligo di concertazione preventiva con l’altro coniuge in ordine alla determinazione delle spese straordinarie qualora si tratti di decisioni di maggiore interesse e sussiste in capo all’altro coniuge un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Tuttavia nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto a provvedere al rimborso della quota di spettanza del coniuge che non ha effettuato la spesa, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza di queste all’interesse del minore, commisurando anche l’entità della spesa rispetto alla sua utilità e sostenibilità con le condizioni economiche dei genitori, valutando così anche la ragionevolezza del dissenso.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con sentenza n. 4753/17 depositata il 23 febbraio. Il caso. La moglie agiva in via monitoria contro il marito per ottenere il rimborso delle spese straordinarie scolastiche e mediche da lei effettuate in favore della figlia. Avverso il decreto ingiunto il padre proponeva opposizione affidandolo principalmente a tre motivi il mancato preavviso di dette spese, la mancanza di prove sulla natura delle stesse e in particolare di quelle mediche, nonché la possibilità per lo stesso, qualora fosse stato preventivamente avvisato, di beneficiare di una convenzione medica in suo favore. Il Tribunale accoglieva l’opposizione e la Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado ritenendo fondata l’esclusione del diritto al rimborso delle spese effettuate prima della separazione e delle spese effettuate senza il preventivo accordo. Avverso la sentenza di secondo grado la madre ricorreva in Cassazione la quale rigettava il primo motivo del ricorso fondato sulla falsa applicazione dell’art. 155 comma 3 c.c. in relazione all’art. 360 comma1. n. 3 c.p.c. e accoglieva invece parzialmente quello relativo alla liquidazione delle spese legali. La mancata concertazione preventiva e il dissenso sulle spese mediche e scolastiche. Con il primo motivo del ricorso in Cassazione la moglie lamentava in particolare che, a suo avviso, il Giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto sussistente un obbligo imprescindibile di concertazione e di condivisione delle spese straordinarie con l’atro coniuge nonostante ciò non fosse previsto dall’ordinanza presidenziale del giudizio di separazione richiamava a tal proposito e a fondamento della sua interpretazione una corrente giurisprudenziale ante riforma 2012 secondo la quale, appunto, non era configurabile a carico del coniuge affidatario alcun obbligo di previa concertazione sulla determinazione delle spese straordinarie. La Corte di Cassazione, nel rigetto del motivo anzidetto, precisava che anche nella corrente richiamata dalla consorte era comunque previsto l’obbligo di concertazione per le decisioni di maggiore interesse e non era escluso in ogni caso il sindacato del giudice sulla soggezione del coniuge non affidatario al rimborso delle spese non concordate. La Suprema Corte sottolineava inoltre che, nella giurisprudenza più recente non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro coniuge in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, trattandosi di decisione di maggiore interesse per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Quindi per la Cassazione da ciò consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto a provvedere al rimborso della quota di spettanza del coniuge che non ha effettuato la spesa, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza di queste all’interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori. Nel caso di specie, evidenziava la Cassazione, detta verifica era stata fatta dal giudice di merito il quale aveva rilevato che il rifiuto di provvedere al rimborso delle spese si era basato giustificatamente sulla possibilità di affrontare le medesime mediante l’utilizzazione di una convenzione sanitaria correlata all’attività professionale del marito. Ciò detto, nessun rimborso era dovuto alla moglie che aveva anticipato dette somme, anche se nell’interesse della figlia, senza preventivamente avvisare e/o concertarle con il marito che, per contro, aveva validi e fondati motivi di dissenso.