Sequestro giudiziario facilitato per i beni ereditari nella disponibilità di un solo erede

La vicenda esaminata dal Tribunale di Grosseto in sede di reclamo con l'ordinanza del 17 novembre 2016, che conferma la precedente ordinanza del 9 agosto 2016, riguarda una fattispecie che trova diffusa applicazione riguardano la possibilità di tutela cautelare di un erede nei confronti dei beni ereditari di cui si controverte nel possesso di un solo erede.

Nel caso di specie, era accaduto che era insorta una controversia in relazione ad un testamento e, più in particolare, al significato da attribuire a una disposizione testamentaria istituzione di erede ex re certa o legato? Nelle more della proposizione del giudizio di merito alcuni coeredi intendono tutelare i beni ereditari che sono nella disponibilità di uno dei coeredi e si rivolgono al Tribunale al fine di ottenere la concessione di un sequestro giudiziario dei beni. Controversia sulla proprietà o sul possesso. Per il Tribunale ricorre senz'altro il presupposto previsto dall'art. 670 c.p.c. per la concessione del sequestro giudiziario che si ha quando è controversa la proprietà o il possesso . Un requisito che ricorre – come ricordato dal giudice toscano di prime cure - non soltanto nelle ipotesi di esperimento di azioni di natura reale, come quella di rivendicazione, o possessorie reintegrazione e manutenzione , ma altresì qualora vengano proposte azioni di natura personale dirette a conseguire la restituzione ovvero il rilascio di beni detenuti da altri soggetti, atteso che il termine possesso utilizzato dal legislatore nella disposizione normativa [[ deve essere inteso in senso ampio, csì da farvi rientrare anche la mera detenzione . In altri termini un'azione all'esito della quale potrà essere emessa una sentenza di condanna alla restituzione o al rilascio la cui futura attuazione può essere garantita tramite il ricorso al sequestro giudiziario. Ciò che conta, quindi – come afferma chiaramente il Tribunale in sede di reclamo - non è tanto la causa petendi del giudizio azione petitoria ovvero reale quanto l'effetto restitutorio della quota ereditaria ritenuta di spettanza conseguente all'accoglimento del petitutm . Opportunità della custodia o gestione temporanea. Particolarmente importante è, poi, il passaggio relativo al secondo requisito previsto dall'art. 670 c.p.c. e cioè quello relativo alla esistenza dell'opportunità della custodia o della gestione temporanea del bene. Ed infatti, quel requisito assume una particolare valenza quando oggetto della richiesta di sequestro giudiziario sono beni ereditari per di più qualora alcuni degli eredi abbia di tali beni il godimento esclusivo ed altri chiedano che se ne attui la divisione, previo accertamento dei loro diritti sulla massa ereditaria . Ebbene, questa situazione determina in re ipsa la ricorrenza del requisito utile per la concessione del sequestro giudiziario, specialmente ove uno degli eredi disponga in maniera esclusiva ed unilaterale dei beni ereditari . In altri e ancor più chiari termini e riprendendo la giurisprudenza formatasi in materia, per la concessione del sequestro giudiziario, non si richiede, come per il sequestro conservativo, che ricorra il pericolo, concreto ed attuale, di sottrazione o alterazione del bene, essendo invece sufficiente, ai fini dell’estremo dell’opportunità richiesto dall’art. 670 n. 1 c.p.c., che lo stato di fatto esistente in pendenza del giudizio comporti la mera possibilità, sia pure astratta, che si determinino situazioni tali da pregiudicare l’attuazione del diritto controverso in questi termini, Trib. Savona, 30 ottobre 2013 proprio in una controversia in cui si intendeva tutelare la massa ereditaria nelle more del giudizio di divisione promosso previa determinazione delle quote spettanti . Esclusi i proventi del contratto. Per il Tribunale di Grosseto, però, il sequestro non può avere ad oggetto i proventi del contratto stipulato dal coerede nel possesso del bene ereditario nel caso di specie un immobile con riferimento ad uno di questi. E ciò perché, secondo il giudice di prime cure, il denaro costituisce un bene fungibile, pertanto insuscettibile di sequestro giudiziario .