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 9 dicembre 2016 – 23 febbraio 2017, n. 4753 Presidente Ragonesi – Relatore Bisogni Rilevato che in data 20 ottobre 2016 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta. Rilevato che 1. M. T. D. G. ha agito in via monitoria nei confronti del marito P. D’A. per ottenere il rimborso di spese straordinarie inerenti alla sfera sanitaria e scolastica da lei effettuate in favore della figlia I La D. G. deduceva nel ricorso per ingiunzione che, in base al regime di separazione vigente all'epoca dell'effettuazione delle spese, il D’A. era tenuto al pagamento del 70% delle spese straordinarie scolastiche, ludiche e mediche non coperte dal SSN per la figlia e che pertanto era creditrice, per la quota parte del marito, di Euro 2.582,09 per spese sanitarie cure di ortodonzia in favore della figlia , di Euro 263,30 per spese scolastiche e di Euro 186,79 per l'acquisto di materiale didattico, per un ammontare complessivo di Euro 3.032,08. 2. P. D’A. ha impugnato il D.I. emesso il 12.06.2009 dal Tribunale di Roma con il quale è stato ingiunto il pagamento della somma richiesta di Euro 3.032,08 eccependo che a nonostante il regime di affido condiviso della figlia, egli non era stato preventivamente avvisato e consultato circa l'ingente spesa straordinaria b qualora fosse stato previamente avvisato, la figlia avrebbe potuto beneficiare di una convenzione medica in suo favore c la moglie non aveva provato la natura medico-curativa della spesa e la sua urgente necessità. 3. Si è costituita in giudizio la Sig.ra D. G. chiedendo il rigetto dell'opposizione e proponendo, in via riconvenzionale, la condanna al risarcimento del danno da lite temeraria nella misura di complessivi Euro 1.500,00. 4. Il Tribunale, con sentenza n. 1236/13, ha accolto l'opposizione del D’A. e revocato il D.I. ritenendo non dovute le somme richieste perché relative a spese effettuate precedentemente al regime di separazione e perché non riconducibili alla categoria delle spese straordinarie e non concordate preventivamente come imposto dal regime di affidamento condiviso. 5. M. T. D. G. ha proposto appello avverso tale sentenza, ribadendo le difese svolte in primo grado in particolare ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 155 co. 3 cc. per aver il Giudice erroneamente ritenuto sussistente un obbligo imprescindibile di concertazione e di condivisione preventiva delle spese straordinarie, anche di quelle mediche necessarie. Una interpretazione della norma che, secondo l'appellante, comporterebbe una lesione degli interessi del minore di fronte a rifiuti ingiustificati del genitore non collocatario. 6. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 6575/14, ha confermato la decisione di primo grado ritenendo fondata l'esclusione del diritto al rimborso delle spese effettuate prima della separazione e delle spese effettuate senza essere preventivamente concordate. La Corte distrettuale ha condannato la D. G. al rimborso delle spese processuali del giudizio di appello, liquidandole in complessivi Euro 6.000,00, oltre spese forfettarie. 7. M. T. D. G. ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, affidandosi a due motivi a Violazione e falsa applicazione dell'art. 155 co. 3 cc, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. b in via subordinata al rigetto del primo motivo, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. e 92 c.p.c. e del R.G.L. n. 1578/1933 art. 60, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. e con riferimento all'art. 384 co. 4 c.p.c. 8. Con il primo motivo la ricorrente sostiene che il Giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto sussistente un obbligo imprescindibile di concertazione e di condivisione delle spese straordinarie, obbligo non previsto dall'ordinanza presidenziale emessa il 22 gennaio 2008 nel corso del giudizio di separazione con la quale si statuiva che il padre provvede al pagamento del 70% delle spese straordinarie scolastiche mediche non coperte dal SSN e ludiche per la figlia . In virtù di detto provvedimento, la Sig.ra D. G. non aveva ritenuto di dover previamente concordare le spese straordinarie in favore della figlia con il marito e tale convinzione si era basata su un orientamento giurisprudenziale anteriore alla riforma del 2012 in base al quale si affermava che non è configurabile a carico del coniuge affidatario alcun obbligo di previa concertazione con l'altro coniuge sulla determinazione delle spese straordinarie Cass. Civ. Sez. I., sent. n. 2182/2009 n. 5262/1999 . La normativa e la giurisprudenza successiva non può secondo la ricorrente essere applicata retroattivamente. 9. Con il secondo motivo di ricorso M. T. D. G. lamenta che il giudice di secondo grado avrebbe liquidato le spese processuali in una somma superiore al doppio della sorte oggetto del giudizio richiesta a titolo di spesa straordinaria, nonché superiore ai limiti tabellari, violando così le disposizioni in materia di spese processuali. La ricorrente rileva inoltre che il ricorso è stato proposto in pendenza di istanza di correzione di errore materiale per la erronea liquidazione di spese di secondo grado, il cui accoglimento potrebbe privare parzialmente l'interesse del ricorso. Ritenuto che 10. Il primo motivo di ricorso è infondato, sia pure per ragioni non completamente coincidenti con quelle esposte nella motivazione della Corte di appello. Infatti la giurisprudenza di legittimità invocata dalla ricorrente prevede, comunque, nel regime precedente la legge n. 54/2006, l'obbligo di concertazione per le decisioni di maggiore interesse e non esclude il sindacato del giudice sulla soggezione del coniuge non affidatario al rimborso delle spese necessarie non concordate cfr. Cass. civ. sez. I n. 2182 del 28 gennaio 2009 secondo cui in tema di separazione personale dei coniugi, poiché l'art. 155 cod. civ., nel testo in vigore prima della modifica apportata con la legge n. 54 del 2006, consente al coniuge non affidatario di intervenire nell'interesse dei figli soltanto con riguardo alle decisioni di maggiore interesse , non è configurabile a carico del coniuge affidatario alcun obbligo di previa concertazione con l'altro coniuge sulla determinazione delle spese straordinarie, nei limiti in cui esse non implichino decisioni di maggior interesse per i figli tuttavia, tale principio non è inderogabile, essendo sempre possibile che il giudice, ai sensi del secondo e del terzo comma della norma citata, determini, oltre che la misura, anche i modi con i quali il coniuge non affidatario contribuisce al mantenimento dei figli, in modo difforme da quanto previsto in linea di principio dalla legge . 11. Secondo la giurisprudenza più recente non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro coniuge in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, trattandosi di decisione di maggiore interesse per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all' interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori Cass. civ. sez. VI-1 ord. n. 16175 del 30 luglio 2015 . 12. Nella specie tale verifica della rispondenza delle spese all'interesse del minore è stata compiuta dal giudice di merito rilevando che il rifiuto di provvedere al loro rimborso si era basato giustificatamente sulla possibilità di affrontare la spesa medica necessaria mediante l’utilizzazione della convenzione sanitaria correlata all'attività professionale del padre. 13. Il secondo motivo è parzialmente fondato. Se è vero, infatti, quanto rilevato dal controricorrente richiamando l'art. 4 D.M. Giust. N. 55/2014 e cioè che il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate stabilendo che vi possa essere un aumento dei parametri indicati fino ad una misura dell'80%, in considerazione del pregio dell'attività prestata, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche ivi trattate e che, ex art. 4 punto 8 il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino ad un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate particolarmente fondate rimane tuttavia fermo il principio giurisprudenziale per cui il giudice che deroga ai massimi tariffari è tenuto a motivare espressamente le ragioni della deroga cfr. Cass. civ. sez. I n. 20289 del 9 ottobre 2015 . 14. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’ impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per il rigetto del primo motivo del ricorso e l'accoglimento parziale del secondo motivo. La Corte condivide la relazione sopra riportata e pertanto ritiene che il ricorso debba essere accolto limitatamente al secondo motivo. Le spese del giudizio di appello vanno pertanto determinate in 5.100 Euro di cui 100 per spese. In relazione all'esito del presente giudizio le spese vanno compensate per metà e per la quota residua vanno poste a carico della ricorrente. P.Q.M. La Corte, rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo, cassa in relazione alla predetta decisione la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ridetermina in 5.100 Euro le spese del giudizio di appello. Compensa per metà le spese del giudizio di cassazione e pone la quota residua a carico della ricorrente liquidandola nella metà di 2.600 Euro, di cui 100 Euro per spese. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.