Tribunale di Grosseto, sez. Civile, ordinanza 17 novembre 2016 Presidente Ottanti – Relatore Caporali Premesso che con ricorso ritualmente depositato A. C., A. S. ed A. E. proponevano domanda di concessione di sequestro giudiziario avente ad oggetto l'immobile facente parte del compendio ereditario della defunta B. N. che esponevano di essere stati indicati dalla de cuius come eredi nel testamento pubblico dalla stessa formato per mezzo di notaio, unitamente al B., con disposizione avente ad oggetto la suddivisione in due parti dei denari e dei proventi della vendita dell'immobile che lamentavano che il B. presentava denuncia di successione, cambiava la serratura di ingresso all'immobile facente parte dell'eredità, disponendone unilateralmente mediante locazione a terzi ed impedendo l'ingresso ai ricorrenti, che riteneva meri legatari non aventi diritti come eredi che il B. si costituiva contestando la pretesa avversaria ed in particolare evidenziando la carenza fumus, considerato che egli stesso doveva essere ritenuto l'unico erede ex lege della de cuius, mentre il testamento aveva costituito in favore degli A. solo dei legati, peraltro su bene futuro, ovvero il provento della vendita dell'immobile non venuto ad esistenza che evidenziava altresì l'assenza di periculum non essendo in discussione la corretta amministrazione dell'immobile e non sussistendo esigenze di sua custodia che il giudice di prime cure, istruita la causa documentalmente, disponeva il richiesto sequestro che il B. proponeva reclamo riproponendo le argomentazioni già sviluppate in primo grado che gli A. si costituivano in sede di reclamo chiedendo la conferma del provvedimento Ritenuto E' noto che il sequestro giudiziario disciplinato dall'art. 670 n. l c.p.c. costituisce una misura cautelare la cui ratio va individuata nell'esigenza di preservare la conservazione del bene che è oggetto diretto della pretesa giudiziaria e la cui disponibilità da parte del resistente determina nelle more un pregiudizio per il diritto alla restituzione in favore del ricorrente. Il sequestro giudiziario, in altri termini, si inserisce in un contesto di incertezza sul diritto ad un determinato bene e di timore sulla sua possibile sottrazione, alterazione, distruzione o in generale deterioramento anche solo del valore, ed assicura, attraverso la costituzione medio tempore di un vincolo, l'utilità pratica del provvedimento decisorio e la fruttuosità della connessa esecuzione dell'obbligo di consegna o rilascio. In ragione di tale precipua finalità devono essere interpretati e valutati non solo l'ammissibilità dell'azione sotto il profilo del rapp01io di strumentalità ma anche i requisiti previsti dalla norma per la concessione del provvedimento cautelare de qua, cioè A la sussistenza di una controversia sul possesso o la proprietà di un bene ed il jìm1us boni iuris della pretesa sostanziale sottesa, B il pericolo sull'attuazione del diritto controverso e la conseguente opportunità di provvedere alla custodia temporanea. In ordine alla nozione di controversia sulla proprietà o sul possesso va rilevato che l'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale più recente ed accreditata ne ha delineato contorni piuttosto ampi, accogliendo un'accezione estensiva del termine. Si è affermato, infatti, che possono formare oggetto di sequestro giudiziario non solo i beni in ordine ai quali sia stata esercitata una tipica azione di rivendica, di reintegrazione, o di manutenzione, ma anche quelli che abbiano dato luogo ad una controversia dalla cui decisione può comunque scaturire una statuizione di condanna alla restituzione o al rilascio in accoglimento di un'azione personale cfr. ex mu/tis Cass., sez. l, 11. 9645 de/1611111994 Cass., sez. 2, n. 10333 del 19110/1993 . L'orientamento è condiviso dal Tribunale poiché ha il pregio di consentire, nel rispetto del dato testuale, un'interpretazione della norma certamente più vicina e rispondente alla sua ratio, valorizzando proprio la finalità di garantire l'esecuzione coattiva di un futuro provvedimento di giurisdizione piena che sancisca, quale che sia il rapp01io sottostante, un obbligo di consegna del bene. Tale esegesi realizza una piena tutela in rapporto alla richiamata situazione pregiudizievole, preservando la conservazione del bene in ogni caso in cui la sua restituzione possa essere la conseguenza dell'accoglimento di una domanda giudiziaria, indipendentemente dalla circostanza che la titolarità o la disponibilità della cosa sia oggetto diretto o mediato della controversia. In questo contesto, non v'è dubbio che il sequestro giudiziario debba reputarsi ammissibile nella fattispecie, in cui la domanda per come ricostruibile dal ricorso di primo grado ed esplicitata in sede di reclamo ha ad oggetto l'accertamento della qualità di eredi da parte degli A. in tal senso è stata prodotta copia dell'atto di citazione con cui nel frattempo è stato introdotto il giudizio di merito , appunto perché ciò che assume rilievo non è tanto la causa petendi del giudizio azione petitoria ovvero reale quanto l'effetto restitutorio della quota ereditaria ritenuta di spettanza conseguente all'accoglimento del petifum. A giustificare la concessione del sequestro giudiziario non basta tuttavia che si controvetta sulla proprietà o sul possesso di un bene, né basta la pura e semplice pretesa di una parte su un bene che sia di proprietà di altri, ma occorre che tale pretesa sia fondata su ragioni tali da far ritenere probabile l'esistenza del diritto di proprietà in colui che richiede la misura cautelare. In tal senso, nel caso in esame, devono essere condivise le argomentazioni del giudice di prime cure nella parte in cui ha evidenziato come, in un ottica conservativa della volontà della testatrice, debba essere ritenuta l'attribuzione della qualità di eredi a tutti i soggetti menzionati nel testamenti e destinatari di due porzioni del compendio ereditario. Non appaiono invece allo stato sufficienti elementi per ritenere l'attribuzione del ricavato della vendita della casa come legato di cosa futura, atteso che la testatrice non ha dato espressa disposizione di vendere l'immobile, non ha nominato alcun esecutore per la vendita, che non costituisce oggetto di una sua espressa disposizione testamentaria, Con riferimento infine al requisito del periculum il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di sequestro di beni eredità è nel senso di ritenere il requisito sussistente per il solo fatto che uno degli eredi disponga in maniera esclusiva ed unilaterale dei beni ereditari. Il reclamo deve quindi essere respinto ed il provvedimento di primo grado confermato. Spese al merito. P.Q.M. il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede respinge il reclamo spese al merito. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.